Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/03/2025, n. 2519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2519 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI
VI Sezione Civile
Il Tribunale di Napoli, VI sezione civile, in composizione monocratica, dott.ssa Valeria Conforti, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 22496/2018 R.Gen.Aff.Cont.. assegnata in decisione ex art. 190 c.p.c. all'udienza del 6/11/2024.
TRA
(cod. fisc. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dell'avv. Teresa Pagliaro, presso lo studio della quale è elettivamente domiciliata in Mondragone (CE), alla Via Iolanda n.10
- ATTRICE
CONTRO
(cod.fisc. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Francesco Palmese, presso lo studio del quale è elettivamente domiciliato a Pozzuoli in via Campi Flegreri 3,
- CONVENUTO
Oggetto: danni da sversamento di acqua – 2051 c.c.
Conclusioni: come da note di trattazione depositate dalle parti per l'udienza del 6/11/2024. 1
Si premette che la presente sentenza viene estesa senza la puntuale esposizione dello svolgimento del processo e indicando succintamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione, in virtù dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., come novellato dall'art. 45, comma 17, L. 69/2009.
Con citazione iscritta al n.rg 22496/2018 l'attrice premesso di essere promissaria acquirente dell'appartamento sito al Viale Bognar n.5, piano 2, interno 5 del in Pozzuoli (NA), posto sullo stesso piano Controparte_2
dell'appartamento di proprietà di sito all'interno 6 ha Controparte_1 rappresentato che la notte del 30.09.2017 l'appartamento di era stato CP_1
interessato da una perdita idrica di notevole intensità, tale da invadere l'intero piano, compreso il suo appartamento, impregnando il tappeto persiano Nain extra n.271-99413 (misura 370x 160-592), posto all'ingresso della sua abitazione, del valore di € 8.500,00.
Tanto premesso, ha dedotto che il tappeto per via dell'allagamento sopra descritto era marcio per circa il 50% dell'intera superficie ed aveva subito un danno irreversibile, come dimostrato dalla certificazione centro specializzato per tappeti persiani Carpet swash in Roma, a cui si era rivolta per verificare il possibile ripristino delle condizioni originarie del tappeto. Ha quindi convenuto per ottenerne la condanna al pagamento della Controparte_1
somma di 8653,57 (di cui € 8500,00 a titolo di risarcimento del danno dovuto alla rovina del tappeto ed € 153,57 per spese di lavaggio e valutazione), con vittoria di spese con attribuzione al procuratore antistatario.
Il convenuto nel costituirsi in giudizio non ha contestato l'evento dell'allagamento dovuto alla rottura di un flessibile di carico nell'appartamento di sua proprietà ma ha eccepito che l'attrice aveva denunciato che l'acqua penetrata nell'appartamento aveva danneggiato un tappeto persiano di valore, solo in data 26 ottobre 2017, dopo quasi trenta giorni dall'evento,
2 Ha ulteriormente eccepito che non era stato chiarito se il tappeto all'epoca dell'allagamento fosse “steso” ovvero “arrotolato e posto di fianco al muro dell'ingresso” e magari chiuso nella busta di plastica, con ciò ipotizzando anzitutto una diversa causa del danneggiamento lamentato dovuto alle modalità di conservazione del tappeto ed all' umidità dell'ambiente, (peraltro abitato solo saltuariamente e quindi poco arieggiato), con verosimile presenza di muffe prima dell'evento denunziato.
A tal fine ha evidenziato più in generale che come certificato in data 25.08.2018 dal titolare della ditta specializzata in impermeabilizzazioni in atti in occasione di un sopralluogo effettuato per altre circostanze, è presente un fenomeno di umidità nell'intero fabbricato, costruito su di una vecchia cisterna e con mattoni in tufo. In secondo luogo che il comportamento negligente della stessa attrice nell'immediatezza dell'evento abbia inciso in modo apprezzabile sulla misura del danno;
infatti secondo parte convenuta il tappeto dopo l'allegamento sia stato lasciato per un periodo lungo, superiore addirittura ai 20 giorni, arrotolato e nello stesso ambiente umido, (dimostrato anche dalla presenza di muffa che non si forma nell'arco della prima settimana nei tappeti bagnati).
