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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 23/10/2025, n. 511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 511 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 412/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, AT GA, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 412 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del 9.9.2025 e vertente
T R A
, C.F.: rappresentato e difeso dall'avv. Gigliola Parte_1 C.F._1
Rossi
Parte attrice
E
in persona del l.r.p.t., P.I.: , Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Cristina Servi
Parte convenuta
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note dattiloscritte trasmesse per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 9.9.2025, tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Parte attrice agisce in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni riportati in seguito alle medicazioni ricevute, in data 5.2.2018, nel pronto soccorso dell'ospedale Media Valle del
Tevere di Pantalla di Todi;
in quella data l'attore si è recato presso il predetto nosocomio a causa di una ferita da taglio accidentale al V raggio della mano sinistra.
pagina 1 di 7 L'attore ipotizza la responsabilità dei sanitari per negligente esecuzione dell'intervento di sutura, da estendersi alla casa di cura convenuta ai sensi dell'art. 1228 c.c., allegando, in particolare, che la tamponatura e la sutura della ferita sarebbero state eseguite tardivamente rispetto all'accesso dell'attore in pronto soccorso e che “Tutto ciò ha comportato una suturazione
non adeguata, in quanto è ben evidente che al momento dell'intervento non venivano sufficientemente
isolate le strutture tendineo – legamentose della regione che – come certificato - non erano state lese dal
taglio accidentale con la motosega, con conseguente assunzione del dito V della mano sinistra della c.d.
forma ad uncino.”
Descritto il danno subito, l'attore conclude chiedendo al Tribunale di accertare la responsabilità della convenuta e di condannala al risarcimento del danno, quantificato in €
13.879,49.
2. Si costituisce in giudizio la convenuta eccependo l'incompetenza per territorio del
Tribunale adito ai sensi dell'art. 19 c.p.c., essendo situata in Perugia la sede della convenuta;
la mancanza del nesso causale tra la condotta dei sanitari e il pregiudizio patito dall'attore,
non emergendo nella vicenda terapeutica controversa alcun errore medico da parte dei sanitari, che avrebbero, di contro, eseguito un trattamento congruo e corretto;
l'erronea quantificazione del danno biologico da parte dell'attore.
La parte conclude, in via pregiudiziale, per l'incompetenza del Tribunale adito;
nel merito, per il rigetto dell'avversa domanda.
La causa viene istruita tramite i documenti depositati dalle parti e la c.t.u.
3. Viene disattesa l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla convenuta: in tema di competenza territoriale derogabile, per la quale sussistano più criteri concorrenti
(nella specie, quelli indicati negli artt. 18,19 e 20 c.p.c., trattandosi di causa relativa a diritti di obbligazione, cfr. art. 7, c. 1, l. 24/2017), grava sul convenuto che eccepisca l'incompetenza del giudice adito (trattandosi di eccezione in senso proprio) l'onere di contestare specificamente l'applicabilità di ciascuno dei suddetti criteri e di fornire la prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno di tale contestazione.
pagina 2 di 7 Poiché nella specie la convenuta contesta la competenza territoriale soltanto con riguardo al criterio di cui all'art. 19 c.p.c., l'eccezione deve essere rigettata, restando, per l'effetto,
definitivamente fissato il collegamento indicato dall'attore, con correlata competenza del giudice adito (Cass. n. 17311 del 2018); la competenza per territorio del Tribunale adito sarebbe, in ogni caso, radicata ai sensi dell'art. 20 c.p.c., dal momento che la prestazione sanitaria è stata resa in Todi e che “In materia di responsabilità sanitaria, la competenza territoriale del giudice adito sussiste quando il luogo di esecuzione della prestazione medica coincide con la sede del tribunale, applicandosi il criterio del luogo dove è sorta l'obbligazione ex articolo 20 codice di procedura civile, poiché l'inesatto adempimento di una obbligazione costituisce per il creditore insoddisfatto la fonte di un nuovo diritto al risarcimento del danno (Corte d'appello civile Roma sentenza n. 3024 del 20 luglio 2009).
