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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 08/09/2025, n. 497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 497 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2006/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario, dott. Daniela Schintu ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 2006/2018 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv.to MACCIOTTA GIUSEPPE Parte_1 P.IVA_1
C.F._1
ATTORE
Contro
, rappresentato e difeso dall'avv.to DESINI ANTONELLO Controparte_1 P.IVA_2
C.F._2
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n. 4) dell'art. 132, 2° comma c.p.c. (è stato soppresso il riferimento allo “svolgimento del processo” stabilendosi che la sentenza deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”), come sostituito ex art. 45, 17° comma L. 18 giugno 2009, n. 69, in vigore dal 4 luglio 2009 ma applicabile, ex art. 58, 2° comma L. n. 69/09 cit., anche ai giudizi pendenti in primo grado a tale data.
Con atto di citazione in riassunzione - a seguito di regolamento di competenza - Parte_1 conveniva in giudizio , chiedendo venissero accertate le somme dovute dal predetto utente CP_1 ad alla data del 23.06.2016, per l'importo di € 23,546,67, somme per le quali aveva ottenuto Pt_1 dal Tribunale adito di Cagliari - poi dichiaratosi incompetente - il decreto ingiuntivo n. 1709/2016.
Pagina 1 Si costituiva in giudizio eccependo a) la prescrizione del credito per le somme fatturate CP_1 anteriori al 2010, b) l'errata fatturazione, effettuata sulla base di consumi rilevati dal contatore malfunzionante;
in ogni caso, chiedeva il risarcimento del danno per lo slaccio illegittimamente eseguito da nel 2013. Parte_1
La causa, veniva istruita con produzioni documentali, prove testimoniali e consulenza tecnica e assunta in decisione sulle conclusioni formulate dalle parti, all'udienza fissata per la precisazione delle stesse.
Preliminarmente deve osservarsi che, in tema di contratto di somministrazione relativo ad utenza idrica e nell'ipotesi in cui l'utente lamenti l'addebito di un consumo anomalo ed eccedente le sue ordinarie esigenze, una volta fornita dal somministrante la prova del regolare funzionamento degli impianti è onere dell'utente provare di avere adottato ogni possibile cautela, ovvero di avere diligentemente vigilato affinchè intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del contatore (Cass.
11393/2011).
Trova quindi applicazione il criterio di ripartizione dell'onere della prova accolto in giurisprudenza, che esclude l'esistenza di qualsivoglia privilegio probatorio e addossa al gestore, a fronte della contestazione dell'addebito da parte dell'utente, la dimostrazione del buon funzionamento del contatore e la corrispondenza tra la misura letta e quella trascritta in fattura (Cass. 10313/2004 e Cass.
17041/2002). Va rilevato che la convenuta non ha dato prova del regolare funzionamento del contatore.
E' da osservare, inoltre, che anche nel regolamento del servizio idrico integrato, emanato dall'autorità
d'ambito, è prevista una specifica disposizione, integrativa del contratto di utenza, che impone al gestore, in caso di malfunzionamento del contatore, di provvedere alla determinazione dei consumi sulla base di quelli rilevati negli anni precedenti in analoghi periodi e condizioni, ovvero in assenza di dati storici sulla base dei valori medi statistici in funzione della tipologia di utenza (art. B35).
Giurisprudenza ormai costante ha chiarito a riguardo, che, la denuncia di un consumo abnorme in un certo periodo di tempo da parte dell'utente al fine di contestare la determinazione del corrispettivo, non lo dispensi affatto dall'obbligo di corrispondere ugualmente la somma dovuta, determinabile però secondo il presumibile consumo, quale può essere ricostruito in termini storici sulla base delle misure non contestate, anteriori o posteriori, ovvero, in difetto, statisticamente ascritto a un'utenza caratterizzata dalla medesima tipologia d'uso e, se domestico, destinata a servizio del medesimo numero di persone.
E' stata, quindi, disposta CTU, la quale, priva di vizi logici e giuridici ed al cui contenuto si rimanda, nulla ha potuto accertare sul corretto funzionamento dell'apparato di misura, non avendo l'ente consegnato il contatore in uso all'utente.
Pagina 2 Il consulente, ha quindi provveduto a determinare le somme dovute dall'utente sulla base del consumo medio, che deve essere individuato in 0,25 mc/g, risultante dalle letture pregresse e non un consumo superiore (poiché non emerso in causa il reale uso dell'immobile), ricalcolando in complessivi euro
1.878,11, oltre iva, il saldo dovuto dall'utente ad per il periodo indicato nelle fatture n. Pt_1
2009022226459, n. 20090222267528, n. 20090359851, n. 201002284087, n. 20130353359, n.
