Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lazio, sentenza 09/12/2025, n. 516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Lazio |
| Numero : | 516 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
516/2025 Sent.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE
PER IL LAZIO
In persona del Giudice monocratico Consigliere dott.ssa AL IG ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio instaurato con il ricorso n. 80593 del registro di segreteria dai sigg.:
XX ed altri 51 Tutti rappresentati e difesi dall’Avv. Pietro Frisani
(C.F. [...]) del Foro di Firenze, con studio in via Curtatone n. 2 - Firenze, ed elettivamente domiciliati presso il medesimo, con studio in Firenze, Via Curtatone 2;
CONTRO
INPS-Istituto Nazionale Previdenza Sociale gestione dipendenti pubblici in persona del legale rappresentante p.t., con sede a Roma in via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall’Avv. Andrea Botta, con il quale è elettivamente domiciliato in Roma Via Cesare Beccaria n.29;
per l’accertamento della integrale rivalutazione del trattamento pensionistico, inciso ai sensi del comma 309 dell’art. 1 della legge n. 197/2022, per gli anni 2023 e 2024, e, come rinnovata per il 2024, dal comma 135 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2023, con condanna della amministrazione convenuta alla corresponsione in loro favore delle somme eventualmente maturate e non percepite e/o percipiende maggiorate dagli interessi e rivalutazione dal dì del dovuto sino al saldo;
Visti gli atti ed i documenti di causa;
vista l’ordinanza n.114/2025;
Uditi all’udienza odierna l’Avv. Flavia Incletolli per l’INPS, nessun comparso per i ricorrenti.
Ritenuto in
FATTO
1. I ricorrenti (n.52), in quiescenza e già dipendenti di amministrazione pubblica, sono titolari di pensione di importo lordo superiore a quattro volte il trattamento minimo INPS.
2. Lamentano la contrazione del trattamento pensionistico in conseguenza della modifica, operata dal legislatore, del meccanismo di rivalutazione delle pensioni, con la decurtazione effettuata ai sensi dell’art. 1, co. 309, legge 197/2022 e dell’art.
1, comma 135 della legge 213/2023.
Chiedono, previa diffida all’INPS, l’integrale rivalutazione del trattamento pensionistico, senza le indicate decurtazioni, con condanna della amministrazione convenuta alla corresponsione in loro favore delle somme eventualmente maturate e non percepite e/o percipiende maggiorate dagli interessi e rivalutazione dal dì del dovuto sino al saldo; in subordine, previa dichiarazione di rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, rimettere gli atti del giudizio alla Corte Costituzionale sulla prospettata questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 309, L.
n. 197/2022, “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025” e dell’art. 1, comma 135, L. n.
213/2023, “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”, nella parte in cui intervengono sul diritto quesito dei ricorrenti ad ottenere la perequazione integrale del proprio trattamento, in violazione degli artt. 2, 3, 23, 36, 38 e 53 della Costituzione e in violazione dell’art. 117 della Costituzione in relazione all’art. 6 CEDU e art. 1 protocollo addizionale CEDU. Per l’effetto chiedono di accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti alla corresponsione del trattamento pensionistico, senza la limitazione di cui all’art. 1, comma 309, L.