4. Passando al merito della controversia, per valutare la sussistenza dei profili di responsabilità sanitaria della convenuta, è svolta in giudizio c.t.u., di cui il Tribunale intende condividere le analitiche e motivate risultanze –anche per quanto concerne le puntuali risposte alle singole osservazioni veicolate dalle parti tramite i rispettivi c.t.p.-.
4.1. La c.t.u. evidenzia il seguente iter diagnostico-terapeutico: a causa della descritta ferita, l'attore si è recato, in data 5.2.2018, all'ospedale di Pantalla di Todi ove all'ingresso in
Pronto Soccorso il sanitario di turno, una dottoressa, lo ha visitato e ha annotato nel verbale di Pronto Soccorso "...ferita da taglio accidentale con motosega al V raggio mano sinistra, ferita
lacera estesa a tutta la superficie palmare del V raggio, non si rilevano lesioni tendinee né deficit
funzionali di flesso-estensione del raggio ... il paz è stato inviato in consulenza ortopedica per effettuare
le cure del caso, sutura e medicazione”; ultimato l'intervento, è stata confezionata una fasciatura immobilizzante il 5° dito;
l'attore è stato, quindi, dimesso, nel corso della stessa giornata, con diagnosi di "ferita lacera con motosega ai V raggio mano sinistra”, con la prescrizione di assunzione di antibiotico e di Paracetamolo in caso di dolore e di rientro al p.s. per medicazioni;
l'attore non sa precisare con esattezza il successivo iter clinico e la documentazione in atti al riguardo è silente;
ultimato il periodo in cui si è sottoposto a medicazioni presso la convenuta, stante rigidità del 5° dito, l'attore si è sottoposto a sedute pagina 3 di 7 terapeutiche presso un osteopata, che non hanno sortito risultati positivi;
in data 15.12.2020
l'attore è stato visitato l'Ortopedia dell'Ospedale di Pantalla di Todi;
l'ortopedico ha certificato "... esito di ferita da motosega (febbraio 2018) clinicamente atteggiamento inflessione
obbligata IFP e IFP del 5 dito con impossibilità all'estensione attiva. Cicatrice ipertrofica lato ulnare
del 5 dito. Si consiglia RX si sottoponeva ad esame radiografico della mano sinistra e successiva visita
c/o ambulatorio di chirurgia della mano"...; l'esame radiografico ha confermato l'iperflessione dell'articolazione interfalangea prossimale del V raggio della mano sinistra in assenza di macroscopiche alterazioni osteostrutturali focali o diffuse;
in data 18.12.2020 l'attore è stato visitato dall'ortopedico dell'Ospedale di Perugia, che ha certificato “riferita ferita da taglio
regione volare del V dito mano sx occorsa nel febbraio 2018. Allo stato attuale si rileva cercine
cicatriziale retraente. Al paziente, in attesa di eseguire RM mano già prescritta, si consiglia: visita
chirurgica c/o chirurgia plastica per valutazione plastica di allungamento”.
4.2. I c.t.u. riscontrano che il 5° dito della mano sinistra dell'attore presenta cicatrice che si diparte dalla superficie laterale ulnare della articolazione metacarpo-falangea e si porta distalmente, decorrendo sulla superficie volare del dito, sino a raggiungere la superficie volare all'articolazione interfalangea distale;
che la cicatrice è retraente;
che la sensibilità
tattile si caratterizza per parestesie sul lato ulnare del 5° dito;
che il 5° dito è ulnarizzato rispetto al 4° dito;
che l'attività del flessore superficiale e flessore profondo del 5° dito sono sostanzialmente assenti;
che la rigidità delle articolazioni IFD e IFP atteggiate in semiflessione non è vincibile in estensione, con l'ulteriore flessione possibile solo passivamente per circa 20°
cadauna e con assenza delle pieghe cutanee dorsali a livello delle articolazioni interfalangee.
