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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 11/12/2025, n. 2037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 2037 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 915/2024 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI SA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 915/2024 R.G. avente ad oggetto: “modifica delle condizioni di divorzio” promossa da
(C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliato in SA,
VIA FILIPPO JUVARA N. 67, presso lo studio dell'avv. BUSCEMI DAVID, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente contro
(C.F. ), nata a [...] il CP_1 C.F._2
24/07/1968 e residente in [...]-interno 5;
- resistente non costituita
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede (visto del 4.4.2024);
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
pagina 1 di 5 1.Con ricorso depositato in data 6.3.2024 , premesso che: Parte_1 con sentenza (n. 2468/2015) emessa in data 21.12.2016 il Tribunale di Siracusa, pronunciando lo scioglimento del matrimonio contratto con aveva CP_1 disposto, per quel che rileva nel presente giudizio, l'affidamento condiviso del figlio minore (nato il [...]) ad entrambi i genitori, con collocamento presso il padre e Per_1 regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita materno, oltre alla previsione dell'obbligo di mantenimento a carico della madre nella misura di 250,00 euro mensili e il
50% delle spese straordinarie;
chiedeva di disporre, a modifica delle condizioni di divorzio, l'affidamento esclusivo del figlio minore a sé, con possibilità di assumere autonomamente e in via diretta tutte le decisioni di maggiore interesse per il figlio, allegando all'uopo il sopravvenuto totale disinteresse della madre per le questioni attinenti alla cura, istruzione ed educazione del minore e la difficoltà nel reperirla, avendo la stessa cambiato utenza telefonica. In particolare, riferiva di essere stato costretto a rivolgersi al Giudice tutelare per ottenere il rilascio del documento di identità per l'espatrio a favore del figlio , necessario per Per_1 consentire a quest'ultimo di partecipare ad un viaggio d'istruzione organizzato con la scuola (proc. n. 547/2020 V.G. – Tribunale di Siracusa), nonché per le altre questioni nell'interesse del ragazzino.
Chiedeva, inoltre, di rimettere a liberi accordi tra le parti le modalità di esercizio del diritto di visita materno del figlio, nonché di confermare l'obbligo di di CP_1 contribuire al mantenimento del figlio nella misura mensile di euro 250,00, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per lo stesso.
All'udienza del 14.11.2024, il Giudice, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, dichiarava la contumacia di quindi, sentito il difensore di CP_1 parte ricorrente che insisteva in ricorso, e ritenuto di dover adottare provvedimenti urgenti a tutela del minore, confermava l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori, con Per_1 collocamento presso il padre, riconoscendo, tuttavia, a quest'ultimo il potere di assumere unilateralmente le questioni di maggior interesse per il minore (come autorizzazioni scolastiche e visite mediche). Confermava, inoltre, l'obbligo a carico di CP_1
pagina 2 di 5 di corrispondere al ricorrente, per il mantenimento del figlio, la somma mensile CP_1 di euro 250,00, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Alla successiva udienza del 16.9.2025 veniva liberamente sentito e si Parte_1 procedeva all'audizione del minore . All'esito, il Giudice, su richiesta del ricorrente, Per_1 lo autorizzava a procedere in favore del figlio, anche senza il consenso della controparte, all'aggiunta del nome “ ” a quello di , avendo il ragazzino avanzato tale CP_2 Per_1 specifica richiesta e vista la difficoltà riscontrata nel reperire l'ex moglie per acquisire il relativo consenso.
La causa veniva istruita documentalmente e anche tramite l'escussione della teste Tes_1
(cfr. verbale del 25.11.2025) e, all'esito, veniva posta in decisione dinanzi al
[...]
Collegio.
2.Passando al merito, ritiene il Tribunale che, alla luce del materiale probatorio in atti, vada accolta la domanda di modifica della sentenza di divorzio con la previsione di un affidamento super esclusivo di al padre, con conferma del collocamento presso lo Per_1 stesso, anche ai fini della residenza anagrafica e delle altre misure anche economiche già previste.
