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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 11/12/2025, n. 2167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 2167 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1405/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE - IMPRESE
La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
Dott. Ludovico Delle Vergini Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Consigliere relatore
Dott. Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1405/2025 con OGGETTO: Altri istituti e leggi speciali promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. NICO- Parte_1 C.F._1
TT TO
RICORRENTE IN OPPOSIZIONE EX ART. 196 D. Lgs. 58/1998 contro
Controparte_1
(C.F. con il patrocinio dell'Avv. RI-
[...] P.IVA_1
ST RE
CONVENUTO OPPOSTO
1 PROVVEDIMENTO IMPUGNATO: delibera ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSU-
LENTI FINANZIARI - O.C.F. n. 2729/2025 del 29.05.2025 che ha disposto la radiazione dall'Albo Unico dei Consulenti Finanziari del ricorrente Parte_1
CONCLUSIONI
In data 2 dicembre 2025 la causa veniva trattenuta in decisione ex 352 c.p.c. sulle se- guenti conclusioni.
Per Parte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Firenze: in via principale, annullare la delibera n. 2729 emessa in data 29 maggio 2025 dall'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari – O.C.F., con ogni migliore statuizione presupposta e conseguente;
in subordine, nella denegata ipotesi di accertamento della sussistenza di illeciti di- sciplinari, adottare sanzione diversa dalla radiazione, di tipologia immediatamente in- feriore, ai sensi della dell'art. 180, comma 4, del Regolamento Intermediari, comunque contenuta nei minimi di legge.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali.”
Per Controparte_1
[...]
“CHIEDE che codesta ecc.ma Corte, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, deduzione in rito, voglia dichiarare inammissibile il ricorso per le ragioni esposte al paragrafo 1 della presente memoria di costituzione nel merito, voglia respingere il ricorso per l'assoluta infondatezza dei motivi e delle doglianze avversarie e comunque confermare la delibera sanzionatoria opposta.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
1. Con ricorso depositato il 18 luglio 2025 proponeva opposi- Parte_1 zione ex art. 196 D. Lgs. 58/1998 -TUF alla delibera n. 2729/2025 del 29.05.2025
2 dell'Organismo di Vigilanza e Tenuta dell'Albo Unico dei Consulenti Finanziari (“OCF”), che ne ha disposto la radiazione dall'Albo Unico dei Consulenti Finanziari a seguito di contestazione del 22 gennaio 2025.
Si costituiva in giudizio l' di e Tenuta CP_1 CP_1 Controparte_2
che chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del provvedi-
[...] mento.
La causa, senza attività istruttoria, veniva trattenuta in decisione in data 2 dicem- bre 2025 sulle conclusioni delle parti come in precedenza trascritte, a seguito di tratta- zione scritta.
Motivi della decisione
L'opposizione è infondata.
2. La delibera è stata adottata dall' Organismo di Vigilanza e Tenuta dell'Albo Uni- co dei Consulenti Finanziari sulla base dell'atto di accertamento (allegato alla delibera e costituente, espressamente “parte integrante” della stessa) in relazione alla riscontrata
“violazione delle seguenti disposizioni del Regolamento intermediari: art. 158, comma 1, per non aver osservato i doveri di diligenza, correttezza e tra- sparenza, in particolare, per aver:
- generato una complessiva situazione di opacità nei rapporti con la clientela me- diante la proposizione di investimenti alternativi ed estranei all'offerta del soggetto abilitato che ha conferito l'incarico e attraverso trasferimenti di denaro in controparti- ta con i clienti;
- acquisito, quantomeno temporaneamente, la disponibilità di somme di pertinen- za del cliente o del potenziale cliente;
- trasmesso alla clientela documenti e informazioni non rispondenti al vero;
- posto in essere un'operatività in contrasto con il miglior interesse della clientela, con aggravio di costi a carico dei clienti coinvolti, ottenendo un maggiore vantaggio commissionale;
art. 159, comma 6, per aver ricevuto dal cliente o dal potenziale cliente forme di compenso ovvero di finanziamento”.
