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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/07/2025, n. 2412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2412 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
1
Reg. gen. Sez. Lav. N. 1894/2024
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
composta dai seguenti magistrati: Dott.ssa Alessandra Trementozzi Presidente rel. Dott.ssa Beatrice Marrani Consigliere Dott.ssa Rossana Taverna Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 04/07/2025, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro/ previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 1894 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Faticoni Parte_1 giusta procura in atti
APPELLANTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Renata CP_1
GI TA che lo rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Latina, in funzione di giudice del lavoro, n. 737/2024, pubblicata in data 18/06/2024 2
___________________
Con ricorso depositato in data 11/07/2024 ha Parte_1 proposto appello avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stata respinta la domanda di accertamento dell'eziologia professionale della patologia “degenerazione cuffia dei rotatori spalla dx e sx con interessamento dei tendini e delle strutture cartilaginee” e di condanna dell' al CP_1 pagamento del conseguente indennizzo e/o rendita rapportata ad un grado di menomazione del 16%.
A fondamento dell'originario ricorso introduttivo aveva dedotto di aver espletato sin dal 1977 mansioni di artigiano meccanico addetto alla riparazione di motori, avantreno, freni, sospensioni e cambio differenziale che richiedevano frequenti piegamenti, movimenti di carichi e ripetute genuflessioni, nonché attività steso supino sotto le vetture, lavorando per circa
9 ore al giorno per sei giorni a settimana.
Si era costituito l' resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto. In CP_1 particolare aveva contestato la sussistenza della patologia denunciata e della prova sul nesso eziologico.
Escussi i testi, il Tribunale aveva respinto il ricorso osservando che non era stata confermata l'esposizione a rischio. Trattandosi di patologia non tabellata e multifattoriale, riteneva il Tribunale che le generiche deduzioni attoree sulle condizioni di lavoro e sulle modalità di espletamento della prestazione, oltre a non aver trovato conferma dall'espletata istruttoria, consentivano di escludere l'esposizione al rischio lavorativo, che il lavoratore aveva l'onere di dimostrare.
ha censurato la gravata sentenza nella parte in cui non Parte_1 ha ritenuto dimostrate le condizioni lavorative descritte in ricorso lamentando l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie. Ha concluso chiedendo, in riforma della gravata sentenza di “accogliere la domanda di primo grado con le conclusioni in essa contenute, e come innanzi precisate e previo riconoscimento in capo ad esso appellante della malattia professionale denunciata in data 14.10.2019, condannare l' in persona del l.r.p.t. al pagamento dei benefici di legge D.Lgs.vo 38/2000 CP_1 3
conseguente al danno biologico determinato da un nominando CTU;
vinte le spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, da distrarsi …”.
Si è costituito l' resistendo al gravame del quale ha dedotto CP_1
l'inammissibilità in rito e l'infondatezza nel merito.
La causa, sulle conclusioni riportate in atti, è stata decisa con sentenza contestuale.
L'eccezione pregiudiziale di inammissibilità del gravame per difetto di specificità dei motivi di appello è infondata. L'appellante, infatti, non si è limitato a richiamare il contenuto degli scritti difensivi di primo grado, ma ha individuato con precisione i capi della sentenza oggetto di censura e li ha confutati, sia pure richiamando gli argomenti illustrati nelle difese articolate in corso di causa, a suo dire erroneamente disattese dal Tribunale.
Nel merito l'appello è fondato e meritevole di accoglimento nei termini che seguono.
