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Sentenza 9 novembre 2025
Sentenza 9 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 09/11/2025, n. 4098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4098 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2025 |
Testo completo
N. 4863/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BARI
Il giudice nella persona della dott.ssa RI EG ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in appello iscritta al n. 4863/2923 R.G.C., contro la sentenza del Giudice di Pace di Bari n. 103/23 del 16 gennaio 2023
promossa da:
nata a [...] in data [...], c.f.: , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Angelo Michele Abbattista (c.f.:
, presso il cui studio, sito in Bitonto alla via Giacomo Matteotti C.F._2
n. 135, è elettivamente domiciliata
- PARTE APPELLANTE-
CONTRO
pagina 1 di 7 (c.f. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
dell'amministratore p.t. , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2
SE BO (c.f. ), con Studio in Bitonto alla IV Strada CodiceFiscale_3
Viale delle Nazioni S.n.c., presso il cui studio è elettivamente domiciliato
- PARTE APPELLATA–
CONCLUSIONI PER PARTE APPELLANTE:
- in accoglimento del primo motivo di gravame, riformare la sentenza n. 103/2023, rep.
n. 277/2023, resa dal Giudice di Pace di Bari in data 15.01.2023 e pubblicata in data
02.02.2023, a definizione del procedimento recante RG n. 9931/2020, per violazione dell'art. 112 c.p.c., stante l'omessa valutazione da parte del Giudice di prime cure di un fatto dirimente ai fini decisionali, sulla scorta delle argomentazioni dedotte nella narrativa del presente atto;
Per l'effetto, accertare e dichiarare l'insussistenza delle condizioni di ammissibilità dell'avversa iniziativa monitoria ai sensi dell'art. 633 c.p.c. e, conseguentemente,
l'illegittimità del decreto ingiuntivo n. 4189/2020 (R.G. n. 7905/2020 – Giudice di Pace di Bari) per insussistenza del diritto di credito presuntivamente vantato da parte avversa;
- in accoglimento del secondo motivo di gravame, riformare la sentenza n. 103/2023, rep. n. 277/2023, resa dal Giudice di Pace di Bari in data 15.01.2023 e pubblicata in data
02.02.2023, a definizione del procedimento recante R.G. n. 9931/2020, per violazione dell'art. 653 c.p.c., avendo il Giudice reso una pronuncia manifestamente errata in rito, al lume delle argomentazioni delineate nella narrativa del presente atto;
- in accoglimento del terzo motivo di gravame, riformare la sentenza n. 103/2023, rep. n.
277/2023, resa dal Giudice di Pace di Bari in data 15.01.2023 e pubblicata in data
02.02.2023, a definizione del procedimento recante R.G. n. 9931/2020, per violazione dell'art. 101 c.p.c., in virtù delle argomentazioni delineate nella narrativa del presente atto;
pagina 2 di 7 - con vittoria di spese, compensi e rimborso forfettario nella misura del 15%, oltre Iva e
Cpa del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA:
a) Nel merito, rigettare il primo motivo di Appello di parte appellante, in quanto del tutto destituito di ogni fondamento in fatto e in diritto, per le ragioni di cui al punto A), della parte in diritto della presente comparsa di costituzione;
b) Nel merito, in parziale associazione al secondo motivo di appello dedotto da controparte, si chiede la riforma della sentenza di primo grado, chiedendo:
1) la revoca integrale del decreto ingiuntivo opposto n. 4189/20 del 30.10.2020;
2) accertare e dichiarare il diritto di credito del , nella misura Controparte_3
ricalcolata di € 1.623,04, a titolo di oneri condominiali maturati dall'anno 2018 al momento della domanda (2020), come meglio ripartito in narrativa e documentalmente provato dai bilanci prodotti, nonché, per l'effetto condannare parte appellante al pagamento in favore della appellata della somma di euro 1.636,11, a titolo di oneri condominiali, sulla quale decorrono gli interessi legali dalla data del 01.01.2018 fino al soddisfo, ovvero della somma maggiore o minore che la S.V.Ill.ma riterrà di giustizia;
3) condannare la parte opponente al pagamento di spese e competenze legali del doppio grado di giudizio, oltre accessori come per legge, anche in ragione della condotta tenuta da controparte;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo ex art. 63 disp. att. cod. civ. del Giudice di pace di Bari del 30 ottobre 2020, n. 4189, l'odierna appellante, generalizzata in intestazione, era intimata del pagamento in favore del corrente in Giovinazzo, della Controparte_1
somma in linea capitale di € 3.091,00, a titolo di oneri condominiali a suo carico per pagina 3 di 7 diverse annualità di gestione, risultanti dai bilanci approvati dall'assemblea condominiale.
