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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 16/07/2025, n. 1863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1863 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Bologna In Nome del Popolo Italiano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 14615/2024 tra le parti:
PARTE ATTRICE
(C.F.: ) Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore
− Difesa: Avv.ta CIFARELLI SIMONA;
− Domicilio: VIA SAN GERVASIO 48 76125 TRANI presso lo studio dell'Avv.ta Simona Cifarelli
PARTE CONVENUTA
DOTT. (C.F.: ) Controparte_1 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro-tempore
− Difesa: Avv.ta BOTTA MICHELA
− Domicilio: VIA ROSSANA 11 - FRAZIONE 12100 CUNEO Controparte_2 presso lo studio dell'Avv.ta Michela Botta
Decisa a Bologna il 15/07/2025 sulle seguenti conclusioni:
Parte attrice:
“- In via preliminare , dare atto che in data 8.7.2024 prima e con trasmesso il 10.7 2024 a mezzo di mail dott ore 19.39 è intervenuto atto di transazione definito Controparte_1 tombale tra le odierne parti in causa avente piena validità ed efficacia giuridica e pertanto accertare e riconoscere che in forza del predetto accordo la società Dott. Controparte_1 non aveva diritto, e legittimazione processuale di procedere giudizialmente
[...] per richiedere il pagamento delle somme azionate mercè il titolo dedotto nel ricorso monitoro qui opposto;
- Nel merito, ove per qualsivoglia ragione la transazione intercorsa tra le parti non dovesse essere ritenuta giuridicamente valida ed efficace accertare e riconoscere, per le ragioni spiegate in atti che nulla è dovuto da parte della società 1 alla società Dott. Parte_1 Controparte_1
per i decreti ingiuntivi opposti e per l'effetto revocare e dichiarare nulli e privi di
[...] effetti giuridici i decreti ingiuntivi opposti”
Parte convenuta:
“NEL MERITO, rigettare le domande attoree perché infondate, in fatto ed in diritto, per i motivi meglio espressi in atti e, pertanto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- CONDANNARE in persona dell'amministratore unico Sig. Controparte_3
ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento dei Controparte_4 danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio, in via equitativa”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
si oppone al decreto n. 3141/2024 con cui il Parte_1 pagare a Dott. Controparte_1 euro 38.469,23 oltre interesse e spese a titolo di corrispettivo per realizzazione di oneri tecnici.
L'opponente eccepisce che e Parte_1 Controparte_5
, in data 8 luglio ac
[...] prevedeva il pagamento della in favore Controparte_6 della Dott. ensivo dei Controparte_1 punti 1, 2 e 4 della transazione stessa, di: euro 140.000,00 alla sottoscrizione ( versamento avvenuto); euro 210.000 entro il 15 novembre 2024 (pari alla somma rinveniente dalla vendita del cassetto fiscale con le modalità espresse nella stessa – cessione del credito); saldo di euro 240.000 entro il 15 febbraio 2025.
Pertanto, chiede la revoca del decreto ingiuntivo. Parte_1
Dott. , a sostegno della propria pretesa, allega: Controparte_1
1) che tra le parti, fin dal 2021, sono intercorsi diversi contratti di collaborazione, nell'ambito degli interventi di efficientamento energetico regolati dalla Legge superbonus 110%, aventi ad oggetto attività di carattere commerciale, di carattere progettuale - tecnico e di esecuzione degli interventi negli immobili ed, in forza di tali contratti, la documentazione necessaria per la cessione del credito è stata caricata nelle piattaforme indicate dalla società opponente;
2) che la fattura n. 29/2024 di euro 38.469,23, sottesa al decreto ingiuntivo e relativa al pagamento degli oneri tecnici dell'immobile sito in Locana (TO), si inserisce in questo contesto.
2 Eccepisce che l'atto di transazione prodotto dall'opponente non risulta validamente sottoscritto da tutte le parti interessate ed è parimenti carente di firma digitale autentica della procuratrice di parte opposta.
Pertanto, Dott. chiede il rigetto dell'opposizione. Controparte_1
2.
In via preliminare, il Tribunale osserva che la procura conferita da AR SI sana ogni possibile difetto di rappresentanza della procuratrice e dei procuratori di parte opponente, ratificando il loro precedente operato (ivi compresa la loro prima costituzione in giudizio, che a sua volta si pone in continuità con quella originaria di precedente difensore) e così recuperando gli effetti sostanziali e processuali della domanda fin dal momento della prima notificazione ai sensi dell'art. 182 comma II cpc, anche ai fini dell'osservanza del termine per proporre opposizione.
3.