L'espletata CTU medico legale ha accertato che l'appellante, che ha svolto attività di operaio meccanico sin dagli anni '70, è affetto da tendinopatia della cuffia dei rotatori delle spalle. Secondo quanto accertato dal CTU, “Sulla base della lavorazione effettuata per lungo tempo, con uso di strumentazione a carico manuale, e dell'uso specifico di strumenti, che sottendono una sollecitazione costante degli arti superiori, il danno riportato nel tempo si ritiene compatibile con una malattia da lavoro ovvero, la lavorazione quantomeno concausa di lesione di malattia tabellata (voce 78 lettera
a). Gli accertamenti dal maggio 2019 hanno sempre segnalato una sofferenza dei tendini della cuffia dei rotatori, compatibile con una tendinopatia da posture incongrue e microtraumi. L'obiettività ha evidenziato una reazione antalgica ai movimenti delle spalle, sui vari piani in maniera diversa, maggiore a sinistra, in destrimane, come in altro modo non poteva essere vista la notevole capacità di orientare l'arto nello spazio dato dai diversi muscoli, in alcune posizioni la reazione antalgica si è rilevata ai gradi estremi ed in altre posizioni ridotta di un quarto circa, appare equa una valutazione complessiva del 13-14% (vedi tabella voci 223-224-227-228)”. Dunque, il CTU ha concluso ritenendo la patologia denunciata “… causalmente correlata alla lavorazione, e il danno, sulla base delle tabelle del danno biologico, quantificabile nella misura del 13-14%. Trattasi di malattia, ancorchè concausata, tabellata alla voce 78 del DM 9.4.08”. 4
Ciò posto, la Corte intende recepire gli esiti della consulenza tecnica espletata in questo grado dal dott. . Essa appare, infatti, Persona_1 esauriente e persuasiva, perché coerente con la documentazione prodotta in atti e redatta secondo ineccepibili valutazioni tecniche e medico legali. In particolare, emerge dagli atti che il CTU ha espresso il proprio giudizio in base ad un approfondito esame degli atti e dei documenti di causa. Inoltre, la consulenza non è stata oggetto di note critiche nel termine appositamente assegnato alle parti.
In conclusione, l'impugnata sentenza deve essere riformata, con conseguente condanna dell' al pagamento in favore dell'appellante CP_1 dell'indennizzo corrispondente al grado di invalidità del 14% con gli accessori di legge a decorrere dal termine del 121° giorno dalla domanda amministrativa.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4 del d.m. n. 55/2014 e s.m., tenuto conto del valore della causa determinato sulla base dell'ammontare dell'indennizzo riconosciuto, con attribuzione al procuratore antistatario.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello ed in riforma della gravata sentenza, così provvede: condanna l' a corrispondere a un indennizzo in CP_1 Parte_1 capitale per inabilità permanente con menomazione di grado pari al 14%, ex art. 13 D. Lgs. 38/00 con gli accessori e la decorrenza di legge;
condanna l' al pagamento delle spese processuali che liquida quanto al CP_1 primo grado in € 2.700,00 e per l'appello in € 3.000,00, oltre rimborso spese forfettario in misura pari al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi;
pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell' . CP_1
Roma, 04/07/2025
LA PRESIDENTE EST.
DOTT.SSA SA EM
( F.to dig.te)
Reg. gen. Sez. Lav. N. 1894/2024
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
composta dai seguenti magistrati: Dott.ssa Alessandra Trementozzi Presidente rel. Dott.ssa Beatrice Marrani Consigliere Dott.ssa Rossana Taverna Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 04/07/2025, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro/ previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 1894 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Faticoni Parte_1 giusta procura in atti
APPELLANTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Renata CP_1
GI TA che lo rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Latina, in funzione di giudice del lavoro, n. 737/2024, pubblicata in data 18/06/2024 2
___________________
Con ricorso depositato in data 11/07/2024 ha Parte_1 proposto appello avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stata respinta la domanda di accertamento dell'eziologia professionale della patologia “degenerazione cuffia dei rotatori spalla dx e sx con interessamento dei tendini e delle strutture cartilaginee” e di condanna dell' al CP_1 pagamento del conseguente indennizzo e/o rendita rapportata ad un grado di menomazione del 16%.
A fondamento dell'originario ricorso introduttivo aveva dedotto di aver espletato sin dal 1977 mansioni di artigiano meccanico addetto alla riparazione di motori, avantreno, freni, sospensioni e cambio differenziale che richiedevano frequenti piegamenti, movimenti di carichi e ripetute genuflessioni, nonché attività steso supino sotto le vetture, lavorando per circa
9 ore al giorno per sei giorni a settimana.
Si era costituito l' resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto. In CP_1 particolare aveva contestato la sussistenza della patologia denunciata e della prova sul nesso eziologico.
Escussi i testi, il Tribunale aveva respinto il ricorso osservando che non era stata confermata l'esposizione a rischio. Trattandosi di patologia non tabellata e multifattoriale, riteneva il Tribunale che le generiche deduzioni attoree sulle condizioni di lavoro e sulle modalità di espletamento della prestazione, oltre a non aver trovato conferma dall'espletata istruttoria, consentivano di escludere l'esposizione al rischio lavorativo, che il lavoratore aveva l'onere di dimostrare.
ha censurato la gravata sentenza nella parte in cui non Parte_1 ha ritenuto dimostrate le condizioni lavorative descritte in ricorso lamentando l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie. Ha concluso chiedendo, in riforma della gravata sentenza di “accogliere la domanda di primo grado con le conclusioni in essa contenute, e come innanzi precisate e previo riconoscimento in capo ad esso appellante della malattia professionale denunciata in data 14.10.2019, condannare l' in persona del l.r.p.t. al pagamento dei benefici di legge D.Lgs.vo 38/2000 CP_1 3
conseguente al danno biologico determinato da un nominando CTU;
vinte le spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, da distrarsi …”.
