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Sentenza 7 dicembre 2025
Sentenza 7 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 07/12/2025, n. 3280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3280 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 2585/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile composta da:
Dott. Laura Sara Tragni Presidente
Dott. Antonio Corte Consigliere
Dott. Maria Carla Rossi Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n.r.g. 2585/2025 promossa da:
(P.I./C.F. ) rappresentata e difesa per Parte_1 P.IVA_1 delega in atti dagli Avv.ti ROBALDO ENZO e FERRARIS PIETRO, presso lo studio dei quali in Milano alla Piazza Eleonora Duse n. 4 elettivamente domiciliata
- Appellante -
CONTRO
(C.F. rappresentata e difesa per delega Controparte_1 P.IVA_2 in atti dagli Avv.ti DABUSTI SILVIA e TOGNELLA SILVIA , elettivamente domiciliata presso la sede dell'Avvocatura provinciale in Piazza Italia n. 2 Pt_1
- Appellata -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n. 192/2025, pubblicata il 21/02/2025, non notificata.
Causa discussa oralmente all'udienza del 2.12.2025 e decisa nella camera di consiglio immediatamente successiva con sentenza pubblicata a mezzo della lettura del dispositivo in udienza ex art. 437 c.p.c. sulle seguenti
CONCLUSIONI:
Per : Controparte_2
pagina 1 di 13 “Tutto ciò premesso l'odierna appellante come sopra Controparte_2
rappresentata, difesa e domiciliata, chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano adita, respinta ogni istanza, deduzione od eccezione avversaria voglia: nel merito: annullare e/o riformare la sentenza n. 192/2025, emessa dal
Tribunale ordinario di Pavia e pubblicata in data 21 febbraio 2025, non notificata, e, per l'effetto, accogliere il ricorso di prime cure, annullando
l'ordinanza – ingiunzione n. 77 del 4 marzo 2024.
Con vittoria di spese e compensi di giudizio nonché refusione del contributo unificato per entrambi i gradi del giudizio.”
Per : CP_1 CP_1
“per tutto quanto esposto, la provincia di , come sopra rappresentata e Pt_1
difesa, chiede all'Ill.ma Corte d'Appello adita, di volere accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
In via principale e nel merito, disattesa e respinta ogni diversa e contraria istanza, rigettare in quanto infondato in fatto e in diritto, l'appello proposto da avverso la sentenza n. 192/2025, pubblicata il Controparte_2
21.02.2025, resa dal Tribunale di Pavia – dott.ssa Oneto nell'ambito del procedimento n. 1331/2024 R.G. e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata.
Con vittoria di spese ed accessori di legge”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in data 15 settembre 2025, (di qui innanzi Controparte_2
anche solo ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza CP_2
emessa dal Tribunale di Pavia n. 192/2025 pubblicata in data 21.2.2025 e non notificata.
Con la predetta sentenza il Tribunale di Pavia ha respinto il ricorso introdotto da in data 4.4.2024 (iscritto al n. 1331/2024 di R.G.) ex art. 22 L. 689/81 CP_2
pagina 2 di 13 avverso l'ordinanza – ingiunzione n. 77/2024 emessa dalla in Controparte_1
data 4.3.2024, con la quale è stato ingiunto a nella qualità di CP_2
obbligato in solido con l'autore della violazione, ai sensi degli artt. 3 e 6 della L.
689/81 e s.m.i. e degli artt. 101 e 133 del D.lgs., il pagamento della sanzione pecuniaria di € 3.300,00 oltre spese di notifica (quantificate in ragione di € 15,49).
Il Tribunale ha, inoltre, condannato alla rifusione delle spese legali CP_2
nei confronti della , quantificate nella somma complessiva di € Controparte_1
2.252,00 per competenze, oltre al 15% per spese generali e accessori di legge.
Nel giudizio di primo grado, ha chiesto l'annullamento CP_2
dell'ordinanza ingiunzione in quanto adottata in violazione e/o falsa applicazione:
- degli artt. 3 e 6 della L. 689/81 e del principio di personalità delle sanzioni amministrative;
- degli artt. 101 e 133 del D.lgs e degli artt. 3 e 18 della L.689/81.
La si è costituita in giudizio rilevando, in primo luogo, la Controparte_1
violazione del termine a comparire e chiedendo, nel merito, il rigetto dell'opposizione.
Disposto il rinvio della prima udienza, la causa è stata decisa, con la sentenza qui impugnata, sulla base delle sole risultanze documentali.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello articolato su tre CP_2
motivi:
1. e : si duole Parte_2 Parte_3 CP_2
dell'erroneità della sentenza nella parte in cui ha respinto il primo motivo di ricorso – violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 e 6 della L.
689/81. Violazione del principio di personalità delle sanzioni amministrative. Insussistenza della responsabilità solidale di CP_2
per il pagamento della sanzione;
2. ERROR IN IUDICANDO. Erroneità della sentenza nella parte in cui ha respinto il secondo motivo di ricorso - Violazione e/o falsa applicazione pagina 3 di 13 degli articoli 101 e 133 del D.lgs.152/2006. Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 3, 6 e 18 della L. 689/81. Eccesso di potere per travisamento, per errata valutazione dei presupposti. Difetto assoluto di motivazione;
3. e . Erroneità della Parte_2 Parte_3
sentenza del Tribunale nella parte in cui ha respinto il secondo motivo di ricorso - Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 101 e 133 del
D.lgs.152/2006. Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 3, 6 e 18 della L. 689/81. Eccesso di potere per travisamento, per errata valutazione dei presupposti. Difetto assoluto di motivazione.
