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Articolo 5 della Legge 15 aprile 1965, n. 413
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Legge 15 aprile 1965, n. 413
Articolo 5 della Legge 15 aprile 1965, n. 413
Versione
10 maggio 1965
Art. 5.
La presente legge entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Entrata in vigore il 10 maggio 1965
Vedi fonte istituzionale
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