CASS
Sentenza 21 giugno 2024
Sentenza 21 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 21/06/2024, n. 17139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17139 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: Italia ID società consortile a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso, dagli Avv.ti Mario CC e Valerio CC, che hanno indicato recapito PEC, avendo la ricorrente dichiarato di eleggere domicilio presso il loro studio, al corso Concordia n. 8 in Milano;
- ricorrente -
contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma - resistente - avverso la sentenza n. 2273, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, l’11.5.2022, e pubblicata il 30.5.2022; Oggetto: BO IR 1998 - Silenzio rifiuto - Procedura di reclamo-mediazione - Applicabilità - Conseguenze. Civile Sent. Sez. 5 Num. 17139 Anno 2024 Presidente: CATALDI MICHELE Relatore: DI MARZIO PAOLO Data pubblicazione: 21/06/2024 2 di 6 ascoltata la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Marzio;
raccolte le conclusioni del P.M., s.Procuratore Generale TO AS, che ha domandato l’accoglimento del ricorso;
ascoltate le conclusioni rassegnate, per la ricorrente, dall’Avv.to Valerio CC, il quale ha chiesto l’accoglimento del ricorso e, per la controricorrente, dall’Avv.to dello Stato Giovanni Pintus che ha domandato il rigetto dell’impugnazione; la Corte osserva: Fatti di causa 1. La Italia ID RL presentava all’Amministrazione finanziaria istanza “di rimborso di ritenute di acconto subite su proventi di natura pubblica affluiti al bilancio della società nel 1998” (sent. CTR, p. II), per l’importo di Euro 14.265,57 (ric., p. 2). L’Agenzia delle Entrate non rispondeva. 2. La contribuente impugnava il silenzio rifiuto opposto dall’Amministrazione finanziaria innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano. La CTP riteneva che la società si fosse costituita in giudizio tardivamente, e dichiarava perciò inammissibile il suo ricorso. 3. La contribuente spiegava appello avverso la pronuncia sfavorevole conseguita dalla CTP, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia. La CTR confermava la decisione adottata dai giudici di primo grado, respingendo il gravame. 4. Ha proposto ricorso per cassazione la società, affidandosi a due strumenti di impugnazione. L’Amministrazione finanziaria non si è costituita tempestivamente in questo giudizio, ma ha depositato istanza di partecipazione all’eventuale udienza di trattazione pubblica del ricorso. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., la contribuente contesta 3 di 6 l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti, per avere la CTR ritenuto “non rilevante il motivo di appello relativo alla mancata notifica alla società contribuente di alcun atto precedente il 01/04/2012”, reputando la non applicabilità della procedura di reclamo/mediazione tributaria e concludendo per la tardività della costituzione in giudizio in primo grado. 2. Mediante il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la società censura la violazione dell’art. 17 bis, commi 1, 2 e 3, e dell’art. 22, del D.Lgs. n. 546 del 1992 perché, diversamente da quanto affermato dal giudice dell’appello, la procedura di reclamo/mediazione tributaria si applica anche nel caso di impugnazione del silenzio rifiuto opposto dall’Amministrazione finanziaria avverso l’istanza di rimborso, ed in conseguenza la propria costituzione in giudizio in primo grado risulta tempestiva. 3. Mediante il suo primo motivo di ricorso la contribuente contesta il vizio di motivazione della decisione pronunciata dalla CTR, per avere ritenuto irrilevante la mancata notifica alla società contribuente di alcun atto precedente il 1°.4.2012, reputando perciò la non applicabilità della procedura di reclamo/mediazione tributaria e concludendo per la tardività della sua costituzione in giudizio in primo grado. 3.1. Con il primo strumento d’impugnazione la contribuente critica il vizio di motivazione dell’impugnata pronunzia d’appello, che ha però confermato la decisione adottata dal giudice di primo grado. In proposito questa Corte ha statuito che “nell'ipotesi di "doppia conforme", prevista dall'art. 348-ter, comma 5, c.p.c., il ricorso per cassazione proposto per il motivo di cui al n. 5) dell'art. 360 c.p.c. è inammissibile se non indica le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di 4 di 6 rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse”, Cass. sez. II, 28.2.2023, n. 5947, ed a tanto la contribuente non ha provveduto. 