4.3. Quanto alla causa dei postumi residuati in capo all'attore all'esito dell'intervento di sutura per cui è causa, ancorché il percorso diagnostico non sia stato completato da accertamenti Rx, la cui esecuzione sarebbe stata quantomeno opportuna al fine di verificare l'eventuale presenza di corpi estranei nel contesto dei tessuti molli e/o di interessamento fratturativo delle falangi, il percorso diagnostico non può essere posto alla base dell'insuccesso terapeutico, in quanto l'esame Rx eseguito in tempi successivi, nel dicembre
2020, non documenta la presenza di strutture radiopache nel contesto dei tessuti molli né gli pagina 4 di 7 esiti di fratture ossee;
l'esame Rx, anche ove effettuato nell'immediatezza dell'evento, non avrebbe, pertanto, evidenziato situazioni (presenza di corpi estranei o microfratture ossee)
che avrebbero potuto modificare o rendere più radicale il successivo intervento chirurgico di sutura della ferita.
Giunti a questo punto dell'iter clinico, viene evidenziata dai periti la carenza di documentazione sanitaria relativamente alla giornata del 5 febbraio 2028 e fino alla successiva refertazione medica, datata 28.11.2019: manca la refertazione della consulenza ortopedica e dell'intervento chirurgico di sutura della ferita, sicché non può stabilirsi da chi sia stato eseguito l'intervento né cosa sia accaduto nel predetto intervallo di un anno e mezzo.
Non può, dunque, individuarsi la causa della cicatrizzazione della ferita con strutturazione di tessuto fibroso retraente.
Le cause di questa evoluzione possono, infatti, essere molteplici e solo alcune sono qualificabili come operatore dipendente;
a causa della mancanza di documentazione i c.t.u.
non formulano alcun addebito di responsabilità in capo ai sanitari, contrariamente a quanto al riguardo sostenuto dall'attore negli scritti difensivi conclusivi, e precisano che la mancata effettuazione di una congrua gestione dei processi di cicatrizzazione potrebbe essere anche dovuta alla mancata osservazione da parte del paziente delle prescrizioni fatte dai sanitari ovvero a fattori patologici alternativi (cfr. c.t.u., pag. 24 e 30).
5. Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di responsabilità civile (sia essa legata alle conseguenze dell'inadempimento di obbligazioni o di un fatto illecito aquiliano), la verifica del nesso causale tra la condotta omissiva e il fatto dannoso si sostanzia nell'accertamento della probabilità (positiva o negativa) del conseguimento del risultato idoneo ad evitare il rischio specifico di danno, riconosciuta alla condotta omessa, da compiersi mediante un giudizio controfattuale, che pone al posto dell'omissione il comportamento dovuto. Tale giudizio deve essere effettuato sulla scorta del criterio del "più probabile che non", conformandosi a uno standard di certezza probabilistica,
che, in materia civile, non può essere ancorato alla determinazione quantitativa-statistica delle frequenze di classi di eventi (c.d. probabilità quantitativa o pascaliana), la quale pagina 5 di 7 potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma (e, nel contempo, di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili nel caso concreto (c.d. probabilità logica o baconiana) (Sez. 3,
Ordinanza n. 23197 del 27/09/2018, Rv. 650602 - 01).
Il criterio del “più probabile che non” comporta che il giudice, in assenza di altri fatti positivi, scelga l'ipotesi fattuale che riceve un grado di conferma maggiormente probabile rispetto all'ipotesi negativa: in altri termini, il giudice deve scegliere l'ipotesi fattuale che abbia ricevuto una conferma probatoria positiva, ritenendo "vero" l'enunciato che ha ricevuto un grado di maggior conferma relativa dell'esistenza del nesso, sulla base delle prove disponibili, rispetto all'ipotesi negativa che tale nesso non sussista.
Il termine "probabilità" non viene riferito al concetto di frequenza statistica, bensì al grado di conferma logica che la relazione tra facta probata ha ricevuto in seno al processo;
la probabilità logica consente, pertanto, di accertare ragionevoli verità relative sulla base degli indizi allegati: permanendo l'incertezza ed in assenza di una conferma positiva dell'esistenza del fatto da provare, il giudice dovrà necessariamente far ricorso alla disciplina legale dell'onere probatorio, rigettando la domanda.
In applicazione del menzionato criterio al caso di specie, si esclude che possa formularsi un giudizio di responsabilità a carico della convenuta: sul piano documentale non vi è
riscontro alla condotta colposa dei sanitari, sicché i postumi residuati all'attore, ancorché in astratto riconducibili alla mancanza di un repentino trattamento della cicatrice con massaggio trasversale scollamento, mobilizzazione ed eventuale infiltrazione con steroidi (cfr. c.t.u. pag.
