Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 07/04/2025, n. 364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 364 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Corte d'appello di Catanzaro
Sezione terza civile
La Corte d'appello, riunita in camera di consiglio e composta dai dottori
Alberto Nicola Filardo Presidente
Fabrizio Cosentino Consigliere
Anna Maria Torchia Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 378/2020 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente a oggetto l'azione di regresso contro i fideiussori e vertente
TRA
(C.F.: e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ), rappresentati e difesi in
[...] C.F._2
giudizio dall'avvocato Eugenio Conforti
Parte appellante e
(C.F.: ) e Parte_3 C.F._3 Controparte_1
(C.F.: ), rappresentati e difesi in giudizio C.F._4
dall'avvocato Lydia Passarelli Lio
Parte appellata
1
Per la parte appellante: “Voglia la Corte di Appello di Catanzaro, rigettata e respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: 1) in via preliminare: a) sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza n. 2446/19 emessa dal Tribunale Civile di Cosenza in composizione monocratica in persona della dr.ssa Erminia Ceci, sussistendo i presupposti e le condizioni previste dalla legge, il fumus ed il fondato timore per l' appellante che, dalla esecuzione della sentenza impugnata, possa derivare agli stessi, in particolare all'appellante dr. del tutto Parte_1
estraneo alla compagine sociale, un grave ed irreparabile pregiudizio, conseguente alla prevedibile possibilità che la sentenza impugnata venga posta in esecuzione e che l'azione esecutiva nei suoi confronti possa seriamente danneggiare l'immagine professionale dello stesso ed i rapporti commerciali e bancari); 2) nel merito: accogliere l'appello proposto, e per l'effetto, riformare le parti della sentenza di primo grado contestate a mezzo del gravame ed in particolare il dichiarato, ma non esistente, difetto di legittimazione attiva per le ragioni più sopra specificate. Accertare e riconoscere fondate le denunciate e motivate violazioni di legge esplicitate nell'atto di appello, dichiarando fondato il gravame proposto dagli appellanti e ed in adesione alle Pt_1 Parte_2
richieste, deduzioni ed eccezioni formulate, condannare gli appellati al pagamento delle spese e delle competenze del doppio grado di giudizio.
3) Riformare, comunque, la parte della sentenza che concerne il rigetto della domanda di pagamento del e la condanna dello stesso al Pt_1
pagamento delle spese e competenze di giudizio per le ragioni più sopra esposte”.
Per la parte appellata: “[…] l'Ecc.ma Corte di Appello di
Catanzaro, disattesa e respinta ogni contraria istanza, ragione ed eccezione, voglia così provvedere: - rigetti l'istanza di inibitoria
2 dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, difettandone i presupposti ex lege, per i motivi di ci al punto C) del presente atto;
- nel merito, rigetti l'avversario atto di appello, perchè inammissibile ed infondato, per i motivi di cui ai punti A) e B) della presente comparsa di costituzione, con conseguente conferma della sentenza impugnata;
- condanni gli appellanti sigg.ri e Parte_2 Parte_1
al pagamento delle spese e dei compensi del presente grado del giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado risulta esaurientemente esposto nella sentenza impugnata nei termini che seguono: “Con atto di citazione, notificato in data 22.12.2014, i sigg.ri e Parte_2 [...]
hanno convenuto i sigg.ri e Parte_1 Controparte_2 Pt_3
per sentirli condannare, quali fideiussori solidali, al pagamento
[...]
dell'importo di € 25.355,10 ciascuno, oltre interessi, con condanna degli stessi al pagamento della somma, oltre interessi, spese e competenze del giudizio. Si costituivano in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta del 10 aprile 2015, i convenuti contestando la domanda proposta, eccependo la inammissibilità della stessa, la carenza di legittimazione attiva degli attori, la violazione del divieto del ne bis in idem, la carenza di interesse ad agire e, nel merito, la infondatezza della domanda. La causa veniva istruita con prova testimoniale. All'udienza del 24.6.2019, la causa veniva assunta in decisione con termini di cui all'art. 190 cpc per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica. Con ordinanza del 12.11.2019, la causa veniva rimessa sul ruolo per le ragioni ivi espresse. All'udienza odierna, la causa viene decisa con lettura del dispositivo e deposito contestuale della motivazione”.