Invero, elemento nuovo accertato in giudizio è l'intervenuta irreperibilità della madre e l'assenza di qualsiasi rapporto con il figlio dall'anno 2021, come dichiarato dal ricorrente e confermato dallo stesso minore all'udienza del 16.9.2025 (“Non vedo e non sento mia madre da 4-5 anni, non ho nemmeno il suo numero di telefono. Da quello che ricordo
l'avrò vista al mio compleanno nel 2021. In passato durante le festività veniva ma da 5 anni non si è più fatta viva. Con papà ho un ottimo rapporto e sto bene con lui e per me la nonna è come se fosse mia madre”). Tali circostanze hanno infine trovato ulteriore riscontro nelle dichiarazioni rese, in qualità di teste, dalla nonna materna del minore, Tes_1
sentita all'udienza del 25.11.2025, la quale ha confermato che è
[...] CP_1 scomparsa dalla vita del figlio da circa 6 anni, rendendosi irrintracciabile.
Così, il sopravvenuto totale disinteresse della madre (dall'anno 2021) nei confronti del minore e la completa delega, al padre, delle gestione delle questioni quotidiane riguardanti il figlio e degli aspetti di maggiore rilievo quali la scuola e la salute del minore, determina pagina 3 di 5 la necessità di prevedere, in riforma delle precedenti statuizioni, e nell'interesse esclusivo di , il suo affidamento super esclusivo al padre che di fatto già si occupa da solo della Per_1 sua cura, istruzione, mantenimento ed educazione;
ciò anche al fine di consentire al padre di provvedere in modo celere ai bisogni del figlio, anche senza il consenso dell'altro genitore.
L'irreperibilità della ricorrente appare infatti incompatibile con un regime di affidamento condiviso, il cui presupposto è la collaborazione effettiva e continua tra entrambi i genitori nell'interesse superiore del minore e ne giustifica la deroga a tutela del benessere del minore . Per_1
D'altro canto, il ricorrente è già stato costretto a ricorrere all'intervento del Giudice
Tutelare del Tribunale di Siracusa al fine di ottenere il rilascio del documento di identità per l'espatrio a favore di , necessario per consentire a quest'ultimo di partecipare ad Per_1 un viaggio d'istruzione organizzato con la scuola (proc. n. 547/2020 V.G. – Tribunale di
Siracusa), stante la difficoltà nel reperire la madre il cui consenso risultava imprescindibile.
Inoltre, è stato necessario, anche in questo Giudizio, stante l'assenza della madre, ricorrere all'autorizzazione del Giudice per consentire a di aggiungere al suo nome quello di Per_1
”, come da lui stesso richiesto. CP_2
Ed in effetti, la mancata comparizione e costituzione nel presente giudizio di CP_1
nonostante l'avvenuta notifica degli atti, testimonia ulteriormente un atteggiamento
[...] di indifferenza e omissione rispetto ai doveri genitoriali tale da giustificare un affidamento super esclusivo al padre.
Dovranno confermarsi per il resto le statuizioni di cui alla sentenza di divorzio, con riferimento al collocamento del minore, al contributo al mantenimento da parte della madre e diritto di visita.
3.In applicazione del principio della soccombenza, va condannata a CP_1 pagare le spese di lite in favore del ricorrente, con versamento all'Erario, essendo la parte ammessa al patrocinio a spese dello stato.
La liquidazione viene effettuata ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato, avuto riguardo allo scaglione compreso tra euro 26.001 ed euro 52.000 (cause di valore pagina 4 di 5 indeterminato), secondo valori minimi per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, tenuto conto del grado di difficoltà delle questioni giuridiche affrontate, dell'attività difensiva concretamente svolta per ciascuna fase
P.Q.M
Il Tribunale di Siracusa, prima sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 915/2024 R.G., a parziale modifica della sentenza n. 2468/2015 emessa da questo Tribunale in data 21.12.2016:
1. affida il minore , nato a Siracusa il [...], in [...]-esclusiva Persona_2 al padre , collocandolo presso la stesso, anche ai fini della Parte_1 residenza anagrafica;
2. conferma per il resto.
3. condanna a corrispondere in favore del ricorrente, con versamento CP_1 all'Erario, le spese di lite, liquidate nella somma di € 3.809,00 per compensi oltre
IVA, CPA e spese generali come per legge.