Il convenuto ha quindi concluso per il rigetto della domanda attrice, ritenendola infondata e comunque non provata.
Così ricostruita la vicenda, la fattispecie può inquadrarsi nell'alveo della responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., che configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva per cui il danneggiato è tenuto a dimostrare la sussistenza del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il verificarsi dell'evento dannoso mentre il custode per esimersi dalla dichiarazione di responsabilità deve provare che il danno è derivato da caso fortuito, inteso come fattore (tra cui la stessa condotta incauta della vittima o di un terzo ) che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno in quanto eccezionale ed imprevedibile (in tal senso
Cass.S.U. n.20943 del 30.6.2022).
3 Orbene, in tale ambito la domanda di risarcimento danni proposta dall'attrice può essere accolta solo nei limiti di seguito esposti.
Preliminarmente si evidenzia che l'evento non è contestato, in quanto pacificamente avvenuto secondo le modalità descritte dall'attrice, confermate dai testimoni (cfr “la notte dell'anno 2017 tra il 30 settembre e il 1° ottobre di domenica l'acqua proveniente dall'appartamento di defluiva Persona_1 copiosamente in tutto il palazzo”) e documentate dal verbale dei Vigili del Fuoco intervenuti immediatamente.
Quanto alla prova del nesso di causalità il Tribunale ritiene che l'attrice abbia fornito prova del collegamento causale tra l'allagamento dipeso dalla rottura del tubo di carico nell'appartamento del convenuto e il danneggiamento in concreto subito e riscontrato.
Dalla complessiva istruttoria svolta è emerso che in conseguenza della copiosa inondazione d'acqua proveniente dal bene del convenuto tappeto di proprietà dell'attrice, che era arrotolato nell'ingresso, si è “inzuppato di acqua” con conseguente migrazione dei colori e creazione di muffe.
In tale senso depone anche la CTU disposta nel corso del giudizio.
Il convenuto invece non ha fornito alcuna prova del caso fortuito o del fatto di un terzo rappresentate in concreto dalle asserite condizioni dell'immobile dell'attrice nel periodo antecedente all'allagamento.
Ed infatti i testi esaminati hanno dichiarato che l'appartamento dell'attrice “è molto luminoso” e in esso prima dell'evento oggetto di causa “non vi erano tracce di umidità”.
Peraltro la copiosità della fuoriuscita di acqua, confermata dai medesimi testi, in uno alla natura dei danni riscontrati dal CTU conforta l'assunto di parte attrice.
Alla luce di tali circostanze dunque il danneggiamento al tappeto deve ritenersi diretta conseguenza dell'allagamento verificatosi nella notte tra il 30 settembre ed il 1° ottobre del 2017, dovendosi escludersi altre cause solo ipotizzate dal convenuto.
4 Passando alla quantificazione del danno va esaminata l'eccezione del convenuto svolta a sostenere il comportamento negligente dell'attrice che non avrebbe fatto nulla per evitare l'aggravamento del danno o ridurre nell'immediatezza dell'evento l'entità dello stesso.
L'eccezione in parola si colloca nell'alveo dall'art. 1227 comma 2 c.c che involge il c.d. c.d. “danno-conseguenza”, in virtù del quale deve escludersi il risarcimento del danno che il creditore avrebbe potuto evitare con l'uso della normale diligenza, imponendo a quest'ultimo una condotta attiva, espressione dell'obbligo generale di buona fede, diretta a limitare le conseguenze dell'altrui comportamento dannoso, intendendosi comprese nell'ambito dell'ordinaria diligenza, a tal fine richiesta, soltanto quelle attività che non siano gravose o eccezionali o tali da comportare notevoli rischi o rilevanti sacrifici (Cass.