Sempre in via preliminare, con riferimento alla nota di deposito 14 luglio 2025, il Tribunale rileva che quanto si verifichi dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni e la scadenza dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e le repliche “non produce alcun effetto ai fini della interruzione del processo, sicchè il giudizio prosegue tra le parti originarie e la sentenza pronunciata nei confronti della parte successivamente fallita non è nulla, né "inutiliter data", bensì inopponibile alla massa dei creditori, rispetto ai quali costituisce "res inter alios acta” (Cassazione, sent. n. 7076/2022)
4.
Nel merito, l'opposizione è fondata.
Come già evidenziato nell'ordinanza 5 dicembre 2024, “premesso che l'eventuale mancanza della sottoscrizione dell'avvocata di parte opposta non incide sull'efficacia dell'accordo tra le parti, la transazione allegata da parte opponente al punto 2 menziona
“numerose fatture” non pagate tra cui deve essere compresa, per la natura “complessiva e tombale” dell'accordo, la fattura azionata in monitorio da parte opposta”.
A ciò si aggiunga che l'efficacia di tale accordo è suggerita anche dalla circostanza per cui parte opponente ha pagato la prima rata prevista di 140.000,00 (bonifico in esecuzione dell'accordo datato 8 luglio 2024, non rifiutato da parte opposta, che ha anche rinunciato al pignoramento così come previsto al punto 3 della scrittura).
Se è vero che la natura novativa della transazione è stata espressamente esclusa, resta che anche nella transazione cd “conservativa” il rapporto che ne discende è comunque regolato dall'accordo transattivo e non già da quello che in precedenza vincolava le parti medesime (Cassazione, sent. n. 11632/2010), così che non opera il titolo della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione.
3 Nessuna doglianza è stata mossa da parte opposta in merito a patologie sopravvenute dell'accordo transattivo 8 luglio 2024.
5.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, secondo i parametri di cui al DM n. 147 /2022, istruttoria nei minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna definitivamente pronunciando, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo 3141/2024 del Tribunale di Bologna;
2) condanna Dott. a rifondere a Controparte_1 [...] le spese di lite, liquidate in euro 6.713,00 oltre spese Parte_1 ntributi, con distrazione in favore della procuratrice e dei procuratori antistatari.
Bologna, 15/07/2025
Il giudice
Paolo Siracusano
4
Tribunale di Bologna In Nome del Popolo Italiano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 14615/2024 tra le parti:
PARTE ATTRICE
(C.F.: ) Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore
− Difesa: Avv.ta CIFARELLI SIMONA;
− Domicilio: VIA SAN GERVASIO 48 76125 TRANI presso lo studio dell'Avv.ta Simona Cifarelli
PARTE CONVENUTA
DOTT. (C.F.: ) Controparte_1 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro-tempore
− Difesa: Avv.ta BOTTA MICHELA
− Domicilio: VIA ROSSANA 11 - FRAZIONE 12100 CUNEO Controparte_2 presso lo studio dell'Avv.ta Michela Botta
Decisa a Bologna il 15/07/2025 sulle seguenti conclusioni:
Parte attrice:
“- In via preliminare , dare atto che in data 8.7.2024 prima e con trasmesso il 10.7 2024 a mezzo di mail dott ore 19.39 è intervenuto atto di transazione definito Controparte_1 tombale tra le odierne parti in causa avente piena validità ed efficacia giuridica e pertanto accertare e riconoscere che in forza del predetto accordo la società Dott. Controparte_1 non aveva diritto, e legittimazione processuale di procedere giudizialmente
[...] per richiedere il pagamento delle somme azionate mercè il titolo dedotto nel ricorso monitoro qui opposto;
- Nel merito, ove per qualsivoglia ragione la transazione intercorsa tra le parti non dovesse essere ritenuta giuridicamente valida ed efficace accertare e riconoscere, per le ragioni spiegate in atti che nulla è dovuto da parte della società 1 alla società Dott. Parte_1 Controparte_1
per i decreti ingiuntivi opposti e per l'effetto revocare e dichiarare nulli e privi di
[...] effetti giuridici i decreti ingiuntivi opposti”
Parte convenuta:
“NEL MERITO, rigettare le domande attoree perché infondate, in fatto ed in diritto, per i motivi meglio espressi in atti e, pertanto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- CONDANNARE in persona dell'amministratore unico Sig. Controparte_3
ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento dei Controparte_4 danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio, in via equitativa”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
si oppone al decreto n. 3141/2024 con cui il Parte_1 pagare a Dott. Controparte_1 euro 38.469,23 oltre interesse e spese a titolo di corrispettivo per realizzazione di oneri tecnici.