3 2.1. Nel ricorso in opposizione deduce di essere vittima della Parte_1
“ritorsione scatenata contro di lui dalla sua ultima preponente, Controparte_3
, che non gli perdona il recesso per giusta causa dal contratto di agenzia inter par-
[...] tes, e che, soprattutto, teme l'emorragia dei clienti fidelizzati dal sig. ; fornisce Pt_1 la propria ricostruzione dei rapporti con singoli clienti, contesta di aver falsificato le sot- toscrizioni dei clienti (ma tale addebito, formulato nella iniziale contestazione, non è sta- to poi posto a fondamento del provvedimento impugnato;
vedi atto di accertamento: “si ritiene di non poter considerare accertate le ulteriori violazioni contestate, consistenti nella contraffazione delle sottoscrizioni della clientela e nel perfezionamento di opera- zioni non autorizzate”).
2.2. Non è tuttavia contestato quanto evidenziato nell'atto di accertamento circa la grave e reiterata violazione dell'art. 31 TUF, 158 Regolamento intermediari.
L'art. 31, comma 2 bis del TUF dispone: “I consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede non possono detenere denaro e/o strumenti finanziari dei clienti o potenziali clienti del soggetto per cui operano”; l'art. 158 del Regolamento intermediari prevede in generale: “
1. I consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede devono comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza. Essi devono osservare le disposizioni legisla- tive e regolamentari relative alla loro attività”.
Nella fattispecie risulta comprovata una cospicua movimentazione di denaro inter- corsa direttamente fra il consulente e la clientela assegnata.
In particolare, come indicato nell'atto di accertamento:
- “risultano essere stati disposti, da parte di 15 clienti assegnati alle cure del con- sulente, bonifici in favore di rapporti riconducibili al Sig. per una somma com- Pt_1 plessiva di 695.620 euro (cfr. allegato B alla lettera di contestazione degli addebiti). Da rapporti riconducibili al consulente, inoltre, risultano essere stati effettuati trasferi- menti di denaro in favore della clientela per il complessivo importo di 271.549,88 euro
(cfr. allegato C alla lettera di contestazione degli addebiti). Alcuni dei movimenti in questione recano causali facenti riferimento a investimenti, anche di natura societaria
(ad es. “Investimento”, “versamento quota”, “quota cap”, “conferimento capitale”) o ad
4 un'attività di “consulenza” (si vedano, in merito, i bonifici disposti dai rapporti intestati alle Sigg.re e )”; Per_1 Per_2 Per_3
- sono emersi ulteriori passaggi di denaro tramite assegni (“in data 8 e 18 settem- bre 2020, il consulente risulta aver emesso due assegni (n. 181001608 e 181001609), dell'importo di 2.500 euro ciascuno, in favore del Sig. Il consulente, Persona_4 inoltre, risulta aver incassato, in data 14 dicembre 2024, un assegno circolare di
50.000 euro (n. 1030-14250-6081-622567), emesso da Banca Monte dei Paschi di Siena
S.p.A. (Filiale di Pisa) in data 12 dicembre 2022 con addebito sul conto corrente (IBAN
n. [...]), intestato alle Sigg.re e Controparte_4 CP_5
anch'esse clienti assistite dal Sig. ).
[...] Pt_1
In sintesi è documentale e non smentito neppure dal ricorso in opposizione, che il
Sig. tramite rapporti di conto corrente accesi presso istituiti di credito diversi Pt_1 dalla società intermediaria preponente (all'evidente fine di occultare a quest'ultima le operazioni) o assegni, ha avuto nel corso degli anni ripetuti e consistenti scambi di dena- ro con la clientela assegnata;
i versamenti effettuati dai clienti recano causali diverse
(“consulenza”, “rimborsi spese”, “investimento”, “versamento quota”, “quota cap”, “con- ferimento capitale”; “prestito infruttifero”).