Prima di esaminare il merito dell'impugnazione, vanno richiamati gli elementi di fatto, da ritenersi pacifici, posti alla base della presente vicenda processuale:
a) è il gestore del Servizio Idrico Integrato (SII) per il territorio CP_2
della Provincia di ed è titolare degli impianti che lo compongono, la Pt_1
cui gestione operativa è affidata a società operative territoriali (SOT) alle quali spetta la conduzione degli impianti di depurazione;
b) la fattispecie in esame concerne la conduzione dell'impianto di depurazione di Casteggio (identificato con il codice DP01803701), affidato in gestione alla SOT ASM di Voghera, impianto autorizzato allo scarico in corpo idrico superficiale (CIS) sulla base dell'autorizzazione provinciale n. 38/2016 –
AQ versata agli atti del presente giudizio (sub doc. 9 fascicolo di primo grado della ); Controparte_1
c) in data 17.1.2019 l (qui di seguito anche solo ) Parte_4 Pt_4
ebbe ad effettuare un campionamento presso il suddetto impianto di depurazione, sito in Via San Maiolo del Comune di Casteggio, e, come si evince dal relativo verbale (doc. 7 fascicolo di primo grado , CP_2
all'esito dell'analisi di un campione medio composito ponderato delle ventiquattro ore in uscita dallo scarico finale e di un campione istantaneo in uscita dallo scarico finale, era emerso (Rapporto di prova n. 199 emesso pagina 4 di 13 il 29.1.2019 eseguito dal Settore Laboratori – unità organizzativa
Laboratorio di Milano – Sede Laboratoristica di ), che il valore di Pt_1
concentrazione del parametro IO era risultato superiore al limite previsto dall'Autorizzazione n. 38/2016 AQ nonché dalla tabella 3 All. 5
Parte III del d.lgs. 152/2006 e s.m.i;
d) a conclusione dell'accertamento, venne quindi redatto da il processo Pt_4
verbale n. 5/19 di accertamento di illecito amministrativo redatto ai sensi dell'art. 15 della L. 698/81 per la violazione dell'art. 101 comma 1 del Dlgs
152/06 e s.m.i., contestato a , nella qualità di presidente pro Parte_5
tempore di “quale trasgressore materiale”, e a CP_2 CP_2
quale “obbligato in solido”;
e) sulla base del predetto verbale, la provincia di - considerato che, ai Pt_1
sensi dell'art. 18 della L. 689/81 con nota acquisita al protocollo Generale della Provincia di n. 20957 del 3.4.2019 aveva Pt_1 CP_2
presentato memorie difensive e che in data 1.10.2020 era stato sentito il
Direttore Generale della Ing. - ha irrogato a CP_2 Persona_1
nella suddetta qualità di obbligato in solido, la sanzione CP_2
amministrativa di € 3.300,00 ingiungendo il relativo pagamento nonché quello delle spese di notifica pari ad € 15,49;
f) nell'ambito dell'ordinanza ingiunzione la ha così CP_1 CP_1
argomentato a sostegno dell'irrogata sanzione: ”…omissis… le argomentazioni difensive prodotte non possono far dubitare della sussistenza dell'illecito contestato, dato che: - il fatto che i superamenti siano dovuti, secondo a fattori funzionali o strutturali CP_2
dell'impianto non esclude la responsabilità della società che, in quanto titolare dell'autorizzazione n. 38/2016 – AQ dell'impianto avrebbe dovuto utilizzare tutti i presidi tecnicamente disponibili per garantire il rispetto dei parametri previsti dalla Tab 3 dell'Allegato 5 parte III del Dlgs 152/06
e s.m.i., come imposto dagli atti autorizzativi;
- non ha CP_2
pagina 5 di 13 dimostrato di non aver potuto impedire i superamenti utilizzando con diligenza tutti gli accorgimenti possibili, predisponendo misura tecniche positive e controllando costantemente l'impianto….omissis…. per il medesimo impianto di depurazione, ha elevato i seguenti Parte_4
Processi verbali di accertamento trasgressione n. 167 in data 3.12.2015,
n. 03/2018 in data 17.1.2018 e n. 15 dell'11.4.2018 che contestavano la medesima violazione “superamento valore del parametro IO”-
…omissis… questa Provincia, in relazione ai sopra citati verbali di contestazione, ha emesso le conseguenti ordinanza ingiunzione, rispettivamente n. 360 dell'11.12.2020, n. 5 del 12.1.2023 e n. 105 dell'11.4.2023….omissis…”
&&&
Queste essendo le premesse fattuali della vicenda in questione, vanno esaminati i singoli motivi di impugnazione, dovendosi premettere che, nel caso di specie, non sono state oggetto di contestazione né la procedura seguita dai tecnici dell Pt_4
per i campionamenti né gli esiti degli stessi.
Sul primo motivo:
Come si è detto sopra, denunzia l'error in iudicando e l'omessa CP_2
pronuncia nei quali sarebbe incorso il Tribunale di Pavia, invocando la dedotta violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 e 6 della L. 689/81 nonché la violazione del principio di personalità delle sanzioni amministrative, per insussistenza della responsabilità solidale di per il pagamento della CP_2
sanzione.
Il motivo non ha pregio.
Innanzitutto, va osservato che è ben vero che , nella sua qualità di CP_2
gestore ut supra, è stata destinataria della notifica del verbale di esecuzione del sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. (versato agli atti del giudizio sub doc. 19 fascicolo di parte appellante) emesso dal GIP del Tribunale di Pavia in data pagina 6 di 13 11.4.2018 (notificato alla parte il 19 aprile 2018), avente ad oggetto l'impianto di depurazione delle acque reflue posto a servizio dell'agglomerato di Casteggio
(PV) situato in Casteggio (PV) in Via San Maiolo di proprietà della CP_2
tuttavia nei fatti tale provvedimento non ha comportato alcun effetto
[...]
traslativo della proprietà dell'impianto né l'estromissione degli organi dirigenti dai loro ruoli amministrativi e gestionali già in essere in quanto il provvedimento di sequestro non ha posto in capo al custode giudiziale la gestione operativa dell'impianto (cfr. dichiarazione dell'amministratore giudiziario dott.ssa CP_3
in data 28.3.2022, prodotta sub doc. 8 del fascicolo di I grado della
[...]
, con la quale il predetto Amministratore ha confermato che Controparte_1
l'intestazione dell'Autorizzazione n. 38/16 AQ era rimasta necessariamente immutata).
