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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/07/2025, n. 1535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1535 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14414/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 14414 /2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] l'[...]; Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
e
(C.F. ), nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Tiziana Bongo, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore (Pec: ; Email_1
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 15.11.2024, e Parte_1 CP_1 adivano l'intestato Tribunale al fine di ivi sentire pronunciare la loro separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in Roma in data 27.10.2017, che dall'unione erano nati i figli (n. Roma, Persona_1
04.09.2013) e (n. Roma, 02.11.2018), e che nel tempo la relazione era Per_2 andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile.
Le parti chiedevano pertanto omologarsi le seguenti condizioni di separazione: “1)
I coniugi vivranno separatamente nel mutuo rispetto, con obbligo di comunicarsi eventuali mutamenti di residenza. 2) La casa coniugale, sita a Roma (RM), in via
FA DA n. 5 e dalla quale il marito si è già allontanato, è assegnata alla moglie, la quale ivi abiterà con i figli. 3) I figli minori e Persona_1 Per_2 sono affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre nella già casa coniugale. 3.1) Avendo entrambi i genitori identica responsabilità genitoriale nei confronti dei figli, le decisioni di maggiore importanza -riguardanti istruzione, educazione e salute- saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli, mentre le questioni che attengono all'organizzazione della vita quotidiana saranno assunte autonomamente da ciascun genitore nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza dei minori presso di sé; in caso di disaccordo sulle scelte di carattere straordinario, i genitori dovranno rivolgersi al giudice competente per accertare quale sia il prevalente interesse dei figli in merito. 4)
Tenuto conto che entrambi i genitori lavorano su turni, essi genitori hanno concordato che i minori staranno con il padre nei periodi seguenti: - due giorni infrasettimanali, che coincideranno con quelli in cui la madre lavora su turno pomeridiano (h.13.00/h.01.00) e che saranno comunicati al signor entro il Pt_1 mercoledì di ogni settimana;
- a weekend alternati, fatti salvi diversi e migliori accordi nell'interesse dei figli. 4.1) Durante le vacanze scolastiche natalizie, in difetto di altri accordi, ad anni alterni, i minori staranno con un genitore il 24 dicembre -dal pomeriggio del 24 dicembre sino alle ore 11.00 del 25 dicembre- e con l'altro il 25 dicembre -dalle ore 11.00 del 25 dicembre sino all'ora di cena del
26 dicembre-, così come ad anni alterni trascorreranno il 31 dicembre con un genitore e il giorno di Capodanno con l'altro. 4.2) Durante le vacanze scolastiche pasquali, in difetto di altri accordi, i minori trascorreranno con ciascun genitore tre giorni delle festività scolastiche pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o di Pasquetta. 4.3) Con riguardo alle vacanze scolastiche estive, in deroga al calendario ordinario e salvi diversi accordi, i minori staranno con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive, in un periodo che dovrà essere individuato di comune accordo entro il 31 maggio di ogni anno, compatibilmente al proprio periodo di ferie, giacché, in caso di disaccordo, negli anni pari avrà prevalenza di scelta la madre e negli anni dispari il padre. Per espresso accordo tra i coniugi, ciascun genitore dovrà inoltre comunicare all'altro l'indirizzo dell'alloggio dove porterà i minori in vacanza;
