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Ordinanza 12 aprile 2025
Ordinanza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, ordinanza 12/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI GELA
Sezione civile
Proc. n. 179/2025 R.G. promosso da (C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'avv. Massimiliano Marù (C.F. C.F._2 C.F._3 per procura allegata al ricorso depositato telematicamente, elettivamente domiciliati in Gela, v. Pisa n. 70, presso lo studio del suddetto procuratore
Ricorrente
Contro
, Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Santo P.IVA_1
Scaglione (C.F. ) e dall'avv. Maria Alba Bunone (C.F. ) per C.F._4 C.F._5 procura allegata alla memoria di costituzione depositata telematicamente, elettivamente domiciliato in
, v. L. Rizzo n. 14/A, presso l'Avvocatura dell'Istituto CP_1
Resistente
Oggetto: ricorso ex art. 700 c.p.c.
Il giudice, dott.ssa Maria Rosaria Carlà, sciogliendo la riserva che precede;
OSSERVA
Con ricorso ex art. 700 c.p.c. i ricorrenti e hanno chiesto il riconoscimento Parte_1 Parte_2 del diritto alla permanenza nell'alloggio popolare di via Bogota n. 6, piano 1 lato sinistro, salendo dalla scala,
e la sospensione dell'ordine di rilascio dell'alloggio notificato in data 14/10/2024 a richiesta dello di CP_1
. In particolare gli stessi hanno dedotto che tale alloggio era stato occupato dalla , ivi CP_1 Pt_1 rinvenuta in data 1/4/2019 in occasione di un sopralluogo effettuato dalla Polizia Municipale di Gela, che in data 25/10/2019 era stato emesso ordine di rilascio dell'immobile da parte del Sindaco del Comune di Gela e che era stata quindi avviata la procedura esecutiva;
nelle more, però, gli stessi, avvalendosi della riapertura dei termini per la presentazione della domanda di regolarizzazione dell'occupazione sine titulo disposta con L.R.
Regione Sicilia n. 3/2024, art. 68, avevano presentato istanza di regolarizzazione. Ricorrendo quindi alla tutela cautelare, e deducendo la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora (quest'ultimo per indisponibilità di altro alloggio ove l'intero nucleo familiare, costituito anche da due figli di età minore, possa trasferirsi), hanno chiesto l'accertamento della sussistenza, sin dalla data di presentazione della domanda di
1 regolarizzazione ai sensi della L.R. 8/2018, art. 63 co. 2, dei requisiti per ottenere la regolarizzazione della propria posizione di occupanti abusivi.
L' , costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto Controparte_1 della proposta domanda cautelare deducendo l'inammissibilità della chiesta tutela ex art. 700 c.p.c., in relazione alla sussistenza di una tutela tipica ed eccependo altresì il difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito.
Tanto premesso, i ricorrenti propongono ricorso ai sensi dell'art. 700 c.p.c. facendo valere un presunto diritto alla regolarizzazione dell'occupazione dell'alloggio ai sensi dell'art. 63 co. 2 L.R. 8/2018, preannunciando l'esercizio di un'azione civile di accertamento del possesso dei requisiti necessari.
Risulta tuttavia dalla produzione documentale effettuata dal resistente che nei confronti della CP_1 ricorrente, a fronte di una prima istanza di regolarizzazione dell'occupazione dell'alloggio ai sensi della L.R.
8/2018 presentata in data 7/3/2019, rigettata con provvedimento prot. 0008395 del'8/8/2019 (doc. 5), la ricorrente, in virtù della riapertura dei termini disposta con L.R. 3/2024, art. 68, ha presentata successiva analoga istanza in data 18/10/2024 (doc. 7), dichiarata inammissibile con provvedimento del 28/10/2024, prot.
10535 sia per la insussistenza dei requisiti di legge – ed in particolare del requisito della occupazione abusiva dell'alloggio sin dal 31/12/2017 – che dei requisiti prescritti dalla L.R. 3/2024 e della tempestività dell'istanza rispetto al termine, ivi previsto, del 31/3/2024.
In base agli elementi in atti, alla stregua della giurisprudenza in tema, la controversia proposta in questa sede ricade nella giurisdizione del giudice amministrativo.