Inoltre, è circostanza acquisita (cfr. sentenza del Tribunale di Pavia n. 128/2024 pubblicata il 17.1.2024 avverso la quale non risulta essere stato proposto appello) il fatto che in data 11.12.2018 e 28.1.2021 sono state rilasciate a favore dell' Ing.
, nella sua qualità di direttore generale di due Persona_1 Controparte_2
procure con facoltà di sub delega e potere ai fini di esercitare la funzione di responsabile per la difesa ambientale, e ciò ad ulteriore dimostrazione di quanto sopra esposto in merito al permanere in capo a – nonostante il CP_2
sequestro – della proprietà dell'impianto de quo e della mancata estromissione degli organi dirigenti dai propri ruoli amministrativi e gestionali.
Chiarito quanto sopra, è evidente come l'esistenza del sequestro non ha comportato variazioni di sorta ai fini dell'individuazione di quale CP_2
obbligato in solido con il responsabile (fisico) della violazione, atteso che l'atti- vità di impresa è, comunque, imputata all'imprenditore e le posizioni attive e passive sono ricomprese all'interno della massa patrimoniale formatasi in conseguenza della separazione operata dal sequestro, posto che, nel nostro ordinamento, accanto a misure cautelari quali il sequestro, che solo mediatamente tangono l'impresa e gli organi sociali, esistono ipotesi di pagina 7 di 13 misure preventive che hanno come destinatari direttamente ed espressamente gli organi sociali ovvero l'impresa (a titolo di esempio non esaustivo il controllo giudiziario disciplinata dall'art. 2409 c.c. ovvero la fattispecie dell'art. 185, 6° comma, legge fall. che ha riconosciuto al Tribunale il potere di revoca e contestuale nomina dell'amministratore della società ammessa alla procedura di concordato preventivo).
Non solo, ma va anche ricordato che il principio della solidarietà enunciato dall'art. 6 della L. 689/81 ha lo scopo di accrescere le garanzie di pagamento della sanzione, non già di estendere la responsabilità in relazione al fatto illecito amministrativo.
L'obbligato solidale (i.e. nella specie non risponde pertanto Controparte_2
dell'illecito contestato e sanzionato, ma soltanto dell'obbligazione sussidiaria e accessoria – meramente patrimoniale – relativa al pagamento della somma dovuta a titolo di sanzione pecuniaria amministrativa per l'illecito commesso dalla persona fisica.
Ove nei confronti della persona fisica sia impossibile procedere per errori o irritualità o ancora omissioni nel provvedimento di contestazione o di notificazione delle violazioni amministrative, l'obbligazione di pagamento per il soggetto debitore in solido ex art. 6 della legge n. 689/1981 permane, restando intatta l'illiceità del comportamento e non mutando in nulla il fatto storicamente considerato come illecito.
L'autonomia delle posizioni giuridiche del trasgressore e dell'obbligato solidale, che contraddistingue la fase provvedimentale - di redazione e notificazione dei verbali ispettivi (art. 13, D.Lgs. n. 124/2004) e dell'ordinanza-ingiunzione (art. 18, legge n. 689/1981) - contraddistingue anche la successiva fase della presentazione delle difese sia in sede amministrativa, che in sede di contenzioso giudiziario.
pagina 8 di 13 A chiusura del ragionamento, non va inoltre pretermesso che, come affermato dalle Sezioni Unite (Cass., Sez. un., 22 settembre 2017, n. 22082), la solidarietà prevista dall'art. 6 l. n. 689 del 1981 non si limita ad assolvere una funzione di sola garanzia, ma persegue anche uno scopo pubblicistico di deterrenza generale nei confronti di quanti, persone fisiche o enti, abbiano interagito con il trasgressore rendendo possibile la violazione.
Va, dunque, ritenuto che nessuna violazione di legge, a mente degli articoli invocati dalla parte appellante, può rinvenirsi nella sentenza qui impugnata e, per quanto si andrà inoltre in seguito ad illustrare, nell'operato della CP_1
con riguardo all'irrogazione della sanzione pecuniaria di cui è causa.
[...]
Il primo dei motivi di appello va pertanto rigettato.
Venendo alla disamina del secondo dei motivi prospettati da si CP_2
rileva quanto segue.
Lamenta l'error in iudicando per avere il Tribunale di Pavia respinto CP_2
il secondo motivo di ricorso, dolendosi della violazione e/o falsa applicazione degli artt.101 e 133 del D.lgs.152/2006, della violazione e/o falsa applicazione degli artt.3, 6 e 18 della L. 689/81, nonché dell'eccesso di potere per travisamento/errata valutazione dei presupposti e del difetto assoluto di motivazione.
Assume l'appellante, in particolare, che il Tribunale di Pavia, nel motivare il rigetto dell'opposizione, avrebbe fatto erroneo riferimento al contenuto dell'art. 8 della Convenzione stipulata tra e la (doc. 9 CP_2 Controparte_1
fascicolo di I grado ). Controparte_1
Il motivo è infondato.
In primo luogo, la suddetta Convenzione è indubbiamente il Regolamento pattizio disciplinante i rapporti tra le parti, sicché correttamente il Tribunale ha individuato nello stesso la fonte degli obblighi reciprocamente assunti.
pagina 9 di 13 Infatti, proprio il citato art. 8, comma 4, rubricato sotto “obblighi del Gestore”, prevede che: ”il Gestore si impegna, ai sensi dell'art. 2 commi 4 e 5 della Legge
Regionale, a realizzare tutti gli investimenti infrastrutturali destinati all'ampliamento, potenziamento e manutenzione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali, strumentali all'erogazione del Servizio, nonché gli interventi di ristrutturazione e valorizzazione, necessari per adeguarne nel tempo le caratteristiche funzionali, nonché a svolgere tutte le attività legate alla fornitura agli utenti finali del Servizio stesso, ivi incluse le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali afferenti al Servizio Idrico integrato, nel rispetto del Piano d'Ambito
e delle sue revisioni ordinarie e del programma d'interventi approvato dall'EGA
e nel quadro delle disposizioni AEEGSI di volta in volta vigenti”.