laddove si intenda trascorrere le vacanze con i minori all'estero, tale decisione dovrà essere altresì previamente concordata con l'altro genitore, il cui dissenso può essere giustificato solo da motivi di sicurezza internazionale oppure se la località di villeggiatura è insicura o insalubre per i figli ovvero se sussista il fondato pericolo che il genitore intenda trasferirsi stabilmente all'estero portando i figli con sé. 4.4) In occasione di comunioni/cresime, saggi, incontri con la scuola, gare sportive e in tutti gli altri eventi che vedono i figli in qualche modo protagonisti, i minori staranno con entrambi i genitori compatibilmente con gli impegni di ciascuno, ad eccezione delle feste di compleanno dei figli, che saranno organizzate tenendo conto dei desideri dei figli. 4.5) In deroga alle regole ordinarie, la madre avrà la facoltà di trascorrere con i figli il giorno del di lei compleanno e la festa della mamma, anche se giorni riservati all'altro genitore, così come il padre avrà la facoltà di trascorrere con i figli il giorno del di lui compleanno e la festa del papà anche se giorni riservati alla madre. 4.6) Il padre, se può, sostituirà la madre, al posto di parenti e babysitter, quando la stessa per ragioni di lavoro sopravvenute o per altri imprevisti personali non potrà stare con i figli ma, ove il padre non possa sostituirla, le spese di un'eventuale baby-sitter per coprire l'esigenza imprevista della madre saranno integralmente a carico della stessa. 4.7) In deroga alle regole ordinarie, i minori staranno con la madre, qualora il padre per ragioni di salute, di lavoro o per altri eventi straordinari non possa stare con i figli nei giorni concordati, salvo il diritto/dovere del padre di recuperare nello stesso mese o al massimo in quello successivo previo accordo con la madre ma, qualora neanche la madre possa tenere i figli per di lei impegni improrogabili, le spese per la baby- sitter saranno integralmente a carico del padre. 4.8) Tuttavia, resta bene inteso che in caso di malattia severa del genitore temporaneamente collocatario- o dei minori ovvero a causa di eventi straordinari (quali ad es. lockdown, scioperi generali, ecc), qualora l'altro genitore non possa avvicendarsi con quello che dovrebbe stare con i figli, in mancanza di alternative gratuite, i costi imprevisti della babysitter graveranno su entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno. 4.9) Ciascun genitore, nel proprio periodo di competenza, si assicurerà che i figli svolgano i compiti scolastici e avrà cura di accompagnarli ove abbiano necessità di recarsi per svolgere attività sportive, extrascolastiche e/o ricreative. 4.10) Il padre, per espresso accordo con la madre, avrà facoltà di esercitare il proprio diritto di visita presso la casa coniugale- più idonea per i minori rispetto all'attuale casa del signor a condizione che la signora non vi abiti con persone diverse dai figli. Pt_1 CP_1
5) I genitori concordano che, nel caso dovessero intraprendere una nuova relazione sentimentale, al fine di non turbare i minori ai quali va consentito di adeguarsi ai nuovi rapporti affettivi dei genitori con i tempi psicologici propri della loro età, il nuovo partner sarà introdotto gradualmente nella vita dei minori, previo avviso all'altro genitore per un opportuno confronto sulle modalità e cautele più adatte al caso, in particolare con la cura e premura di far comprendere ai minori che le nuove figure non si sostituiscono a quelle genitoriali e che l'affetto per loro non diminuirà per nessuna ragione. 6) I coniugi, per quanto occorrer possa, si concedono il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e dei documenti di espatrio anche dei figli, autorizzandone l'espatrio per ragioni di studio o di vacanza. 7) Viste le condizioni reddituali di entrambi i coniugi, con particolare riferimento a quelle della madre che sostiene un modesto canone di locazione -euro 250- e percepisce l'intero importo dell'assegno unico e universale per i figli a carico di importo mensile pari a euro 507, essi genitori ritengono la forma del mantenimento diretto più idonea a realizzare il principio della bigenitorialità e, pertanto, continueranno a provvedere alle spese ordinarie dei figli o con le modalità dirette ovvero suddividendo l'importo della spesa in ragione del 50%, così come di seguito pattuito e precisato per ogni singolo capitolo di spesa ordinaria: - vitto: vi provvederà ciascun genitore con le modalità dirette, nei periodi di rispettiva frequentazione e permanenza;
- alloggio: ciascun genitore provvederà alle spese della propria abitazione;
