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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 05/05/2025, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE - composto dai magistrati: dott. Federica Abiuso Presidente rel dott. Nicola Del Vecchio Giudice dott. Marco Pesoli Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1287/2025 del ruolo generale, avente ad oggetto la modifica alle condizioni di divorzio vertente TRA , C.F. , parte nata a ROVIGO (RO) in [...]_1 C.F._1
26/06/1980 E , C.F. , parte nata a ROVIGO (RO) in [...] C.F._2
data 28/09/1978, entrambi rappresentati e difesi, come da procure in atti, dall'avv. CAPPELLARI
MARCO
RICORRENTI con l'intervento del P.M.
Conclusioni per i ricorrenti: “Preso atto che la figlia minore ora risiede con la Persona_1
madre, a parziale modifica delle condizioni convenute in sede di divorzio, accogliersi la domanda di modifica delle stesse e, quindi, stabilire che:- i genitori avranno l'affidamento condiviso della figlia minore che avrà la residenza prevalente presso la madre, consentendo ad entrambi i genitori Per_1
di avere lo stesso ruolo attivo e pieno nel provvedere alle esigenze sociali, morali, economiche ed educative della figlia consultandosi l'un l'altro in ogni rilevante questione che riguardi la frequentazione e l'andamento scolastici, la formazione religiosa, i problemi educativi, le scelte scolastiche e la salute (anche in casi non gravi) della stessa. Il padre, potrà vederla ogni qualvolta lo vorrà, previo accordo con la figlia stessa e compatibilmente con i suoi impegni scolastici e ricreativi. Salvo accordi che prevedano una maggiore frequentazione tra loro, il padre potrà tenere la figlia almeno due fine settimana al mese dal sabato all'uscita di scuola (nel periodo Per_1
scolastico e dal sabato mattina durante le vacanze estive, natalizia e pasquali) sino alla domenica sera dopo cena. , previo accordo, potrà pernottare presso il padre anche in giorni diversi e Per_1
potrà trascorrere con lo stesso sette giorni anche consecutivi durante le vacanze estive, quattro giorni durante le vacanze di Natale alternando il periodo fino a Capodanno e da Capodanno all'Epifania
e due giorni durante le vacanze di Pasqua, ed ogni altra festa proclamata;
- Nessuna modifica riguardo al figlio che, maggiorenne, potrà vedere la madre quando lo vorrà;- Il Sig. Per_2 Pt_2
provvederà in via esclusiva al mantenimento ordinario di che con lui continuerà a convivere, Per_2 mentre, per quello della figlia , egli contribuirà al medesimo con un assegno mensile di € Per_1
250,00 da corrispondere alla madre entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario, assegno da rivalutare annualmente secondo indici ISTAT a far data dal mese di marzo 2026. Le spese straordinarie per la figlia saranno a carico dei genitori nella misura di metà per ciascun o con la seguente precisazione:
1. spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo
(visite specialistiche prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture pubbliche e private con una spesa annua non superiore ai 500 euro per le spese dentistiche;
trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
ticket sanitari);
2. spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo (cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
farmaci particolari o non tradizionali);
3. spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo
(tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno, compresi supporti informatici: pc, tablet e relativi abbonamenti;
gite scolastiche senza pernottamento;
trasporto pubblico, mensa scolastica);
4.spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo (tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
alloggio presso la sede universitaria);
5. spese extra-scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo (tempo prolungato;
pre-scuola e dopo-scuola; centro ricreativo estivo e gruppo estivo, un'attività sportiva e pertinente attrezzatura, cellulare, computer e ricariche, patente di guida);
6. Spese extra-scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo (corsi di istruzione, attività sportiva oltre al primo sport comprensiva di attrezzatura, ricreative e ludiche;
viaggi e vacanze che dovesse fare da solo, escludendosi quelle in compagnia di un genitore;
acquisto di motociclo e/o di una autovettura, con relativo mantenimento di essi). In ogni caso, al riguardo si fa richiamo al Protocollo in essere avanti il Tribunale Adito e, comunque, a Contr quello predisposto dal il 29.11.2017.L'assegno unico e universale per la figlia spetterà Per_1
ai genitori in misura paritetica. Spese del presente procedimento compensate.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 03/04/2025, i coniugi ricorrenti in epigrafe indicati hanno chiesto di modificare in parte qua le condizioni di divorzio contenute nella sentenza n. 406/2023, pubblicata il 10/05/2023 nel procedimento n. 791/2023 R.G., dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto, assumendo la ricorrenza delle condizioni ex lege previste per la chiesta pronuncia.
In primo luogo, i ricorrenti hanno evidenziato che, successivamente alla su citata sentenza, la figlia minore , collocata presso la residenza paterna, si è trasferita a vivere con la madre. Per_1
I ricorrenti hanno dedotto di aver raggiunto un accordo sulla modifica delle condizioni del divorzio, di cui hanno domandato che il tribunale prendesse atto, ai sensi dell'art. 473-bis.51 quarto comma c.p.c.; contestualmente hanno chiesto la sostituzione dell'udienza di comparizione innanzi al giudice relatore con il deposito di note, ai sensi del secondo comma della medesima disposizione, dichiarando di non volersi riconciliare.
Con decreto del 4.04.2025 il presidente ha designato il giudice relatore, affinchè riferisse in camera di consiglio, e ha disposto la trasmissione telematica degli atti al Pubblico Ministero.
Tanto esposto, si osserva e rileva quanto segue.
La domanda congiunta concernente la modifica alla sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta dai ricorrenti è fondata e va accolta.
Il Tribunale prende atto delle condizioni pattuite tra le parti ritenendole conformi alla legge e all'interesse della prole di minore età.
Per gli esposti motivi, il Tribunale deve pronunziare la modifica in parte qua della sentenza di divorzio n. 406/2023, pubblicata il 10/05/2023, di questo tribunale.
Considerato che le parti sono assistite dal medesimo difensore, nulla sulle spese.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Rovigo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, a parziale modifica della sentenza n. 406/2023, pubblicata il 10/05/2023 di questo tribunale, così provvede:
RECEPISCE integralmente le condizioni di divorzio congiuntamente formulate dai ricorrenti, riportate in epigrafe e da intendersi qui integralmente trascritte;
fermo il resto;
NULLA sulle spese;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 8.04.2025
Il Presidente rel. dott. Federica Abiuso