Ordinanza cautelare 26 agosto 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 25/11/2025, n. 21082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21082 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21082/2025 REG.PROV.COLL.
N. 09305/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9305 del 2025, proposto da Cor.El. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B4C44D1507, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Borney, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del difensore in Saint Christophe, località la Maladière 90;
contro
Trenitalia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Angelo Piazza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza San Bernardo;
nei confronti
CPE Italia S.p.A. Componenti Professionali per L’Elettronica, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Fabio Pellicani e Matteo Jean Soldati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Fabio Pellicani in Milano, via Luciano Manara, n. 1;
per l'annullamento
- della diffida ad adempiere di cui al protocollo TRNIT-AD.DLI\P\2025\0019290 del 21 maggio 2025;
- della determina n. 186 del 25 giugno 2025, comunicata con atto in pari data, con la quale il Responsabile Acquisti Tecnici della Direzione Logistica Industriale di Trenitalia S.p.a. ha revocato l’aggiudicazione dell’appalto per la fornitura di “batterie a catalogo commerciale” CIG B4C44D1507;
- della determina n. 186 del 25 giugno 2025, comunicata con atto in pari data, con la quale il Responsabile Acquisti Tecnici della Direzione Logistica Industriale di Trenitalia S.p.a. ha revocato l’aggiudicazione dell’appalto per la fornitura di “batterie a catalogo commerciale” CIG B4C44D1507;- della determina n. 186 del 25 giugno 2025, comunicata con atto in pari data, con la quale il Responsabile Acquisti Tecnici della Direzione Logistica Industriale di Trenitalia S.p.a. ha inoltre deliberato di escutere la garanzia provvisoria;
- della determina n. 186 del 25 giugno 2025, comunicata con atto in pari data, con la quale il Responsabile Acquisti Tecnici della Direzione Logistica Industriale di Trenitalia S.p.a. ha inoltre deliberato di escutere la garanzia provvisoria;
- del provvedimento in data 15 luglio 2025 con il quale Trenitalia S.p.a. ha richiesto alla compagnia REVO Insurance l’escussione della fideiussione n. 22151355 rilasciata il 29 gennaio 2025;
- del provvedimento in data 15 luglio 2025 con il quale Trenitalia S.p.a. ha richiesto alla compagnia REVO Insurance l’escussione della fideiussione n. 22151355 rilasciata il 29 gennaio 2025;- della determina n. 186 del 25 giugno 2025, comunicata con atto in pari data, con la quale il Responsabile Acquisti Tecnici della Direzione Logistica Industriale di Trenitalia S.p.a. ha inoltre deliberato di segnalare la revoca dell’aggiudicazione in ANAC nonché del relativo provvedimento di segnalazione, ad oggi non noto;
- della determina n. 186 del 25 giugno 2025, comunicata con atto in pari data, con la quale il Responsabile Acquisti Tecnici della Direzione Logistica Industriale di Trenitalia S.p.a. ha inoltre deliberato di segnalare la revoca dell’aggiudicazione in ANAC nonché del relativo provvedimento di segnalazione, ad oggi non noto;
- per quanto occorrer possa, del bando e del disciplinare di gara dell’appalto per la fornitura di “batterie a catalogo commerciale” CIG B4C44D1507;
- per quanto occorrer possa, del bando e del disciplinare di gara dell’appalto per la fornitura di “batterie a catalogo commerciale” CIG B4C44D1507;
- per quanto occorrer possa dello schema di contratto allegato al disciplinare di gara, nello specifico della clausola n. 19 bis del medesimo;
- per quanto occorrer possa dello schema di contratto allegato al disciplinare di gara, nello specifico della clausola n. 19 bis del medesimo;
- dell’eventuale provvedimento di aggiudicazione dell’appalto per la fornitura di “batterie a catalogo commerciale” CIG B4C44D1507, non noto, nelle more intervenuto al secondo classificato in graduatoria;
- dell’eventuale provvedimento di aggiudicazione dell’appalto per la fornitura di “batterie a catalogo commerciale” CIG B4C44D1507, non noto, nelle more intervenuto al secondo classificato in graduatoria;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, anche non noto;
nonché per la declaratoria di nullità del contratto per la fornitura di “batterie a catalogo commerciale” eventualmente nelle more stipulato;
per l’accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente a risultare aggiudicataria dell’appalto per la fornitura di “batterie a catalogo commerciale” CIG B4C44D1507 ed a stipulare il relativo contratto, anche mediante subentro, ovvero, in subordine, ove non possibile risarcimento in forma specifica mediante subentro nel contratto, per il risarcimento del danno conseguente alla illegittimità degli atti impugnati, ivi compresa la mancata percezione dell’utile, come sarà determinato in corso di giudizio;
del diritto della ricorrente a risultare aggiudicataria dell’appalto per la fornitura di “batterie a catalogo commerciale” CIG B4C44D1507 ed a stipulare il relativo contratto, anche mediante subentro, ovvero, in subordine, ove non possibile risarcimento in forma specifica mediante subentro nel contratto, per il risarcimento del danno conseguente alla illegittimità degli atti impugnati, ivi compresa la mancata percezione dell’utile, come sarà determinato in corso di giudizio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Trenitalia S.p.A. e di CPE Italia S.p.A. Componenti Professionali per L’Elettronica;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 novembre 2025 il dott. RI BE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente ha, originariamente, impugnato gli atti indicati in epigrafe, segnatamente la revoca dell’aggiudicazione, in suo favore, dell’appalto per la fornitura di “batterie a catalogo commerciale”, la determina con la quale la stazione appaltante ha deliberato di escutere la garanzia provvisoria e la consequenziale escussione della polizza fideiussoria presso la compagnia assicuratrice.
