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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. II, sentenza 02/01/2026, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 35/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
AN GIUSEPPE, Presidente
RA FA, EL
TRIASSI LAURA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16363/2025 depositato il 29/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SC - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230009042149502 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230009042149502 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22239/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: assente ore 10.41
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame, la sig. ra Ricorrente_1, nella qualità di erede di Nominativo_2, rappresentata e difesa come in epigrafe, impugna la cartella di pagamento n. 07120230009042149502 notificata in data 12.06.2025.
La ricorrente eccepisce la nullità del provvedimento perché trattandosi di imposte successive a comunicazione IVA e REDDITI (IVA ED IRPEF per gli anni 2017- 2018) del genitore Nominativo_2 la pretesa dell'ente impositore sarebbe illegittima e infondata in quanto il termine di decadenza sarebbe di quattro anni.
Si costituiscono sia l'Agenzia delle Entrate che l'ADER che resistono alle eccezioni di parte per quanto ogniuno di propria competenza, avanzando tra l'altro l'ADER eccezione di tardività.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso della parte è infondato e quindi va rigettato.
Preliminarmente va evidenziata l'ammissibilità del ricorso, in quanto il medesimo è proposto nei termini applicandosi, come noto, anche per la proposizione dei ricorsi la cd. sospensione feriale a differenza di quanto avanzato dall'ADER.
Invero come affermato dalla giurisprudenza “la ratio della legge n. 742 del 1969, che disciplina la detta sospensione e che si riconnette alla necessità della difesa tecnica in giudizio, impongono di riferire l'istituto della sospensione feriale a tutti i termini processuali, relativi alla giurisdizione sia ordinaria che amministrativa, ed anche al termine entro il quale deve essere proposta l'azione giudiziaria (Corte cost., sentenza n. 268 del 1993; ordinanza n. 296 del 1998) (…) del resto, (…)occorre ribadire che la sospensione dei termini processuali in periodo feriale nasce dalla necessità di assicurare un adeguato riposo agli avvocati durante la pausa estiva (Corte cost., sentenza n. 255 del 1987; ordinanza n. 61 del
1992; sentenza n. 380 del 1992) ed è istituto tipico della giurisdizione, condizionata dalla sussistenza di un requisito soggettivo, consistente nella celebrazione di un processo da parte di un giudice, ordinario od amministrativo (Cass., Sez. I, 8 gennaio 2008, n. 24866, cit.)”.
Passando al merito, il ricorso è infondato in quanto prima l'ente creditore, come dimostrato dalla documentazione in atti, ha rispetto il termine quadriennale di decadenza di iscrizione a ruolo (ex comb.
Disp. art. 17, comma 1, DPR n. 602/1972e art. 57 del DPR n. 633/1972) computato anche alla luce della cd. normativa Covid per la sospensione dei termini;
successivamente l'ADER ha invece rispettato il termine di prescrizione decennale per la notifica della cartella una volta che il ruolo è stato consegnato dall'amministrazione al concessionario.
Alla luce di ciò il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli, Sezione Seconda, rigetta il ricorso, condanna la ricorrente alle spese di lite che liquida in euro 1000,00, in favore di ciascun resistente costituito, somma onnicomprensiva, oltre oneri accessori se dovuti.
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
AN GIUSEPPE, Presidente
RA FA, EL
TRIASSI LAURA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16363/2025 depositato il 29/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SC - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230009042149502 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230009042149502 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22239/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: assente ore 10.41
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame, la sig. ra Ricorrente_1, nella qualità di erede di Nominativo_2, rappresentata e difesa come in epigrafe, impugna la cartella di pagamento n. 07120230009042149502 notificata in data 12.06.2025.
La ricorrente eccepisce la nullità del provvedimento perché trattandosi di imposte successive a comunicazione IVA e REDDITI (IVA ED IRPEF per gli anni 2017- 2018) del genitore Nominativo_2 la pretesa dell'ente impositore sarebbe illegittima e infondata in quanto il termine di decadenza sarebbe di quattro anni.
Si costituiscono sia l'Agenzia delle Entrate che l'ADER che resistono alle eccezioni di parte per quanto ogniuno di propria competenza, avanzando tra l'altro l'ADER eccezione di tardività.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso della parte è infondato e quindi va rigettato.
Preliminarmente va evidenziata l'ammissibilità del ricorso, in quanto il medesimo è proposto nei termini applicandosi, come noto, anche per la proposizione dei ricorsi la cd. sospensione feriale a differenza di quanto avanzato dall'ADER.
Invero come affermato dalla giurisprudenza “la ratio della legge n. 742 del 1969, che disciplina la detta sospensione e che si riconnette alla necessità della difesa tecnica in giudizio, impongono di riferire l'istituto della sospensione feriale a tutti i termini processuali, relativi alla giurisdizione sia ordinaria che amministrativa, ed anche al termine entro il quale deve essere proposta l'azione giudiziaria (Corte cost., sentenza n. 268 del 1993; ordinanza n. 296 del 1998) (…) del resto, (…)occorre ribadire che la sospensione dei termini processuali in periodo feriale nasce dalla necessità di assicurare un adeguato riposo agli avvocati durante la pausa estiva (Corte cost., sentenza n. 255 del 1987; ordinanza n. 61 del
1992; sentenza n. 380 del 1992) ed è istituto tipico della giurisdizione, condizionata dalla sussistenza di un requisito soggettivo, consistente nella celebrazione di un processo da parte di un giudice, ordinario od amministrativo (Cass., Sez. I, 8 gennaio 2008, n. 24866, cit.)”.
Passando al merito, il ricorso è infondato in quanto prima l'ente creditore, come dimostrato dalla documentazione in atti, ha rispetto il termine quadriennale di decadenza di iscrizione a ruolo (ex comb.
Disp. art. 17, comma 1, DPR n. 602/1972e art. 57 del DPR n. 633/1972) computato anche alla luce della cd. normativa Covid per la sospensione dei termini;
successivamente l'ADER ha invece rispettato il termine di prescrizione decennale per la notifica della cartella una volta che il ruolo è stato consegnato dall'amministrazione al concessionario.
Alla luce di ciò il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli, Sezione Seconda, rigetta il ricorso, condanna la ricorrente alle spese di lite che liquida in euro 1000,00, in favore di ciascun resistente costituito, somma onnicomprensiva, oltre oneri accessori se dovuti.