Il successivo comma 11 prevede poi che: “ferme restando le competenze amministrative e le funzioni di controllo sulla qualità delle acque e sugli scarichi nei corpi idrici stabilite dalla normativa vigente e quelle degli organismi tecnici preposti a tali funzioni, il Gestore è obbligato a predisporre modalità di controllo di corretto esercizio del Servizio ed in particolare un sistema tecnico adeguato a tal fine, ovvero dotarsi, per assicurare la fornitura di acqua di buona qualità e per il controllo degli scarichi nei corpi recettori, di un adeguato Servizio di controllo territoriale e di un laboratorio di analisi per i controlli di qualità delle acque alla presa, nelle reti di adduzione e di distribuzione, nei potabilizzatori e nei depuratori …omissis…”.
Così richiamati gli obblighi vertenti in capo a sulla base della CP_2
Convenzione stipulata con la , deve anche osservarsi che Controparte_1
nell'ambito dell'Autorizzazione n. 38/2016 – AQ è prevista specificamente per i reflui fuoriuscenti dall'impianto di depurazione di Casteggio (DP01803701)
l'applicazione delle Tabelle 1 e 2 dell'Allegato 5 alla Parte III del Codice dell'Ambiente e la pertinente colonna 6 dell'allegato B al R.R. 3/2006, salvo i pagina 10 di 13 limiti più restrittivi imposti nella citata autorizzazione per specifiche esigenze di natura ambientale.
Non vi possono essere dubbi, dunque, in merito alla sussistenza della violazione da parte di degli obblighi contrattuali nonché di quelli delineati CP_2
nell'ambito della menzionata Autorizzazione. Del resto, lo si ripete, non vi è contestazione sugli esiti delle analisi né sulla correttezza dei campionamenti.
ha violato gli obblighi di dotarsi e/o di adeguarsi di impianti consoni CP_2
ad assicurare il trattamento delle acque in conformità alle previsioni tabellari, nonché di effettuare le necessarie opere di manutenzione ordinaria o straordinaria via via resesi necessarie a tali fini.
Quanto alla disamina del terzo dei motivi di appello, il fatto che il depuratore di
Casteggio sia un impianto a “fanghi attivi” e, di per sé, non idoneo ad intervenire sui reflui dell'alluminio, è argomento parimenti inconferente ai fini di escludere la correttezza dell'irrogata sanzione.
Come si evince dal contenuto dell'ordinanza ingiunzione qui in esame, infatti, la presenza di alluminio in misura superiore ai limiti consentiti, non solo non può essere ritenuta un fatto occasionale (prima dell'ordinanza ingiunzione qui opposta, è risultata destinataria - sempre per lo stesso titolo - di altre CP_2
tre ordinanze sanzionatorie), ma non esclude – visti gli obblighi assunti quale titolare dell'autorizzazione – la responsabilità della società odierna appellante, nella qualità di proprietaria degli impianti e di responsabile della gestione del depuratore di Casteggio, benché in concreto affidata ad una SOT.
La più volte rilevata presenza di metalli e, in particolare, di alluminio in quantità superiore al limite consentito dall'Autorizzazione, avrebbe dovuto, a mente della
Convenzione e nel rispetto dell'Autorizzazione medesima, comportare in capo alla società proprietaria dell'impianto l'adozione di misure idonee al trattamento dei reflui metallici presenti nelle acque di scarico.
pagina 11 di 13 Né può avere pregio l'affermazione di di aver condotto indagini e CP_2
inviato segnalazioni in merito a possibili anomalie, atteso che la prima comunicazione agli organi competenti – per quanto risulta agli atti del presente giudizio – risale al 19.4.2018, ovvero alla stessa data di notifica del sequestro ex art. 321 c.p.p.
Ciò, a maggior ragione, posto che l'affermazione dell'appellante - secondo la quale la concentrazione di sostanze (AL) in eccesso era già presente in ingresso nel depuratore - è rimasta del tutto sfornita di idoneo supporto probatorio: non è infatti rinvenibile nelle produzioni di causa (del I e del II grado di giudizio) l'esito delle analisi dalle quali risulterebbe comprovata la suddetta affermazione (cd analisi citata a pag. 13 atto dell'appello . Persona_2 CP_2
Del resto, a pagina 14 di tale atto, la stessa ammette che: “il CP_2
depuratore di Casteggio è infatti idoneo a trattare solo reflui organici e con presenza di azoto, essendo sfornito di una sezione chimico – fisica, che permetta la rimozione delle sostanze inorganiche (e quindi di metalli quali l'alluminio, che si presentino con concentrazioni eccessive e superiori a quelle previste dai limiti tabellari).”
Tutto ciò premesso e considerato l'appello proposto da va pertanto CP_2
rigettato.
Conseguono le statuizioni di cui in dispositivo, tra le quali la condanna di CP_2
alla rifusione delle spese processuali del presente grado di giudizio a favore
[...]
della . Controparte_1
Le stesse vengono liquidate in conformità alle previsioni di cui alle vigenti tabelle ministeriali (D.M.147/2022), in relazione al valore della controversia, fatta applicazione dei parametri medi per cause di media complessità, per le fasi difensive effettivamente espletate, con riduzione al minimo dei compensi per la fase di trattazione, in assenza di istruttoria, e per la fase decisoria, quest'ultima pagina 12 di 13 svoltasi a mezzo discussione orale e pertanto priva del deposito degli scritti conclusivi finali.
Va, da ultimo, accertata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex
D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n.
228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ontro avverso Controparte_2 Controparte_1
la sentenza del Tribunale di Pavia n. 192/2025, pubblicata in data 21.02.2025, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante al pagamento a favore della parte appellata delle spese del presente grado, che liquida ai sensi del D.M. 147/2022 in complessivi € 1.994,00 di cui € 268,00 per la fase di studio della controversia, € 268,00 per la fase di introduttiva, € 496,00 per la fase di trattazione ed € 426,00 per la fase decisionale, oltre oneri riflessi;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17
L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano, il 2/12/2025.