Nel ricorso in opposizione si allegano motivazioni disparate in ordine a tali scambi di denaro (“prestito personale”, operazioni immobiliari poi non concretizzatesi, “versa- mento quota per la partecipazione ad una nuova iniziativa aziendale”, “consulenza assi- curativa relativa ad immobili”, “prestito personale infruttifero”), in larga misura prive di qualsiasi effettivo riscontro;
ad esempio non appare credibile il riferimento a investi- menti o partecipazioni al capitale della FM Finance Management S.r.l.: tale società, co- me evidenziato nell'atto di accertamento risulta posta in liquidazione dal 2018, cancella- ta d'ufficio in data 7 dicembre 2023, con capitale sociale di 12.000 euro, di cui solo
3.000 euro versati;
in ogni caso i versamenti sono sul conto corrente personale del Sig.
e non su rapporti intestati a tale società. Pt_1
Due clienti (il Sig. ed il Sig. hanno riferito di proposte da parte di Per_5 Pt_2 di un investimento in un fondo la cui sottoscrizione era riservata agli agenti del Pt_1 gruppo e che, per tale ragione, solamente il Sig. potesse formalmen- CP_3 Pt_1
5 te sottoscriverlo (fondo che l'intermediario ha riferito essere invece inesistente); per il
Sig. risulta documentato anche il trasferimento di complessivi € 25.000,00 effet- Per_5 tuato non direttamente dal conto corrente acceso presso ma con transito nel CP_3 conto corrente della moglie (anche in questo caso ragionevolmente per nascondere l'operazione all'intermediario).
2.3. Parimenti provata è l'anomala operatività degli investimenti effettuati per il tramite del consulente in contrasto al miglior interesse della clientela. Pt_1
In particolare per 18 clienti assistiti dal consulente è documentata Pt_1 un'operatività del tutto anomala, con investimenti e disinvestimenti a breve termine, che ha generato cospicue commissioni a favore del consulente, ma con danni alla clientela;
si tratta, come correttamente evidenziato nell'atto di accertamento di attività irrazionale, priva di valida ragione economica, anche perché “indirizzata … su fondi comuni di inve- stimento, in relazione ai quali l'Intermediario ha attestato, in linea generale, disinve- stimenti intervenuti in ampio anticipo rispetto al c.d. holding period, peraltro in perdi- ta rispetto agli acquisti. In tal modo, in effetti, oltre a consolidare minusvalenze che avrebbero potuto astrattamente essere recuperate mantenendo l'investimento per un periodo pari a quello raccomandato, la clientela ha dovuto sostenere costi di riscatto anticipato che hanno logicamente incrementato la perdita complessiva derivante dall'investimento, reinvestendo il capitale residuo in ulteriori fondi (che l'Intermediario riferisce avere caratteristiche analoghe a quelli disinvestiti) e ai quali si sono ulterior- mente sommate le commissioni di ingresso nei fondi successivamente sottoscritti”, con provvigioni maturate complessivamente dal consulente pari a € 2.599.261,17 e spese ad- debitate ai clienti per importi superiori a € 3.000.000,00.
Né assume rilievo, come esposto nel ricorso in opposizione, che tale anomala ope- ratività sia andata a vantaggio anche dell'intermediario CP_3
2.4. A fronte delle evidenze documentali quali in precedenza riassunte le prove orali dedotte risultano irrilevanti e superflue.
6 3. La gravità delle condotte, protratte per anni (opaca, ripetuta ed ingente movi- mentazione di denaro direttamente fra il consulente e la clientela assegnata;
anomala operatività degli investimenti con incrementi provvigionali a favore del consulente ed aumento di spese per i clienti) giustifica la sanzione della radiazione ex art. 196 TUF, 181
Regolamento intermediari.