- mensa scolastica: vi provvederanno entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno, senza necessità di previo concerto;
- vestiario: vi provvederanno entrambi i genitori in ragione del
50% ciascuno, senza previo accordo purché la spesa sia necessaria e non onerosa rapportata alle condizioni reddituali di essi genitori, altrimenti la spesa per capi di abbigliamento e scarpe dovrà essere previamente concordata;
- abbonamenti a trasporti per esigenze di istruzione: vi provvederanno entrambi i genitori, in ragione del 50% ciascuno, senza necessità di previo accordo;
- farmaci da banco: vi provvederà ciascun genitore nei periodi di rispettiva frequentazione e permanenza, tenendo a proprio carico la spesa;
- materiale didattico, successivo al corredo di inizio anno: vi provvederanno entrambi i genitori, in ragione del 50% ciascuno, senza necessità di previo accordo;
- materiale di cancelleria per la scuola, successivo al corredo di inizio anno: vi provvederà ciascun genitore nel proprio periodo di competenza, tenendo a proprio carico la spesa;
- spese per i trattamenti per la cura necessaria della persona (parrucchiere ed estetista): vi provvederanno entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno, senza necessità di previo concerto se necessaria alla cura della persona;
- spese collegate ad occasionali attività ludiche (quali ad es. alla partecipazione a compleanni e a riunioni tra amici) ovvero a regali d'uso per i compagni di scuola amici e insegnanti: vi provvederanno entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno, senza necessità di previo concerto;
- paghette/pocket money: vi provvederanno entrambi i genitori, compatibilmente alle proprie condizioni reddituali e alle esigenze del figlio, nel proprio periodo di competenza e/o frequentazione. 8)
Quanto alle spese straordinarie per i figli (ossia quelle spese mediche, scolastiche, sportive, ludiche e occasionali da considerarsi straordinarie perché oggettivamente imprevedibili o perché, quantunque relative a spese prevedibili, non sono determinabili nel quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie) graveranno su entrambi in ragione del 50% ciascuno, purché previamente concordate salvo quelle che debbano considerarsi obbligatorie, perché necessarie ovvero connotate da urgenza tale da non permettere la previa concertazione o ancora perché discendenti da scelte già effettuate dai genitori. 8.1)
In caso di disaccordo sulle spese straordinarie da erogarsi nell'interesse dei figli, al fine di evitare il ricorso all'Autorità Giudiziaria, i genitori si danno atto che avranno come riferimento il “Protocollo condivise concernenti le spese per i figli” sottoscritte anche dal Tribunale di Roma il 17 dicembre 2014, che distingue le spese straordinarie rispetto a quelle ordinarie, precisando quali di esse possano essere erogate senza necessità di consenso dell'altro genitore e quali invece richiedano il preventivo concerto, nonché stabilisce le modalità di manifestazione del consenso e quelle di erogazione e rimborso. Pertanto sono da annoverarsi tra le "spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i coniugi" quelle seguenti: a) spese scolastiche: libri scolastici per ciclo di scuola non dell'obbligo, iscrizioni e rette di scuole private, corsi scolastici extracurriculari, iscrizioni e rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola anche giornalieri, pre-scuola, doposcuola e baby sitter, centri estivi, campi scuola, escursioni e gare sportive;
b) spese universitarie: costi d'iscrizione, dei libri di testo, di residenza in loco, sia presso abitazioni private che alloggi universitari, di trasporto per i fuori-sede, di partecipazione a stages nonché, comunque, tutti gli esborsi riferentesi ad attività connesse direttamente o indirettamente al raggiungimento del diploma di laurea, fatta esclusione esclusivamente per il vitto in caso di studenti fuori-sede; c) spese di natura ludica o parascolastica, corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto); d) spese sportive: attività sportiva compresa l'attrezzatura e di quanto necessario per l'eventuale svolgimento dell'attività agonistica, i costi di partecipazione ad attività sportive anche ove consigliati per scopi terapeutici, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto;