201304544277, n. 2014024463334.
Tale importo è stato calcolato a partire dalla fattura del 7.09.2009, poiché per il periodo precedente, di cui alla fattura n. 200501089857891 del 16/07/2007 - è maturata la prescrizione, ex art. 2948 3 co. cc., non avendo l'attrice dato prova di avere inviato atti interruttivi validi, antecedenti alla comunicazione dell'avv.to Macciotta in data 24.10.2013; in particolare non è stata data prova dell'invio e ricezione del solleciti anteriori allegati.
Infine, esaminata la domanda di risarcimento danni svolta dal convenuto in ragione dello slaccio subito, la stessa non può essere accolta, poiché rimasta sfornita di prova.
Invero, non è stata data prova di offerte di locazione nel periodo dello slaccio, attesa la generica e inattendibile dichiarazione testimoniale della sig.ra , segretaria del convenuto, che si è limitata Tes_1
a confermare la richiesta di 5 probabili conduttori, circostanza che la stessa testimone avrebbe appreso dall'agente immobiliare, non confermata da altre prove;
neppure è risultato provato che il contratto di mediazione per la locazione fosse ancora in essere al momento dello slaccio, risultando, invece, lo stesso già cessato alla data del 25.09.2012; in data anteriore, quindi, allo slaccio avvenuto il
7.10.2013 (risultante nella ordinanza del Giudice dott. Ferrari Bravo nel procedimento ex art. 700 cpc).
Deve, quindi, accogliersi la domanda attorea nei limiti sopra indicati, con spese processuali che, stante la reciproca soccombenza sono interamente compensate.
Non essendo stata proposta domanda per la liquidazione delle spese del giudizio di regolamento di competenza, come disposto dalla Corte di Cassazione, non si provvede alla liquidazione.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- in parziale accoglimento della domanda attorea, condanna al Controparte_1 P.IVA_2 pagamento in favore di (C.F. ) della somma di € 1878,11, oltre iva, Parte_1 P.IVA_1 per le causali di cui ai periodi di fatturazione indicati in narrativa;
- rigetta la domanda di risarcimento danni;
-compensa le spese del giudizio.
Tempio Pausania, 08/09/2025
Pagina 3
Pagina 4
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Schintu
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario, dott. Daniela Schintu ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 2006/2018 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv.to MACCIOTTA GIUSEPPE Parte_1 P.IVA_1
C.F._1
ATTORE
Contro
, rappresentato e difeso dall'avv.to DESINI ANTONELLO Controparte_1 P.IVA_2
C.F._2
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n. 4) dell'art. 132, 2° comma c.p.c. (è stato soppresso il riferimento allo “svolgimento del processo” stabilendosi che la sentenza deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”), come sostituito ex art. 45, 17° comma L. 18 giugno 2009, n. 69, in vigore dal 4 luglio 2009 ma applicabile, ex art. 58, 2° comma L. n. 69/09 cit., anche ai giudizi pendenti in primo grado a tale data.
Con atto di citazione in riassunzione - a seguito di regolamento di competenza - Parte_1 conveniva in giudizio , chiedendo venissero accertate le somme dovute dal predetto utente CP_1 ad alla data del 23.06.2016, per l'importo di € 23,546,67, somme per le quali aveva ottenuto Pt_1 dal Tribunale adito di Cagliari - poi dichiaratosi incompetente - il decreto ingiuntivo n. 1709/2016.
Pagina 1 Si costituiva in giudizio eccependo a) la prescrizione del credito per le somme fatturate CP_1 anteriori al 2010, b) l'errata fatturazione, effettuata sulla base di consumi rilevati dal contatore malfunzionante;
in ogni caso, chiedeva il risarcimento del danno per lo slaccio illegittimamente eseguito da nel 2013. Parte_1
La causa, veniva istruita con produzioni documentali, prove testimoniali e consulenza tecnica e assunta in decisione sulle conclusioni formulate dalle parti, all'udienza fissata per la precisazione delle stesse.
Preliminarmente deve osservarsi che, in tema di contratto di somministrazione relativo ad utenza idrica e nell'ipotesi in cui l'utente lamenti l'addebito di un consumo anomalo ed eccedente le sue ordinarie esigenze, una volta fornita dal somministrante la prova del regolare funzionamento degli impianti è onere dell'utente provare di avere adottato ogni possibile cautela, ovvero di avere diligentemente vigilato affinchè intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del contatore (Cass.
11393/2011).