Risulta pienamente condivisibile l'ampia motivazione della delibera e dell'allegato atto di accertamento (“ha determinato un radicale contesto di opacità nei rapporti eco- nomici intrattenuti con la clientela che nella fattispecie risulta particolarmente aggra- vata in ragione della numerosità dei soggetti coinvolti, del carattere complessivamente ingente delle somme trasferite in contropartita con i clienti, nonché delle modalità atte ad ostacolare i controlli dell'intermediario mandante;
- ha acquisito, quantomeno tem- poraneamente, la disponibilità di somme di pertinenza di un cliente, attraverso la si- mulazione di un investimento inesistente;
- nel grave contesto di opacità sopra men- zionato, oltre al già menzionato episodio di acquisizione della disponibilità di somme di un cliente, si collocano diversi episodi di ricezione di somme a titolo di finanziamento, da parte della clientela;
- con riferimento all'elemento soggettivo, le violazioni accerta- te risultano imputabili al Consulente a titolo di dolo”).
4. L'opposizione va quindi integralmente respinta, con conferma della delibera im- pugnata;
parte ricorrente deve essere condannata, secondo soccombenza, al rimborso delle spese processuali, che si liquidano (valore indeterminabile, complessità media) in €
€ 7.000,00 (fase di studio € 2.500,00; fase introduttiva € 1.500,00; fase decisionale €
3.000,00) oltre 15% spese generali, esborsi, IVA e CPA come per legge.
Deve darsi atto dei presupposti per il raddoppio a carico del ricorrente del contri- buto unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002 come modificato dall'art. 17 legge n. 228/2012.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni con- traria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'opposizione proposta da Pt_1 avverso la delibera ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO
[...]
7 UNICO DEI CONSU-LENTI FINANZIARI - O.C.F. n. 2729/2025 del 29.05.2025 che ha disposto la radiazione dall'Albo Unico dei Consulenti Finanziari.
RIGETTA
l'opposizione e conferma la delibera impugnata
- condanna parte ricorrente a rimborsare a parte convenuta le spese di giudizio che liquida in € 7.000,00, oltre 15% spese generali, esborsi, IVA e CPA come per legge.
- dà atto dei presupposti per il raddoppio a carico del ricorrente del contributo uni- ficato ex art. 13 DPR n. 115/2002 come modificato dall'art. 17 legge n. 228/2012.
Così deciso nella camera di consiglio del 2 dicembre 2025.
Il Consigliere relatore - estensore Il Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Dott. Ludovico Delle Vergini
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE - IMPRESE
La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
Dott. Ludovico Delle Vergini Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Consigliere relatore
Dott. Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1405/2025 con OGGETTO: Altri istituti e leggi speciali promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. NICO- Parte_1 C.F._1
TT TO
RICORRENTE IN OPPOSIZIONE EX ART. 196 D. Lgs. 58/1998 contro
Controparte_1
(C.F. con il patrocinio dell'Avv. RI-
[...] P.IVA_1
ST RE
CONVENUTO OPPOSTO
1 PROVVEDIMENTO IMPUGNATO: delibera ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSU-
LENTI FINANZIARI - O.C.F. n. 2729/2025 del 29.05.2025 che ha disposto la radiazione dall'Albo Unico dei Consulenti Finanziari del ricorrente Parte_1
CONCLUSIONI
In data 2 dicembre 2025 la causa veniva trattenuta in decisione ex 352 c.p.c. sulle se- guenti conclusioni.
Per Parte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Firenze: in via principale, annullare la delibera n. 2729 emessa in data 29 maggio 2025 dall'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari – O.C.F., con ogni migliore statuizione presupposta e conseguente;
in subordine, nella denegata ipotesi di accertamento della sussistenza di illeciti di- sciplinari, adottare sanzione diversa dalla radiazione, di tipologia immediatamente in- feriore, ai sensi della dell'art. 180, comma 4, del Regolamento Intermediari, comunque contenuta nei minimi di legge.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali.”
Per Controparte_1
[...]
“CHIEDE che codesta ecc.ma Corte, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, deduzione in rito, voglia dichiarare inammissibile il ricorso per le ragioni esposte al paragrafo 1 della presente memoria di costituzione nel merito, voglia respingere il ricorso per l'assoluta infondatezza dei motivi e delle doglianze avversarie e comunque confermare la delibera sanzionatoria opposta.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
1. Con ricorso depositato il 18 luglio 2025 proponeva opposi- Parte_1 zione ex art. 196 D. Lgs. 58/1998 -TUF alla delibera n. 2729/2025 del 29.05.2025
2 dell'Organismo di Vigilanza e Tenuta dell'Albo Unico dei Consulenti Finanziari (“OCF”), che ne ha disposto la radiazione dall'Albo Unico dei Consulenti Finanziari a seguito di contestazione del 22 gennaio 2025.