e) spese medico-sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche, e sanitarie non coperte dal SSN, tickets per gli esami e le visite per i servizi forniti dal SSN, le spese mediche di degenza presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di logopedia e psicoterapia ovvero il costo integrale degli stessi ove specifiche esigenze curative ovvero ragioni di particolare urgenza sconsiglino il ricorso al servizio pubblico. Invece, sono da considerarsi "spese straordinarie obbligatorie per le quali non è richiesta la previa concertazione” quelle relative a: libri scolastici per il ciclo di scuola dell'obbligo, l'acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, le spese per interventi chirurgici coperti dal SSN, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato. 8.2) Avuto riguardo alle spese da concordare, la richiesta di consenso dovrà essere inoltrata alla controparte in forma scritta, anche a mezzo di comunicazione telematica con prova di lettura
(posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno 10 giorni -salvo urgenze- rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa. In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dalla attività. Entro giorni 10 dalla suddetta comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, il genitore che riceve la richiesta, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. In caso di dissenso motivato tempestivamente con ragioni di carattere educativo, il genitore che ha proposto la spesa non potrà effettuarla, giacché, in caso di disaccordo su una scelta con valenze educative significative, la scelta non potrà che essere demandata al giudice. Qualora il dissenso sia tempestivamente motivato da ragioni economiche, il genitore che propende per la spesa potrà effettuarla, tenendola a proprio esclusivo carico, oppure potrà richiedere una valutazione giudiziale di rispondenza della spesa all'interesse dei figli e congruità rispetto all'entità e sostenibilità della spesa rapportata alla condizione economico/patrimoniale di essi genitori. 8.3)
Ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso -in quanto non è stato possibile per l'altro genitore pagarla nell'immediatezza- dovrà essere documentata, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, e più specificatamente il genitore che ha diritto a chiedere il rimborso, tendenzialmente con cadenza mensile, è tenuto ad inviare all'altro la propria richiesta, in forma scritta, anche con mezzo telematico (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), allegando idonea documentazione, ossia i relativi giustificativi (fatture, ricevute, scontrini, ecc..) nonché i conteggi di dare e avere. Al genitore che ha correttamente documentato la spesa è dovuto il rimborso entro 7 giorni dalla data della richiesta, salvo diversi accordi. Resta altresì bene inteso che il genitore che dovrà sostenere la spesa per i figli potrà chiedere all'altro il versamento in via anticipata della quota dovuta per la spesa da suddividersi, con l'obbligo di documentare successivamente l'avvenuto pagamento. 9) Le deduzioni fiscali per le spese e gli oneri per i figli devono essere suddivise tra i due genitori in ragione della quota corrisposta e il relativo documento fiscale dovrà essere intestato al figlio per la quale è stata sostenuta la spesa. 10) L'indennità di frequenza riconosciuta ad sarà utilizzata esclusivamente per le spese di logopedia e di tutor Persona_1 per 11) Il c.d. assegno unico e universale per i figli a carico spetta Persona_1 alla madre in ragione del 100%. 12) Non vi è luogo per l'assegno di mantenimento per essi coniugi in quanto entrambi i coniugi godono di adeguati redditi. 13) Al fine di regolare i reciproci rapporti patrimoniali, i coniugi dichiarano di aver diviso bonariamente tutti i beni e, ad eccezione degli obblighi in parola, dichiarano di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro”.
Ebbene, non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale. Nulla osta alla conferma delle condizioni proposte dai coniugi, che appaiono conformi all'interesse degli stessi e della prole minorenne.
La natura del presente giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. r.g.
