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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 804 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 804/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
04/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
DI RE FABIO, Relatore
NOLA CATIA, Giudice
in data 04/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1815/2025 depositato il 06/03/2025
proposto da
So.g.e.t. Spa Concessionario Di Riscossione Comune Di Castellamare Stabia - 01807790686
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 - CF_Resistente_2
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 11516/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
25 e pubblicata il 16/07/2024
Atti impositivi: - PIGNORAMENTO n. 375214-2023 PEGNO IMU 2016
- PIGNORAMENTO n. 375214-2023 PEGNO IMU 2017
- PIGNORAMENTO n. 375214-2023 PEGNO IMU 2018
- PIGNORAMENTO n. 375214-2023 PEGNO TARI 2014
- PIGNORAMENTO n. 375214-2023 PEGNO TARI 2015
- PIGNORAMENTO n. 375214-2023 PEGNO TARI 2016
- PIGNORAMENTO n. 375214-2023 PEGNO TARI 2017
- PIGNORAMENTO n. 375214-2023 PEGNO TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6709/2025 depositato il
10/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso introduttivo del giudizio di primo grado Resistente_1 impugnò il pignoramento presso terzi per il mancato pagamento dell'avviso di intimazione n. 43906/23, dell'ingiunzione di pagamento n.
41619/21 e degli avvisi di accertamento nn. 2020 0040723, 2020 0044891, 2020 0047020del 12.11.2020 per IMU e TARI dal 2014 al 2018, deducendo l'omessa notifica degli atti prodromici, la notifica degli accertamenti durante il Covid e la carenza di legittimazione attiva della ET a riscuotere.
La ET spa si costituì per resistere alle censure.
Il Giudice di primo grado accolse il ricorso, ritenendo non provata l'attualità del contratto o della concessione che legittimerebbe la ET a svolgere l'attività di riscossione per conto del Comune di Castellammare di
Stabia, ritenendo assorbiti gli altri motivi e compensando le spese.
Avverso tale sentenza ET ha proposto appello, affermando la propria legittimazione alla attività di riscossione nel periodo per cui è causa, e opponendosi alle altre censure.
Si è costituito in appello il contribuente, deducendo l'infondatezza dell'appello.
All'esito della camera di consiglio del giorno 4 novembre 2025, il Collegio ha deliberato la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Occorre preliminarmente tracciare i limiti di cognizione del presente giudizio di appello.
Va evidenziato che si esamineranno esclusivamente i motivi di appello proposti in modo ammissibile, cioè nel rispetto dell'art. 342 c.p.c., il quale recita:
«L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità:
1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata».
Nel caso in esame, l'appello è ammissibile in quanto rispetta le previsioni del citato art. 342 c.p.c., per cui
è possibile l'esame del merito dei motivi di gravame.
Ciò premesso, il Collegio rileva che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come omesse per effetto di error in procedendo, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere, ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n.
9936/2014).
Sussiste l'interesse ad appellare da part di ET, per il chiaro motivo che essa è soccombente in primo grado, e peraltro se non avesse interesse non si comprende per quale motivo il contribuente il primo grado le abbia notificato il ricorso.
Il ricorso in primo grado risulta tempestivo in base ai documenti in atti.
2. L'appello è fondato.
Fin dal giudizio di primo grado ET ha prodotto la delega e la proroga del Comune di Castellammare, a prova della conferma in prorogatio in capo alla ET delle riscossioni già affidate precedentemente alla scadenza del mandato, fino alla inesigibilità del credito o alla effettiva riscossione, in ragione del contratto di affidamento e del protocollo di intesa prodotti in giudizio, in cui si legge:
“visto l'assenso formalizzato dal nuovo Concessionario Municipia spa, ritiene non possibile tecnicamente e giuridicamente sostituirsi alla attivazione delle procedure coattive per atti già definitivi ed esecutivi il cui titolo giuridico è in capo a SOGET” (p. 3);
“autorizzazione alla prosecuzione dell'attività di riscossione coattiva di atti notificati ed esecutivi emessi fino al 31-12-2022 per il recupero del credito” (p. 3).
Quindi sussiste la prova in merito al possesso del titolo e della concessione quantomeno fino alla data di notifica dell'atto opposto. Inoltre non è secondario rilevare che l'atto impugnato nel presente giudizio è un pignoramento presso terzi, consequenziale al recupero delle liste contrattualmente affidate e che il citato
Protocollo si limita a lasciare la legittimazione di ET fino alla riscossione o inesigibilità, solo ET potendo azionare le ingiunzioni durante la vigenza contrattuale in merito agli avvisi di accertamento già emessi.
Dalla riforma dell'unico motivo su cui si fonda la sentenza di rigetto del primo giudice, consegue che occorre esaminare anche i motivi ritenuti assorbiti nella sentenza gravata.