23-24), non risultano -secondo il più probabile che non- addebitabili a tali mancanze -che i c.t.u. non riscontrano positivamente (cfr. c.t.u., pag. 30, risposta alle osservazioni dei c.t.p. di parte attrice)-, potendo anche derivare dall'inosservanza alle prescrizioni mediche da parte dell'attore ovvero da ulteriori eventi patologici verificatisi nel periodo non documentato (cfr.
c.t.u., pag. 24 e 30); l'inosservanza da parte dell'attore alle prescrizioni sanitarie o gli ulteriori eventi patologici sono da ritenersi quali cause ipotetiche dei predetti postumi alternative rispetto a un altrettanto ipotetico errore dei sanitari -non riscontrato-; si tratta, pertanto, di pagina 6 di 7 ipotesi alternative parimenti causative dei postumi in astratto, a fronte delle quali l'attore dovrebbe dimostrare che i postumi siano in concreto “più probabilmente che non” da ricondurre all'errore medico;
tale prova nella specie manca.
6. Permanendo incertezza sulla causa dei postumi e in assenza di una conferma positiva dell'esistenza del fatto da provare, si fa ricorso alla disciplina legale dell'onere probatorio con conseguente rigetto della domanda attorea (Cass., n. 18392/2017).
7. Le spese di lite -incluse le spese di c.t.u.- seguono la soccombenza dell'attore e si liquidano nel dispositivo che segue, ai sensi del D.M. 55/2014 e ss.mm., tenendo conto del valore e della semplicità della controversia.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Spoleto, definendo il giudizio, così provvede:
1) respinge la domanda attorea;
2) condanna l'attore al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta, che liquida in € 2.540,00 per compensi, oltre a i.v.a., c.p.a. e spese generali del 15%;
3) pone definitivamente a carico dell'attore le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto.
Così deciso in Spoleto, il 22.10.2025
Il Giudice
AT GA
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, AT GA, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 412 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del 9.9.2025 e vertente
T R A
, C.F.: rappresentato e difeso dall'avv. Gigliola Parte_1 C.F._1
Rossi
Parte attrice
E
in persona del l.r.p.t., P.I.: , Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Cristina Servi
Parte convenuta
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note dattiloscritte trasmesse per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 9.9.2025, tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Parte attrice agisce in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni riportati in seguito alle medicazioni ricevute, in data 5.2.2018, nel pronto soccorso dell'ospedale Media Valle del
Tevere di Pantalla di Todi;
in quella data l'attore si è recato presso il predetto nosocomio a causa di una ferita da taglio accidentale al V raggio della mano sinistra.
pagina 1 di 7 L'attore ipotizza la responsabilità dei sanitari per negligente esecuzione dell'intervento di sutura, da estendersi alla casa di cura convenuta ai sensi dell'art. 1228 c.c., allegando, in particolare, che la tamponatura e la sutura della ferita sarebbero state eseguite tardivamente rispetto all'accesso dell'attore in pronto soccorso e che “Tutto ciò ha comportato una suturazione
non adeguata, in quanto è ben evidente che al momento dell'intervento non venivano sufficientemente
isolate le strutture tendineo – legamentose della regione che – come certificato - non erano state lese dal
taglio accidentale con la motosega, con conseguente assunzione del dito V della mano sinistra della c.d.
forma ad uncino.”
Descritto il danno subito, l'attore conclude chiedendo al Tribunale di accertare la responsabilità della convenuta e di condannala al risarcimento del danno, quantificato in €
13.879,49.
2. Si costituisce in giudizio la convenuta eccependo l'incompetenza per territorio del
Tribunale adito ai sensi dell'art. 19 c.p.c., essendo situata in Perugia la sede della convenuta;
la mancanza del nesso causale tra la condotta dei sanitari e il pregiudizio patito dall'attore,
non emergendo nella vicenda terapeutica controversa alcun errore medico da parte dei sanitari, che avrebbero, di contro, eseguito un trattamento congruo e corretto;
l'erronea quantificazione del danno biologico da parte dell'attore.