14414/2024:
- dichiara la separazione personale tra e , i quali Parte_1 CP_1 hanno contratto matrimonio in Roma il 27.10.2017;
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2017, atto n. 00406, parte 1, serie 27);
- omologa le condizioni della separazione indicate dalle parti nell'accordo congiunto integralmente riportato in parte motiva;
Così deciso in Roma, in data 27.06.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 14414 /2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] l'[...]; Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
e
(C.F. ), nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Tiziana Bongo, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore (Pec: ; Email_1
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 15.11.2024, e Parte_1 CP_1 adivano l'intestato Tribunale al fine di ivi sentire pronunciare la loro separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in Roma in data 27.10.2017, che dall'unione erano nati i figli (n. Roma, Persona_1
04.09.2013) e (n. Roma, 02.11.2018), e che nel tempo la relazione era Per_2 andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile.
Le parti chiedevano pertanto omologarsi le seguenti condizioni di separazione: “1)
I coniugi vivranno separatamente nel mutuo rispetto, con obbligo di comunicarsi eventuali mutamenti di residenza. 2) La casa coniugale, sita a Roma (RM), in via
FA DA n. 5 e dalla quale il marito si è già allontanato, è assegnata alla moglie, la quale ivi abiterà con i figli. 3) I figli minori e Persona_1 Per_2 sono affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre nella già casa coniugale. 3.1) Avendo entrambi i genitori identica responsabilità genitoriale nei confronti dei figli, le decisioni di maggiore importanza -riguardanti istruzione, educazione e salute- saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli, mentre le questioni che attengono all'organizzazione della vita quotidiana saranno assunte autonomamente da ciascun genitore nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza dei minori presso di sé; in caso di disaccordo sulle scelte di carattere straordinario, i genitori dovranno rivolgersi al giudice competente per accertare quale sia il prevalente interesse dei figli in merito. 4)
Tenuto conto che entrambi i genitori lavorano su turni, essi genitori hanno concordato che i minori staranno con il padre nei periodi seguenti: - due giorni infrasettimanali, che coincideranno con quelli in cui la madre lavora su turno pomeridiano (h.13.00/h.01.00) e che saranno comunicati al signor entro il Pt_1 mercoledì di ogni settimana;
- a weekend alternati, fatti salvi diversi e migliori accordi nell'interesse dei figli. 4.1) Durante le vacanze scolastiche natalizie, in difetto di altri accordi, ad anni alterni, i minori staranno con un genitore il 24 dicembre -dal pomeriggio del 24 dicembre sino alle ore 11.00 del 25 dicembre- e con l'altro il 25 dicembre -dalle ore 11.00 del 25 dicembre sino all'ora di cena del
26 dicembre-, così come ad anni alterni trascorreranno il 31 dicembre con un genitore e il giorno di Capodanno con l'altro. 4.2) Durante le vacanze scolastiche pasquali, in difetto di altri accordi, i minori trascorreranno con ciascun genitore tre giorni delle festività scolastiche pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o di Pasquetta. 4.3) Con riguardo alle vacanze scolastiche estive, in deroga al calendario ordinario e salvi diversi accordi, i minori staranno con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive, in un periodo che dovrà essere individuato di comune accordo entro il 31 maggio di ogni anno, compatibilmente al proprio periodo di ferie, giacché, in caso di disaccordo, negli anni pari avrà prevalenza di scelta la madre e negli anni dispari il padre. Per espresso accordo tra i coniugi, ciascun genitore dovrà inoltre comunicare all'altro l'indirizzo dell'alloggio dove porterà i minori in vacanza;