(Cassazione civile, Sez. Lavoro, ordinanza n. 22352 del 5 agosto 2021;
(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 1165 del 21 gennaio 2020)
Secondo il costante orientamento della Suprema Corte, in tema di risarcimento del danno, l'ipotesi del fatto colposo del creditore che abbia concorso al verificarsi dell'evento dannoso (di cui dell'art. 1227 c.c., comma 1) va distinta da quella (disciplinata dal comma 2 della medesima norma) riferibile ad un contegno dello stesso danneggiato che abbia prodotto il solo aggravamento del danno senza contribuire alla sua causazione, giacché - mentre nel primo caso il giudice deve procedere d'ufficio all'indagine in ordine al concorso di colpa del danneggiato, sempre che risultino prospettati gli elementi di fatto dai quali sia ricavabile la colpa concorrente, sul piano causale, dello stesso - la seconda di tali situazioni forma oggetto di un'eccezione in senso stretto, in quanto il dedotto comportamento del creditore costituisce un autonomo dovere giuridico, posto a suo carico dalla legge quale espressione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede (cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 19218 del 19/07/2018 Rv. 649740; Sez. 3,
Sentenza n. 12714 del 25/05/2010 Rv. 613017; nello stesso senso, v. Sez. 3,
Sentenza n. 15750 del 27/07/2015 Rv. 636176).
5 Tanto chiarito, il Tribunale ritiene che effettivamente l'attrice pur potendo adottare un contegno utile a limitare l'entità del pregiudizio ha omesso di attivarsi in questo senso
Il CTU incaricato di verificare le condizioni del tappeto e la possibilità di ripararlo ha affermato infatti che il tappeto “presentava sbavature di colore in ampie zone, causate dall'assorbimento di acqua nel vello che rendeva instabili i colori, causandone la sbavatura stessa. Presenza di muffa e tarme in alcune zone che hanno provocato la perdita del vello e danneggiato la struttura del tappeto. Del totale del tappeto la sbavatura interessava il 50% dello stesso, la parte marcia relativa al contatto con l'acqua interessava il 40%, il restante 10% era attaccato dalle tarme”.
La testimone , abitante nello stesso fabbricato nell'appartamento Testimone_1 sottostante a quello di ha riferito di avere accompagnato nei giorni Pt_1
successivi all'allagamento a casa sua per vedere cosa era successo e di Pt_1
avere visto che c'era un tappeto persiano arrotolato, che fu aperto da ed Pt_1 era completamente zuppo.
Ha dichiarato di essere stata presente alla telefonata che la fece Pt_1 immediatamente al avendo ricevuto dall'amministratrice il recapito CP_1
telefonico (cap 5) ma non ha saputo riferire del contenuto della telefonata né ha saputo precisare se il tappeto era stato imballato nella busta di plastica per essere inviato al centro specializzato per tappeti persiani Carpet swash in
Roma.
Nessuna dimostrazione ha dato l'attrice di avere spedito il tappeto subito dopo l'allagamento ad un centro specializzato per tentare di rimuovere le macchie né di avere chiesto al convenuto di provvedere alla riparazione del tappeto.
La ricevuta fiscale prodotta da parte attrice accompagnatoria della spedizione del tappeto da parte della lavanderia a datata CP_3 Parte_1
30.11.2017 non consente di conoscere la data esatta nella quale l'attrice si sarebbe rivolta al centro specializzato ma può ragionevolmente presumersi che il tappeto sia stato consegnato ai fini del lavaggio circa un mese dopo l'evento.