Si costituiva in giudizio l' di e Tenuta CP_1 CP_1 Controparte_2
che chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del provvedi-
[...] mento.
La causa, senza attività istruttoria, veniva trattenuta in decisione in data 2 dicem- bre 2025 sulle conclusioni delle parti come in precedenza trascritte, a seguito di tratta- zione scritta.
Motivi della decisione
L'opposizione è infondata.
2. La delibera è stata adottata dall' Organismo di Vigilanza e Tenuta dell'Albo Uni- co dei Consulenti Finanziari sulla base dell'atto di accertamento (allegato alla delibera e costituente, espressamente “parte integrante” della stessa) in relazione alla riscontrata
“violazione delle seguenti disposizioni del Regolamento intermediari: art. 158, comma 1, per non aver osservato i doveri di diligenza, correttezza e tra- sparenza, in particolare, per aver:
- generato una complessiva situazione di opacità nei rapporti con la clientela me- diante la proposizione di investimenti alternativi ed estranei all'offerta del soggetto abilitato che ha conferito l'incarico e attraverso trasferimenti di denaro in controparti- ta con i clienti;
- acquisito, quantomeno temporaneamente, la disponibilità di somme di pertinen- za del cliente o del potenziale cliente;
- trasmesso alla clientela documenti e informazioni non rispondenti al vero;
- posto in essere un'operatività in contrasto con il miglior interesse della clientela, con aggravio di costi a carico dei clienti coinvolti, ottenendo un maggiore vantaggio commissionale;
art. 159, comma 6, per aver ricevuto dal cliente o dal potenziale cliente forme di compenso ovvero di finanziamento”.
3 2.1. Nel ricorso in opposizione deduce di essere vittima della Parte_1
“ritorsione scatenata contro di lui dalla sua ultima preponente, Controparte_3
, che non gli perdona il recesso per giusta causa dal contratto di agenzia inter par-
[...] tes, e che, soprattutto, teme l'emorragia dei clienti fidelizzati dal sig. ; fornisce Pt_1 la propria ricostruzione dei rapporti con singoli clienti, contesta di aver falsificato le sot- toscrizioni dei clienti (ma tale addebito, formulato nella iniziale contestazione, non è sta- to poi posto a fondamento del provvedimento impugnato;
vedi atto di accertamento: “si ritiene di non poter considerare accertate le ulteriori violazioni contestate, consistenti nella contraffazione delle sottoscrizioni della clientela e nel perfezionamento di opera- zioni non autorizzate”).
2.2. Non è tuttavia contestato quanto evidenziato nell'atto di accertamento circa la grave e reiterata violazione dell'art. 31 TUF, 158 Regolamento intermediari.
L'art. 31, comma 2 bis del TUF dispone: “I consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede non possono detenere denaro e/o strumenti finanziari dei clienti o potenziali clienti del soggetto per cui operano”; l'art. 158 del Regolamento intermediari prevede in generale: “
1. I consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede devono comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza. Essi devono osservare le disposizioni legisla- tive e regolamentari relative alla loro attività”.
Nella fattispecie risulta comprovata una cospicua movimentazione di denaro inter- corsa direttamente fra il consulente e la clientela assegnata.
