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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Livorno, sez. II, sentenza 07/01/2026, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Livorno |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 5/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LIVORNO Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PA ROBERTO, Presidente
SP ZI SC, RE
PIRATO ANTONIO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 119/2025 depositato il 17/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Livorno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Livorno - Via Giovanni March 20 57121 Livorno LI
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 061202590001064580000 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 061202590001064580000 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 061202590001064580000 IVA-ALTRO 2020 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 061202590001064580000 IVA-ALTRO 2022
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 061202590001064580000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 061202590001064580000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 061202590001064580000 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 300/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Insiste per il difetto di giurisdizione.
Resistente/Appellato: Chiede rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente impugnava l'intimazione di pagamento eccependo l'inesistenza della notifica dell'intimazione di pagamento e degli atti prodromici, nonché mancanza di firma dell'intimazione di pagamento e l'invalidità della notifica dell'intimazione direttamente da parte del concessionario.
L'Agenzia di Riscossione si costituiva in giudizio eccependo il difetto di giurisdizione per alcune cartelle,
l'inamissibilità e l'infondatezza del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente impugnava l'intimazione di pagamento per € 86.487,00 nonché i ruoli e tutti gli atti successivi, asseritamente notificatagli in data 12.02.2025. Eccepiva: 1) l'inesistenza della notifica dell'intimazione e degli atti prodromici perchè fatta a mezzo pec;
2) carenza del potere dirigenziale per l'emissione dell' intimazione di pagamento;
3) mancata allegazione all'intimazione delle cartelle di pagamento;
4) notifica diretta dell'atto da parte del concessionario e non da parte di persone abilitate;
5) decadenza del potere accertativo dell'amministrazione finanziaria.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione nonché la chiamata in causa Agenzia delle Entrate rilevavano: 1) difetto di giurisdizione delle cartelle nn. 06120220006955585 000, 06120230009751434 000,
06120240001936076 000 (premi Inail), 36120220000917351 000, 36120220001066050 000,
36120230000018971 000, 36120230000019072 000 (addebiti Inps); 2) inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 14 comma 6bis D.Lgs. 546/92 in relazione alla eccezione di mancata notifica degli atti pregressi;
3) inammissibilità ed infondatezza della eccezione di inesistenza della notifica dell'avviso di intimazione poiché
l'atto era stato ricevuto per pec presso il domicilio digitale della ricorrente;
4) le cartelle impugnate erano state tutte notificate a mezzo pec come da documentazione allegata. Per tre cartelle era stata proposta istanza di rateizzazione;
5) precedente notifica in data 04.03.2024 di un avviso di intimazione, per tre cartelle, non opposto.
Il ricorso non è fondato.
La eccezione di nullità per inesistenza della notifica effettuata via pec è infondata. Per i vizi asseriti sulle modalità di notifica via pec la ricorrente non ha allegato alcuna ragione per la quale le suddette irregolarità avrebbero leso il suo diritto di difesa. Comunque trattandosi, al più, di mere irregolarità sulle modalità di trasmissione di documenti informatici che non inficiano il contenuto degli stessi, si può prospettare al massimo una questione di nullità, e non di inesistenza delle notifica,sanata dal raggiungimento dello scopo poichè la ricorrente ha provveduto tempestivamente alla impugnazione della intimazione (art. 156 comma 3 C.P.C.). Vero è che la ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento e anche gli atti prodromici richiamati nell'intimazione. Però con il richiamo delle cartelle contenuto nell'intimazione impugnata non vi era alcun obbligo di allegazione delle stesse. Tanto più che si tratta di omessi versamenti di imposta di cui la ricorrente era ben consapevole.
L'Ufficio inoltre ha dato prova della avvenuta notifica anche delle cartelle sottese all'intimazione di pagamento, quali: la cartella n. 06120220005753057 000 è stata notificata il 21.07.2022 (doc. 3), la cartella n.
06120220008118792 000 è stata notificata il 31.10.2022 (doc. 4), la cartella n. 06120220008678012 000 è stata notificata il 05.12.2022 (doc. 5), la cartella n. 06120230004018485 000 è stata notificata il 02.05.2023
(doc. 6), la cartella n. 06120230008247965 000 è stata notificata il 18.07.2023 (doc. 7), la cartella n.
06120230011026241 000 è stata notificata il 18.10.2023 (doc. 8) e la cartella n. 06120240001935975 000
è stata notificata il 04.03.2024 (doc. 9).
