Articolo 1 della Legge 20 dicembre 1961, n. 1310
Articolo 2
Versione
24 dicembre 1961
>
Versione
8 febbraio 1963
Art. 1.
E' prorogato fino al 31 dicembre 1962 il termine stabilito con la legge 14 marzo 1961, n. 213 , per il versamento al Fondo per l'indennita' agli impiegati, da parte dei datori di lavoro, degli accantonamenti dovuti a norma del decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5 , convertito con modificazioni nella legge 2 ottobre 1942, numero 1251 , e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione, previsto dall'articolo 5 dello stesso decreto, alle disposizioni contenute nell'articolo 4 del decreto medesimo. ((1)) ----------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 26 gennaio 1963, n. 32 ha disposto (con l'art. 1) che "E' prorogato fino al 31 dicembre 1963 il termine stabilito con la legge 20 dicembre 1961, n. 1310 , per il versamento al Fondo per l'indennita' agli impiegati, da parte dei datori di lavoro, degli accantonamenti dovuti a norma del decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5 , convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251 , e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione, previsto dall'articolo 5 dello stesso decreto, alle disposizioni contenute nell'articolo 4 del decreto medesimo.";
ha inoltre disposto (con l'art. 2) che la predetta modifica ha effetto dal 1 gennaio 1963.
Entrata in vigore il 8 febbraio 1963