In particolare, come indicato nell'atto di accertamento:
- “risultano essere stati disposti, da parte di 15 clienti assegnati alle cure del con- sulente, bonifici in favore di rapporti riconducibili al Sig. per una somma com- Pt_1 plessiva di 695.620 euro (cfr. allegato B alla lettera di contestazione degli addebiti). Da rapporti riconducibili al consulente, inoltre, risultano essere stati effettuati trasferi- menti di denaro in favore della clientela per il complessivo importo di 271.549,88 euro
(cfr. allegato C alla lettera di contestazione degli addebiti). Alcuni dei movimenti in questione recano causali facenti riferimento a investimenti, anche di natura societaria
(ad es. “Investimento”, “versamento quota”, “quota cap”, “conferimento capitale”) o ad
4 un'attività di “consulenza” (si vedano, in merito, i bonifici disposti dai rapporti intestati alle Sigg.re e )”; Per_1 Per_2 Per_3
- sono emersi ulteriori passaggi di denaro tramite assegni (“in data 8 e 18 settem- bre 2020, il consulente risulta aver emesso due assegni (n. 181001608 e 181001609), dell'importo di 2.500 euro ciascuno, in favore del Sig. Il consulente, Persona_4 inoltre, risulta aver incassato, in data 14 dicembre 2024, un assegno circolare di
50.000 euro (n. 1030-14250-6081-622567), emesso da Banca Monte dei Paschi di Siena
S.p.A. (Filiale di Pisa) in data 12 dicembre 2022 con addebito sul conto corrente (IBAN
n. [...]), intestato alle Sigg.re e Controparte_4 CP_5
anch'esse clienti assistite dal Sig. ).
[...] Pt_1
In sintesi è documentale e non smentito neppure dal ricorso in opposizione, che il
Sig. tramite rapporti di conto corrente accesi presso istituiti di credito diversi Pt_1 dalla società intermediaria preponente (all'evidente fine di occultare a quest'ultima le operazioni) o assegni, ha avuto nel corso degli anni ripetuti e consistenti scambi di dena- ro con la clientela assegnata;
i versamenti effettuati dai clienti recano causali diverse
(“consulenza”, “rimborsi spese”, “investimento”, “versamento quota”, “quota cap”, “con- ferimento capitale”; “prestito infruttifero”).
Nel ricorso in opposizione si allegano motivazioni disparate in ordine a tali scambi di denaro (“prestito personale”, operazioni immobiliari poi non concretizzatesi, “versa- mento quota per la partecipazione ad una nuova iniziativa aziendale”, “consulenza assi- curativa relativa ad immobili”, “prestito personale infruttifero”), in larga misura prive di qualsiasi effettivo riscontro;
ad esempio non appare credibile il riferimento a investi- menti o partecipazioni al capitale della FM Finance Management S.r.l.: tale società, co- me evidenziato nell'atto di accertamento risulta posta in liquidazione dal 2018, cancella- ta d'ufficio in data 7 dicembre 2023, con capitale sociale di 12.000 euro, di cui solo
3.000 euro versati;
in ogni caso i versamenti sono sul conto corrente personale del Sig.
e non su rapporti intestati a tale società. Pt_1
Due clienti (il Sig. ed il Sig. hanno riferito di proposte da parte di Per_5 Pt_2 di un investimento in un fondo la cui sottoscrizione era riservata agli agenti del Pt_1 gruppo e che, per tale ragione, solamente il Sig. potesse formalmen- CP_3 Pt_1
5 te sottoscriverlo (fondo che l'intermediario ha riferito essere invece inesistente); per il
Sig. risulta documentato anche il trasferimento di complessivi € 25.000,00 effet- Per_5 tuato non direttamente dal conto corrente acceso presso ma con transito nel CP_3 conto corrente della moglie (anche in questo caso ragionevolmente per nascondere l'operazione all'intermediario).