La parte conclude, in via pregiudiziale, per l'incompetenza del Tribunale adito;
nel merito, per il rigetto dell'avversa domanda.
La causa viene istruita tramite i documenti depositati dalle parti e la c.t.u.
3. Viene disattesa l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla convenuta: in tema di competenza territoriale derogabile, per la quale sussistano più criteri concorrenti
(nella specie, quelli indicati negli artt. 18,19 e 20 c.p.c., trattandosi di causa relativa a diritti di obbligazione, cfr. art. 7, c. 1, l. 24/2017), grava sul convenuto che eccepisca l'incompetenza del giudice adito (trattandosi di eccezione in senso proprio) l'onere di contestare specificamente l'applicabilità di ciascuno dei suddetti criteri e di fornire la prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno di tale contestazione.
pagina 2 di 7 Poiché nella specie la convenuta contesta la competenza territoriale soltanto con riguardo al criterio di cui all'art. 19 c.p.c., l'eccezione deve essere rigettata, restando, per l'effetto,
definitivamente fissato il collegamento indicato dall'attore, con correlata competenza del giudice adito (Cass. n. 17311 del 2018); la competenza per territorio del Tribunale adito sarebbe, in ogni caso, radicata ai sensi dell'art. 20 c.p.c., dal momento che la prestazione sanitaria è stata resa in Todi e che “In materia di responsabilità sanitaria, la competenza territoriale del giudice adito sussiste quando il luogo di esecuzione della prestazione medica coincide con la sede del tribunale, applicandosi il criterio del luogo dove è sorta l'obbligazione ex articolo 20 codice di procedura civile, poiché l'inesatto adempimento di una obbligazione costituisce per il creditore insoddisfatto la fonte di un nuovo diritto al risarcimento del danno (Corte d'appello civile Roma sentenza n. 3024 del 20 luglio 2009).
4. Passando al merito della controversia, per valutare la sussistenza dei profili di responsabilità sanitaria della convenuta, è svolta in giudizio c.t.u., di cui il Tribunale intende condividere le analitiche e motivate risultanze –anche per quanto concerne le puntuali risposte alle singole osservazioni veicolate dalle parti tramite i rispettivi c.t.p.-.
4.1. La c.t.u. evidenzia il seguente iter diagnostico-terapeutico: a causa della descritta ferita, l'attore si è recato, in data 5.2.2018, all'ospedale di Pantalla di Todi ove all'ingresso in
Pronto Soccorso il sanitario di turno, una dottoressa, lo ha visitato e ha annotato nel verbale di Pronto Soccorso "...ferita da taglio accidentale con motosega al V raggio mano sinistra, ferita
lacera estesa a tutta la superficie palmare del V raggio, non si rilevano lesioni tendinee né deficit
funzionali di flesso-estensione del raggio ... il paz è stato inviato in consulenza ortopedica per effettuare
le cure del caso, sutura e medicazione”; ultimato l'intervento, è stata confezionata una fasciatura immobilizzante il 5° dito;
l'attore è stato, quindi, dimesso, nel corso della stessa giornata, con diagnosi di "ferita lacera con motosega ai V raggio mano sinistra”, con la prescrizione di assunzione di antibiotico e di Paracetamolo in caso di dolore e di rientro al p.s. per medicazioni;
l'attore non sa precisare con esattezza il successivo iter clinico e la documentazione in atti al riguardo è silente;
ultimato il periodo in cui si è sottoposto a medicazioni presso la convenuta, stante rigidità del 5° dito, l'attore si è sottoposto a sedute pagina 3 di 7 terapeutiche presso un osteopata, che non hanno sortito risultati positivi;
in data 15.12.2020
l'attore è stato visitato l'Ortopedia dell'Ospedale di Pantalla di Todi;
l'ortopedico ha certificato "... esito di ferita da motosega (febbraio 2018) clinicamente atteggiamento inflessione
obbligata IFP e IFP del 5 dito con impossibilità all'estensione attiva. Cicatrice ipertrofica lato ulnare
del 5 dito. Si consiglia RX si sottoponeva ad esame radiografico della mano sinistra e successiva visita
c/o ambulatorio di chirurgia della mano"...; l'esame radiografico ha confermato l'iperflessione dell'articolazione interfalangea prossimale del V raggio della mano sinistra in assenza di macroscopiche alterazioni osteostrutturali focali o diffuse;
in data 18.12.2020 l'attore è stato visitato dall'ortopedico dell'Ospedale di Perugia, che ha certificato “riferita ferita da taglio
regione volare del V dito mano sx occorsa nel febbraio 2018. Allo stato attuale si rileva cercine
cicatriziale retraente. Al paziente, in attesa di eseguire RM mano già prescritta, si consiglia: visita
chirurgica c/o chirurgia plastica per valutazione plastica di allungamento”.