3.2. Merita peraltro di essere evidenziato che la decisione adottata dalla CTR non appare fondata, come meglio si evidenzierà nel prosieguo, sulla inapplicabilità dell’istituto del reclamo mediazione in ragione del tempo in cui il ricorso tributario è stato proposto, perché il giudice dell’appello ritiene piuttosto che l’istituto sia del tutto inapplicabile all’ipotesi di impugnazione del silenzio rifiuto serbato dall’Amministrazione finanziaria sull’istanza di rimborso. Solo per completezza, allora, sembra opportuno evidenziare che l’impugnazione del silenzio rifiuto può essere proposta dopo il novantesimo giorno dalla domanda di restituzione ed entro i termini previsti da ciascuna legge d’imposta e fino a quando il diritto alla restituzione non si prescriva (cfr. art. 19, primo comma, lett. g, del D.Lgs. n. 546 del 1992, e Cass. 11.12.2020, n. 28261). La normativa processuale applicabile sarà quella vigente nel tempo in cui l’impugnazione viene introdotta. Il primo motivo di ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. 4. Con il secondo mezzo di impugnazione la ricorrente contesta la violazione di legge in cui ritiene essere incorso il giudice dell’appello per aver ritenuto che la procedura necessaria di reclamo/mediazione tributaria non risultasse applicabile alla fattispecie con la conseguenza che, non operando il prolungamento dei termini di costituzione previsto per la procedura, la costituzione in giudizio in primo grado della società dovrebbe ritenersi tardiva ed il suo ricorso inammissibile. 4.1. Scrive la CTR: “Risulta incontestato che la società contribuente presentò in data 1° ottobre 2009 domanda di rimborso delle ritenute … l’Amministrazione finanziaria oppose implicitamente diniego al rimborso del credito dichiarato per l’anno 5 di 6 d’imposta 1998 … la circostanza che alla società contribuente non sia stato notificato alcun atto precedentemente al 1° aprile 2012, data di entrata in vigore dell’art. 17 bis del D.Lgs. 546/92, non rileva perché il contribuente ha proposto ricorso avverso il silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso presentata in data 1° ottobre 2019. Pacifico che al ricorso avverso il silenzio rifiuto dell’amministrazione non può applicarsi l’istituto della mediazione tributaria, i giudici di primo grado hanno correttamente dichiarato l’inammissibilità del ricorso per violazione dei termini di costituzione in giudizio della società contribuente, essendo incontestato in atti che la società contribuente, dopo aver notificato a mezzo PEC il ricorso in data 11/1/2019, si è tardivamente costituita in giudizio il 21 marzo dello stesso anno” (sent. CTR, p. III). 4.2. Invero, l’art. 17 bis del D.Lgs. n. 546 del 1992, nella formulazione applicabile e nelle parti d’interesse, dispone: “1. Per le controversie di valore non superiore a cinquantamila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo … 2. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale … 3. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di cui al comma 2.”. 4.3. In base alla normativa ratione temporis vigente, pertanto, la mediazione tributaria è istituto che riceve applicazione generale, e l’affermazione del giudice dell’appello secondo cui risulta “pacifico che al ricorso avverso il silenzio rifiuto dell’amministrazione non può applicarsi l’istituto della mediazione tributaria”, appare apodittica, indimostrata, e comunque non condivisibile. Del resto lo stesso art. 17 bis del D.Lgs. n. 546 del 1992, prevede espressamente, al sesto comma ultima parte, che “6. … Nelle 6 di 6 controversie aventi per oggetto la restituzione di somme la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente”. In conseguenza, trovando applicazione l’istituto del reclamo- mediazione in materia tributaria, il termine utile per la costituzione del convenuto corrispondeva a giorni 90 più 30, quindi 120. Avendo la società pacificamente notificato il ricorso all’Amministrazione finanziaria l’11.1.2019, e quindi effettuato l’iscrizione a ruolo il 26.3.2019, la sua costituzione risulta tempestiva. Il secondo strumento di impugnazione risulta pertanto fondato e deve essere accolto, cassandosi con rinvio la decisione impugnata. La Corte di Cassazione,
P.Q.M.
accoglie il secondo motivo di ricorso proposto dalla Italia Com- DI società consortile a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, dichiarato inammissibile il primo, cassa la decisione impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia perché, in diversa composizione e nel rispetto dei principi esposti, proceda a nuovo giudizio, provvedendo anche a regolare tra le parti le spese di lite del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 19.4.2024.