2.3. Parimenti provata è l'anomala operatività degli investimenti effettuati per il tramite del consulente in contrasto al miglior interesse della clientela. Pt_1
In particolare per 18 clienti assistiti dal consulente è documentata Pt_1 un'operatività del tutto anomala, con investimenti e disinvestimenti a breve termine, che ha generato cospicue commissioni a favore del consulente, ma con danni alla clientela;
si tratta, come correttamente evidenziato nell'atto di accertamento di attività irrazionale, priva di valida ragione economica, anche perché “indirizzata … su fondi comuni di inve- stimento, in relazione ai quali l'Intermediario ha attestato, in linea generale, disinve- stimenti intervenuti in ampio anticipo rispetto al c.d. holding period, peraltro in perdi- ta rispetto agli acquisti. In tal modo, in effetti, oltre a consolidare minusvalenze che avrebbero potuto astrattamente essere recuperate mantenendo l'investimento per un periodo pari a quello raccomandato, la clientela ha dovuto sostenere costi di riscatto anticipato che hanno logicamente incrementato la perdita complessiva derivante dall'investimento, reinvestendo il capitale residuo in ulteriori fondi (che l'Intermediario riferisce avere caratteristiche analoghe a quelli disinvestiti) e ai quali si sono ulterior- mente sommate le commissioni di ingresso nei fondi successivamente sottoscritti”, con provvigioni maturate complessivamente dal consulente pari a € 2.599.261,17 e spese ad- debitate ai clienti per importi superiori a € 3.000.000,00.
Né assume rilievo, come esposto nel ricorso in opposizione, che tale anomala ope- ratività sia andata a vantaggio anche dell'intermediario CP_3
2.4. A fronte delle evidenze documentali quali in precedenza riassunte le prove orali dedotte risultano irrilevanti e superflue.
6 3. La gravità delle condotte, protratte per anni (opaca, ripetuta ed ingente movi- mentazione di denaro direttamente fra il consulente e la clientela assegnata;
anomala operatività degli investimenti con incrementi provvigionali a favore del consulente ed aumento di spese per i clienti) giustifica la sanzione della radiazione ex art. 196 TUF, 181
Regolamento intermediari.
Risulta pienamente condivisibile l'ampia motivazione della delibera e dell'allegato atto di accertamento (“ha determinato un radicale contesto di opacità nei rapporti eco- nomici intrattenuti con la clientela che nella fattispecie risulta particolarmente aggra- vata in ragione della numerosità dei soggetti coinvolti, del carattere complessivamente ingente delle somme trasferite in contropartita con i clienti, nonché delle modalità atte ad ostacolare i controlli dell'intermediario mandante;
- ha acquisito, quantomeno tem- poraneamente, la disponibilità di somme di pertinenza di un cliente, attraverso la si- mulazione di un investimento inesistente;
- nel grave contesto di opacità sopra men- zionato, oltre al già menzionato episodio di acquisizione della disponibilità di somme di un cliente, si collocano diversi episodi di ricezione di somme a titolo di finanziamento, da parte della clientela;
- con riferimento all'elemento soggettivo, le violazioni accerta- te risultano imputabili al Consulente a titolo di dolo”).
4. L'opposizione va quindi integralmente respinta, con conferma della delibera im- pugnata;
parte ricorrente deve essere condannata, secondo soccombenza, al rimborso delle spese processuali, che si liquidano (valore indeterminabile, complessità media) in €
€ 7.000,00 (fase di studio € 2.500,00; fase introduttiva € 1.500,00; fase decisionale €
3.000,00) oltre 15% spese generali, esborsi, IVA e CPA come per legge.
Deve darsi atto dei presupposti per il raddoppio a carico del ricorrente del contri- buto unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002 come modificato dall'art. 17 legge n. 228/2012.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni con- traria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'opposizione proposta da Pt_1 avverso la delibera ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO
[...]
7 UNICO DEI CONSU-LENTI FINANZIARI - O.C.F. n. 2729/2025 del 29.05.2025 che ha disposto la radiazione dall'Albo Unico dei Consulenti Finanziari.
RIGETTA
l'opposizione e conferma la delibera impugnata
- condanna parte ricorrente a rimborsare a parte convenuta le spese di giudizio che liquida in € 7.000,00, oltre 15% spese generali, esborsi, IVA e CPA come per legge.
- dà atto dei presupposti per il raddoppio a carico del ricorrente del contributo uni- ficato ex art. 13 DPR n. 115/2002 come modificato dall'art. 17 legge n. 228/2012.
Così deciso nella camera di consiglio del 2 dicembre 2025.
Il Consigliere relatore - estensore Il Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Dott. Ludovico Delle Vergini
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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