Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 14/03/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
V.G. n. 554/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente dott.ssa Alessia Caprio Giudice relatore ed estensore dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 554/2025 promossa congiuntamente da:
( rappresentata e difesa dall'avv. ANNALISA Parte_1 C.F._1
FRANCINI ed elettivamente domiciliata in Arezzo, via Roma n. 7
e da
( ) rappresentato e difeso dall'avv. SIMONE Parte_2 C.F._2
VALENTINI ed elettivamente domiciliato in Arezzo, viale Giotto n. 11
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: ricorso congiunto in materia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
Come da ricorso congiunto depositato in data 26.02.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno infatti congiuntamente rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo che il Tribunale si pronunci in conformità: “1) Il figlio minore sarà affidato ad entrambi i Persona_1
genitori, con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre in Bucine (AR), Fraz. Ambra,
Via Cristoforo Colombo 2; 2) I genitori, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare separatamente la responsabilità genitoriale, ma adotteranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse. Nel pieno rispetto della lettera e dello spirito dell'art. 337 ter c.c.,
i sig.ri e intendono garantire al figlio pienezza di rapporti con entrambi i genitori, Parte_1 Pt_2
considerata anche la tenerissima età di . In particolare, il padre lo potrà vedere presso Per_1
l'abitazione della madre: - due ore durante la settimana e precisamente il giorno mercoledì dalle ore
16,00 alle ore 18,00; - due ore il fine settimana e precisamente il sabato dalle ore 16,00 alle ore
18,00. Tale regime di visita si protrarrà sino ai 24 mesi di età di . Dopo tale data, se le Per_1
condizioni lo permetteranno, potrà pernottare nella casa del padre a condizione che la stessa Per_1
sia idonea ad ospitare un bambino in tenerissima età, un fine settimana alternato dalle ore 16,00 del sabato alle ore 14,00 della domenica. Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche lori impegni lavorativi, avendo cura di stabilirne modalità ed orari con almeno 48 ore di anticipo. Durante le vacanze estive, solo dopo il raggiungimento dei due anni di età di , il padre potrà trascorrere con il figlio una settimana, Per_1
da concordare previamente tra i genitori entro il 15 maggio di ogni anno. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno il figlio. Durante le festività
Natalizie e Pasquali, resterà con la madre, con possibilità del padre di stare con il figlio due Per_1
ore dalle 15,00 alle 17,00 e questo fino al raggiungimento dei due anni di età. Dopo tale data Per_1 trascorrerà con l'uno o con l'altro genitore alternativamente il giorno di Natale o il Primo dell'anno, salvo diversi ed ulteriori accordi. 3) Entrambi i genitori si obbligano reciprocamente, appianando ogni eventuale contrasto tra di loro, a concordare periodicamente le linee guida della crescita del figlio e della sua educazione ed a risolvere ogni eventuale conflitto che insorga tra di loro senza mai coinvolgerlo. I genitori si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo delle figlie con ciascuno di essi;
si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione dell'altro alla presenza del figlio. 4) Il sig. Parte_2
corrisponderà mensilmente alla sig.ra a titolo di contributo per il mantenimento Parte_1 del figlio , la somma di € 350,00 da versarsi anticipatamente entro il giorno 10 di ogni mese e Per_1 da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat, nel conto corrente intestato a Parte_1
IBAN [...]. L'assegno unico e universale per i figli a carico corrisposto CP_ dall' verrà interamente incassato dalla sig.ra Le spese straordinarie verranno Parte_1
sostenute dai genitori nella misura del 60% a carico del padre, e, del 40% a carico della madre, che dovranno essere previamente concertate, eccetto quelle relative a spese mediche ritenute necessarie dal medico curante ed a spese relative alla frequentazione scolastica (nido, asilo, tasse d'iscrizione alla scuola pubblica, libri di testo, abbonamento autobus). A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono considerarsi straordinarie le spese di seguito individuate: spese mediche, sanitarie, odontoiatriche e farmaceutiche, ivi compresi i tickets che dovranno essere intestati ai minori per consentire la detraibilità fiscale;
spese scolastiche quali rette di nido ed asilo, tasse di iscrizione, mensa scolastica, pre e post scuola, libri di testo, corredo di inizio anno scolastico, scuolabus, gite scolastiche e viaggi di istruzione, centri estivi e ripetizioni;
spese per attività sportive, artistiche, ricreative e di svago;
spese di custodia del figlio minorenne (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori o in caso di malattia della prole, in mancanza di parenti disponibili ad accudire il bambino. Dette spese dovranno essere previamente concordate tra i genitori ed il rimborso dovrà avvenire immediatamente a seguito di semplice esibizione di ricevuta fiscale da parte del genitore che l'ha sostenuta. Per quanto non previsto si applicherà il protocollo del Tribunale di Arezzo del 22/12/2022. 5) I ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti, di avere ripartito tra loro ogni bene comune, di aver definito concordemente tra loro ogni altro rapporto patrimoniale e di non avere nulla da chiedere e/o pretendere l'uno dall'altro ad alcun titolo alla data del 25/02/2025; in particolare rinuncia a richiedere la restituzione Parte_2 delle somme impiegate nella ristrutturazione dell'abitazione di e per le quali ha Parte_1
acceso un prestito di cui al punto e.2); rinuncia a richiedere il rimborso delle Parte_1
spese straordinarie sostenute per il figlio fino alla data del 25/02/2025, con la sola eccezione Per_1 delle fatture n°14/2025 di € 441,60 e n° 84/2025 di € 520,80 inerenti rette del nido di infanzia che verranno corrisposte da nella misura del 60% conformemente al punto 4), ed ai cui Parte_2 importi dovrà essere comunque previamente detratto quanto verrà erogato come “bonus nido”. 6) I genitori prestano, sin d'ora, reciproco consenso/assenso per l'espatrio autorizzandosi reciprocamente per il rilascio/rinnovo del passaporto e di altri documenti validi per l'espatrio, per se stessi e per il figlio minore. 7) Le spese del presente giudizio si intendono interamente compensate tra le parti.”.
Le parti non hanno avanzato richiesta congiunta di fissazione di udienza di comparizione, ex art. 473- bis.51, ultimo comma, c.p.c., né il Tribunale ha ravvisato la necessità di chiedere chiarimenti alle parti in ordine alle condizioni proposte. Pertanto, acquisito il parere del Pubblico Ministero, all'udienza del 12.03.2025, svolta con le modalità della trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., la causa è stata trattenuta per la decisione collegiale.
Esaminate le conclusioni congiuntamente rassegnate in ricorso e ritenuto che non vi siano motivi ostativi, anche nell'interesse della prole, all'accoglimento delle stesse, il Tribunale provvede in conformità.
Per quanto attiene alle spese di lite, trattandosi di domanda congiuntamente proposta dalle parti, si ritengono integrati i presupposti di legge per disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- dispone in conformità alle conclusioni concordemente rassegnate dalle parti nel ricorso congiunto depositato in data 26.02.2025, che devono ritenersi parte integrante della presente sentenza;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 14 marzo 2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Alessia Caprio dott.ssa Lucia Faltoni