3. Questo Collegio ritiene infondata la censura di omessa notifica degli atti presupposti.
In atti, fin dal primo grado, sono prodotte le notifiche degli atti presupposti, effettuate o con consegna presso il domicilio a persona legittimata a ricevere la notifica, oppure legalmente effettuate “con modalità concordata con il consegnatario con firma all'addetto a causa dell'epidemia Covid”. Trattandosi poi di notifica diretta a mezzo posta con raccomandata, per consolidata giurisprudenza non occorre l'invio della successiva raccomandata informativa.
Dalla prova della notifica degli atti presupposti discende anche l'infondatezza della censura di decadenza e prescrizione, la quale avrebbe dovuto essere contestata con la tempestiva impugnazione degli atti presupposti, non effettuata, e la quale non è decorsa neppure successivamente fino alla data del pignoramento impugnato.
4. Il contribuente ha lamentato la illegittimità delle notifiche dei presupposti avvisi di accertamento effettuate nel periodo di sospensione ex normativa anti Covid 19, decorrente dal 20 marzo 2020 al 31-08-2021, con prospettata violazione dell'art. 68 DL n. 18 del 2020.
Il Collegio ritiene che la censura sia infondata. La norma richiamata non ha precluso la notifica degli avvisi di accertamento nel periodo emergenziale Covid, ma ha solo previsto la sospensione dei termini di versamento dei carichi, sospendendo solo la concreta riscossione ed esecuzione.
5. Il contribuente ha inoltre lamentato di non avere ricevuto la notifica ex art. 50 DPR 602/73 avviso di intimazione prodromico al pignoramento.
La censura è infondata. Tale intimazione è stata regolarmente notificata con consegna al figlio del contribuente.
6. Non può essere accolta la censura di difetto di motivazione degli atti impugnati, in quanto deve ritenersi che sono indicati gli elementi essenziali in fatto e in diritto tanto da consentire al contribuente di comprendere le ragioni della pretesa tributaria nell'an e nel quantum.
7. Dunque, in riforma della sentenza gravata, il Collegio accoglie l'appello, confermando la legittimità dell'impugnato pignoramento presso terzi, con conseguente infondatezza del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
8. Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
accoglie l'appello; condanna il contribuente al pagamento delle spese di lite in favore di ET, liquidandole per il primo grado in euro 1.000,00 oltre spese generali nella misura del 15%, oltre Iva e Cpa come per legge, e per il grado di appello in euro 1.300,00 oltre spese generali nella misura del 15%, oltre
Iva e Cpa come per legge.
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
04/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
DI RE FABIO, Relatore
NOLA CATIA, Giudice
in data 04/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1815/2025 depositato il 06/03/2025
proposto da
So.g.e.t. Spa Concessionario Di Riscossione Comune Di Castellamare Stabia - 01807790686
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 - CF_Resistente_2
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 11516/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
25 e pubblicata il 16/07/2024
Atti impositivi: - PIGNORAMENTO n. 375214-2023 PEGNO IMU 2016
- PIGNORAMENTO n. 375214-2023 PEGNO IMU 2017
- PIGNORAMENTO n. 375214-2023 PEGNO IMU 2018
- PIGNORAMENTO n. 375214-2023 PEGNO TARI 2014
- PIGNORAMENTO n. 375214-2023 PEGNO TARI 2015
- PIGNORAMENTO n. 375214-2023 PEGNO TARI 2016
- PIGNORAMENTO n. 375214-2023 PEGNO TARI 2017
- PIGNORAMENTO n. 375214-2023 PEGNO TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6709/2025 depositato il
10/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso introduttivo del giudizio di primo grado Resistente_1 impugnò il pignoramento presso terzi per il mancato pagamento dell'avviso di intimazione n. 43906/23, dell'ingiunzione di pagamento n.
41619/21 e degli avvisi di accertamento nn. 2020 0040723, 2020 0044891, 2020 0047020del 12.11.2020 per IMU e TARI dal 2014 al 2018, deducendo l'omessa notifica degli atti prodromici, la notifica degli accertamenti durante il Covid e la carenza di legittimazione attiva della ET a riscuotere.
La ET spa si costituì per resistere alle censure.
Il Giudice di primo grado accolse il ricorso, ritenendo non provata l'attualità del contratto o della concessione che legittimerebbe la ET a svolgere l'attività di riscossione per conto del Comune di Castellammare di
Stabia, ritenendo assorbiti gli altri motivi e compensando le spese.
Avverso tale sentenza ET ha proposto appello, affermando la propria legittimazione alla attività di riscossione nel periodo per cui è causa, e opponendosi alle altre censure.
Si è costituito in appello il contribuente, deducendo l'infondatezza dell'appello.
All'esito della camera di consiglio del giorno 4 novembre 2025, il Collegio ha deliberato la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Occorre preliminarmente tracciare i limiti di cognizione del presente giudizio di appello.