4. Così deciso in Siracusa, il 4.12.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile.
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO DI SA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 915/2024 R.G. avente ad oggetto: “modifica delle condizioni di divorzio” promossa da
(C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliato in SA,
VIA FILIPPO JUVARA N. 67, presso lo studio dell'avv. BUSCEMI DAVID, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente contro
(C.F. ), nata a [...] il CP_1 C.F._2
24/07/1968 e residente in [...]-interno 5;
- resistente non costituita
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede (visto del 4.4.2024);
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
pagina 1 di 5 1.Con ricorso depositato in data 6.3.2024 , premesso che: Parte_1 con sentenza (n. 2468/2015) emessa in data 21.12.2016 il Tribunale di Siracusa, pronunciando lo scioglimento del matrimonio contratto con aveva CP_1 disposto, per quel che rileva nel presente giudizio, l'affidamento condiviso del figlio minore (nato il [...]) ad entrambi i genitori, con collocamento presso il padre e Per_1 regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita materno, oltre alla previsione dell'obbligo di mantenimento a carico della madre nella misura di 250,00 euro mensili e il
50% delle spese straordinarie;
chiedeva di disporre, a modifica delle condizioni di divorzio, l'affidamento esclusivo del figlio minore a sé, con possibilità di assumere autonomamente e in via diretta tutte le decisioni di maggiore interesse per il figlio, allegando all'uopo il sopravvenuto totale disinteresse della madre per le questioni attinenti alla cura, istruzione ed educazione del minore e la difficoltà nel reperirla, avendo la stessa cambiato utenza telefonica. In particolare, riferiva di essere stato costretto a rivolgersi al Giudice tutelare per ottenere il rilascio del documento di identità per l'espatrio a favore del figlio , necessario per Per_1 consentire a quest'ultimo di partecipare ad un viaggio d'istruzione organizzato con la scuola (proc. n. 547/2020 V.G. – Tribunale di Siracusa), nonché per le altre questioni nell'interesse del ragazzino.
Chiedeva, inoltre, di rimettere a liberi accordi tra le parti le modalità di esercizio del diritto di visita materno del figlio, nonché di confermare l'obbligo di di CP_1 contribuire al mantenimento del figlio nella misura mensile di euro 250,00, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per lo stesso.
All'udienza del 14.11.2024, il Giudice, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, dichiarava la contumacia di quindi, sentito il difensore di CP_1 parte ricorrente che insisteva in ricorso, e ritenuto di dover adottare provvedimenti urgenti a tutela del minore, confermava l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori, con Per_1 collocamento presso il padre, riconoscendo, tuttavia, a quest'ultimo il potere di assumere unilateralmente le questioni di maggior interesse per il minore (come autorizzazioni scolastiche e visite mediche). Confermava, inoltre, l'obbligo a carico di CP_1
pagina 2 di 5 di corrispondere al ricorrente, per il mantenimento del figlio, la somma mensile CP_1 di euro 250,00, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Alla successiva udienza del 16.9.2025 veniva liberamente sentito e si Parte_1 procedeva all'audizione del minore . All'esito, il Giudice, su richiesta del ricorrente, Per_1 lo autorizzava a procedere in favore del figlio, anche senza il consenso della controparte, all'aggiunta del nome “ ” a quello di , avendo il ragazzino avanzato tale CP_2 Per_1 specifica richiesta e vista la difficoltà riscontrata nel reperire l'ex moglie per acquisire il relativo consenso.
La causa veniva istruita documentalmente e anche tramite l'escussione della teste Tes_1
(cfr. verbale del 25.11.2025) e, all'esito, veniva posta in decisione dinanzi al
[...]
Collegio.
2.Passando al merito, ritiene il Tribunale che, alla luce del materiale probatorio in atti, vada accolta la domanda di modifica della sentenza di divorzio con la previsione di un affidamento super esclusivo di al padre, con conferma del collocamento presso lo Per_1 stesso, anche ai fini della residenza anagrafica e delle altre misure anche economiche già previste.
