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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XL, sentenza 17/02/2026, n. 2492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2492 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2492/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 40, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
BE ROBERTO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14927/2025 depositato il 14/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Marino - Marino 00047 Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240126249058502 TARI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240126249058502 TARI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240126249058502 TARI 2016 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1014/2026 depositato il
30/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente Ricorrente_1 rappresentava di aver ricevuto notifica-in data 18 giugno 2025 da ADER su richiesta del Comune di Marino – della cartella in oggetto di Euro 2.662,00 inerente un avviso di accertamento giammai notificato, relativo ad omessa dichiarazione TARI e TEFA anni dal 2014 al 2016 per l' unita' immobiliare così come indicata nell' atto in oggetto.
Riferiva, altresì, che la cartella impugnata, ricevuta quale erede di Nominativo_1, era da ritenersi illegittima per infondatezza dei presupposti impositivi, difetto di motivazione e violazione di legge e ne chiedeva, dunque, l'annullamento per intervenuta prescrizione .
L'ufficio si costituiva in giudizio, chiedendo la cessazione della materia del contendere.
All'udienza datata 22 gennaio 2026 il giudice monocratico emanava la seguente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ADER, agente della riscossione per il Comune di Marino ha prodotto documentazione dalla quale risulta l'avvenuto annullamento in data 14.11.2025 della cartella impugnata - per riconoscimento della fondatezza delle motivazioni del ricorso, in particolare per difetto del presupposto impositivo, essendo, dunque , venute meno le ragioni alla base della materia del contendere.
Pertanto, sulla base di quanto esposto, va dichiarata l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Quanto alle spese di giudizio tra le parti, stante l'avvenuto annullamento del provvedimento in oggetto in pendenza di ricorso avvenuto gia' in data 14.112025 , vanno compensate, sussistendone giustificati motivi.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate. ROMA, 22.01.2026 Il
Giudice monocratico Roberto BE
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 40, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
BE ROBERTO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14927/2025 depositato il 14/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Marino - Marino 00047 Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240126249058502 TARI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240126249058502 TARI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240126249058502 TARI 2016 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1014/2026 depositato il
30/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente Ricorrente_1 rappresentava di aver ricevuto notifica-in data 18 giugno 2025 da ADER su richiesta del Comune di Marino – della cartella in oggetto di Euro 2.662,00 inerente un avviso di accertamento giammai notificato, relativo ad omessa dichiarazione TARI e TEFA anni dal 2014 al 2016 per l' unita' immobiliare così come indicata nell' atto in oggetto.
Riferiva, altresì, che la cartella impugnata, ricevuta quale erede di Nominativo_1, era da ritenersi illegittima per infondatezza dei presupposti impositivi, difetto di motivazione e violazione di legge e ne chiedeva, dunque, l'annullamento per intervenuta prescrizione .
L'ufficio si costituiva in giudizio, chiedendo la cessazione della materia del contendere.
All'udienza datata 22 gennaio 2026 il giudice monocratico emanava la seguente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ADER, agente della riscossione per il Comune di Marino ha prodotto documentazione dalla quale risulta l'avvenuto annullamento in data 14.11.2025 della cartella impugnata - per riconoscimento della fondatezza delle motivazioni del ricorso, in particolare per difetto del presupposto impositivo, essendo, dunque , venute meno le ragioni alla base della materia del contendere.
Pertanto, sulla base di quanto esposto, va dichiarata l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Quanto alle spese di giudizio tra le parti, stante l'avvenuto annullamento del provvedimento in oggetto in pendenza di ricorso avvenuto gia' in data 14.112025 , vanno compensate, sussistendone giustificati motivi.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate. ROMA, 22.01.2026 Il
Giudice monocratico Roberto BE