Il Cons. rel est. La Presidente
Dott.ssa Maria Carla Rossi Dott.ssa Laura Sara Tragni
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile composta da:
Dott. Laura Sara Tragni Presidente
Dott. Antonio Corte Consigliere
Dott. Maria Carla Rossi Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n.r.g. 2585/2025 promossa da:
(P.I./C.F. ) rappresentata e difesa per Parte_1 P.IVA_1 delega in atti dagli Avv.ti ROBALDO ENZO e FERRARIS PIETRO, presso lo studio dei quali in Milano alla Piazza Eleonora Duse n. 4 elettivamente domiciliata
- Appellante -
CONTRO
(C.F. rappresentata e difesa per delega Controparte_1 P.IVA_2 in atti dagli Avv.ti DABUSTI SILVIA e TOGNELLA SILVIA , elettivamente domiciliata presso la sede dell'Avvocatura provinciale in Piazza Italia n. 2 Pt_1
- Appellata -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n. 192/2025, pubblicata il 21/02/2025, non notificata.
Causa discussa oralmente all'udienza del 2.12.2025 e decisa nella camera di consiglio immediatamente successiva con sentenza pubblicata a mezzo della lettura del dispositivo in udienza ex art. 437 c.p.c. sulle seguenti
CONCLUSIONI:
Per : Controparte_2
pagina 1 di 13 “Tutto ciò premesso l'odierna appellante come sopra Controparte_2
rappresentata, difesa e domiciliata, chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano adita, respinta ogni istanza, deduzione od eccezione avversaria voglia: nel merito: annullare e/o riformare la sentenza n. 192/2025, emessa dal
Tribunale ordinario di Pavia e pubblicata in data 21 febbraio 2025, non notificata, e, per l'effetto, accogliere il ricorso di prime cure, annullando
l'ordinanza – ingiunzione n. 77 del 4 marzo 2024.
Con vittoria di spese e compensi di giudizio nonché refusione del contributo unificato per entrambi i gradi del giudizio.”
Per : CP_1 CP_1
“per tutto quanto esposto, la provincia di , come sopra rappresentata e Pt_1
difesa, chiede all'Ill.ma Corte d'Appello adita, di volere accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
In via principale e nel merito, disattesa e respinta ogni diversa e contraria istanza, rigettare in quanto infondato in fatto e in diritto, l'appello proposto da avverso la sentenza n. 192/2025, pubblicata il Controparte_2
21.02.2025, resa dal Tribunale di Pavia – dott.ssa Oneto nell'ambito del procedimento n. 1331/2024 R.G. e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata.
Con vittoria di spese ed accessori di legge”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in data 15 settembre 2025, (di qui innanzi Controparte_2
anche solo ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza CP_2
emessa dal Tribunale di Pavia n. 192/2025 pubblicata in data 21.2.2025 e non notificata.
Con la predetta sentenza il Tribunale di Pavia ha respinto il ricorso introdotto da in data 4.4.2024 (iscritto al n. 1331/2024 di R.G.) ex art. 22 L. 689/81 CP_2
pagina 2 di 13 avverso l'ordinanza – ingiunzione n. 77/2024 emessa dalla in Controparte_1
data 4.3.2024, con la quale è stato ingiunto a nella qualità di CP_2
obbligato in solido con l'autore della violazione, ai sensi degli artt. 3 e 6 della L.
689/81 e s.m.i. e degli artt. 101 e 133 del D.lgs., il pagamento della sanzione pecuniaria di € 3.300,00 oltre spese di notifica (quantificate in ragione di € 15,49).
Il Tribunale ha, inoltre, condannato alla rifusione delle spese legali CP_2
nei confronti della , quantificate nella somma complessiva di € Controparte_1
2.252,00 per competenze, oltre al 15% per spese generali e accessori di legge.
Nel giudizio di primo grado, ha chiesto l'annullamento CP_2
dell'ordinanza ingiunzione in quanto adottata in violazione e/o falsa applicazione:
- degli artt. 3 e 6 della L. 689/81 e del principio di personalità delle sanzioni amministrative;
- degli artt. 101 e 133 del D.lgs e degli artt. 3 e 18 della L.689/81.
La si è costituita in giudizio rilevando, in primo luogo, la Controparte_1
violazione del termine a comparire e chiedendo, nel merito, il rigetto dell'opposizione.
Disposto il rinvio della prima udienza, la causa è stata decisa, con la sentenza qui impugnata, sulla base delle sole risultanze documentali.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello articolato su tre CP_2
motivi:
1. e : si duole Parte_2 Parte_3 CP_2
dell'erroneità della sentenza nella parte in cui ha respinto il primo motivo di ricorso – violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 e 6 della L.
689/81. Violazione del principio di personalità delle sanzioni amministrative. Insussistenza della responsabilità solidale di CP_2
per il pagamento della sanzione;
2. ERROR IN IUDICANDO. Erroneità della sentenza nella parte in cui ha respinto il secondo motivo di ricorso - Violazione e/o falsa applicazione pagina 3 di 13 degli articoli 101 e 133 del D.lgs.152/2006. Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 3, 6 e 18 della L. 689/81. Eccesso di potere per travisamento, per errata valutazione dei presupposti. Difetto assoluto di motivazione;
3. e . Erroneità della Parte_2 Parte_3
sentenza del Tribunale nella parte in cui ha respinto il secondo motivo di ricorso - Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 101 e 133 del
D.lgs.152/2006. Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 3, 6 e 18 della L. 689/81. Eccesso di potere per travisamento, per errata valutazione dei presupposti. Difetto assoluto di motivazione.