n. 197/2022 ed all’art. 1, comma 135, L. n. 213/2023 con condanna dell’Istituto convenuto alla corresponsione in loro favore del trattamento pensionistico senza decurtazioni e alla restituzione delle somme eventualmente maturate e non percepite e/o percipiende maggiorate dagli interessi e rivalutazione dal dì del dovuto sino al saldo. Con ampia motivazione illustrano la normativa in materia di perequazione dei trattamenti pensionistici, affermando che la “scelta politico/legislativa di perseguire obiettivi di risparmio finanziario sospendendo l’automatismo perequativo dei trattamenti pensionistici non può considerarsi strumento costituzionalmente legittimo quando diviene cronicizzazione del sacrificio imposto ad una classe di cittadini, in difetto, peraltro della chiara esplicitazione dell’intento macroeconomico dell’operazione”, secondo i principi della Corte costituzionale espressi nella sentenza n. 70/2015 e dalle successive pronunce in materia. Ad avviso dei ricorrenti, oltre alle conseguenze dell’effetto trascinamento sull’importo della pensione, il prelievo forzoso del contributo di solidarietà da un lato, e il mancato riconoscimento dell’adeguamento totale all’inflazione dall’altro, posizioni sovrapponibili, “determinando quale unica conseguenza una deminutio nella sfera giuridica patrimoniale del soggetto passivo ovvero il pensionato” e quindi “la mancata perequazione invece a causa dell’effetto trascinamento determina una perdita definitiva, progressiva, radicale, irreversibile”, atteso che la perdita temporanea del potere di acquisto del trattamento di pensione risulta sostanzialmente definitiva, e tutte le successive rivalutazioni saranno poi calcolate non sul valore reale originario, bensì sull’ultimo importo nominale, che dal mancato adeguamento è già stato intaccato.
Ritengono pertanto che “decorso il periodo della prevista limitazione della misura, il trattamento pensionistico spettante ai ricorrenti dovrà essere ricalcolato come se non fosse intervenuta alcuna falcidia dipendente dall’applicazione della limitazione della rivalutazione”, in quanto la mancata perequazione appare come “misura di forte stabilizzazione di tale sfavorevole bilanciamento, portando ad oltre dieci anni consecutivi il minor adeguamento del potere d'acquisto delle pensioni colpite”.
3. Si è costituito l’INPS, eccependo la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale prospettate e chiedendo di rigettare la domanda in quanto inammissibile e infondata in fatto ed in diritto. In subordine e salvo gravame, dichiarare non dovuto il cumulo tra interessi e rivalutazione sulle somme eventualmente riconosciute ai sensi dell’’art. 16 1.n. 412 del 30.12.1991 e successivamente esteso dall’ art. 22, comma 36, della L. 724/1994. Con il favore delle spese”. Nel merito ha richiamato le pronunce della Consulta che hanno ricostruito compiutamente l’evoluzione normativa della fattispecie della perequazione automatica e delle relative sospensioni, individuando, con chiarezza esemplare e lucidità di esposizione, i limiti delle scelte discrezionali del legislatore nel bilanciare le attese dei pensionati con variabili esigenze di contenimento della spesa. La Corte costituzionale ha inoltre più volte escluso, in linea di principio, che sia configurabile un diritto costituzionalmente garantito alla cristallizzazione normativa, riconoscendo quindi al Legislatore la possibilità di intervenire con scelte discrezionali, purché ciò non avvenga in modo irrazionale. L’INPS ha richiamato anche la giurisprudenza contabile conforme alle pronunce della Consulta.
4. All’odierna udienza, l’INPS si è riportato alle proprie difese.
5. Al termine, la causa è stata trattenuta in decisione, con lettura del dispositivo.
DIRITTO
6. La questione in esame concerne la censura, in termini di illegittimità costituzionale, dell’art. 1 comma 309 della legge L. 30 dicembre 2022 n 197 e dell’art.1 comma 135 della legge 30 dicembre 2023, con la conseguente condanna dell’INPS a corrispondere le somme trattenute a tale titolo sulla pensione oltre accessori.
7. Preliminarmente deve evidenziarsi che analoghe questioni di legittimità costituzionale come quelle prospettate nel presente giudizio -sollevate con ordinanza n.33 del 6 settembre 2024 dalla Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Toscana e con Ordinanza n. 101 dell’11 settembre 2024 dalla Sezione giurisdizionale per la Regione Campania- sono state vagliate e dichiarate infondate dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 19/2025 depositata il 14/2/2025.