Trova quindi applicazione il criterio di ripartizione dell'onere della prova accolto in giurisprudenza, che esclude l'esistenza di qualsivoglia privilegio probatorio e addossa al gestore, a fronte della contestazione dell'addebito da parte dell'utente, la dimostrazione del buon funzionamento del contatore e la corrispondenza tra la misura letta e quella trascritta in fattura (Cass. 10313/2004 e Cass.
17041/2002). Va rilevato che la convenuta non ha dato prova del regolare funzionamento del contatore.
E' da osservare, inoltre, che anche nel regolamento del servizio idrico integrato, emanato dall'autorità
d'ambito, è prevista una specifica disposizione, integrativa del contratto di utenza, che impone al gestore, in caso di malfunzionamento del contatore, di provvedere alla determinazione dei consumi sulla base di quelli rilevati negli anni precedenti in analoghi periodi e condizioni, ovvero in assenza di dati storici sulla base dei valori medi statistici in funzione della tipologia di utenza (art. B35).
Giurisprudenza ormai costante ha chiarito a riguardo, che, la denuncia di un consumo abnorme in un certo periodo di tempo da parte dell'utente al fine di contestare la determinazione del corrispettivo, non lo dispensi affatto dall'obbligo di corrispondere ugualmente la somma dovuta, determinabile però secondo il presumibile consumo, quale può essere ricostruito in termini storici sulla base delle misure non contestate, anteriori o posteriori, ovvero, in difetto, statisticamente ascritto a un'utenza caratterizzata dalla medesima tipologia d'uso e, se domestico, destinata a servizio del medesimo numero di persone.
E' stata, quindi, disposta CTU, la quale, priva di vizi logici e giuridici ed al cui contenuto si rimanda, nulla ha potuto accertare sul corretto funzionamento dell'apparato di misura, non avendo l'ente consegnato il contatore in uso all'utente.
Pagina 2 Il consulente, ha quindi provveduto a determinare le somme dovute dall'utente sulla base del consumo medio, che deve essere individuato in 0,25 mc/g, risultante dalle letture pregresse e non un consumo superiore (poiché non emerso in causa il reale uso dell'immobile), ricalcolando in complessivi euro
1.878,11, oltre iva, il saldo dovuto dall'utente ad per il periodo indicato nelle fatture n. Pt_1
2009022226459, n. 20090222267528, n. 20090359851, n. 201002284087, n. 20130353359, n.
201304544277, n. 2014024463334.
Tale importo è stato calcolato a partire dalla fattura del 7.09.2009, poiché per il periodo precedente, di cui alla fattura n. 200501089857891 del 16/07/2007 - è maturata la prescrizione, ex art. 2948 3 co. cc., non avendo l'attrice dato prova di avere inviato atti interruttivi validi, antecedenti alla comunicazione dell'avv.to Macciotta in data 24.10.2013; in particolare non è stata data prova dell'invio e ricezione del solleciti anteriori allegati.
Infine, esaminata la domanda di risarcimento danni svolta dal convenuto in ragione dello slaccio subito, la stessa non può essere accolta, poiché rimasta sfornita di prova.
Invero, non è stata data prova di offerte di locazione nel periodo dello slaccio, attesa la generica e inattendibile dichiarazione testimoniale della sig.ra , segretaria del convenuto, che si è limitata Tes_1
a confermare la richiesta di 5 probabili conduttori, circostanza che la stessa testimone avrebbe appreso dall'agente immobiliare, non confermata da altre prove;
neppure è risultato provato che il contratto di mediazione per la locazione fosse ancora in essere al momento dello slaccio, risultando, invece, lo stesso già cessato alla data del 25.09.2012; in data anteriore, quindi, allo slaccio avvenuto il
7.10.2013 (risultante nella ordinanza del Giudice dott. Ferrari Bravo nel procedimento ex art. 700 cpc).
Deve, quindi, accogliersi la domanda attorea nei limiti sopra indicati, con spese processuali che, stante la reciproca soccombenza sono interamente compensate.
Non essendo stata proposta domanda per la liquidazione delle spese del giudizio di regolamento di competenza, come disposto dalla Corte di Cassazione, non si provvede alla liquidazione.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- in parziale accoglimento della domanda attorea, condanna al Controparte_1 P.IVA_2 pagamento in favore di (C.F. ) della somma di € 1878,11, oltre iva, Parte_1 P.IVA_1 per le causali di cui ai periodi di fatturazione indicati in narrativa;
- rigetta la domanda di risarcimento danni;
-compensa le spese del giudizio.
Tempio Pausania, 08/09/2025
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Il Giudice
Dott.ssa Daniela Schintu