4.2. I c.t.u. riscontrano che il 5° dito della mano sinistra dell'attore presenta cicatrice che si diparte dalla superficie laterale ulnare della articolazione metacarpo-falangea e si porta distalmente, decorrendo sulla superficie volare del dito, sino a raggiungere la superficie volare all'articolazione interfalangea distale;
che la cicatrice è retraente;
che la sensibilità
tattile si caratterizza per parestesie sul lato ulnare del 5° dito;
che il 5° dito è ulnarizzato rispetto al 4° dito;
che l'attività del flessore superficiale e flessore profondo del 5° dito sono sostanzialmente assenti;
che la rigidità delle articolazioni IFD e IFP atteggiate in semiflessione non è vincibile in estensione, con l'ulteriore flessione possibile solo passivamente per circa 20°
cadauna e con assenza delle pieghe cutanee dorsali a livello delle articolazioni interfalangee.
4.3. Quanto alla causa dei postumi residuati in capo all'attore all'esito dell'intervento di sutura per cui è causa, ancorché il percorso diagnostico non sia stato completato da accertamenti Rx, la cui esecuzione sarebbe stata quantomeno opportuna al fine di verificare l'eventuale presenza di corpi estranei nel contesto dei tessuti molli e/o di interessamento fratturativo delle falangi, il percorso diagnostico non può essere posto alla base dell'insuccesso terapeutico, in quanto l'esame Rx eseguito in tempi successivi, nel dicembre
2020, non documenta la presenza di strutture radiopache nel contesto dei tessuti molli né gli pagina 4 di 7 esiti di fratture ossee;
l'esame Rx, anche ove effettuato nell'immediatezza dell'evento, non avrebbe, pertanto, evidenziato situazioni (presenza di corpi estranei o microfratture ossee)
che avrebbero potuto modificare o rendere più radicale il successivo intervento chirurgico di sutura della ferita.
Giunti a questo punto dell'iter clinico, viene evidenziata dai periti la carenza di documentazione sanitaria relativamente alla giornata del 5 febbraio 2028 e fino alla successiva refertazione medica, datata 28.11.2019: manca la refertazione della consulenza ortopedica e dell'intervento chirurgico di sutura della ferita, sicché non può stabilirsi da chi sia stato eseguito l'intervento né cosa sia accaduto nel predetto intervallo di un anno e mezzo.
Non può, dunque, individuarsi la causa della cicatrizzazione della ferita con strutturazione di tessuto fibroso retraente.
Le cause di questa evoluzione possono, infatti, essere molteplici e solo alcune sono qualificabili come operatore dipendente;
a causa della mancanza di documentazione i c.t.u.
non formulano alcun addebito di responsabilità in capo ai sanitari, contrariamente a quanto al riguardo sostenuto dall'attore negli scritti difensivi conclusivi, e precisano che la mancata effettuazione di una congrua gestione dei processi di cicatrizzazione potrebbe essere anche dovuta alla mancata osservazione da parte del paziente delle prescrizioni fatte dai sanitari ovvero a fattori patologici alternativi (cfr. c.t.u., pag. 24 e 30).
5. Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di responsabilità civile (sia essa legata alle conseguenze dell'inadempimento di obbligazioni o di un fatto illecito aquiliano), la verifica del nesso causale tra la condotta omissiva e il fatto dannoso si sostanzia nell'accertamento della probabilità (positiva o negativa) del conseguimento del risultato idoneo ad evitare il rischio specifico di danno, riconosciuta alla condotta omessa, da compiersi mediante un giudizio controfattuale, che pone al posto dell'omissione il comportamento dovuto. Tale giudizio deve essere effettuato sulla scorta del criterio del "più probabile che non", conformandosi a uno standard di certezza probabilistica,
che, in materia civile, non può essere ancorato alla determinazione quantitativa-statistica delle frequenze di classi di eventi (c.d. probabilità quantitativa o pascaliana), la quale pagina 5 di 7 potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma (e, nel contempo, di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili nel caso concreto (c.d. probabilità logica o baconiana) (Sez. 3,
Ordinanza n. 23197 del 27/09/2018, Rv. 650602 - 01).
Il criterio del “più probabile che non” comporta che il giudice, in assenza di altri fatti positivi, scelga l'ipotesi fattuale che riceve un grado di conferma maggiormente probabile rispetto all'ipotesi negativa: in altri termini, il giudice deve scegliere l'ipotesi fattuale che abbia ricevuto una conferma probatoria positiva, ritenendo "vero" l'enunciato che ha ricevuto un grado di maggior conferma relativa dell'esistenza del nesso, sulla base delle prove disponibili, rispetto all'ipotesi negativa che tale nesso non sussista.
Il termine "probabilità" non viene riferito al concetto di frequenza statistica, bensì al grado di conferma logica che la relazione tra facta probata ha ricevuto in seno al processo;
la probabilità logica consente, pertanto, di accertare ragionevoli verità relative sulla base degli indizi allegati: permanendo l'incertezza ed in assenza di una conferma positiva dell'esistenza del fatto da provare, il giudice dovrà necessariamente far ricorso alla disciplina legale dell'onere probatorio, rigettando la domanda.
In applicazione del menzionato criterio al caso di specie, si esclude che possa formularsi un giudizio di responsabilità a carico della convenuta: sul piano documentale non vi è
riscontro alla condotta colposa dei sanitari, sicché i postumi residuati all'attore, ancorché in astratto riconducibili alla mancanza di un repentino trattamento della cicatrice con massaggio trasversale scollamento, mobilizzazione ed eventuale infiltrazione con steroidi (cfr. c.t.u. pag.
23-24), non risultano -secondo il più probabile che non- addebitabili a tali mancanze -che i c.t.u. non riscontrano positivamente (cfr. c.t.u., pag. 30, risposta alle osservazioni dei c.t.p. di parte attrice)-, potendo anche derivare dall'inosservanza alle prescrizioni mediche da parte dell'attore ovvero da ulteriori eventi patologici verificatisi nel periodo non documentato (cfr.
c.t.u., pag. 24 e 30); l'inosservanza da parte dell'attore alle prescrizioni sanitarie o gli ulteriori eventi patologici sono da ritenersi quali cause ipotetiche dei predetti postumi alternative rispetto a un altrettanto ipotetico errore dei sanitari -non riscontrato-; si tratta, pertanto, di pagina 6 di 7 ipotesi alternative parimenti causative dei postumi in astratto, a fronte delle quali l'attore dovrebbe dimostrare che i postumi siano in concreto “più probabilmente che non” da ricondurre all'errore medico;
tale prova nella specie manca.
6. Permanendo incertezza sulla causa dei postumi e in assenza di una conferma positiva dell'esistenza del fatto da provare, si fa ricorso alla disciplina legale dell'onere probatorio con conseguente rigetto della domanda attorea (Cass., n. 18392/2017).
7. Le spese di lite -incluse le spese di c.t.u.- seguono la soccombenza dell'attore e si liquidano nel dispositivo che segue, ai sensi del D.M. 55/2014 e ss.mm., tenendo conto del valore e della semplicità della controversia.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Spoleto, definendo il giudizio, così provvede:
1) respinge la domanda attorea;
2) condanna l'attore al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta, che liquida in € 2.540,00 per compensi, oltre a i.v.a., c.p.a. e spese generali del 15%;
3) pone definitivamente a carico dell'attore le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto.
Così deciso in Spoleto, il 22.10.2025
Il Giudice
AT GA
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