Sulla conseguente opposizione ex artt. 633 e ss. cod. proc. civ. della condomina, intesa a contestare in radice il credito ex adverso azionato in via monitoria, con la sentenza oggetto del presente appello il Giudice di pace di Bari così pronunciava: “Accoglie entro
i limiti su esposti, la proposta opposizione e per gli effetti revoca parzialmente il decreto ingiuntivo n. 4189/2020 del 30.10.2020 nel diverso importo di €. 1.238,62 oltre 76,00 per esborsi ed € 200,00 per compensi, oltre accessori ex lege”.
L'accoglimento nei termini ora richiamati era determinato dallo stralcio da parte del condominio opposto degli oneri condominiali per le annualità di gestione antecedenti al
2018, anno precedente a quello in cui la opponente aveva acquistato l'unità CP_4
immobiliare ubicata all'interno dello stabile condominiale, ai sensi del citato art. 63, comma 4, disp. att. cod. civ., a mente del quale “Chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente”. A questo specifico riguardo, il , CP_1
dichiarato di non essere stato a conoscenza dell'acquisto dell'unità immobiliare
(avvenuto in data 14 agosto 2019), a causa della mancata comunicazione da parte della condomina, rideterminava il proprio credito in linea capitale nella sopra esposta misura di € 1.238,62, per le annualità 2018, 2019 e 2020.
Contro la pronuncia di primo grado la condomina opponente ha proposto appello, al quale resiste il . CP_1
Con il primo motivo d'appello la sentenza è censurata per infrapetizione, ai sensi dell'art. 112 cod. proc. civ., per avere omesso di pronunciarsi sulla domanda di accertamento negativo del credito nella sua integralità, il fondamento del quale si assume non sarebbe stato provato nel presente giudizio. Si deduce a questo riguardo che il non avrebbe dimostrato che i bilanci di gestione dai quali deriverebbe il CP_1
credito ex adverso azionato siano mai stati approvati dall'organo assembleare. Inoltre,
pagina 4 di 7 non emergerebbero i criteri di ripartizione tra i condomini degli oneri di gestione del condominio.
Con un secondo motivo d'appello si censura la sentenza per violazione dell'art. 653, comma 1, cod. proc. civ., per avere revocato parzialmente il decreto ingiuntivo opposto,
e mantenuto lo stesso come titolo fondante il credito per oneri condominiali oggetto di controversia, laddove invece la disposizione ora richiamata prevede che in caso di accoglimento parziale dell'opposizione a decreto ingiuntivo il titolo è costituito dalla sentenza.
Con il terzo motivo d'appello è dedotto un error in procedendo, consistito nel fatto che nel giudizio di primo grado all'udienza di trattazione del 27 settembre 2022, chiamata per le ore 12.40, è stata consentita la costituzione del condominio opposto, con riapertura del verbale d'udienza e revoca della dichiarazione di contumacia, dopo che il difensore dell'opponente, regolarmente comparso, aveva trattato il giudizio e si era quindi allontanato una volta che la causa era stata presa in decisione.
Tanto premesso, il primo motivo d'appello è infondato.
Il credito del emerge dai bilanci condominiali prodotti, relativi alle CP_1
annualità in contestazione nel presente giudizio, corredati dai rispettivi verbali di approvazione da parte dell'assemblea, per importi superiori a quello di € 1.238,62, riconosciuto in primo grado. A questo specifico riguardo, va dato atto che il CP_1
assume nelle proprie conclusioni di essere creditore della maggior somma “ricalcolata” di € 1.623,04, che tuttavia non può essere riconosciuta in mancanza di appello incidentale nei confronti della pronuncia di primo grado.
All'opposto, la condomina contesta il credito ex adverso azionato anche sotto il profilo della mancata indicazione dei criteri di riparto delle spese condominiali. Sennonché, in assenza di rituale impugnazione delle delibere assembleari, ogni questione è preclusa nel presente giudizio, circoscritto al pagamento delle somme derivanti dal riparto sulla base dei criteri vigenti presso il condominio.
pagina 5 di 7 Il secondo motivo d'appello deve invece essere accolto e ad esso, peraltro, aderisce il appellato. Sul punto, palese è la violazione dell'art. 653, comma 1, cod. CP_1
proc. civ., che – come concordemente dedotto dalle parti – prevede che in caso di parziale accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo il titolo esecutivo del credito azionato in via monitoria è costituito dalla sentenza che pronuncia sull'opposizione stessa.