laddove si intenda trascorrere le vacanze con i minori all'estero, tale decisione dovrà essere altresì previamente concordata con l'altro genitore, il cui dissenso può essere giustificato solo da motivi di sicurezza internazionale oppure se la località di villeggiatura è insicura o insalubre per i figli ovvero se sussista il fondato pericolo che il genitore intenda trasferirsi stabilmente all'estero portando i figli con sé. 4.4) In occasione di comunioni/cresime, saggi, incontri con la scuola, gare sportive e in tutti gli altri eventi che vedono i figli in qualche modo protagonisti, i minori staranno con entrambi i genitori compatibilmente con gli impegni di ciascuno, ad eccezione delle feste di compleanno dei figli, che saranno organizzate tenendo conto dei desideri dei figli. 4.5) In deroga alle regole ordinarie, la madre avrà la facoltà di trascorrere con i figli il giorno del di lei compleanno e la festa della mamma, anche se giorni riservati all'altro genitore, così come il padre avrà la facoltà di trascorrere con i figli il giorno del di lui compleanno e la festa del papà anche se giorni riservati alla madre. 4.6) Il padre, se può, sostituirà la madre, al posto di parenti e babysitter, quando la stessa per ragioni di lavoro sopravvenute o per altri imprevisti personali non potrà stare con i figli ma, ove il padre non possa sostituirla, le spese di un'eventuale baby-sitter per coprire l'esigenza imprevista della madre saranno integralmente a carico della stessa. 4.7) In deroga alle regole ordinarie, i minori staranno con la madre, qualora il padre per ragioni di salute, di lavoro o per altri eventi straordinari non possa stare con i figli nei giorni concordati, salvo il diritto/dovere del padre di recuperare nello stesso mese o al massimo in quello successivo previo accordo con la madre ma, qualora neanche la madre possa tenere i figli per di lei impegni improrogabili, le spese per la baby- sitter saranno integralmente a carico del padre. 4.8) Tuttavia, resta bene inteso che in caso di malattia severa del genitore temporaneamente collocatario- o dei minori ovvero a causa di eventi straordinari (quali ad es. lockdown, scioperi generali, ecc), qualora l'altro genitore non possa avvicendarsi con quello che dovrebbe stare con i figli, in mancanza di alternative gratuite, i costi imprevisti della babysitter graveranno su entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno. 4.9) Ciascun genitore, nel proprio periodo di competenza, si assicurerà che i figli svolgano i compiti scolastici e avrà cura di accompagnarli ove abbiano necessità di recarsi per svolgere attività sportive, extrascolastiche e/o ricreative. 4.10) Il padre, per espresso accordo con la madre, avrà facoltà di esercitare il proprio diritto di visita presso la casa coniugale- più idonea per i minori rispetto all'attuale casa del signor a condizione che la signora non vi abiti con persone diverse dai figli. Pt_1 CP_1
5) I genitori concordano che, nel caso dovessero intraprendere una nuova relazione sentimentale, al fine di non turbare i minori ai quali va consentito di adeguarsi ai nuovi rapporti affettivi dei genitori con i tempi psicologici propri della loro età, il nuovo partner sarà introdotto gradualmente nella vita dei minori, previo avviso all'altro genitore per un opportuno confronto sulle modalità e cautele più adatte al caso, in particolare con la cura e premura di far comprendere ai minori che le nuove figure non si sostituiscono a quelle genitoriali e che l'affetto per loro non diminuirà per nessuna ragione. 6) I coniugi, per quanto occorrer possa, si concedono il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e dei documenti di espatrio anche dei figli, autorizzandone l'espatrio per ragioni di studio o di vacanza. 7) Viste le condizioni reddituali di entrambi i coniugi, con particolare riferimento a quelle della madre che sostiene un modesto canone di locazione -euro 250- e percepisce l'intero importo dell'assegno unico e universale per i figli a carico di importo mensile pari a euro 507, essi genitori ritengono la forma del mantenimento diretto più idonea a realizzare il principio della bigenitorialità e, pertanto, continueranno a provvedere alle spese ordinarie dei figli o con le modalità dirette ovvero suddividendo l'importo della spesa in ragione del 50%, così come di seguito pattuito e precisato per ogni singolo capitolo di spesa ordinaria: - vitto: vi provvederà ciascun genitore con le modalità dirette, nei periodi di rispettiva frequentazione e permanenza;
- alloggio: ciascun genitore provvederà alle spese della propria abitazione;
- mensa scolastica: vi provvederanno entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno, senza necessità di previo concerto;
- vestiario: vi provvederanno entrambi i genitori in ragione del
