TRIB
Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 17/09/2025, n. 1851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1851 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Il giudice dott.ssa Rosa Molè ha emesso all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 16.09.25 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 7303/2024
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso giusta procura Pt_1 generale alle liti dall'avv. Agostino Di Feo
ricorrente E
rappresentato e difeso dall'avv. Vecchione Filomena, come in Controparte_1 atti resistente
OGGETTO: opposizione ATP
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 02.09.2023, proponeva, ai sensi Controparte_1 dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il diritto all'indennità di accompagnamento. Il ricorrente evidenziava come, in seguito alla visita medica di revisione del 22.06.2023, la prestazione (di cui era già titolare) veniva revocata. Difatti, con verbali del 5/7/23, l' , riconosceva il ricorrente ultrasessantacinquenne invalida Pt_1 con difficoltà a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L. 509/88. 124/98) grave 100%, ma non abbisognevole di accompagnamento. Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, ritenendo la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento del beneficio richiesto. L' , previa dichiarazione di dissenso, ex comma 4 cit. 445 bis, con ricorso Pt_1 depositato il 17.12.2024, proponeva rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza. Il ricorso in opposizione è infondato e va, pertanto, rigettato per le motivazioni che seguono.
Le censure dell' ricorrente si sostanziano nella insussistenza di idonea Pt_1 documentazione a sostegno della diagnosi formulata dal consulente. In realtà il consulente, all'esito della disamina della documentazione agli atti, e degli esami clinici eseguiti, ha riscontrato le seguenti patologie: psicosi schizoaffettiva cronica con sindrome depressiva grave - ipertensione arteriosa - BPCO - diverticolosi del colon. Il perito ha quindi ritenuto l'istante “ ... un paziente psicotico con associata sindrome depressiva e spunti sindrome schizoaffettiva”, con incapacità ad affrontare la vita, ad essere autonomo e a non rappresentare un pericolo per sè e per gli altri al fine di provvedere alla salvaguardia della propria ed altrui salute. Ha quindi affermato: “In conclusione e sulla scorta di quanto poc'anzi argomentato, considerando il quadro patologico di cui risulta affetto il sig.
nella sua totalità e complessità, ritengo che nella fattispecie in Controparte_1 esame si ravvisino gli estremi per il riconoscimento di una invalidità pari al 100% con necessità di assistenza continua a far data da 5/7/23 e con revisione al 05.07.2027”. Nello specifico, le valutazioni del CTU sono scrupolose e coerenti con i dati documentali. La diagnosi clinica è stata formulata alla luce della raccolta anamnestica, in base alla documentazione sanitaria e per quanto emerso nel corso delle operazioni peritali, venendo considerate tutte le infermità accertate. Le doglianze dell' , il cui consulente non risulta presente alle operazioni e non Pt_1 ha proposto osservazioni, non appaiono idonee a confutare le conclusioni a cui è pervenuto il consulente d'ufficio. Difatti, in difetto di comprovati elementi contrari, le censure si sostanziano in un mero dissenso diagnostico, senza, tuttavia, assumere rilievo in questa sede ove rilevano invece eventuali errori e lacune della consulenza tecnica che si traducano in carenze o deficienze diagnostiche o in affermazioni illogiche e scientificamente errate o che conseguano alla omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi. Va, dunque, senza alcun dubbio esclusa la necessità di un ulteriore approfondimento diagnostico. Parimenti, non sussistono elementi idonei e sufficienti ad addivenire ad una valutazione difforme da quella raggiunta in sede peritale. In definitiva, le argomentazioni del consulente, come complessivamente esposte nella ctu depositata nel presente giudizio, sono condivisibili e possono essere integralmente recepite da questo giudicante, ai fini della positiva valutazione del presupposto sanitario per il riconoscimento della dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 5.7.23 Le spese dell'intero giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
a) rigetta l'opposizione e dichiara la sussistenza del requisito sanitario per l'erogazione al ricorrente dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 5.7.23 b) Condanna l' al pagamento in favore del ricorrente delle spese dell'intero Pt_1 giudizio, liquidate in complessivi euro 2500,00, oltre spese generali, IVA e CPA, con attribuzione. c) liquida le spese di CTU con separato decreto.
Si comunichi
TORRE ANNUNZIATA, il 16.09.25 Il giudice del lavoro dott.ssa Rosa Molé