Si è invero osservato sul punto, con indirizzo ormai consolidato, che nella materia in esame “il riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo ed ordinario trova il suo criterio distintivo nell'essere la controversia relativa alla fase antecedente o successiva al provvedimento di assegnazione dell'alloggio, che segna il momento a partire dal quale l'operare della pubblica amministrazione non è più riconducile all'esercizio di pubblici poteri, ma ricade invece nell'ambito di un rapporto paritetico, soggetto alle regole del diritto privato (tra le altre, S.U. ord. 22.4.2013 n. 9694; S.U. ord.
8.3.2012 n. 3623; S.U. ord.
9.7.2009 n.
16094; S.U. ord. 17.10.2006 n. 22248; S.U. 12.6.2006 n. 13527)” (Cass. S.U. 9/9/2013 n. 20589).
Si è anche osservato che tale criterio deve trovare continuità anche dopo l'entrata in vigore del codice del processo amministrativo, emanato con il D.Lgs. n. 104 del 2010, in relazione a quanto disposto dall'art. 133 dello stesso.
Alla stregua di tale principio, di costante applicazione, la controversia avente ad oggetto la legittimità del rifiuto opposto dalla pubblica amministrazione alla richiesta di assegnazione in "regolarizzazione" di un alloggio di edilizia residenziale già occupato dal richiedente, si colloca nella prima delle due fasi indicate,
e ricade pertanto nella giurisdizione del giudice amministrativo (conf. ex plurimis anche Cons. Stato Sez. V
28/5/2024 n. 4711).
Né sotto tale profilo rileva la connessa domanda di sospensione dell'ordine di rilascio dell'immobile occupato, che ha all'evidenza carattere meramente consequenziale al diniego di assegnazione dell'alloggio “in regolarizzazione” richiesto dall'occupante.
2 D'altra parte, ove alla domanda di sospensione dell'esecuzione dell'ordine di rilascio si riconosca autonomia rispetto a quella, posta come domanda principale, di “accertamento del diritto alla permanenza dei ricorrenti nell'alloggio popolare”, osterebbe all'accoglimento della proposta domanda cautelare la funzione sussidiaria e residuale propria del ricorso ex art. 700 c.p.c., resa evidente dallo stesso tenore letterale della norma ("fuori dai casi regolati nelle precedenti sezioni di questo capo"). Tale strumento è infatti esperibile solo quando non sia previsto un provvedimento tipico, e va dunque ritenuto inammissibile quando possa farsi ricorso alle opposizioni in sede esecutiva (che, peraltro, parte ricorrente ha esperito, secondo le allegazioni dell'ente resistente e l'allegata produzione documentale, v. doc. 14 e 15 allegati alla memoria di parte resistente) e allo strumento della sospensione della procedura esecutiva che si assume illegittimamente o indebitamente intrapresa.
Sussistendo in relazione alla res controversa il difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito, va dunque dichiarata l'inammissibilità dell'azione cautelare promossa dai ricorrenti ai sensi dell'art. 700 c.p.c.
Ex art. 91 c.p.c., i ricorrenti, in quanto soccombenti, vanno condannati, in solido, al pagamento delle spese di lite, liquidate, secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022 ed in base al valore della causa (indeterminabile), in complessivi € 1149,50 (relativi ai procedimenti cautelari, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, con riduzione del compenso ai sensi dell'art. 4 co. 1 D.M. 55/2014 in ragione della esiguità delle questioni giuridiche affrontate in rapporto alla definizione in rito della causa, e dell'attività professionale concretamente espletata), oltre IVA e CPA e rimborso spese nella misura del 15% del compenso liquidato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela, decidendo sul ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto da e Parte_1 Parte_2 contro di Caltanissetta, così provvede: Controparte_1 dichiara inammissibile la domanda cautelare proposta per difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito;
condanna i ricorrenti, in solido, alla refusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1149,50, oltre IVA
e CPA e rimborso spese nella misura del 15% del compenso liquidato.
Si comunichi.
Così deciso in Gela, il 10/4/2025.
