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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 28/11/2025, n. 1711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1711 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale ordinario di Cagliari Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del
Lavoro Dott. Giuseppe CARTA, all'esito dell'udienza del 27.11.2025, sostituita interamente dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato, il 28.11.2025, all'esito del deposito delle note scritte, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2900 del ruolo generale per l'anno 2023, promossa da
1. nato a [...], il [...], ivi residente, in via San Parte_1
Sebastiano n. 10, elettivamente domiciliato in Cagliari, via Degioannis n. 25,
presso lo Studio dell'Avv. Fabrizio RODIN, dall'Avv. Giorgio RODIN e dell'Avv. Floriana RUIU, che la rappresentano e difendono in forza di procura speciale in calce al ricorso introduttivo;
ricorrente
contro
2. Controparte_1
, in persona del Presidente pro tempore, corrente in Cagliari, v.le
[...]
EG MA n. 1, elettivamente domiciliato in Cagliari, via Delitala n. 2,
presso l'Ufficio di Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'Avv.
IA AS e dall'Avv. Alessandro DOA in forza di procura generale,
rogito Notaio el 21.07.2015; Per_1
pagina 1 resistente
CONCLUSIONI
Nell'interesse del ricorrente:
“a) dichiarare che il ricorrente ha diritto alla pensione di reversibilità, quale
figlio orfano maggiorenne inabile di , con decorrenza e in misura di Persona_2
legge;
b) condannare, per l'effetto, l' al pagamento dei ratei scaduti, oltre gli CP_2
interessi legali di mora, fino al saldo;
c) condannare l' in persona del legale rappresentante, al pagamento CP_2
delle spese di giudizio, oltre spese generali ed accessori”.
Nell'interesse del resistente:
“- Dichiarare la genericità del ricorso introduttivo;
- Rigettare l'avverso ricorso in quanto infondato in fatto e diritto, anche con
riferimento all'eccepita prescrizione;
- Con vittoria di spese, qualora dovute”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto ricorso davanti a questo Tribunale nei confronti Parte_1
dell' al fine Controparte_3
di ottenere il riconoscimento della titolarità della pensione di reversibilità in quanto figlio maggiorenne inabile di deceduta il 24.05.2022, già Persona_2
titolare della pensione.
A tale riguardo la ricorrente ha evidenziato che la menzionata reversibilità era stata infruttuosamente richiesta con domanda amministrativa del 28.06.2022.
pagina 2
2. L' Controparte_1
si è costituito in giudizio, preliminarmente eccependo la maturata prescrizione quinquennale di tutti i ratei pensionistici relativi a periodi antecedenti il quinquennio rispetto alla data di notificazione del ricorso e, nel merito,
domandando il rigetto della domanda poiché infondata.
3. La causa è stata istruita con prova per testi, produzioni documentali e consulenza tecnica d'ufficio ed è stata tenuta a decisione sulle istanze formulate.
4. La domanda è fondata e deve essere accolta.
Preliminarmente, l'eccezione di prescrizione ex art. 2948 c.c. dell' è CP_2
infondata e deve essere disattesa.
Infatti, il ricorrente ha correttamente presentato la domanda amministrativa volta a ottenere il riconoscimento del beneficio per cui è causa entro i termini di legge,
decorso il 28.06.2022, appena un mese dal decesso della madre Persona_2
avvenuto il 24.05.2022 e ha notificato il ricorso introduttivo del presente giudizio il 19.09.2023.
Nel merito, l'istruzione probatoria ha consentito di accertare che il ricorrente è
soggetto inabile ad ogni e qualsiasi attività lavorativa: si veda la deposizione del teste e del teste sentiti nell'udienza del Testimone_1 Tes_2
18.06.2024.