2. La revoca dell’aggiudicazione è intervenuta giacché, nel termine assegnato, più volte prorogato, la ricorrente non è stata in grado di produrre (circostanza incontroversa tra le parti), come previsto dalla lex specialis di gara, una garanzia a “ copertura anche in caso di danno prodotto dal materiale oggetto della fornitura a Trenitalia o a Terze parti in relazione alla difettosità del prodotto originario fornito ” (c.d. “garanzia prodotto”) per il massimale richiesto.
3. Con il primo ed unico motivo di ricorso, la ricorrente ha dedotto l’anomalia ed illogicità della richiesta di Trenitalia S.p.a., posto che, tanto più per il fatto che si tratta di prodotti “a catalogo”, acquistabili sul mercato, il fornitore non potrebbe assumersi i rischi derivanti da difetti di fabbricazione. Infatti, allega la ricorrente, sono state riscontrate difficoltà nel reperire tale prodotto assicurativo a seguito della richiesta di Trenitalia S.p.a., in quanto destinato, appunto, ai soli produttori del bene. Siffatta interpretazione della lex specialis di gara (che, sul punto, sarebbe ambigua) restringerebbe irragionevolmente la platea dei concorrenti ai soli produttori delle batterie, in violazione dei principi di concorrenza e di massima partecipazione.
4. Con decreto monocratico n. 4442/25, integralmente confermato con ordinanza collegiale n. 4547/25, sono stati sospesi:
- la determina n. 186 del 25 giugno 2025, con la quale il Responsabile Acquisti Tecnici della Direzione Logistica Industriale di Trenitalia S.p.a. ha deliberato di escutere la garanzia provvisoria;
- il provvedimento emesso in data 15 luglio 2025, con il quale Trenitalia S.p.a. ha richiesto alla compagnia REVO Insurance l’escussione della fideiussione n. 22151355 rilasciata il 29 gennaio 2025.
5. Si è costituita in giudizio Trenitalia S.p.a., nonché la controinteressata CPE Italia S.p.a. (seconda graduata), concludendo per il rigetto del ricorso.
6. All’udienza di discussione del 4 novembre 2025, il difensore di parte ricorrente ha dichiarato la permanenza dell’interesse limitatamente al tema dell’escussione della garanzia provvisoria, rinunciando alle altre contestazioni, con particolare riguardo all’intervenuta aggiudicazione in favore della controinteressata, peraltro non impugnata nei termini con motivi aggiunti.
7. Così delineati i confini del thema decidendum , il ricorso è fondato.
In materia di garanzia provvisoria è intervenuto, di recente, un significativo arresto della Corte di Giustizia dell’Unione europea (Corte giustizia UE sez. VIII, 26/09/2024, n.403), che nello statuire come “ i principi di proporzionalità e di parità di trattamento, nonché l'obbligo di trasparenza, quali enunciati all'articolo 2 e al considerando 2 della direttiva 2004/18, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che prevede l'incameramento automatico della cauzione provvisoria costituita da un offerente a seguito dell'esclusione di quest'ultimo da una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi, anche qualora il servizio di cui trattasi non gli sia stato aggiudicato ” (par. 71), ha imposto la necessità di una valutazione caso per caso della condotta del concorrente. Segnatamente, “ l'incameramento automatico di tale cauzione così prestabilita, indipendentemente dalla natura delle regolarizzazioni eventualmente operate dall'offerente negligente e, pertanto, in assenza di qualsiasi motivazione individuale, non appare compatibile con le esigenze derivanti dal rispetto del principio di proporzionalità ”.
7.1. Nel caso di specie, la ricorrente ha ampiamente documentato di essersi attivata per venire incontro alle richieste della stazione appaltante, in un costante dialogo con questa, interpellando diverse compagnie assicuratrici, cercando di risolvere le criticità riscontrate, fino a richiedere al proprio garante originario, seppure in tempi non compatibili con la stipula del contratto, essendo intervenuta la revoca, un adeguamento delle clausole nel senso voluto da Trenitalia S.p.a.
Ad avviso del Collegio, la “ motivazione individuale ” non rivela un comportamento negligente, sicché appare ingiustificato l’incameramento della garanzia provvisoria.
8. Tenuto conto della dichiarazione resa all’udienza di discussione, tutte le altre domande devono essere dichiarate improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.
9. In considerazione della peculiarità della vicenda, le spese di lite possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, inibisce a Trenitalia S.p.a. l’escussione della garanzia provvisoria.
Dichiara il ricorso improcedibile per il resto.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IT RI, Presidente
RI BE, Referendario, Estensore
Valentino Battiloro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI BE | IT RI |
IL SEGRETARIO