Prima di esaminare il merito dell'impugnazione, vanno richiamati gli elementi di fatto, da ritenersi pacifici, posti alla base della presente vicenda processuale:
a) è il gestore del Servizio Idrico Integrato (SII) per il territorio CP_2
della Provincia di ed è titolare degli impianti che lo compongono, la Pt_1
cui gestione operativa è affidata a società operative territoriali (SOT) alle quali spetta la conduzione degli impianti di depurazione;
b) la fattispecie in esame concerne la conduzione dell'impianto di depurazione di Casteggio (identificato con il codice DP01803701), affidato in gestione alla SOT ASM di Voghera, impianto autorizzato allo scarico in corpo idrico superficiale (CIS) sulla base dell'autorizzazione provinciale n. 38/2016 –
AQ versata agli atti del presente giudizio (sub doc. 9 fascicolo di primo grado della ); Controparte_1
c) in data 17.1.2019 l (qui di seguito anche solo ) Parte_4 Pt_4
ebbe ad effettuare un campionamento presso il suddetto impianto di depurazione, sito in Via San Maiolo del Comune di Casteggio, e, come si evince dal relativo verbale (doc. 7 fascicolo di primo grado , CP_2
all'esito dell'analisi di un campione medio composito ponderato delle ventiquattro ore in uscita dallo scarico finale e di un campione istantaneo in uscita dallo scarico finale, era emerso (Rapporto di prova n. 199 emesso pagina 4 di 13 il 29.1.2019 eseguito dal Settore Laboratori – unità organizzativa
Laboratorio di Milano – Sede Laboratoristica di ), che il valore di Pt_1
concentrazione del parametro IO era risultato superiore al limite previsto dall'Autorizzazione n. 38/2016 AQ nonché dalla tabella 3 All. 5
Parte III del d.lgs. 152/2006 e s.m.i;
d) a conclusione dell'accertamento, venne quindi redatto da il processo Pt_4
verbale n. 5/19 di accertamento di illecito amministrativo redatto ai sensi dell'art. 15 della L. 698/81 per la violazione dell'art. 101 comma 1 del Dlgs
152/06 e s.m.i., contestato a , nella qualità di presidente pro Parte_5
tempore di “quale trasgressore materiale”, e a CP_2 CP_2
quale “obbligato in solido”;
e) sulla base del predetto verbale, la provincia di - considerato che, ai Pt_1
sensi dell'art. 18 della L. 689/81 con nota acquisita al protocollo Generale della Provincia di n. 20957 del 3.4.2019 aveva Pt_1 CP_2
presentato memorie difensive e che in data 1.10.2020 era stato sentito il
Direttore Generale della Ing. - ha irrogato a CP_2 Persona_1
nella suddetta qualità di obbligato in solido, la sanzione CP_2
amministrativa di € 3.300,00 ingiungendo il relativo pagamento nonché quello delle spese di notifica pari ad € 15,49;
f) nell'ambito dell'ordinanza ingiunzione la ha così CP_1 CP_1
argomentato a sostegno dell'irrogata sanzione: ”…omissis… le argomentazioni difensive prodotte non possono far dubitare della sussistenza dell'illecito contestato, dato che: - il fatto che i superamenti siano dovuti, secondo a fattori funzionali o strutturali CP_2
dell'impianto non esclude la responsabilità della società che, in quanto titolare dell'autorizzazione n. 38/2016 – AQ dell'impianto avrebbe dovuto utilizzare tutti i presidi tecnicamente disponibili per garantire il rispetto dei parametri previsti dalla Tab 3 dell'Allegato 5 parte III del Dlgs 152/06
e s.m.i., come imposto dagli atti autorizzativi;
- non ha CP_2
pagina 5 di 13 dimostrato di non aver potuto impedire i superamenti utilizzando con diligenza tutti gli accorgimenti possibili, predisponendo misura tecniche positive e controllando costantemente l'impianto….omissis…. per il medesimo impianto di depurazione, ha elevato i seguenti Parte_4
Processi verbali di accertamento trasgressione n. 167 in data 3.12.2015,
n. 03/2018 in data 17.1.2018 e n. 15 dell'11.4.2018 che contestavano la medesima violazione “superamento valore del parametro IO”-
…omissis… questa Provincia, in relazione ai sopra citati verbali di contestazione, ha emesso le conseguenti ordinanza ingiunzione, rispettivamente n. 360 dell'11.12.2020, n. 5 del 12.1.2023 e n. 105 dell'11.4.2023….omissis…”
&&&
Queste essendo le premesse fattuali della vicenda in questione, vanno esaminati i singoli motivi di impugnazione, dovendosi premettere che, nel caso di specie, non sono state oggetto di contestazione né la procedura seguita dai tecnici dell Pt_4
per i campionamenti né gli esiti degli stessi.
Sul primo motivo:
Come si è detto sopra, denunzia l'error in iudicando e l'omessa CP_2
pronuncia nei quali sarebbe incorso il Tribunale di Pavia, invocando la dedotta violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 e 6 della L. 689/81 nonché la violazione del principio di personalità delle sanzioni amministrative, per insussistenza della responsabilità solidale di per il pagamento della CP_2
sanzione.
Il motivo non ha pregio.
Innanzitutto, va osservato che è ben vero che , nella sua qualità di CP_2
gestore ut supra, è stata destinataria della notifica del verbale di esecuzione del sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. (versato agli atti del giudizio sub doc. 19 fascicolo di parte appellante) emesso dal GIP del Tribunale di Pavia in data pagina 6 di 13 11.4.2018 (notificato alla parte il 19 aprile 2018), avente ad oggetto l'impianto di depurazione delle acque reflue posto a servizio dell'agglomerato di Casteggio
(PV) situato in Casteggio (PV) in Via San Maiolo di proprietà della CP_2
tuttavia nei fatti tale provvedimento non ha comportato alcun effetto
[...]
traslativo della proprietà dell'impianto né l'estromissione degli organi dirigenti dai loro ruoli amministrativi e gestionali già in essere in quanto il provvedimento di sequestro non ha posto in capo al custode giudiziale la gestione operativa dell'impianto (cfr. dichiarazione dell'amministratore giudiziario dott.ssa CP_3
in data 28.3.2022, prodotta sub doc. 8 del fascicolo di I grado della
[...]
, con la quale il predetto Amministratore ha confermato che Controparte_1
l'intestazione dell'Autorizzazione n. 38/16 AQ era rimasta necessariamente immutata).
Inoltre, è circostanza acquisita (cfr. sentenza del Tribunale di Pavia n. 128/2024 pubblicata il 17.1.2024 avverso la quale non risulta essere stato proposto appello) il fatto che in data 11.12.2018 e 28.1.2021 sono state rilasciate a favore dell' Ing.