Pertanto, in accoglimento del motivo in esame la sentenza appellata va riformata nel senso che il decreto ingiuntivo va revocato, e la condomina opponente va condannata a pagare al odierno appellato la somma, già accertata in primo grado, di € CP_1
1.238,62. Sul capitale così liquidato sono dovuti gli interessi al saggio legale, decorrenti dalle rispettive scadenze dei contributi condominiali per ciascuna annualità fino al saldo effettivo.
Il terzo motivo d'appello va assorbito e comunque con esso non si deduce alcuna violazione di norme processuali che abbiano inciso sul diritto di difesa in giudizio.
Le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate nei limiti della metà, tenuto conto del minor credito accertato rispetto a quello per il quale il condominio ha agito, mentre per la restante metà vanno poste a carico della condomina opponente, risultata debitrice nei limiti di quanto sopra. Per la relativa liquidazione, sulla base dei parametri ministeriali (decreto del ministro della giustizia del 10 marzo 2014, n. 55, come successivamente modificato), si rinvia al dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale,
definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, in parziale accoglimento dell'appello proposto ed in corrispondente riforma dell'impugnata sentenza n. 103/23 emessa dal Giudice di Pace di Bari in data 16 gennaio
2023, pagina 6 di 7 - revoca il decreto ingiuntivo del Giudice di Pace di Bari in data 30 ottobre 2020, n.
4189;
- condanna l'opponente a pagare al condominio Parte_1 Controparte_1
corrente in Bitonto, la somma di € 1.238,62, oltre ad interessi legali, come in motivazione.
- compensa per metà le spese del doppio grado di giudizio e condanna l'opponente alla relativa refusione in favore del condominio per la restante metà, Controparte_1
liquidata complessivamente in € 1.000,00, oltre agli accessori di legge.
Così deciso in Bari, il 9 novembre 2025
Il giudice
RI EG
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BARI
Il giudice nella persona della dott.ssa RI EG ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in appello iscritta al n. 4863/2923 R.G.C., contro la sentenza del Giudice di Pace di Bari n. 103/23 del 16 gennaio 2023
promossa da:
nata a [...] in data [...], c.f.: , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Angelo Michele Abbattista (c.f.:
, presso il cui studio, sito in Bitonto alla via Giacomo Matteotti C.F._2
n. 135, è elettivamente domiciliata
- PARTE APPELLANTE-
CONTRO
pagina 1 di 7 (c.f. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
dell'amministratore p.t. , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2
SE BO (c.f. ), con Studio in Bitonto alla IV Strada CodiceFiscale_3
Viale delle Nazioni S.n.c., presso il cui studio è elettivamente domiciliato
- PARTE APPELLATA–
CONCLUSIONI PER PARTE APPELLANTE:
- in accoglimento del primo motivo di gravame, riformare la sentenza n. 103/2023, rep.
n. 277/2023, resa dal Giudice di Pace di Bari in data 15.01.2023 e pubblicata in data
02.02.2023, a definizione del procedimento recante RG n. 9931/2020, per violazione dell'art. 112 c.p.c., stante l'omessa valutazione da parte del Giudice di prime cure di un fatto dirimente ai fini decisionali, sulla scorta delle argomentazioni dedotte nella narrativa del presente atto;
Per l'effetto, accertare e dichiarare l'insussistenza delle condizioni di ammissibilità dell'avversa iniziativa monitoria ai sensi dell'art. 633 c.p.c. e, conseguentemente,
l'illegittimità del decreto ingiuntivo n. 4189/2020 (R.G. n. 7905/2020 – Giudice di Pace di Bari) per insussistenza del diritto di credito presuntivamente vantato da parte avversa;
- in accoglimento del secondo motivo di gravame, riformare la sentenza n. 103/2023, rep. n. 277/2023, resa dal Giudice di Pace di Bari in data 15.01.2023 e pubblicata in data
02.02.2023, a definizione del procedimento recante R.G. n. 9931/2020, per violazione dell'art. 653 c.p.c., avendo il Giudice reso una pronuncia manifestamente errata in rito, al lume delle argomentazioni delineate nella narrativa del presente atto;
- in accoglimento del terzo motivo di gravame, riformare la sentenza n. 103/2023, rep. n.
