TAR Roma, sez. 3B, sentenza 05/05/2026, n. 8338
TAR
Ordinanza cautelare 23 ottobre 2025
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TAR
Sentenza 5 maggio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Violazione dell'art. 10 bis, l. 241/1990 (mancata comunicazione dei motivi ostativi)

    La mancata comunicazione dei motivi ostativi ha impedito alla ricorrente di evidenziare le proprie ragioni, in particolare quelle relative alla sussistenza di studenti lavoratori e alla loro impossibilità di frequentare in orario mattutino. L'approfondimento istruttorio su tali aspetti avrebbe potuto portare a un esito diverso del provvedimento.

  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione della normativa in materia di classi collaterali per studenti lavoratori

    La prescrizione del punto 4.8 del DM n. 83/2008, limitativa ad una sola classe collaterale, non opera nei confronti degli studenti lavoratori, in assenza di specifica previsione normativa contraria. La giurisprudenza, inclusa quella del Consiglio di Stato, ammette l'istituzione eccezionale di classi in presenza di tali esigenze.

  • Altro
    Cessazione della materia del contendere

    In seguito alla presentazione di una relazione da parte dell'Amministrazione e di una nota dell'USR, è emerso che non vi sarebbe stato annullamento degli esami di idoneità. Pertanto, la materia del contendere è da considerarsi cessata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 3B, sentenza 05/05/2026, n. 8338
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 8338
    Data del deposito : 5 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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