, nella sua qualità di direttore generale di due Persona_1 Controparte_2
procure con facoltà di sub delega e potere ai fini di esercitare la funzione di responsabile per la difesa ambientale, e ciò ad ulteriore dimostrazione di quanto sopra esposto in merito al permanere in capo a – nonostante il CP_2
sequestro – della proprietà dell'impianto de quo e della mancata estromissione degli organi dirigenti dai propri ruoli amministrativi e gestionali.
Chiarito quanto sopra, è evidente come l'esistenza del sequestro non ha comportato variazioni di sorta ai fini dell'individuazione di quale CP_2
obbligato in solido con il responsabile (fisico) della violazione, atteso che l'atti- vità di impresa è, comunque, imputata all'imprenditore e le posizioni attive e passive sono ricomprese all'interno della massa patrimoniale formatasi in conseguenza della separazione operata dal sequestro, posto che, nel nostro ordinamento, accanto a misure cautelari quali il sequestro, che solo mediatamente tangono l'impresa e gli organi sociali, esistono ipotesi di pagina 7 di 13 misure preventive che hanno come destinatari direttamente ed espressamente gli organi sociali ovvero l'impresa (a titolo di esempio non esaustivo il controllo giudiziario disciplinata dall'art. 2409 c.c. ovvero la fattispecie dell'art. 185, 6° comma, legge fall. che ha riconosciuto al Tribunale il potere di revoca e contestuale nomina dell'amministratore della società ammessa alla procedura di concordato preventivo).
Non solo, ma va anche ricordato che il principio della solidarietà enunciato dall'art. 6 della L. 689/81 ha lo scopo di accrescere le garanzie di pagamento della sanzione, non già di estendere la responsabilità in relazione al fatto illecito amministrativo.
L'obbligato solidale (i.e. nella specie non risponde pertanto Controparte_2
dell'illecito contestato e sanzionato, ma soltanto dell'obbligazione sussidiaria e accessoria – meramente patrimoniale – relativa al pagamento della somma dovuta a titolo di sanzione pecuniaria amministrativa per l'illecito commesso dalla persona fisica.
Ove nei confronti della persona fisica sia impossibile procedere per errori o irritualità o ancora omissioni nel provvedimento di contestazione o di notificazione delle violazioni amministrative, l'obbligazione di pagamento per il soggetto debitore in solido ex art. 6 della legge n. 689/1981 permane, restando intatta l'illiceità del comportamento e non mutando in nulla il fatto storicamente considerato come illecito.
L'autonomia delle posizioni giuridiche del trasgressore e dell'obbligato solidale, che contraddistingue la fase provvedimentale - di redazione e notificazione dei verbali ispettivi (art. 13, D.Lgs. n. 124/2004) e dell'ordinanza-ingiunzione (art. 18, legge n. 689/1981) - contraddistingue anche la successiva fase della presentazione delle difese sia in sede amministrativa, che in sede di contenzioso giudiziario.
pagina 8 di 13 A chiusura del ragionamento, non va inoltre pretermesso che, come affermato dalle Sezioni Unite (Cass., Sez. un., 22 settembre 2017, n. 22082), la solidarietà prevista dall'art. 6 l. n. 689 del 1981 non si limita ad assolvere una funzione di sola garanzia, ma persegue anche uno scopo pubblicistico di deterrenza generale nei confronti di quanti, persone fisiche o enti, abbiano interagito con il trasgressore rendendo possibile la violazione.
Va, dunque, ritenuto che nessuna violazione di legge, a mente degli articoli invocati dalla parte appellante, può rinvenirsi nella sentenza qui impugnata e, per quanto si andrà inoltre in seguito ad illustrare, nell'operato della CP_1
con riguardo all'irrogazione della sanzione pecuniaria di cui è causa.
[...]
Il primo dei motivi di appello va pertanto rigettato.
Venendo alla disamina del secondo dei motivi prospettati da si CP_2
rileva quanto segue.
Lamenta l'error in iudicando per avere il Tribunale di Pavia respinto CP_2
il secondo motivo di ricorso, dolendosi della violazione e/o falsa applicazione degli artt.101 e 133 del D.lgs.152/2006, della violazione e/o falsa applicazione degli artt.3, 6 e 18 della L. 689/81, nonché dell'eccesso di potere per travisamento/errata valutazione dei presupposti e del difetto assoluto di motivazione.
Assume l'appellante, in particolare, che il Tribunale di Pavia, nel motivare il rigetto dell'opposizione, avrebbe fatto erroneo riferimento al contenuto dell'art. 8 della Convenzione stipulata tra e la (doc. 9 CP_2 Controparte_1
fascicolo di I grado ). Controparte_1
Il motivo è infondato.
In primo luogo, la suddetta Convenzione è indubbiamente il Regolamento pattizio disciplinante i rapporti tra le parti, sicché correttamente il Tribunale ha individuato nello stesso la fonte degli obblighi reciprocamente assunti.
pagina 9 di 13 Infatti, proprio il citato art. 8, comma 4, rubricato sotto “obblighi del Gestore”, prevede che: ”il Gestore si impegna, ai sensi dell'art. 2 commi 4 e 5 della Legge
Regionale, a realizzare tutti gli investimenti infrastrutturali destinati all'ampliamento, potenziamento e manutenzione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali, strumentali all'erogazione del Servizio, nonché gli interventi di ristrutturazione e valorizzazione, necessari per adeguarne nel tempo le caratteristiche funzionali, nonché a svolgere tutte le attività legate alla fornitura agli utenti finali del Servizio stesso, ivi incluse le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali afferenti al Servizio Idrico integrato, nel rispetto del Piano d'Ambito
e delle sue revisioni ordinarie e del programma d'interventi approvato dall'EGA
e nel quadro delle disposizioni AEEGSI di volta in volta vigenti”.
