TRIB
Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 20/12/2025, n. 2012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 2012 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 218/2024 R.G.A.L. vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Europa n. 9, presso lo Parte_1
studio dell'Avv. Amedeo Francesco Ferrari che lo rappresenta e difende - ricorrente
E
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto n.
22/A presso l'ufficio legale dell' , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto CP_1
RR e EL CA - resistente
Oggetto: opposizione ad avviso di addebito.
Conclusioni di parte ricorrente: “… a) In via preliminare, accertare l'intervenuta prescrizione
delle somme esposte e richieste con l'avviso di addebito n. 33420230003351083000 a titolo di
contributi gestione commercianti anno 2015; b) Per l'effetto, annullare integralmente l'opposto atto
ed ogni effetto dal medesimo conseguente;
c) Il tutto, con condanna dell'Amministrazione opposta,
alla rifusione di tutte le spese, diritti ed onorari del presente giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
…”.
Conclusioni di parte resistente: “… a) respingere integralmente l'opposizione promossa, in
quanto inammissibile ed infondata per le ragioni tutte esplicitate, b) per l'effetto, disporre contestuale
1 condanna dell'opponente all'adempimento dell'obbligo contributivo per l'importo corrispondente
all'avviso di addebito opposto, maggiorato degli accessori di legge, con vittoria di spese e compensi di
lite …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio in opposizione all'avviso di addebito n.
CP_ 33420230003351083000, con cui l' ha chiesto il pagamento di €. 1.535,76 a titolo di contribuzione dovuta per Gestione Commercianti, annualità 2015, affermando l'intervenuta prescrizione del credito e formulando le conclusioni sopra trascritte.
CP_ L' si è costituito in giudizio contestando le avverse argomentazioni e chiedendo il rigetto del ricorso, secondo le conclusioni sopra trascritte.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 28.11.2024, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente ha depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
CP_ L' ha contestato l'eccezione di prescrizione richiamando la comunicazione del 31.8.2020
alla quale, tuttavia, non può attribuirsi efficacia interruttiva del termine prescrizionale,
atteso che l'Istituto ha comunicato semplicemente l'iscrizione della parte ricorrente alla
Gestione Commercianti per l'annualità 2015, rinviando ad una successiva comunicazione per le modalità di versamento dei contributi.
Non sussistono, dunque, la richiesta di pagamento, la quantificazione del credito e neppure, di fatto, l'affermazione del credito, atteso che l'Istituto - comunicata l'iscrizione alla Gestione Commercianti - ha riservato la richiesta di pagamento ad un successivo atto in termini astratti e generici, laddove l'effetto interruttivo della prescrizione prevede l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea
2 a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di fare valere il proprio diritto,
con l'effetto sostanziale di costituire in mora il debitore (cfr. Cass. 15140/2021).
Il ricorso deve dunque accogliersi, dichiarandosi non dovuta la somma portata dall'avviso di addebito n. 33420230003351083000 in ragione dell'intervenuta prescrizione del credito.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara non dovuta la somma portata dall'avviso di
CP_ addebito n. 33420230003351083000; condanna l' al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in €. 885,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore costituito.
Si comunichi
Cosenza, 20.12.2024
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 218/2024 R.G.A.L. vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Europa n. 9, presso lo Parte_1
studio dell'Avv. Amedeo Francesco Ferrari che lo rappresenta e difende - ricorrente
E
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto n.
22/A presso l'ufficio legale dell' , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto CP_1
RR e EL CA - resistente
Oggetto: opposizione ad avviso di addebito.
Conclusioni di parte ricorrente: “… a) In via preliminare, accertare l'intervenuta prescrizione
delle somme esposte e richieste con l'avviso di addebito n. 33420230003351083000 a titolo di
contributi gestione commercianti anno 2015; b) Per l'effetto, annullare integralmente l'opposto atto
ed ogni effetto dal medesimo conseguente;
c) Il tutto, con condanna dell'Amministrazione opposta,
alla rifusione di tutte le spese, diritti ed onorari del presente giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
…”.
Conclusioni di parte resistente: “… a) respingere integralmente l'opposizione promossa, in
quanto inammissibile ed infondata per le ragioni tutte esplicitate, b) per l'effetto, disporre contestuale
1 condanna dell'opponente all'adempimento dell'obbligo contributivo per l'importo corrispondente
all'avviso di addebito opposto, maggiorato degli accessori di legge, con vittoria di spese e compensi di
lite …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio in opposizione all'avviso di addebito n.
CP_ 33420230003351083000, con cui l' ha chiesto il pagamento di €. 1.535,76 a titolo di contribuzione dovuta per Gestione Commercianti, annualità 2015, affermando l'intervenuta prescrizione del credito e formulando le conclusioni sopra trascritte.
CP_ L' si è costituito in giudizio contestando le avverse argomentazioni e chiedendo il rigetto del ricorso, secondo le conclusioni sopra trascritte.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 28.11.2024, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente ha depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
CP_ L' ha contestato l'eccezione di prescrizione richiamando la comunicazione del 31.8.2020
alla quale, tuttavia, non può attribuirsi efficacia interruttiva del termine prescrizionale,
atteso che l'Istituto ha comunicato semplicemente l'iscrizione della parte ricorrente alla
Gestione Commercianti per l'annualità 2015, rinviando ad una successiva comunicazione per le modalità di versamento dei contributi.
Non sussistono, dunque, la richiesta di pagamento, la quantificazione del credito e neppure, di fatto, l'affermazione del credito, atteso che l'Istituto - comunicata l'iscrizione alla Gestione Commercianti - ha riservato la richiesta di pagamento ad un successivo atto in termini astratti e generici, laddove l'effetto interruttivo della prescrizione prevede l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea
2 a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di fare valere il proprio diritto,
con l'effetto sostanziale di costituire in mora il debitore (cfr. Cass. 15140/2021).
Il ricorso deve dunque accogliersi, dichiarandosi non dovuta la somma portata dall'avviso di addebito n. 33420230003351083000 in ragione dell'intervenuta prescrizione del credito.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara non dovuta la somma portata dall'avviso di
CP_ addebito n. 33420230003351083000; condanna l' al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in €. 885,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore costituito.
Si comunichi
Cosenza, 20.12.2024
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
3