Si è costituito l' resistendo al gravame del quale ha dedotto CP_1
l'inammissibilità in rito e l'infondatezza nel merito.
La causa, sulle conclusioni riportate in atti, è stata decisa con sentenza contestuale.
L'eccezione pregiudiziale di inammissibilità del gravame per difetto di specificità dei motivi di appello è infondata. L'appellante, infatti, non si è limitato a richiamare il contenuto degli scritti difensivi di primo grado, ma ha individuato con precisione i capi della sentenza oggetto di censura e li ha confutati, sia pure richiamando gli argomenti illustrati nelle difese articolate in corso di causa, a suo dire erroneamente disattese dal Tribunale.
Nel merito l'appello è fondato e meritevole di accoglimento nei termini che seguono.
L'espletata CTU medico legale ha accertato che l'appellante, che ha svolto attività di operaio meccanico sin dagli anni '70, è affetto da tendinopatia della cuffia dei rotatori delle spalle. Secondo quanto accertato dal CTU, “Sulla base della lavorazione effettuata per lungo tempo, con uso di strumentazione a carico manuale, e dell'uso specifico di strumenti, che sottendono una sollecitazione costante degli arti superiori, il danno riportato nel tempo si ritiene compatibile con una malattia da lavoro ovvero, la lavorazione quantomeno concausa di lesione di malattia tabellata (voce 78 lettera
a). Gli accertamenti dal maggio 2019 hanno sempre segnalato una sofferenza dei tendini della cuffia dei rotatori, compatibile con una tendinopatia da posture incongrue e microtraumi. L'obiettività ha evidenziato una reazione antalgica ai movimenti delle spalle, sui vari piani in maniera diversa, maggiore a sinistra, in destrimane, come in altro modo non poteva essere vista la notevole capacità di orientare l'arto nello spazio dato dai diversi muscoli, in alcune posizioni la reazione antalgica si è rilevata ai gradi estremi ed in altre posizioni ridotta di un quarto circa, appare equa una valutazione complessiva del 13-14% (vedi tabella voci 223-224-227-228)”. Dunque, il CTU ha concluso ritenendo la patologia denunciata “… causalmente correlata alla lavorazione, e il danno, sulla base delle tabelle del danno biologico, quantificabile nella misura del 13-14%. Trattasi di malattia, ancorchè concausata, tabellata alla voce 78 del DM 9.4.08”. 4
Ciò posto, la Corte intende recepire gli esiti della consulenza tecnica espletata in questo grado dal dott. . Essa appare, infatti, Persona_1 esauriente e persuasiva, perché coerente con la documentazione prodotta in atti e redatta secondo ineccepibili valutazioni tecniche e medico legali. In particolare, emerge dagli atti che il CTU ha espresso il proprio giudizio in base ad un approfondito esame degli atti e dei documenti di causa. Inoltre, la consulenza non è stata oggetto di note critiche nel termine appositamente assegnato alle parti.
In conclusione, l'impugnata sentenza deve essere riformata, con conseguente condanna dell' al pagamento in favore dell'appellante CP_1 dell'indennizzo corrispondente al grado di invalidità del 14% con gli accessori di legge a decorrere dal termine del 121° giorno dalla domanda amministrativa.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4 del d.m. n. 55/2014 e s.m., tenuto conto del valore della causa determinato sulla base dell'ammontare dell'indennizzo riconosciuto, con attribuzione al procuratore antistatario.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello ed in riforma della gravata sentenza, così provvede: condanna l' a corrispondere a un indennizzo in CP_1 Parte_1 capitale per inabilità permanente con menomazione di grado pari al 14%, ex art. 13 D. Lgs. 38/00 con gli accessori e la decorrenza di legge;
condanna l' al pagamento delle spese processuali che liquida quanto al CP_1 primo grado in € 2.700,00 e per l'appello in € 3.000,00, oltre rimborso spese forfettario in misura pari al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi;
pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell' . CP_1
Roma, 04/07/2025
LA PRESIDENTE EST.
DOTT.SSA SA EM
( F.to dig.te)