- ricorrente -
contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma - resistente - avverso la sentenza n. 2273, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, l’11.5.2022, e pubblicata il 30.5.2022; Oggetto: BO IR 1998 - Silenzio rifiuto - Procedura di reclamo-mediazione - Applicabilità - Conseguenze. Civile Sent. Sez. 5 Num. 17139 Anno 2024 Presidente: CATALDI MICHELE Relatore: DI MARZIO PAOLO Data pubblicazione: 21/06/2024 2 di 6 ascoltata la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Marzio;
raccolte le conclusioni del P.M., s.Procuratore Generale TO AS, che ha domandato l’accoglimento del ricorso;
ascoltate le conclusioni rassegnate, per la ricorrente, dall’Avv.to Valerio CC, il quale ha chiesto l’accoglimento del ricorso e, per la controricorrente, dall’Avv.to dello Stato Giovanni Pintus che ha domandato il rigetto dell’impugnazione; la Corte osserva: Fatti di causa 1. La Italia ID RL presentava all’Amministrazione finanziaria istanza “di rimborso di ritenute di acconto subite su proventi di natura pubblica affluiti al bilancio della società nel 1998” (sent. CTR, p. II), per l’importo di Euro 14.265,57 (ric., p. 2). L’Agenzia delle Entrate non rispondeva. 2. La contribuente impugnava il silenzio rifiuto opposto dall’Amministrazione finanziaria innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano. La CTP riteneva che la società si fosse costituita in giudizio tardivamente, e dichiarava perciò inammissibile il suo ricorso. 3. La contribuente spiegava appello avverso la pronuncia sfavorevole conseguita dalla CTP, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia. La CTR confermava la decisione adottata dai giudici di primo grado, respingendo il gravame. 4. Ha proposto ricorso per cassazione la società, affidandosi a due strumenti di impugnazione. L’Amministrazione finanziaria non si è costituita tempestivamente in questo giudizio, ma ha depositato istanza di partecipazione all’eventuale udienza di trattazione pubblica del ricorso. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., la contribuente contesta 3 di 6 l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti, per avere la CTR ritenuto “non rilevante il motivo di appello relativo alla mancata notifica alla società contribuente di alcun atto precedente il 01/04/2012”, reputando la non applicabilità della procedura di reclamo/mediazione tributaria e concludendo per la tardività della costituzione in giudizio in primo grado. 2. Mediante il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la società censura la violazione dell’art. 17 bis, commi 1, 2 e 3, e dell’art. 22, del D.Lgs. n. 546 del 1992 perché, diversamente da quanto affermato dal giudice dell’appello, la procedura di reclamo/mediazione tributaria si applica anche nel caso di impugnazione del silenzio rifiuto opposto dall’Amministrazione finanziaria avverso l’istanza di rimborso, ed in conseguenza la propria costituzione in giudizio in primo grado risulta tempestiva. 3. Mediante il suo primo motivo di ricorso la contribuente contesta il vizio di motivazione della decisione pronunciata dalla CTR, per avere ritenuto irrilevante la mancata notifica alla società contribuente di alcun atto precedente il 1°.4.2012, reputando perciò la non applicabilità della procedura di reclamo/mediazione tributaria e concludendo per la tardività della sua costituzione in giudizio in primo grado. 3.1. Con il primo strumento d’impugnazione la contribuente critica il vizio di motivazione dell’impugnata pronunzia d’appello, che ha però confermato la decisione adottata dal giudice di primo grado. In proposito questa Corte ha statuito che “nell'ipotesi di "doppia conforme", prevista dall'art. 348-ter, comma 5, c.p.c., il ricorso per cassazione proposto per il motivo di cui al n. 5) dell'art. 360 c.p.c. è inammissibile se non indica le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di 4 di 6 rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse”, Cass. sez. II, 28.2.2023, n. 5947, ed a tanto la contribuente non ha provveduto. 