Va evidenziato che si esamineranno esclusivamente i motivi di appello proposti in modo ammissibile, cioè nel rispetto dell'art. 342 c.p.c., il quale recita:
«L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità:
1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata».
Nel caso in esame, l'appello è ammissibile in quanto rispetta le previsioni del citato art. 342 c.p.c., per cui
è possibile l'esame del merito dei motivi di gravame.
Ciò premesso, il Collegio rileva che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come omesse per effetto di error in procedendo, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere, ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n.
9936/2014).
Sussiste l'interesse ad appellare da part di ET, per il chiaro motivo che essa è soccombente in primo grado, e peraltro se non avesse interesse non si comprende per quale motivo il contribuente il primo grado le abbia notificato il ricorso.
Il ricorso in primo grado risulta tempestivo in base ai documenti in atti.
2. L'appello è fondato.
Fin dal giudizio di primo grado ET ha prodotto la delega e la proroga del Comune di Castellammare, a prova della conferma in prorogatio in capo alla ET delle riscossioni già affidate precedentemente alla scadenza del mandato, fino alla inesigibilità del credito o alla effettiva riscossione, in ragione del contratto di affidamento e del protocollo di intesa prodotti in giudizio, in cui si legge:
“visto l'assenso formalizzato dal nuovo Concessionario Municipia spa, ritiene non possibile tecnicamente e giuridicamente sostituirsi alla attivazione delle procedure coattive per atti già definitivi ed esecutivi il cui titolo giuridico è in capo a SOGET” (p. 3);
“autorizzazione alla prosecuzione dell'attività di riscossione coattiva di atti notificati ed esecutivi emessi fino al 31-12-2022 per il recupero del credito” (p. 3).
Quindi sussiste la prova in merito al possesso del titolo e della concessione quantomeno fino alla data di notifica dell'atto opposto. Inoltre non è secondario rilevare che l'atto impugnato nel presente giudizio è un pignoramento presso terzi, consequenziale al recupero delle liste contrattualmente affidate e che il citato
Protocollo si limita a lasciare la legittimazione di ET fino alla riscossione o inesigibilità, solo ET potendo azionare le ingiunzioni durante la vigenza contrattuale in merito agli avvisi di accertamento già emessi.
Dalla riforma dell'unico motivo su cui si fonda la sentenza di rigetto del primo giudice, consegue che occorre esaminare anche i motivi ritenuti assorbiti nella sentenza gravata.
3. Questo Collegio ritiene infondata la censura di omessa notifica degli atti presupposti.
In atti, fin dal primo grado, sono prodotte le notifiche degli atti presupposti, effettuate o con consegna presso il domicilio a persona legittimata a ricevere la notifica, oppure legalmente effettuate “con modalità concordata con il consegnatario con firma all'addetto a causa dell'epidemia Covid”. Trattandosi poi di notifica diretta a mezzo posta con raccomandata, per consolidata giurisprudenza non occorre l'invio della successiva raccomandata informativa.
Dalla prova della notifica degli atti presupposti discende anche l'infondatezza della censura di decadenza e prescrizione, la quale avrebbe dovuto essere contestata con la tempestiva impugnazione degli atti presupposti, non effettuata, e la quale non è decorsa neppure successivamente fino alla data del pignoramento impugnato.
4. Il contribuente ha lamentato la illegittimità delle notifiche dei presupposti avvisi di accertamento effettuate nel periodo di sospensione ex normativa anti Covid 19, decorrente dal 20 marzo 2020 al 31-08-2021, con prospettata violazione dell'art. 68 DL n. 18 del 2020.
Il Collegio ritiene che la censura sia infondata. La norma richiamata non ha precluso la notifica degli avvisi di accertamento nel periodo emergenziale Covid, ma ha solo previsto la sospensione dei termini di versamento dei carichi, sospendendo solo la concreta riscossione ed esecuzione.
5. Il contribuente ha inoltre lamentato di non avere ricevuto la notifica ex art. 50 DPR 602/73 avviso di intimazione prodromico al pignoramento.
La censura è infondata. Tale intimazione è stata regolarmente notificata con consegna al figlio del contribuente.
6. Non può essere accolta la censura di difetto di motivazione degli atti impugnati, in quanto deve ritenersi che sono indicati gli elementi essenziali in fatto e in diritto tanto da consentire al contribuente di comprendere le ragioni della pretesa tributaria nell'an e nel quantum.
7. Dunque, in riforma della sentenza gravata, il Collegio accoglie l'appello, confermando la legittimità dell'impugnato pignoramento presso terzi, con conseguente infondatezza del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
8. Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
accoglie l'appello; condanna il contribuente al pagamento delle spese di lite in favore di ET, liquidandole per il primo grado in euro 1.000,00 oltre spese generali nella misura del 15%, oltre Iva e Cpa come per legge, e per il grado di appello in euro 1.300,00 oltre spese generali nella misura del 15%, oltre
Iva e Cpa come per legge.