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Sentenza 24 maggio 2024
Sentenza 24 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 24/05/2024, n. 466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 466 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Il Giudice onorario dott. Paolo Marescalco, in funzione di Giudice del Lavoro, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione , alle h 14,23 dell'udienza del 24.052024 all'esito della camera di consiglio ,ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 3381/2022 R.G. promossa da: nata a [...] il [...] ( c.f. ) , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dagli avv.ti Antonino e Filadelfo TRIBULATO ricorrente contro rappresentata e difesa dall'avv. Ivano MARCEDONE CP_1
e rappresentata e difesa dall'avv. Francesca FONTANA resistenti CP_2
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza odierna e la causa è stata posta in decisione.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 31.12.2022 gli avv.ti Tribulato hanno proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento nr. 29820229006574608000 notificata il 12.12.2022 con cui l' ha CP_2 intimato il pagamento della somma di € 29.829,80 per l'avviso di addebito nr. CP_1
59820120001069789000 relativo alla iscrizione d'ufficio alla gestione separata . CP_1
Deduce l'opponente diversi motivi tra cui l'intervenuta prescrizione del credito azionato.
Instauratosi il presente giudizio con comparsa di costituzione e risposta si costituiva l' deducendo CP_1 la correttezza del proprio operato e si costituiva anche l' per chiedere di dichiararsi nei suoi CP_2 confronti la carenza di legittimazione passiva.
In assenza di attività istruttoria all'udienza odierna , essendo intervenuto l'integrale pagamento di quanto rideterminato per sgravio, le parti hanno congiuntamente chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere e quindi in accoglimento di questa richiesta
P.Q.M.
pagina 1 di 2 Il giudice onorario, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza , eccezione e/o deduzione dichiara la cessazione della materia del contendere per intervenuto sgravio di quanto oggetto di impugnativa e compensa tra le parti le spese di lite.
Dichiara la carenza di legittimazione passiva di nei cui confronti compensa le spese di lite. CP_2
Siracusa 24.05.2024
Il Giudice dott. Paolo Marescalco
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