Perciò, occorre far riferimento anche alla citata recente pronuncia della Consulta, alla cui motivazione si rinvia, ai sensi dell’art. 39, comma 2, lett. d), del Codice di giustizia contabile, nella quale sono espresse tutte le ragioni giuridiche che portano, in questo giudizio, alla dichiarazione di manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla difesa dei ricorrenti ed al rigetto del ricorso odierno.
8. La Corte costituzionale, nel suffragare l’acclarato orientamento, in linea con le precedenti pronunce in materia, con particolare riferimento alle tematiche del raffreddamento dell’indicizzazione dei trattamenti pensionistici eccedenti un determinato valore (ex multis sentenze nn. 234/2020 e 250/2017),
ha dichiarato infondate le prospettate questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 309, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025),
sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 23, 36, 38, 53 e 117 della Costituzione.
9. Per i soli fini che qui interessano, relativi alle censure sul co. 135 dell’art. 1 della legge 213/2023 che tratta della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici per il 2024, va evidenziato che la disposizione richiama il meccanismo di cui all’art. 34 comma 1 della legge 448/1998, che a sua volta è richiamato e considerato a sistema dall’art. 69 comma 1 legge 388/2000, e che la Corte costituzionale nella sentenza ultima, nel contempo, ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale proprio del citato art.
69, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, evidenziando nello specifico che <<il modulo di
“raffreddamento” qui in esame si rivela meno severo della maggior parte di quelli oggetto degli interventi legislativi, elencati al precedente punto 7, che pure hanno già superato il vaglio di legittimità costituzionale da parte di questa Corte>>. Ha confermato che il legislatore nella piena discrezionalità può «stabilire nel concreto le variazioni perequative dell’ammontare delle prestazioni, attraverso un bilanciamento di valori che tenga conto anche delle esigenze di bilancio, poiché l’adeguatezza e la proporzionalità del trattamento pensionistico incontrano pur sempre il limite delle risorse disponibili”.
10. In estrema sintesi e rinviando alle compiute motivazioni della Consulta, la Corte costituzionale ha affermato che il meccanismo censurato pur ritenuto
“a tempo indeterminato” in quanto reiterato nel tempo, <<non comporta l’effetto di paralizzare, o sospendere a tempo indeterminato, la rivalutazione dei trattamenti pensionistici, neanche di quelli di importo più elevato, risolvendosi viceversa in un mero raffreddamento della dinamica perequativa, attuato con indici graduali e proporzionati (già in questi termini Corte cost. 234 del 2020). A maggior ragione i parametri evocati risultano rispettati allorquando anche i trattamenti più elevati beneficiano di una sia pur ridotta perequazione: la Corte ha sottolineato, pur nella consapevolezza che ogni bilanciamento tra interessi finanziariamente condizionati risente inevitabilmente del mutamento della congiuntura economica, che non può tuttavia esimersi – in sintonia con l’auspicio espresso dalle Sezioni riunite della Corte dei conti nella delibera adottata in sede di controllo sul bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e sul bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025
(n. 40/SSRRCO/AUD/2022) – dal sottolineare i vantaggi che deriverebbero da una «disciplina più stabile e rigorosa» del meccanismo di perequazione delle pensioni>>.
11. Tutto ciò considerato, anche alla luce dell’esito del giudizio dinnanzi alla Corte costituzionale sulle norme di cui qui è causa, questo Giudice, superate le censure di incostituzionalità sulla base delle coordinate su enucleate anche dalle motivazioni della sentenza della Consulta, rigetta il ricorso.
12. Attesa la complessità della questione, ed in considerazione della recente sentenza della Corte costituzionale n. 19/2025, si dispone la compensazione delle spese di lite.
Nulla per le spese di giudizio stante la relativa gratuità.
P.Q.M.
La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza reietta,
rigetta il ricorso Spese compensate.
Nulla per le spese di giudizio.
Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 dicembre 2025.
Il Giudice
AL IG
Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 09.12.2025 per il Dirigente F.to digitalmente dott. Alessandro NI AN NI CORTE DEI CONTI 09.12.2025 14:42:28 GMT+01:00