La documentazione prodotta a prova delle suddette notifica non è stata contestata dalla ricorrente. A questo punto deve essere richiamata la costante giurisprudenza della Suprema Corte secondo la quale la omessa impugnazione delle cartelle o dell'intimazione di pagamento comporta il consolidamento dei crediti dalle stesse portate e, quindi, non possono più farsi valere vicende estintive anteriori alla notifica delle cartelle o dell'intimazione di pagamento (vd. Cass. n. 6436/25 in parte motiva e Cass. n. 20476/25 la quale equipara l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 DPR 602/73 all'avviso di mora che rientra nel novero degli atti elencati all'art. 19 D.Lgs. n. 546/92). Pertanto devono ritenersi inammissibili tutte le questioni sui vizi delle cartelle non impugnate prospettate dalla ricorrente con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento. Per quanto riguarda la motivazione di quest'ultima, si richiama la giurisprudenza della Suprema Corte secondo la quale “L'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi dell'art. 50, commi 2 e 3, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicché non occorre (anche in forza dell'art. 21- octies, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241) che detto avviso contenga una motivazione diversa ed ulteriore rispetto al paradigma ministeriale, essendo, invece, bastevole, al fine di garantire al destinatario l'identificazione della pretesa tributaria azionata, il riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata (tra le tante: Cass., Sez. 5, 9 novembre 2018, n. 28689; Cass., Sez.
5, 24 gennaio 2019, n. 1961; Cass., Sez. 5, 11 agosto 2020, n. 16909; Cass., Sez. 5, 24 dicembre 2020, n.
29504; Cass., Sez. 5, 7 maggio 2021, n. 12140; Cass., Sez. 6- 5, 8 gennaio 2022, n. 2644; Cass., Sez. 5,
24 febbraio 2022, n. 6209; Cass., Sez. 5, 24 novembre 2022, n. 34689; Cass., Sez. 5, 22 febbraio 2023, n.
5546).” Vd. Cass. n. 34416/2023. Nel caso di specie l'avviso di intimazione contiene tutti gli elementi necessari per identificare la pretesa tributaria, quali l'indicazione delle cartelle precedentemente notificate, la data di notifica e l'importo dovuto, nonché il dettaglio del debito riferito ad ogni cartella, l'indicazione degli interessi, della relativa norma applicata e delle sanzioni.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Livorno dichiara il parziale difetto di giurisdizione in relazione alle cartelle soprandicate. Rigetta nel resto e condanna il resistente al pagamento delle spese che quantifica in complessivi euro 2000,00.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LIVORNO Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PA ROBERTO, Presidente
SP ZI SC, RE
PIRATO ANTONIO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 119/2025 depositato il 17/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Livorno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Livorno - Via Giovanni March 20 57121 Livorno LI
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 061202590001064580000 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 061202590001064580000 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 061202590001064580000 IVA-ALTRO 2020 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 061202590001064580000 IVA-ALTRO 2022
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 061202590001064580000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 061202590001064580000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 061202590001064580000 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 300/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Insiste per il difetto di giurisdizione.
Resistente/Appellato: Chiede rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente impugnava l'intimazione di pagamento eccependo l'inesistenza della notifica dell'intimazione di pagamento e degli atti prodromici, nonché mancanza di firma dell'intimazione di pagamento e l'invalidità della notifica dell'intimazione direttamente da parte del concessionario.
L'Agenzia di Riscossione si costituiva in giudizio eccependo il difetto di giurisdizione per alcune cartelle,
l'inamissibilità e l'infondatezza del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente impugnava l'intimazione di pagamento per € 86.487,00 nonché i ruoli e tutti gli atti successivi, asseritamente notificatagli in data 12.02.2025. Eccepiva: 1) l'inesistenza della notifica dell'intimazione e degli atti prodromici perchè fatta a mezzo pec;
2) carenza del potere dirigenziale per l'emissione dell' intimazione di pagamento;
3) mancata allegazione all'intimazione delle cartelle di pagamento;
4) notifica diretta dell'atto da parte del concessionario e non da parte di persone abilitate;
5) decadenza del potere accertativo dell'amministrazione finanziaria.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione nonché la chiamata in causa Agenzia delle Entrate rilevavano: 1) difetto di giurisdizione delle cartelle nn. 06120220006955585 000, 06120230009751434 000,
06120240001936076 000 (premi Inail), 36120220000917351 000, 36120220001066050 000,
36120230000018971 000, 36120230000019072 000 (addebiti Inps); 2) inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 14 comma 6bis D.Lgs. 546/92 in relazione alla eccezione di mancata notifica degli atti pregressi;
3) inammissibilità ed infondatezza della eccezione di inesistenza della notifica dell'avviso di intimazione poiché
l'atto era stato ricevuto per pec presso il domicilio digitale della ricorrente;
4) le cartelle impugnate erano state tutte notificate a mezzo pec come da documentazione allegata. Per tre cartelle era stata proposta istanza di rateizzazione;
5) precedente notifica in data 04.03.2024 di un avviso di intimazione, per tre cartelle, non opposto.