277/2023, resa dal Giudice di Pace di Bari in data 15.01.2023 e pubblicata in data
02.02.2023, a definizione del procedimento recante R.G. n. 9931/2020, per violazione dell'art. 101 c.p.c., in virtù delle argomentazioni delineate nella narrativa del presente atto;
pagina 2 di 7 - con vittoria di spese, compensi e rimborso forfettario nella misura del 15%, oltre Iva e
Cpa del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA:
a) Nel merito, rigettare il primo motivo di Appello di parte appellante, in quanto del tutto destituito di ogni fondamento in fatto e in diritto, per le ragioni di cui al punto A), della parte in diritto della presente comparsa di costituzione;
b) Nel merito, in parziale associazione al secondo motivo di appello dedotto da controparte, si chiede la riforma della sentenza di primo grado, chiedendo:
1) la revoca integrale del decreto ingiuntivo opposto n. 4189/20 del 30.10.2020;
2) accertare e dichiarare il diritto di credito del , nella misura Controparte_3
ricalcolata di € 1.623,04, a titolo di oneri condominiali maturati dall'anno 2018 al momento della domanda (2020), come meglio ripartito in narrativa e documentalmente provato dai bilanci prodotti, nonché, per l'effetto condannare parte appellante al pagamento in favore della appellata della somma di euro 1.636,11, a titolo di oneri condominiali, sulla quale decorrono gli interessi legali dalla data del 01.01.2018 fino al soddisfo, ovvero della somma maggiore o minore che la S.V.Ill.ma riterrà di giustizia;
3) condannare la parte opponente al pagamento di spese e competenze legali del doppio grado di giudizio, oltre accessori come per legge, anche in ragione della condotta tenuta da controparte;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo ex art. 63 disp. att. cod. civ. del Giudice di pace di Bari del 30 ottobre 2020, n. 4189, l'odierna appellante, generalizzata in intestazione, era intimata del pagamento in favore del corrente in Giovinazzo, della Controparte_1
somma in linea capitale di € 3.091,00, a titolo di oneri condominiali a suo carico per pagina 3 di 7 diverse annualità di gestione, risultanti dai bilanci approvati dall'assemblea condominiale.
Sulla conseguente opposizione ex artt. 633 e ss. cod. proc. civ. della condomina, intesa a contestare in radice il credito ex adverso azionato in via monitoria, con la sentenza oggetto del presente appello il Giudice di pace di Bari così pronunciava: “Accoglie entro
i limiti su esposti, la proposta opposizione e per gli effetti revoca parzialmente il decreto ingiuntivo n. 4189/2020 del 30.10.2020 nel diverso importo di €. 1.238,62 oltre 76,00 per esborsi ed € 200,00 per compensi, oltre accessori ex lege”.
L'accoglimento nei termini ora richiamati era determinato dallo stralcio da parte del condominio opposto degli oneri condominiali per le annualità di gestione antecedenti al
2018, anno precedente a quello in cui la opponente aveva acquistato l'unità CP_4
immobiliare ubicata all'interno dello stabile condominiale, ai sensi del citato art. 63, comma 4, disp. att. cod. civ., a mente del quale “Chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente”. A questo specifico riguardo, il , CP_1
dichiarato di non essere stato a conoscenza dell'acquisto dell'unità immobiliare
(avvenuto in data 14 agosto 2019), a causa della mancata comunicazione da parte della condomina, rideterminava il proprio credito in linea capitale nella sopra esposta misura di € 1.238,62, per le annualità 2018, 2019 e 2020.
Contro la pronuncia di primo grado la condomina opponente ha proposto appello, al quale resiste il . CP_1
Con il primo motivo d'appello la sentenza è censurata per infrapetizione, ai sensi dell'art. 112 cod. proc. civ., per avere omesso di pronunciarsi sulla domanda di accertamento negativo del credito nella sua integralità, il fondamento del quale si assume non sarebbe stato provato nel presente giudizio. Si deduce a questo riguardo che il non avrebbe dimostrato che i bilanci di gestione dai quali deriverebbe il CP_1
credito ex adverso azionato siano mai stati approvati dall'organo assembleare. Inoltre,
pagina 4 di 7 non emergerebbero i criteri di ripartizione tra i condomini degli oneri di gestione del condominio.
Con un secondo motivo d'appello si censura la sentenza per violazione dell'art. 653, comma 1, cod. proc. civ., per avere revocato parzialmente il decreto ingiuntivo opposto,
e mantenuto lo stesso come titolo fondante il credito per oneri condominiali oggetto di controversia, laddove invece la disposizione ora richiamata prevede che in caso di accoglimento parziale dell'opposizione a decreto ingiuntivo il titolo è costituito dalla sentenza.
Con il terzo motivo d'appello è dedotto un error in procedendo, consistito nel fatto che nel giudizio di primo grado all'udienza di trattazione del 27 settembre 2022, chiamata per le ore 12.40, è stata consentita la costituzione del condominio opposto, con riapertura del verbale d'udienza e revoca della dichiarazione di contumacia, dopo che il difensore dell'opponente, regolarmente comparso, aveva trattato il giudizio e si era quindi allontanato una volta che la causa era stata presa in decisione.
Tanto premesso, il primo motivo d'appello è infondato.
Il credito del emerge dai bilanci condominiali prodotti, relativi alle CP_1
annualità in contestazione nel presente giudizio, corredati dai rispettivi verbali di approvazione da parte dell'assemblea, per importi superiori a quello di € 1.238,62, riconosciuto in primo grado. A questo specifico riguardo, va dato atto che il CP_1
assume nelle proprie conclusioni di essere creditore della maggior somma “ricalcolata” di € 1.623,04, che tuttavia non può essere riconosciuta in mancanza di appello incidentale nei confronti della pronuncia di primo grado.
All'opposto, la condomina contesta il credito ex adverso azionato anche sotto il profilo della mancata indicazione dei criteri di riparto delle spese condominiali. Sennonché, in assenza di rituale impugnazione delle delibere assembleari, ogni questione è preclusa nel presente giudizio, circoscritto al pagamento delle somme derivanti dal riparto sulla base dei criteri vigenti presso il condominio.
pagina 5 di 7 Il secondo motivo d'appello deve invece essere accolto e ad esso, peraltro, aderisce il appellato. Sul punto, palese è la violazione dell'art. 653, comma 1, cod. CP_1
proc. civ., che – come concordemente dedotto dalle parti – prevede che in caso di parziale accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo il titolo esecutivo del credito azionato in via monitoria è costituito dalla sentenza che pronuncia sull'opposizione stessa.
Pertanto, in accoglimento del motivo in esame la sentenza appellata va riformata nel senso che il decreto ingiuntivo va revocato, e la condomina opponente va condannata a pagare al odierno appellato la somma, già accertata in primo grado, di € CP_1
1.238,62. Sul capitale così liquidato sono dovuti gli interessi al saggio legale, decorrenti dalle rispettive scadenze dei contributi condominiali per ciascuna annualità fino al saldo effettivo.
Il terzo motivo d'appello va assorbito e comunque con esso non si deduce alcuna violazione di norme processuali che abbiano inciso sul diritto di difesa in giudizio.
Le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate nei limiti della metà, tenuto conto del minor credito accertato rispetto a quello per il quale il condominio ha agito, mentre per la restante metà vanno poste a carico della condomina opponente, risultata debitrice nei limiti di quanto sopra. Per la relativa liquidazione, sulla base dei parametri ministeriali (decreto del ministro della giustizia del 10 marzo 2014, n. 55, come successivamente modificato), si rinvia al dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale,
definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, in parziale accoglimento dell'appello proposto ed in corrispondente riforma dell'impugnata sentenza n. 103/23 emessa dal Giudice di Pace di Bari in data 16 gennaio
2023, pagina 6 di 7 - revoca il decreto ingiuntivo del Giudice di Pace di Bari in data 30 ottobre 2020, n.
4189;
- condanna l'opponente a pagare al condominio Parte_1 Controparte_1
corrente in Bitonto, la somma di € 1.238,62, oltre ad interessi legali, come in motivazione.
- compensa per metà le spese del doppio grado di giudizio e condanna l'opponente alla relativa refusione in favore del condominio per la restante metà, Controparte_1
liquidata complessivamente in € 1.000,00, oltre agli accessori di legge.
Così deciso in Bari, il 9 novembre 2025
Il giudice
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