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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 07/03/2025, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei
Signori Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel. dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3673 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._1
19/03/1978, rappresentata e difesa dall'avvocato Sebastiano Fabio e dall'avvocato Nardotto Viviana;
e
, C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_2 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avvocato Sebastiano Fabio e dall'avvocato Nardotto Viviana;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
1. Il figlio minore resta affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, con residenza prevalente Per_1
presso la madre nella casa familiare di Via Borgo Berga n. 106, a tale scopo assegnata alla stessa;
2. I genitori eserciteranno ciascuno in modo disgiunto la responsabilità genitoriale sulle questioni ordinarie, quando insieme al figlio, entrambi consapevoli dell'obbligo di condividere con l'altro genitore elementi e decisioni che riguardino gli aspetti salienti della vita del minore;
3. continuerà a trascorrere con il padre i fine settimana, alternati con la signora dal Per_1 CP_1
sabato pomeriggio fino alla sera della domenica;
in ogni caso potrà stare con il padre ogniqualvolta ne manifesterà il desiderio e compatibilmente con i reciproci impegni;
4. durante le vacanze Natalizie e continuerà a vedere entrambi i genitori secondo gli accordi Per_2
che stabiliranno di volta in volta e sempre tenuto conto degli impegni scolastici di;
Per_1
5. durante le vacanze estive trascorrerà con il padre almeno quindici giorni, anche non consecutivi
(da concordare ogni anno);
6. Il Signor contribuirà al mantenimento del figlio con un assegno pari ad € 200,00 mensili, CP_2
rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 12 di ogni mese sul conto corrente della signora identificato dal codice IBAN [...], CP_1
nonché sostenendo il 50% delle spese straordinarie così come individuate e regolate dal protocollo in uso presso questo Tribunale, che le parti dichiarano di conoscere;
di queste spese, quando anticipate dalla signora verranno fornite al signor le pezze giustificative alla fine di ogni mese, CP_1 CP_2
dovendo il Sig. rimborsarne la sua quota del 50% entro 15 giorni dalla richiesta. I coniugi si CP_2
impegnano a confrontarsi in ordine alle spese più rilevanti anche al fine di poter programmare gli esborsi ed evitare per quanto possibile che l'uno anticipi la quota di spettanza dell'altro. Resta fermo l'obbligo dell'uno di mettere a disposizione dell'altro le pezze giustificative delle spese straordinarie sostenute affinché si possano conseguire, meglio se concordemente, i benefici fiscali spettanti;
7. Il signor contribuirà al mantenimento della Signora – che proseguirà a percepirà CP_2 CP_1
anche gli assegni familiari, finché spettanti al nucleo – con un assegno pari ad € 200,00 mensili rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 12 di ogni mese in favore del conto corrente personale della moglie, identificato dal codice IBAN IT
76X0306911894100000004472;
8. Il signor si impegna a cedere la casa coniugale alla signora sita a CP_2 Controparte_1
Vicenza (VI) in Borgo Berga n. 106/1 e così catastalmente censita: Comune di Vicenza (VI), catasto fabbricati, foglio 34, particella 68, subalterno 26, categoria A/3, CL. 4, consistenza 4,5 vani, Rendita
€ 290,5, libera dall'Ipoteca Iscritta a Vicenza in data 22/04/2003 ai nn. R.G. 10304, R.P. 1997 e da altri gravami, a fronte del versamento da parte della cessionaria della somma di € 55.000,00, mediante atto notarile previo contestuale incasso della somma anzidetta, entro e non oltre 30 giorni dalla pronuncia della sentenza di separazione personale delle parti.
I coniugi precisano che la predetta regolamentazione dei rapporti economico-patrimoniali è stata condizione funzionale e indispensabile alla definizione congiunta della separazione personale e chiedono, pertanto, fin d'ora l'applicazione delle agevolazioni previste dall'art. 19 della Legge n. 74 del 06 Marzo 1987 (e pertanto l'esenzione dalle imposte di bollo, registro, ipotecaria e catastale e ogni altro beneficio fiscale).
