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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 25/02/2025, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Maria Giuseppa Di Marco Presidente
2) dott. Cinzia Alcamo Consigliere
3) dott. Caterina Greco Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1256 R.G.A. 2022, promossa in grado di appello D A
rappresentato e difeso dagli Avv.ti CERNIGLIARO DELIA e Pt_1
CIANCIMINO ROSARIA
- Appellante- C O N T R O Controparte_1
-Appellata contumace -
All'udienza del 20/02/2025 assente l'appellante, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce. FATTO E DIRITTO Con la sentenza n. 3558/2022 del 7.11.2022 il Tribunale di Palermo, accogliendo la domanda proposta da con ricorso depositato il Controparte_1
25.01.2021, ha condannato l' – a pagare alla ricorrente la Controparte_2 somma complessiva di € 11.233,19, di cui € 4.605,19, pari all'IRPEF già versata sulla parte di TFR precedentemente corrisposta dal datore di lavoro, ed € 6.628,00 a titolo di retribuzione del mese di ottobre 2018, oltre interessi e rivalutazione, compensando le spese di lite. Il Tribunale, dato atto che l' aveva provveduto al pagamento del TFR Pt_1 ancora dovuto al netto dell'IRPEF già versata dal datore di lavoro, dichiarava essere dovuto, invece, il pagamento al lordo di tale importo;
quanto all'ultima mensilità di retribuzione, disattendeva l'eccezione dell (a mente della quale l'importo Pt_1 chiesto era diverso da quello - maturato sino a settembre 2018 - domandato in via amministrativa e non rientrava comunque nel periodo indennizzabile) rilevando che il credito era certo, in quanto emergente dall'ultima busta paga (ottobre 2018), e
1 rientrava nel periodo indennizzabile, come individuato dallo stesso Istituto (dal 28.10.2018 al 28.10.2019, considerato quale dies a quo il 28.10.2019, data di deposito del decreto ingiuntivo con cui la lavoratrice aveva agito nei confronti del datore di lavoro); inoltre, nel compensare integralmente le spese di lite, valorizzava l'errata indicazione nel modello Sr53, da parte della lavoratrice, dei crediti rivendicati, ciò che avrebbe indotto in errore l' nella determinazione delle somme da Pt_1 liquidare, innescando il conseguente contenzioso. Avverso tale sentenza ha proposto appello l' Pt_1
pur ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita. Controparte_1
All'udienza del 20/02/2025, cui la causa è stata rinviata ex art. 348 c.p.c., nell'assenza dell'appellante, la causa è stata decisa come da dispositivo.
*** Va preliminarmente dichiarata la contumacia di Controparte_1 ritualmente evocata in giudizio e non costituitasi. Deve poi darsi atto che la parte appellante non ha presenziato né all'udienza del 13.02.2025 né a quella successiva del 20.02.2025, cui la causa è stata rinviata ex art. 348 c.p.c., con provvedimento di cui ha ricevuto rituale comunicazione dalla cancelleria;
sicchè ai sensi dell'art. 348 c.p.c., l'appello va dichiarato improcedibile. Nulla va disposto sulle spese di lite in difetto di costituzione dell'appellata.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile l'appello proposto dall' Pt_1 avverso la sentenza n. 3558/2022, resa il 7.11.2022 dal Tribunale di Palermo. Nulla sulle spese. Dà atto della sussistenza a carico dell'appellante dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17 L. n. 228/2012. Così deciso in Palermo il 20.02.2025. Il Consigliere estensore Il Presidente
Caterina Greco Maria Giuseppa Di Marco
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