3.2. Merita peraltro di essere evidenziato che la decisione adottata dalla CTR non appare fondata, come meglio si evidenzierà nel prosieguo, sulla inapplicabilità dell’istituto del reclamo mediazione in ragione del tempo in cui il ricorso tributario è stato proposto, perché il giudice dell’appello ritiene piuttosto che l’istituto sia del tutto inapplicabile all’ipotesi di impugnazione del silenzio rifiuto serbato dall’Amministrazione finanziaria sull’istanza di rimborso. Solo per completezza, allora, sembra opportuno evidenziare che l’impugnazione del silenzio rifiuto può essere proposta dopo il novantesimo giorno dalla domanda di restituzione ed entro i termini previsti da ciascuna legge d’imposta e fino a quando il diritto alla restituzione non si prescriva (cfr. art. 19, primo comma, lett. g, del D.Lgs. n. 546 del 1992, e Cass. 11.12.2020, n. 28261). La normativa processuale applicabile sarà quella vigente nel tempo in cui l’impugnazione viene introdotta. Il primo motivo di ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. 4. Con il secondo mezzo di impugnazione la ricorrente contesta la violazione di legge in cui ritiene essere incorso il giudice dell’appello per aver ritenuto che la procedura necessaria di reclamo/mediazione tributaria non risultasse applicabile alla fattispecie con la conseguenza che, non operando il prolungamento dei termini di costituzione previsto per la procedura, la costituzione in giudizio in primo grado della società dovrebbe ritenersi tardiva ed il suo ricorso inammissibile. 4.1. Scrive la CTR: “Risulta incontestato che la società contribuente presentò in data 1° ottobre 2009 domanda di rimborso delle ritenute … l’Amministrazione finanziaria oppose implicitamente diniego al rimborso del credito dichiarato per l’anno 5 di 6 d’imposta 1998 … la circostanza che alla società contribuente non sia stato notificato alcun atto precedentemente al 1° aprile 2012, data di entrata in vigore dell’art. 17 bis del D.Lgs. 546/92, non rileva perché il contribuente ha proposto ricorso avverso il silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso presentata in data 1° ottobre 2019. Pacifico che al ricorso avverso il silenzio rifiuto dell’amministrazione non può applicarsi l’istituto della mediazione tributaria, i giudici di primo grado hanno correttamente dichiarato l’inammissibilità del ricorso per violazione dei termini di costituzione in giudizio della società contribuente, essendo incontestato in atti che la società contribuente, dopo aver notificato a mezzo PEC il ricorso in data 11/1/2019, si è tardivamente costituita in giudizio il 21 marzo dello stesso anno” (sent. CTR, p. III). 4.2. Invero, l’art. 17 bis del D.Lgs. n. 546 del 1992, nella formulazione applicabile e nelle parti d’interesse, dispone: “1. Per le controversie di valore non superiore a cinquantamila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo … 2. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale … 3. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di cui al comma 2.”. 4.3. In base alla normativa ratione temporis vigente, pertanto, la mediazione tributaria è istituto che riceve applicazione generale, e l’affermazione del giudice dell’appello secondo cui risulta “pacifico che al ricorso avverso il silenzio rifiuto dell’amministrazione non può applicarsi l’istituto della mediazione tributaria”, appare apodittica, indimostrata, e comunque non condivisibile. Del resto lo stesso art. 17 bis del D.Lgs. n. 546 del 1992, prevede espressamente, al sesto comma ultima parte, che “6. … Nelle 6 di 6 controversie aventi per oggetto la restituzione di somme la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente”. In conseguenza, trovando applicazione l’istituto del reclamo- mediazione in materia tributaria, il termine utile per la costituzione del convenuto corrispondeva a giorni 90 più 30, quindi 120. Avendo la società pacificamente notificato il ricorso all’Amministrazione finanziaria l’11.1.2019, e quindi effettuato l’iscrizione a ruolo il 26.3.2019, la sua costituzione risulta tempestiva. Il secondo strumento di impugnazione risulta pertanto fondato e deve essere accolto, cassandosi con rinvio la decisione impugnata. La Corte di Cassazione,
P.Q.M.
accoglie il secondo motivo di ricorso proposto dalla Italia Com- DI società consortile a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, dichiarato inammissibile il primo, cassa la decisione impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia perché, in diversa composizione e nel rispetto dei principi esposti, proceda a nuovo giudizio, provvedendo anche a regolare tra le parti le spese di lite del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 19.4.2024.