Il giudice
Maria Rosaria Carlà
3
Sezione civile
Proc. n. 179/2025 R.G. promosso da (C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'avv. Massimiliano Marù (C.F. C.F._2 C.F._3 per procura allegata al ricorso depositato telematicamente, elettivamente domiciliati in Gela, v. Pisa n. 70, presso lo studio del suddetto procuratore
Ricorrente
Contro
, Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Santo P.IVA_1
Scaglione (C.F. ) e dall'avv. Maria Alba Bunone (C.F. ) per C.F._4 C.F._5 procura allegata alla memoria di costituzione depositata telematicamente, elettivamente domiciliato in
, v. L. Rizzo n. 14/A, presso l'Avvocatura dell'Istituto CP_1
Resistente
Oggetto: ricorso ex art. 700 c.p.c.
Il giudice, dott.ssa Maria Rosaria Carlà, sciogliendo la riserva che precede;
OSSERVA
Con ricorso ex art. 700 c.p.c. i ricorrenti e hanno chiesto il riconoscimento Parte_1 Parte_2 del diritto alla permanenza nell'alloggio popolare di via Bogota n. 6, piano 1 lato sinistro, salendo dalla scala,
e la sospensione dell'ordine di rilascio dell'alloggio notificato in data 14/10/2024 a richiesta dello di CP_1
. In particolare gli stessi hanno dedotto che tale alloggio era stato occupato dalla , ivi CP_1 Pt_1 rinvenuta in data 1/4/2019 in occasione di un sopralluogo effettuato dalla Polizia Municipale di Gela, che in data 25/10/2019 era stato emesso ordine di rilascio dell'immobile da parte del Sindaco del Comune di Gela e che era stata quindi avviata la procedura esecutiva;
nelle more, però, gli stessi, avvalendosi della riapertura dei termini per la presentazione della domanda di regolarizzazione dell'occupazione sine titulo disposta con L.R.
Regione Sicilia n. 3/2024, art. 68, avevano presentato istanza di regolarizzazione. Ricorrendo quindi alla tutela cautelare, e deducendo la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora (quest'ultimo per indisponibilità di altro alloggio ove l'intero nucleo familiare, costituito anche da due figli di età minore, possa trasferirsi), hanno chiesto l'accertamento della sussistenza, sin dalla data di presentazione della domanda di
1 regolarizzazione ai sensi della L.R. 8/2018, art. 63 co. 2, dei requisiti per ottenere la regolarizzazione della propria posizione di occupanti abusivi.
L' , costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto Controparte_1 della proposta domanda cautelare deducendo l'inammissibilità della chiesta tutela ex art. 700 c.p.c., in relazione alla sussistenza di una tutela tipica ed eccependo altresì il difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito.
Tanto premesso, i ricorrenti propongono ricorso ai sensi dell'art. 700 c.p.c. facendo valere un presunto diritto alla regolarizzazione dell'occupazione dell'alloggio ai sensi dell'art. 63 co. 2 L.R. 8/2018, preannunciando l'esercizio di un'azione civile di accertamento del possesso dei requisiti necessari.
Risulta tuttavia dalla produzione documentale effettuata dal resistente che nei confronti della CP_1 ricorrente, a fronte di una prima istanza di regolarizzazione dell'occupazione dell'alloggio ai sensi della L.R.
8/2018 presentata in data 7/3/2019, rigettata con provvedimento prot. 0008395 del'8/8/2019 (doc. 5), la ricorrente, in virtù della riapertura dei termini disposta con L.R. 3/2024, art. 68, ha presentata successiva analoga istanza in data 18/10/2024 (doc. 7), dichiarata inammissibile con provvedimento del 28/10/2024, prot.
10535 sia per la insussistenza dei requisiti di legge – ed in particolare del requisito della occupazione abusiva dell'alloggio sin dal 31/12/2017 – che dei requisiti prescritti dalla L.R. 3/2024 e della tempestività dell'istanza rispetto al termine, ivi previsto, del 31/3/2024.
In base agli elementi in atti, alla stregua della giurisprudenza in tema, la controversia proposta in questa sede ricade nella giurisdizione del giudice amministrativo.