50% ciascuno, senza previo accordo purché la spesa sia necessaria e non onerosa rapportata alle condizioni reddituali di essi genitori, altrimenti la spesa per capi di abbigliamento e scarpe dovrà essere previamente concordata;
- abbonamenti a trasporti per esigenze di istruzione: vi provvederanno entrambi i genitori, in ragione del 50% ciascuno, senza necessità di previo accordo;
- farmaci da banco: vi provvederà ciascun genitore nei periodi di rispettiva frequentazione e permanenza, tenendo a proprio carico la spesa;
- materiale didattico, successivo al corredo di inizio anno: vi provvederanno entrambi i genitori, in ragione del 50% ciascuno, senza necessità di previo accordo;
- materiale di cancelleria per la scuola, successivo al corredo di inizio anno: vi provvederà ciascun genitore nel proprio periodo di competenza, tenendo a proprio carico la spesa;
- spese per i trattamenti per la cura necessaria della persona (parrucchiere ed estetista): vi provvederanno entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno, senza necessità di previo concerto se necessaria alla cura della persona;
- spese collegate ad occasionali attività ludiche (quali ad es. alla partecipazione a compleanni e a riunioni tra amici) ovvero a regali d'uso per i compagni di scuola amici e insegnanti: vi provvederanno entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno, senza necessità di previo concerto;
- paghette/pocket money: vi provvederanno entrambi i genitori, compatibilmente alle proprie condizioni reddituali e alle esigenze del figlio, nel proprio periodo di competenza e/o frequentazione. 8)
Quanto alle spese straordinarie per i figli (ossia quelle spese mediche, scolastiche, sportive, ludiche e occasionali da considerarsi straordinarie perché oggettivamente imprevedibili o perché, quantunque relative a spese prevedibili, non sono determinabili nel quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie) graveranno su entrambi in ragione del 50% ciascuno, purché previamente concordate salvo quelle che debbano considerarsi obbligatorie, perché necessarie ovvero connotate da urgenza tale da non permettere la previa concertazione o ancora perché discendenti da scelte già effettuate dai genitori. 8.1)
In caso di disaccordo sulle spese straordinarie da erogarsi nell'interesse dei figli, al fine di evitare il ricorso all'Autorità Giudiziaria, i genitori si danno atto che avranno come riferimento il “Protocollo condivise concernenti le spese per i figli” sottoscritte anche dal Tribunale di Roma il 17 dicembre 2014, che distingue le spese straordinarie rispetto a quelle ordinarie, precisando quali di esse possano essere erogate senza necessità di consenso dell'altro genitore e quali invece richiedano il preventivo concerto, nonché stabilisce le modalità di manifestazione del consenso e quelle di erogazione e rimborso. Pertanto sono da annoverarsi tra le "spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i coniugi" quelle seguenti: a) spese scolastiche: libri scolastici per ciclo di scuola non dell'obbligo, iscrizioni e rette di scuole private, corsi scolastici extracurriculari, iscrizioni e rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola anche giornalieri, pre-scuola, doposcuola e baby sitter, centri estivi, campi scuola, escursioni e gare sportive;
b) spese universitarie: costi d'iscrizione, dei libri di testo, di residenza in loco, sia presso abitazioni private che alloggi universitari, di trasporto per i fuori-sede, di partecipazione a stages nonché, comunque, tutti gli esborsi riferentesi ad attività connesse direttamente o indirettamente al raggiungimento del diploma di laurea, fatta esclusione esclusivamente per il vitto in caso di studenti fuori-sede; c) spese di natura ludica o parascolastica, corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto); d) spese sportive: attività sportiva compresa l'attrezzatura e di quanto necessario per l'eventuale svolgimento dell'attività agonistica, i costi di partecipazione ad attività sportive anche ove consigliati per scopi terapeutici, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto;