Con la sentenza n. 2446/2019, resa ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c. a definizione del giudizio n. 5647/2014 r.g., il Tribunale di Cosenza
3 aveva rigettato la domanda degli attori, non sussistendo tra attori e convenuti un rapporto giuridico tale da giustificare l'esperimento dell'azione di regresso ex art. 1954 c.c.
La parte appellante in epigrafe ha impugnato la sentenza, deducendo che, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice – il quale non avrebbe tenuto in alcun conto le prove testimoniali e documentali - le rate dei mutui formalmente sottoscritti dalla società
per estinguere le fideiussioni prestate da e CP_3 Parte_3
e le ulteriori esposizioni debitorie sarebbero state Controparte_1
pagate da mediante risorse proprie e del coniuge Parte_2
sicché questi ultimi avrebbero diritto di ottenere dagli Parte_1
odierni appellati in via di regresso quanto versato anche per loro conto, essendo tutti obbligati in solido.
e si sono costituiti in giudizio, Parte_3 Controparte_1
eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis c.p.c. e argomentando per l'infondatezza del medesimo.
Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, all'udienza del 24.9.2024 la causa – assegnata al relatore l'8.6.2023 – è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica, come da ordinanza pubblicata e comunicata ai difensori il 30.9.2024, data di inizio della decorrenza dei suddetti termini.
L'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis
c.p.c. è infondata, non risultando manifesta l'infondatezza del gravame.
L'appello è infondato e dev'essere rigettato per le ragioni di seguito esposte.
e hanno chiesto al Parte_1 Parte_2
Tribunale di Cosenza di condannare e Parte_3 CP_1
4 a corrispondere € 25.355,10 ciascuno, oltre interessi, in qualità CP_1
di fideiussori solidali.
Più nel dettaglio, gli attori, odierni appellanti, hanno chiesto la restituzione pro quota delle somme impiegate per estinguere i prestiti ottenuti nel 2006 e nel 2009 dalla mediante i contratti Controparte_4
di mutuo sottoscritti da il 30.6.2006 e il 14.5.2009 Parte_2
sul presupposto che il denaro mutuato sarebbe stato impiegato allo scopo di adempiere, tra l'altro, le obbligazioni nascenti dai contratti di fideiussione conclusi da e a garanzia Parte_3 Controparte_1
delle varie erogazioni di credito che avrebbe ottenuto da CP_5
diversi istituti di credito per l'esercizio dell'attività di impresa.
Dall'analisi dei contratti di mutuo sopra richiamati si evince che essi sono stati sottoscritti da , tuttavia in qualità di Parte_2
legale rappresentante di che, infatti, viene identificata quale CP_5
parte mutuataria (cfr. i contratti acclusi ai fascicoli di entrambe le parti).
Dalla documentazione prodotta dagli odierni appellanti, inoltre, si evince che mediante fideiussione, aveva Parte_2
garantito l'adempimento del mutuo concesso il 14.5.2009 per € 300.000,
e che era stato costituito un pegno su titoli ceduti per € 20.000,00 da
Parte_1
I suddetti contratti di mutuo, dunque, sono stati stipulati dalla società , la sola che, eventualmente, potrebbe legittimamente CP_3
avanzare pretese nei confronti dei convenuti in considerazione dell'impiego delle somme mutuate.
La circostanza, poi, che le rate siano state pagate dagli odierni appellanti trova giustificazione nella garanzia personale e in quella reale prestate.
5 Nessun vincolo di solidarietà passiva, allora, lega gli attori e i convenuti, come pure rilevato dal primo giudice, che, con argomentazione condivisibile, ha rigettato la domanda attorea.
Dalle considerazioni suesposte discende il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, dell'attività defensionale svolta e della complessità della causa, che giustificano l'applicazione dei parametri minimi.
Occorre, infine, dare atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma I quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catanzaro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione o domanda, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento in favore degli appellati delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi €
2.540,00, oltre accessori di legge.
Si dà atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma I quater,
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso a Catanzaro, nella camera di consiglio del 28 gennaio
2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Anna Maria Torchia Alberto Nicola Filardo
6