Invero, elemento nuovo accertato in giudizio è l'intervenuta irreperibilità della madre e l'assenza di qualsiasi rapporto con il figlio dall'anno 2021, come dichiarato dal ricorrente e confermato dallo stesso minore all'udienza del 16.9.2025 (“Non vedo e non sento mia madre da 4-5 anni, non ho nemmeno il suo numero di telefono. Da quello che ricordo
l'avrò vista al mio compleanno nel 2021. In passato durante le festività veniva ma da 5 anni non si è più fatta viva. Con papà ho un ottimo rapporto e sto bene con lui e per me la nonna è come se fosse mia madre”). Tali circostanze hanno infine trovato ulteriore riscontro nelle dichiarazioni rese, in qualità di teste, dalla nonna materna del minore, Tes_1
sentita all'udienza del 25.11.2025, la quale ha confermato che è
[...] CP_1 scomparsa dalla vita del figlio da circa 6 anni, rendendosi irrintracciabile.
Così, il sopravvenuto totale disinteresse della madre (dall'anno 2021) nei confronti del minore e la completa delega, al padre, delle gestione delle questioni quotidiane riguardanti il figlio e degli aspetti di maggiore rilievo quali la scuola e la salute del minore, determina pagina 3 di 5 la necessità di prevedere, in riforma delle precedenti statuizioni, e nell'interesse esclusivo di , il suo affidamento super esclusivo al padre che di fatto già si occupa da solo della Per_1 sua cura, istruzione, mantenimento ed educazione;
ciò anche al fine di consentire al padre di provvedere in modo celere ai bisogni del figlio, anche senza il consenso dell'altro genitore.
L'irreperibilità della ricorrente appare infatti incompatibile con un regime di affidamento condiviso, il cui presupposto è la collaborazione effettiva e continua tra entrambi i genitori nell'interesse superiore del minore e ne giustifica la deroga a tutela del benessere del minore . Per_1
D'altro canto, il ricorrente è già stato costretto a ricorrere all'intervento del Giudice
Tutelare del Tribunale di Siracusa al fine di ottenere il rilascio del documento di identità per l'espatrio a favore di , necessario per consentire a quest'ultimo di partecipare ad Per_1 un viaggio d'istruzione organizzato con la scuola (proc. n. 547/2020 V.G. – Tribunale di
Siracusa), stante la difficoltà nel reperire la madre il cui consenso risultava imprescindibile.
Inoltre, è stato necessario, anche in questo Giudizio, stante l'assenza della madre, ricorrere all'autorizzazione del Giudice per consentire a di aggiungere al suo nome quello di Per_1
”, come da lui stesso richiesto. CP_2
Ed in effetti, la mancata comparizione e costituzione nel presente giudizio di CP_1
nonostante l'avvenuta notifica degli atti, testimonia ulteriormente un atteggiamento
[...] di indifferenza e omissione rispetto ai doveri genitoriali tale da giustificare un affidamento super esclusivo al padre.
Dovranno confermarsi per il resto le statuizioni di cui alla sentenza di divorzio, con riferimento al collocamento del minore, al contributo al mantenimento da parte della madre e diritto di visita.
3.In applicazione del principio della soccombenza, va condannata a CP_1 pagare le spese di lite in favore del ricorrente, con versamento all'Erario, essendo la parte ammessa al patrocinio a spese dello stato.
La liquidazione viene effettuata ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato, avuto riguardo allo scaglione compreso tra euro 26.001 ed euro 52.000 (cause di valore pagina 4 di 5 indeterminato), secondo valori minimi per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, tenuto conto del grado di difficoltà delle questioni giuridiche affrontate, dell'attività difensiva concretamente svolta per ciascuna fase
P.Q.M
Il Tribunale di Siracusa, prima sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 915/2024 R.G., a parziale modifica della sentenza n. 2468/2015 emessa da questo Tribunale in data 21.12.2016:
1. affida il minore , nato a Siracusa il [...], in [...]-esclusiva Persona_2 al padre , collocandolo presso la stesso, anche ai fini della Parte_1 residenza anagrafica;
2. conferma per il resto.
3. condanna a corrispondere in favore del ricorrente, con versamento CP_1 all'Erario, le spese di lite, liquidate nella somma di € 3.809,00 per compensi oltre
IVA, CPA e spese generali come per legge.
4. Così deciso in Siracusa, il 4.12.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile.
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
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