Il ricorso non è fondato.
La eccezione di nullità per inesistenza della notifica effettuata via pec è infondata. Per i vizi asseriti sulle modalità di notifica via pec la ricorrente non ha allegato alcuna ragione per la quale le suddette irregolarità avrebbero leso il suo diritto di difesa. Comunque trattandosi, al più, di mere irregolarità sulle modalità di trasmissione di documenti informatici che non inficiano il contenuto degli stessi, si può prospettare al massimo una questione di nullità, e non di inesistenza delle notifica,sanata dal raggiungimento dello scopo poichè la ricorrente ha provveduto tempestivamente alla impugnazione della intimazione (art. 156 comma 3 C.P.C.). Vero è che la ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento e anche gli atti prodromici richiamati nell'intimazione. Però con il richiamo delle cartelle contenuto nell'intimazione impugnata non vi era alcun obbligo di allegazione delle stesse. Tanto più che si tratta di omessi versamenti di imposta di cui la ricorrente era ben consapevole.
L'Ufficio inoltre ha dato prova della avvenuta notifica anche delle cartelle sottese all'intimazione di pagamento, quali: la cartella n. 06120220005753057 000 è stata notificata il 21.07.2022 (doc. 3), la cartella n.
06120220008118792 000 è stata notificata il 31.10.2022 (doc. 4), la cartella n. 06120220008678012 000 è stata notificata il 05.12.2022 (doc. 5), la cartella n. 06120230004018485 000 è stata notificata il 02.05.2023
(doc. 6), la cartella n. 06120230008247965 000 è stata notificata il 18.07.2023 (doc. 7), la cartella n.
06120230011026241 000 è stata notificata il 18.10.2023 (doc. 8) e la cartella n. 06120240001935975 000
è stata notificata il 04.03.2024 (doc. 9).
La documentazione prodotta a prova delle suddette notifica non è stata contestata dalla ricorrente. A questo punto deve essere richiamata la costante giurisprudenza della Suprema Corte secondo la quale la omessa impugnazione delle cartelle o dell'intimazione di pagamento comporta il consolidamento dei crediti dalle stesse portate e, quindi, non possono più farsi valere vicende estintive anteriori alla notifica delle cartelle o dell'intimazione di pagamento (vd. Cass. n. 6436/25 in parte motiva e Cass. n. 20476/25 la quale equipara l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 DPR 602/73 all'avviso di mora che rientra nel novero degli atti elencati all'art. 19 D.Lgs. n. 546/92). Pertanto devono ritenersi inammissibili tutte le questioni sui vizi delle cartelle non impugnate prospettate dalla ricorrente con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento. Per quanto riguarda la motivazione di quest'ultima, si richiama la giurisprudenza della Suprema Corte secondo la quale “L'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi dell'art. 50, commi 2 e 3, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicché non occorre (anche in forza dell'art. 21- octies, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241) che detto avviso contenga una motivazione diversa ed ulteriore rispetto al paradigma ministeriale, essendo, invece, bastevole, al fine di garantire al destinatario l'identificazione della pretesa tributaria azionata, il riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata (tra le tante: Cass., Sez. 5, 9 novembre 2018, n. 28689; Cass., Sez.
5, 24 gennaio 2019, n. 1961; Cass., Sez. 5, 11 agosto 2020, n. 16909; Cass., Sez. 5, 24 dicembre 2020, n.
29504; Cass., Sez. 5, 7 maggio 2021, n. 12140; Cass., Sez. 6- 5, 8 gennaio 2022, n. 2644; Cass., Sez. 5,
24 febbraio 2022, n. 6209; Cass., Sez. 5, 24 novembre 2022, n. 34689; Cass., Sez. 5, 22 febbraio 2023, n.
5546).” Vd. Cass. n. 34416/2023. Nel caso di specie l'avviso di intimazione contiene tutti gli elementi necessari per identificare la pretesa tributaria, quali l'indicazione delle cartelle precedentemente notificate, la data di notifica e l'importo dovuto, nonché il dettaglio del debito riferito ad ogni cartella, l'indicazione degli interessi, della relativa norma applicata e delle sanzioni.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Livorno dichiara il parziale difetto di giurisdizione in relazione alle cartelle soprandicate. Rigetta nel resto e condanna il resistente al pagamento delle spese che quantifica in complessivi euro 2000,00.