Si è invero osservato sul punto, con indirizzo ormai consolidato, che nella materia in esame “il riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo ed ordinario trova il suo criterio distintivo nell'essere la controversia relativa alla fase antecedente o successiva al provvedimento di assegnazione dell'alloggio, che segna il momento a partire dal quale l'operare della pubblica amministrazione non è più riconducile all'esercizio di pubblici poteri, ma ricade invece nell'ambito di un rapporto paritetico, soggetto alle regole del diritto privato (tra le altre, S.U. ord. 22.4.2013 n. 9694; S.U. ord.
8.3.2012 n. 3623; S.U. ord.
9.7.2009 n.
16094; S.U. ord. 17.10.2006 n. 22248; S.U. 12.6.2006 n. 13527)” (Cass. S.U. 9/9/2013 n. 20589).
Si è anche osservato che tale criterio deve trovare continuità anche dopo l'entrata in vigore del codice del processo amministrativo, emanato con il D.Lgs. n. 104 del 2010, in relazione a quanto disposto dall'art. 133 dello stesso.
Alla stregua di tale principio, di costante applicazione, la controversia avente ad oggetto la legittimità del rifiuto opposto dalla pubblica amministrazione alla richiesta di assegnazione in "regolarizzazione" di un alloggio di edilizia residenziale già occupato dal richiedente, si colloca nella prima delle due fasi indicate,
e ricade pertanto nella giurisdizione del giudice amministrativo (conf. ex plurimis anche Cons. Stato Sez. V
28/5/2024 n. 4711).
Né sotto tale profilo rileva la connessa domanda di sospensione dell'ordine di rilascio dell'immobile occupato, che ha all'evidenza carattere meramente consequenziale al diniego di assegnazione dell'alloggio “in regolarizzazione” richiesto dall'occupante.
2 D'altra parte, ove alla domanda di sospensione dell'esecuzione dell'ordine di rilascio si riconosca autonomia rispetto a quella, posta come domanda principale, di “accertamento del diritto alla permanenza dei ricorrenti nell'alloggio popolare”, osterebbe all'accoglimento della proposta domanda cautelare la funzione sussidiaria e residuale propria del ricorso ex art. 700 c.p.c., resa evidente dallo stesso tenore letterale della norma ("fuori dai casi regolati nelle precedenti sezioni di questo capo"). Tale strumento è infatti esperibile solo quando non sia previsto un provvedimento tipico, e va dunque ritenuto inammissibile quando possa farsi ricorso alle opposizioni in sede esecutiva (che, peraltro, parte ricorrente ha esperito, secondo le allegazioni dell'ente resistente e l'allegata produzione documentale, v. doc. 14 e 15 allegati alla memoria di parte resistente) e allo strumento della sospensione della procedura esecutiva che si assume illegittimamente o indebitamente intrapresa.
Sussistendo in relazione alla res controversa il difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito, va dunque dichiarata l'inammissibilità dell'azione cautelare promossa dai ricorrenti ai sensi dell'art. 700 c.p.c.
Ex art. 91 c.p.c., i ricorrenti, in quanto soccombenti, vanno condannati, in solido, al pagamento delle spese di lite, liquidate, secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022 ed in base al valore della causa (indeterminabile), in complessivi € 1149,50 (relativi ai procedimenti cautelari, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, con riduzione del compenso ai sensi dell'art. 4 co. 1 D.M. 55/2014 in ragione della esiguità delle questioni giuridiche affrontate in rapporto alla definizione in rito della causa, e dell'attività professionale concretamente espletata), oltre IVA e CPA e rimborso spese nella misura del 15% del compenso liquidato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela, decidendo sul ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto da e Parte_1 Parte_2 contro di Caltanissetta, così provvede: Controparte_1 dichiara inammissibile la domanda cautelare proposta per difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito;
condanna i ricorrenti, in solido, alla refusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1149,50, oltre IVA
e CPA e rimborso spese nella misura del 15% del compenso liquidato.
Si comunichi.
Così deciso in Gela, il 10/4/2025.
Il giudice
Maria Rosaria Carlà
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