L'opponente eccepisce che e Parte_1 Controparte_5
, in data 8 luglio ac
[...] prevedeva il pagamento della in favore Controparte_6 della Dott. ensivo dei Controparte_1 punti 1, 2 e 4 della transazione stessa, di: euro 140.000,00 alla sottoscrizione ( versamento avvenuto); euro 210.000 entro il 15 novembre 2024 (pari alla somma rinveniente dalla vendita del cassetto fiscale con le modalità espresse nella stessa – cessione del credito); saldo di euro 240.000 entro il 15 febbraio 2025.
Pertanto, chiede la revoca del decreto ingiuntivo. Parte_1
Dott. , a sostegno della propria pretesa, allega: Controparte_1
1) che tra le parti, fin dal 2021, sono intercorsi diversi contratti di collaborazione, nell'ambito degli interventi di efficientamento energetico regolati dalla Legge superbonus 110%, aventi ad oggetto attività di carattere commerciale, di carattere progettuale - tecnico e di esecuzione degli interventi negli immobili ed, in forza di tali contratti, la documentazione necessaria per la cessione del credito è stata caricata nelle piattaforme indicate dalla società opponente;
2) che la fattura n. 29/2024 di euro 38.469,23, sottesa al decreto ingiuntivo e relativa al pagamento degli oneri tecnici dell'immobile sito in Locana (TO), si inserisce in questo contesto.
2 Eccepisce che l'atto di transazione prodotto dall'opponente non risulta validamente sottoscritto da tutte le parti interessate ed è parimenti carente di firma digitale autentica della procuratrice di parte opposta.
Pertanto, Dott. chiede il rigetto dell'opposizione. Controparte_1
2.
In via preliminare, il Tribunale osserva che la procura conferita da AR SI sana ogni possibile difetto di rappresentanza della procuratrice e dei procuratori di parte opponente, ratificando il loro precedente operato (ivi compresa la loro prima costituzione in giudizio, che a sua volta si pone in continuità con quella originaria di precedente difensore) e così recuperando gli effetti sostanziali e processuali della domanda fin dal momento della prima notificazione ai sensi dell'art. 182 comma II cpc, anche ai fini dell'osservanza del termine per proporre opposizione.
3.
Sempre in via preliminare, con riferimento alla nota di deposito 14 luglio 2025, il Tribunale rileva che quanto si verifichi dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni e la scadenza dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e le repliche “non produce alcun effetto ai fini della interruzione del processo, sicchè il giudizio prosegue tra le parti originarie e la sentenza pronunciata nei confronti della parte successivamente fallita non è nulla, né "inutiliter data", bensì inopponibile alla massa dei creditori, rispetto ai quali costituisce "res inter alios acta” (Cassazione, sent. n. 7076/2022)
4.
Nel merito, l'opposizione è fondata.
Come già evidenziato nell'ordinanza 5 dicembre 2024, “premesso che l'eventuale mancanza della sottoscrizione dell'avvocata di parte opposta non incide sull'efficacia dell'accordo tra le parti, la transazione allegata da parte opponente al punto 2 menziona
“numerose fatture” non pagate tra cui deve essere compresa, per la natura “complessiva e tombale” dell'accordo, la fattura azionata in monitorio da parte opposta”.
A ciò si aggiunga che l'efficacia di tale accordo è suggerita anche dalla circostanza per cui parte opponente ha pagato la prima rata prevista di 140.000,00 (bonifico in esecuzione dell'accordo datato 8 luglio 2024, non rifiutato da parte opposta, che ha anche rinunciato al pignoramento così come previsto al punto 3 della scrittura).
Se è vero che la natura novativa della transazione è stata espressamente esclusa, resta che anche nella transazione cd “conservativa” il rapporto che ne discende è comunque regolato dall'accordo transattivo e non già da quello che in precedenza vincolava le parti medesime (Cassazione, sent. n. 11632/2010), così che non opera il titolo della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione.
3 Nessuna doglianza è stata mossa da parte opposta in merito a patologie sopravvenute dell'accordo transattivo 8 luglio 2024.
5.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, secondo i parametri di cui al DM n. 147 /2022, istruttoria nei minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna definitivamente pronunciando, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo 3141/2024 del Tribunale di Bologna;
2) condanna Dott. a rifondere a Controparte_1 [...] le spese di lite, liquidate in euro 6.713,00 oltre spese Parte_1 ntributi, con distrazione in favore della procuratrice e dei procuratori antistatari.
Bologna, 15/07/2025
Il giudice
Paolo Siracusano
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