6 Come chiarito anche dal CTU un intervento tempestivo avrebbe potuto eliminare i danni : “era infatti necessario effettuare a ridosso dell'evento lesivo un lavaggio rigenerante e trattamento di decolorazione e correzione colore che avrebbe preservato la struttura e diminuito le conseguenze dei danni ai colori ed in ragione di ciò lo scrivente ritiene che la mancanza di tale iniziativa abbia inciso sul danno aggravandolo per una percentuale pari al 50% delle conseguenze riscontrate”
Deve allora necessariamente tenersi conto del contributo causale dell'attrice all'aggravamento del danno .
Condividendo le osservazioni del CTU, il Tribunale ritiene congrua la valutazione del tappeto alla data dell'allagamento di € 4.500,00
(quattromila/500) iva esclusa.
Quanto al danno, deve tenersi conto dell'impossibilità di ripristinare il tappeto se non mediante un adeguato lavoro di restauro, che richiederebbe una spesa di
€ 4.000,00 oltre iva, pari quasi al valore di mercato attuale dello stesso manufatto con un risultato che inoltre non consente il ripristino reale di quanto danneggiato.
Quindi il ripristino sarebbe antieconomico e parziale per cui il danno può essere parametrato al valore del tappeto al momento dell'allagamento.
Valutato altresì che il danno subito dal tappeto, inzuppatosi di acqua a causa dell'infiltrazione oggetto del presente giudizio, è stato ampliato dallo stato di conservazione dello stesso, che verosimilmente è rimasto arrotolato mentre sarebbe stato necessario tenerlo aperto e successivamente dopo qualche giorno provvedere a portarlo in una lavanderia/negozio di tappeti specializzato per eseguire le attività sopra indicate dal CTU, deve stimarsi che la mancanza di tale iniziativa abbia inciso sul danno aggravandolo per una percentuale pari al
50%.
quindi pari a € 2.745,00 lordi (ovvero la metà del valore di mercato del tappeto).
7 Ed allora, considerato il concorso del fatto colposo dell'attrice nei termini sopra indicati , la domanda risarcitoria può accogliersi nella limitata misura di €
2745,00.
Su tale somma, trattandosi di un debito di valore, vanno determinati gli interessi compensativi ed a tale fine tale somma va devalutata al momento del sinistro e via via rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat. Sull'importo così calcolato vanno computati gli interessi nella misura del 2,5% dalla data del sinistro alla sentenza. Da questo momento invece il debito di valore si converte in debito di valuta;
pertanto, dalla sentenza al saldo vanno computati gli interessi nella misura legale.
Le spese di lite sono liquidate in base al decisum che tiene conto della riduzione quantitativa della richiesta risarcitoria svolta e non al disputatum ed, in virtù del principio della soccombenza, sono poste a carico del convenuto, nella misura indicata in dispositivo, con applicazione del DM n.55 del 2014 con attribuzione al difensore dichiaratosi anticipatario.
Le spese della CTU alla luce del complessivo esito dell'accertamento demandato in cui è emerso il concorso di colpa dell'attrice nell'aggravamento del danno vanno poste in egual misura a carico di entrambe le parti, ferma la solidarietà nei rapporti con il consulente.
PQ.M.
Il Tribunale di Napoli, VI Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di nella Parte_1 Persona_1
causa n. 22496/2018 R.Gen.Aff.Cont. così provvede: 1) in accoglimento della domanda proposta da previo accertamento del concorso del Parte_1 fatto colposo della stessa parte attrice, condanna al Persona_1
pagamento in suo favore della somma di € 2745,00 oltre interessi, secondo quanto precisato in parte motiva.
2) condanna al pagamento in favore dell'attrice delle spese di Persona_1
lite che liquida in € 125,00 per spese non imponibili ed € 2.552,00 per compensi oltre rimborso spese generali 15% Iva e cpa, con attribuzione all'avvocato
8 Teresa Pagliaro, dichiaratasi antistataria.
3) pone le spese di CTU definitivamente a carico di entrambe le parti in misura del 50% ciascuna.
Napoli, 12 marzo 2025 Il Giudice
Dott.ssa Valeria Conforti
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