e) spese medico-sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche, e sanitarie non coperte dal SSN, tickets per gli esami e le visite per i servizi forniti dal SSN, le spese mediche di degenza presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di logopedia e psicoterapia ovvero il costo integrale degli stessi ove specifiche esigenze curative ovvero ragioni di particolare urgenza sconsiglino il ricorso al servizio pubblico. Invece, sono da considerarsi "spese straordinarie obbligatorie per le quali non è richiesta la previa concertazione” quelle relative a: libri scolastici per il ciclo di scuola dell'obbligo, l'acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, le spese per interventi chirurgici coperti dal SSN, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato. 8.2) Avuto riguardo alle spese da concordare, la richiesta di consenso dovrà essere inoltrata alla controparte in forma scritta, anche a mezzo di comunicazione telematica con prova di lettura
(posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno 10 giorni -salvo urgenze- rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa. In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dalla attività. Entro giorni 10 dalla suddetta comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, il genitore che riceve la richiesta, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. In caso di dissenso motivato tempestivamente con ragioni di carattere educativo, il genitore che ha proposto la spesa non potrà effettuarla, giacché, in caso di disaccordo su una scelta con valenze educative significative, la scelta non potrà che essere demandata al giudice. Qualora il dissenso sia tempestivamente motivato da ragioni economiche, il genitore che propende per la spesa potrà effettuarla, tenendola a proprio esclusivo carico, oppure potrà richiedere una valutazione giudiziale di rispondenza della spesa all'interesse dei figli e congruità rispetto all'entità e sostenibilità della spesa rapportata alla condizione economico/patrimoniale di essi genitori. 8.3)
Ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso -in quanto non è stato possibile per l'altro genitore pagarla nell'immediatezza- dovrà essere documentata, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, e più specificatamente il genitore che ha diritto a chiedere il rimborso, tendenzialmente con cadenza mensile, è tenuto ad inviare all'altro la propria richiesta, in forma scritta, anche con mezzo telematico (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), allegando idonea documentazione, ossia i relativi giustificativi (fatture, ricevute, scontrini, ecc..) nonché i conteggi di dare e avere. Al genitore che ha correttamente documentato la spesa è dovuto il rimborso entro 7 giorni dalla data della richiesta, salvo diversi accordi. Resta altresì bene inteso che il genitore che dovrà sostenere la spesa per i figli potrà chiedere all'altro il versamento in via anticipata della quota dovuta per la spesa da suddividersi, con l'obbligo di documentare successivamente l'avvenuto pagamento. 9) Le deduzioni fiscali per le spese e gli oneri per i figli devono essere suddivise tra i due genitori in ragione della quota corrisposta e il relativo documento fiscale dovrà essere intestato al figlio per la quale è stata sostenuta la spesa. 10) L'indennità di frequenza riconosciuta ad sarà utilizzata esclusivamente per le spese di logopedia e di tutor Persona_1 per 11) Il c.d. assegno unico e universale per i figli a carico spetta Persona_1 alla madre in ragione del 100%. 12) Non vi è luogo per l'assegno di mantenimento per essi coniugi in quanto entrambi i coniugi godono di adeguati redditi. 13) Al fine di regolare i reciproci rapporti patrimoniali, i coniugi dichiarano di aver diviso bonariamente tutti i beni e, ad eccezione degli obblighi in parola, dichiarano di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro”.
Ebbene, non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale. Nulla osta alla conferma delle condizioni proposte dai coniugi, che appaiono conformi all'interesse degli stessi e della prole minorenne.
La natura del presente giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. r.g.
14414/2024:
- dichiara la separazione personale tra e , i quali Parte_1 CP_1 hanno contratto matrimonio in Roma il 27.10.2017;
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2017, atto n. 00406, parte 1, serie 27);
- omologa le condizioni della separazione indicate dalle parti nell'accordo congiunto integralmente riportato in parte motiva;
Così deciso in Roma, in data 27.06.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi