Art. 4. 1. Con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell' articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti i competenti comitati di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali ed acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati che si pronunciano in conformita' ai rispettivi regolamenti, si provvede a stabilire l'ordinamento interno e le modalita' di accesso alla scuola nonche' i criteri per la selezione del personale docente e per lo svolgimento dei corsi. Detto regolamento e' emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Ai fini dell'espressione del parere di cui al comma 1, i comitati di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali si riuniscono in seduta comune, a norma del quarto comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805 , e successive modificazioni.
3. In sede di prima applicazione della presente legge, in attesa dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, il funzionamento della scuola e' disciplinato dalle disposizioni di cui alla legge 22 luglio 1939, n. 1240 , e successive modificazioni, e dalle relative norme di attuazione.
Note all' art. 4 :
- Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
- Il testo del quarto comma dell'art. 7 del D.P.R. n. 805/1975 (Organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali) e' il seguente: "Su richiesta del Ministro o dei presidenti dei singoli comitati e per materie di comune interesse nonche' per l'esame dei programmi predisposti dalla conferenza regionale di cui all'art. 32 quando cio' sia richiesto dalla natura degli interventi previsti, piu' comitati di settore possono riunirsi in seduta comune".
- La legge n. 1240/1939 reca: "Creazione dell'Istituto centrale del restauro presso il Ministero dell'educazione nazionale".
2. Ai fini dell'espressione del parere di cui al comma 1, i comitati di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali si riuniscono in seduta comune, a norma del quarto comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805 , e successive modificazioni.
3. In sede di prima applicazione della presente legge, in attesa dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, il funzionamento della scuola e' disciplinato dalle disposizioni di cui alla legge 22 luglio 1939, n. 1240 , e successive modificazioni, e dalle relative norme di attuazione.
Note all' art. 4 :
- Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
- Il testo del quarto comma dell'art. 7 del D.P.R. n. 805/1975 (Organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali) e' il seguente: "Su richiesta del Ministro o dei presidenti dei singoli comitati e per materie di comune interesse nonche' per l'esame dei programmi predisposti dalla conferenza regionale di cui all'art. 32 quando cio' sia richiesto dalla natura degli interventi previsti, piu' comitati di settore possono riunirsi in seduta comune".
- La legge n. 1240/1939 reca: "Creazione dell'Istituto centrale del restauro presso il Ministero dell'educazione nazionale".