In specie, i testi citati sono compaesani del ricorrente e hanno dichiarato che costui, affetto da disturbi psichici, non era stato più in grado di svolgere alcuna attività lavorativa da circa dieci anni, ma che, in ogni caso, non era mai stato capace di gestire le proprie entrate e che era stato mantenuto prima dal padre e,
dopo il decesso di questi, dalla madre Persona_2
Tenendo conto della ricostruzione dei fatti rappresentata dai testi e delle produzioni documentali è stata disposta la Consulenza tecnica d'Ufficio.
pagina 3 Il C.T.U., dopo accurati esami medici e attento studio dei documenti prodotti, ha così concluso il suo elaborato peritale depositato il 27.11.2025: “in considerazione
di quanto riportato tenuto conto che il periziando non ha mai lavorato e si trova
in una condizione clinica che lo rende totalmente inabile al lavoro. Tale
condizione clinica era presente anche all'epoca del decesso del genitore.
Dai dati riportati si ritiene pertanto che la domanda presentata dal periziando
debba essere accolta sussistendo i criteri previsti per legge”.
Non vi sono, pertanto, dubbi sulla effettiva ricorrenza del requisito sanitario in capo a alla luce delle condivisibili conclusioni cui è pervenuto il Parte_1
Dott. invero, confortate dalla documentazione sanitaria in atti e, Persona_3
segnatamente, dalla relazione del Centro di Salute Mentale – Dipartimento Salute
Mentale e Dipendenze della A.S.S.L. n. 6 di Sanluri (doc. n. 6 allegato al ricorso).
Sul punto, occorre ricordare, coerentemente con il costante orientamento della
Corte di Cassazione, che, in caso di morte del pensionato, il figlio superstite ha diritto alla pensione di reversibilità, ove maggiorenne, se riconosciuto inabile al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi, laddove il requisito della vivenza a carico, se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza, né con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, deve essere considerato con particolare rigore e in tale valutazione occorre prendere in considerazione tutti gli elementi di giudizio acquisiti al processo in base ai quali poter ricostruire la sussistenza o meno di una rilevante dipendenza economica del figlio inabile dal defunto genitore (cfr. Cass. civ., Sez. L,
08.11.2018, ord. n. 2860).
In definitiva, si deve ritenere che la situazione di integri tutti i Parte_1
presupposti richiesti dalla legge per il riconoscimento della provvidenza richiesta
pagina 4 in ricorso, in particolare quello relativo alla totale inabilità lavorativa siccome richiesto dall'art. 22, l. 21.07.1965, n. 903.
L , in Controparte_1
persona del Presidente pro tempore, pertanto, deve essere dichiarato tenuto alla costituzione in favore della ricorrente della pensione di reversibilità, nonché alla corresponsione dei ratei dell'assegno già maturati, con decorrenza di legge dalla data della domanda amministrativa del 28.06.2022, oltre agli interessi legali fino al saldo.
In ragione del principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l'
[...]
, in persona del Controparte_4
Presidente pro tempore, deve essere condannato a rifondere delle Parte_1
spese del presente giudizio, che si liquidano in dispositivo, ai minimi tariffari, in ragione della natura seriale della controversia e della non particolare complessità
dell'attività svolta in tutte le fasi.
Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore dei Difensori, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., essendo agli atti la relativa dichiarazione.
Devono essere definitivamente poste a carico del resistente le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione:
1. accoglie il ricorso proposto da e, per l'effetto, dichiara Parte_1
tenuto l' , Controparte_1
in persona del Presidente pro tempore, a costituire in suo favore la dovuta pensione di reversibilità, in dipendenza della morte della madre Persona_2
pagina 5 avvenuta il 24.05.2022, con decorrenza di legge a far data dalla domanda amministrativa del 28.06.2022, oltre interessi legali fino al saldo;
2. condanna l' Controparte_1
, in persona del Presidente pro tempore, a rifondere delle
[...] Parte_1
spese processuali, che liquida in complessivi euro 4.629,00, per compensi di
Avvocato, oltre a spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A., da corrispondersi direttamente in favore dell'Avv. Fabrizio RODIN, dall'Avv. Giorgio RODIN e dell'Avv. Floriana RUIU, dichiaratisi antistatari;
3. pone definitivamente a carico dell' Controparte_1
le spese di consulenza tecnica come liquidate
[...]
in separato decreto.
Cagliari, 28.11.2025
IL GIUDICE Dott. Giuseppe CARTA
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