Il successivo comma 11 prevede poi che: “ferme restando le competenze amministrative e le funzioni di controllo sulla qualità delle acque e sugli scarichi nei corpi idrici stabilite dalla normativa vigente e quelle degli organismi tecnici preposti a tali funzioni, il Gestore è obbligato a predisporre modalità di controllo di corretto esercizio del Servizio ed in particolare un sistema tecnico adeguato a tal fine, ovvero dotarsi, per assicurare la fornitura di acqua di buona qualità e per il controllo degli scarichi nei corpi recettori, di un adeguato Servizio di controllo territoriale e di un laboratorio di analisi per i controlli di qualità delle acque alla presa, nelle reti di adduzione e di distribuzione, nei potabilizzatori e nei depuratori …omissis…”.
Così richiamati gli obblighi vertenti in capo a sulla base della CP_2
Convenzione stipulata con la , deve anche osservarsi che Controparte_1
nell'ambito dell'Autorizzazione n. 38/2016 – AQ è prevista specificamente per i reflui fuoriuscenti dall'impianto di depurazione di Casteggio (DP01803701)
l'applicazione delle Tabelle 1 e 2 dell'Allegato 5 alla Parte III del Codice dell'Ambiente e la pertinente colonna 6 dell'allegato B al R.R. 3/2006, salvo i pagina 10 di 13 limiti più restrittivi imposti nella citata autorizzazione per specifiche esigenze di natura ambientale.
Non vi possono essere dubbi, dunque, in merito alla sussistenza della violazione da parte di degli obblighi contrattuali nonché di quelli delineati CP_2
nell'ambito della menzionata Autorizzazione. Del resto, lo si ripete, non vi è contestazione sugli esiti delle analisi né sulla correttezza dei campionamenti.
ha violato gli obblighi di dotarsi e/o di adeguarsi di impianti consoni CP_2
ad assicurare il trattamento delle acque in conformità alle previsioni tabellari, nonché di effettuare le necessarie opere di manutenzione ordinaria o straordinaria via via resesi necessarie a tali fini.
Quanto alla disamina del terzo dei motivi di appello, il fatto che il depuratore di
Casteggio sia un impianto a “fanghi attivi” e, di per sé, non idoneo ad intervenire sui reflui dell'alluminio, è argomento parimenti inconferente ai fini di escludere la correttezza dell'irrogata sanzione.
Come si evince dal contenuto dell'ordinanza ingiunzione qui in esame, infatti, la presenza di alluminio in misura superiore ai limiti consentiti, non solo non può essere ritenuta un fatto occasionale (prima dell'ordinanza ingiunzione qui opposta, è risultata destinataria - sempre per lo stesso titolo - di altre CP_2
tre ordinanze sanzionatorie), ma non esclude – visti gli obblighi assunti quale titolare dell'autorizzazione – la responsabilità della società odierna appellante, nella qualità di proprietaria degli impianti e di responsabile della gestione del depuratore di Casteggio, benché in concreto affidata ad una SOT.
La più volte rilevata presenza di metalli e, in particolare, di alluminio in quantità superiore al limite consentito dall'Autorizzazione, avrebbe dovuto, a mente della
Convenzione e nel rispetto dell'Autorizzazione medesima, comportare in capo alla società proprietaria dell'impianto l'adozione di misure idonee al trattamento dei reflui metallici presenti nelle acque di scarico.
pagina 11 di 13 Né può avere pregio l'affermazione di di aver condotto indagini e CP_2
inviato segnalazioni in merito a possibili anomalie, atteso che la prima comunicazione agli organi competenti – per quanto risulta agli atti del presente giudizio – risale al 19.4.2018, ovvero alla stessa data di notifica del sequestro ex art. 321 c.p.p.
Ciò, a maggior ragione, posto che l'affermazione dell'appellante - secondo la quale la concentrazione di sostanze (AL) in eccesso era già presente in ingresso nel depuratore - è rimasta del tutto sfornita di idoneo supporto probatorio: non è infatti rinvenibile nelle produzioni di causa (del I e del II grado di giudizio) l'esito delle analisi dalle quali risulterebbe comprovata la suddetta affermazione (cd analisi citata a pag. 13 atto dell'appello . Persona_2 CP_2
Del resto, a pagina 14 di tale atto, la stessa ammette che: “il CP_2
depuratore di Casteggio è infatti idoneo a trattare solo reflui organici e con presenza di azoto, essendo sfornito di una sezione chimico – fisica, che permetta la rimozione delle sostanze inorganiche (e quindi di metalli quali l'alluminio, che si presentino con concentrazioni eccessive e superiori a quelle previste dai limiti tabellari).”
Tutto ciò premesso e considerato l'appello proposto da va pertanto CP_2
rigettato.
Conseguono le statuizioni di cui in dispositivo, tra le quali la condanna di CP_2
alla rifusione delle spese processuali del presente grado di giudizio a favore
[...]
della . Controparte_1
Le stesse vengono liquidate in conformità alle previsioni di cui alle vigenti tabelle ministeriali (D.M.147/2022), in relazione al valore della controversia, fatta applicazione dei parametri medi per cause di media complessità, per le fasi difensive effettivamente espletate, con riduzione al minimo dei compensi per la fase di trattazione, in assenza di istruttoria, e per la fase decisoria, quest'ultima pagina 12 di 13 svoltasi a mezzo discussione orale e pertanto priva del deposito degli scritti conclusivi finali.
Va, da ultimo, accertata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex
D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n.
228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ontro avverso Controparte_2 Controparte_1
la sentenza del Tribunale di Pavia n. 192/2025, pubblicata in data 21.02.2025, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante al pagamento a favore della parte appellata delle spese del presente grado, che liquida ai sensi del D.M. 147/2022 in complessivi € 1.994,00 di cui € 268,00 per la fase di studio della controversia, € 268,00 per la fase di introduttiva, € 496,00 per la fase di trattazione ed € 426,00 per la fase decisionale, oltre oneri riflessi;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17
L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano, il 2/12/2025.
Il Cons. rel est. La Presidente
Dott.ssa Maria Carla Rossi Dott.ssa Laura Sara Tragni
pagina 13 di 13