Conclusioni del Pubblico Ministero: il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento delle conclusioni congiuntamente formulate dalle parti. FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 11/10/2024 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in Vicenza in data 10/12/2005, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 09/01/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore, alla prevalente collocazione dello stesso presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze del minore;
-le spese straordinarie relative al figlio minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in Vicenza in via Borgo
Berga n. 106, in favore di quale genitore convivente con il figlio minore;
Controparte_1
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di l'obbligo di corrispondere ad a titolo di mantenimento, la Controparte_2 Controparte_1
somma di euro 200,00 mensili, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3,
n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del Giudice
Relatore, affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e , uniti in Controparte_1 Controparte_2
matrimonio in Vicenza in data 10/12/2005 con atto trascritto al n. 184, parte I, anno 2005, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Vicenza perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 6/03/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Elena Sollazzo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei
Signori Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel. dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3673 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._1
19/03/1978, rappresentata e difesa dall'avvocato Sebastiano Fabio e dall'avvocato Nardotto Viviana;
e
, C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_2 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avvocato Sebastiano Fabio e dall'avvocato Nardotto Viviana;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
1. Il figlio minore resta affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, con residenza prevalente Per_1
presso la madre nella casa familiare di Via Borgo Berga n. 106, a tale scopo assegnata alla stessa;
2. I genitori eserciteranno ciascuno in modo disgiunto la responsabilità genitoriale sulle questioni ordinarie, quando insieme al figlio, entrambi consapevoli dell'obbligo di condividere con l'altro genitore elementi e decisioni che riguardino gli aspetti salienti della vita del minore;
3. continuerà a trascorrere con il padre i fine settimana, alternati con la signora dal Per_1 CP_1
sabato pomeriggio fino alla sera della domenica;
in ogni caso potrà stare con il padre ogniqualvolta ne manifesterà il desiderio e compatibilmente con i reciproci impegni;
4. durante le vacanze Natalizie e continuerà a vedere entrambi i genitori secondo gli accordi Per_2
che stabiliranno di volta in volta e sempre tenuto conto degli impegni scolastici di;
Per_1
5. durante le vacanze estive trascorrerà con il padre almeno quindici giorni, anche non consecutivi
(da concordare ogni anno);
6. Il Signor contribuirà al mantenimento del figlio con un assegno pari ad € 200,00 mensili, CP_2
rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 12 di ogni mese sul conto corrente della signora identificato dal codice IBAN [...], CP_1
nonché sostenendo il 50% delle spese straordinarie così come individuate e regolate dal protocollo in uso presso questo Tribunale, che le parti dichiarano di conoscere;
di queste spese, quando anticipate dalla signora verranno fornite al signor le pezze giustificative alla fine di ogni mese, CP_1 CP_2
dovendo il Sig. rimborsarne la sua quota del 50% entro 15 giorni dalla richiesta. I coniugi si CP_2
impegnano a confrontarsi in ordine alle spese più rilevanti anche al fine di poter programmare gli esborsi ed evitare per quanto possibile che l'uno anticipi la quota di spettanza dell'altro. Resta fermo l'obbligo dell'uno di mettere a disposizione dell'altro le pezze giustificative delle spese straordinarie sostenute affinché si possano conseguire, meglio se concordemente, i benefici fiscali spettanti;
7. Il signor contribuirà al mantenimento della Signora – che proseguirà a percepirà CP_2 CP_1
anche gli assegni familiari, finché spettanti al nucleo – con un assegno pari ad € 200,00 mensili rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 12 di ogni mese in favore del conto corrente personale della moglie, identificato dal codice IBAN IT
76X0306911894100000004472;
8. Il signor si impegna a cedere la casa coniugale alla signora sita a CP_2 Controparte_1
Vicenza (VI) in Borgo Berga n. 106/1 e così catastalmente censita: Comune di Vicenza (VI), catasto fabbricati, foglio 34, particella 68, subalterno 26, categoria A/3, CL. 4, consistenza 4,5 vani, Rendita
€ 290,5, libera dall'Ipoteca Iscritta a Vicenza in data 22/04/2003 ai nn. R.G. 10304, R.P. 1997 e da altri gravami, a fronte del versamento da parte della cessionaria della somma di € 55.000,00, mediante atto notarile previo contestuale incasso della somma anzidetta, entro e non oltre 30 giorni dalla pronuncia della sentenza di separazione personale delle parti.
I coniugi precisano che la predetta regolamentazione dei rapporti economico-patrimoniali è stata condizione funzionale e indispensabile alla definizione congiunta della separazione personale e chiedono, pertanto, fin d'ora l'applicazione delle agevolazioni previste dall'art. 19 della Legge n. 74 del 06 Marzo 1987 (e pertanto l'esenzione dalle imposte di bollo, registro, ipotecaria e catastale e ogni altro beneficio fiscale).
Conclusioni del Pubblico Ministero: il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento delle conclusioni congiuntamente formulate dalle parti. FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 11/10/2024 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in Vicenza in data 10/12/2005, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 09/01/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore, alla prevalente collocazione dello stesso presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze del minore;
-le spese straordinarie relative al figlio minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in Vicenza in via Borgo
Berga n. 106, in favore di quale genitore convivente con il figlio minore;
Controparte_1
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di l'obbligo di corrispondere ad a titolo di mantenimento, la Controparte_2 Controparte_1
somma di euro 200,00 mensili, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3,
n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del Giudice
Relatore, affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e , uniti in Controparte_1 Controparte_2
matrimonio in Vicenza in data 10/12/2005 con atto trascritto al n. 184, parte I, anno 2005, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Vicenza perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 6/03/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Elena Sollazzo