Ordinanza cautelare 23 ottobre 2025
Sentenza 5 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 05/05/2026, n. 8338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8338 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08338/2026 REG.PROV.COLL.
N. 11873/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11873 del 2025, proposto da Istituto Tecnico Commerciale AN Volta S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Luciano Pennacchio, Gianluca Pennacchio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Scolastico Regionale Basilicata, Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
dei seguenti atti:
- A) Decreto Ministeriale n.83 del 10/10/08, recante linee guida per l’attuazione del D.M. 29 novembre 2007, n. 267, contenente la disciplina delle modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento, quale atto generale presupposto al provvedimento sub C);
B) Decreto Ministeriale 29 novembre 2007, n. 267, Regolamento recante «Disciplina delle modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento, ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27» quale atto generale presupposto al provvedimento sub C);
C) Determinazione di cui alla Nota prot.n. AOODRBA 8183 del 26/08/25 (doc.1), dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, Direzione Generale, Ufficio II – Ordinamenti Scolastici – Istruzione non statale, con la quale è stato negato il riconoscimento della parità scolastica alla classe collaterale V^ sez. B) dell’Istituto Tecnico Economico, Amministrazione, Finanza e Marketing, attivata per il corrente anno scolastico 2025/2026 e, contestualmente, decretata l’invalidità degli esami di idoneità eseguiti al termine dell’anno scolastico 2024/25 dai candidati che abbiano recuperato più di due anni;
D) Nota prot.n. AOODRBA 6610 del 7/7/25 (doc.2), avente ad oggetto “DL n. 45/2025, convertito con modificazioni dalla Legge n. 79/2025 Ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e per l’avvio dell’anno scolastico 2025/2026 - Novità legislative Scuole Paritarie” laddove interpretata nel senso attribuitole dall’USR resistente;
E) Nota prot.n. AOODRBA 8364 del 2/9/25 (doc.3), recante richiesta di integrazione documentale in ordine agli esami di idoneità;
F) Nota prot.n. AOODRBA 8593 del 9/9/25 (doc.4), con la quale l’USR, reiterando il contenuto della precedente nota prot.n. AOODRBA8183 del 25/08/25 ha ribadito l’invalidità degli esami di idoneità espletati nell’anno scolastico 2024/25;
G) Tutti gli ulteriori altri atti preordinati, connessi e consequenziali
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ufficio Scolastico Regionale Basilicata e di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 aprile 2026 il dott. IR NI PI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e IT
1. L’istituto ricorrente ha impugnato il decreto indicato in epigrafe con cui è stata rigettata la sua richiesta di riconoscimento, inoltrata ex art. 4.8 DM 83/2008, della prima (ed unica) classe collaterale VB in orario pomeridiano per l’indirizzo AFAM – Amministrazione Finanza e Marketing.
1.1. Deduce in fatto che:
- la richiesta di attivazione si fondava non solo sulla facoltà prevista dall’art. 1, comma 6-bis, l. n. 62/2000 (introdotto dall’art. 5 del d.l. n. 45/2025), ma anche sulla specifica esigenza degli iscritti, studenti lavoratori impossibilitati a frequentare la scuola nell’orario mattutino;
- a riscontro della istanza, riceveva il diniego impugnato con cui, oltre a rigettare la richiesta di attivazione della classe collaterale, disponeva che “ non saranno considerati validi gli esami di idoneità per quei candidati inseriti nell’elenco allegato alla richiesta per i quali sia stato previsto, per la prossima sessione d’esame di idoneità, il recupero di più di due anni ” (doc. 1);
- pur a seguito di istanza di riesame, l’Ufficio scolastico confermava le determinazioni gravate.
1.2. In diritto, il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
I) “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 10 bis della l 7/8/90 n.241, nonché’ degli art. 3, 33 e 97 cost. nonché’ del d.p.r. 323 del 23 luglio 1998, della l. 10/12/97 n.425, come modificata dalla l.n.1/07 - violazione e falsa applicazione della l.62/00 – carenza assoluta di istruttoria e di motivazione – eccesso di potere - illogicità e contraddittorietà ”, con cui contesta la mancata comunicazione dei motivi ostativi al rigetto dell’istanza di attivazione della classe collaterale, che non ha consentito di interloquire con l’amministrazione sulle ragioni alla base del diniego;
II) “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 6 bis della legge 10/3/2000 n. 62 nonche’ del punto 4.8 del d.m.83/08 - violazione e falsa applicazione dell’art.192 comma 4 del d. lvo n. 297/1994 - eccesso di potere carenza assoluta di motivazione – violazione assoluta del giusto procedimento – disparita’ di trattamento ”, con cui censura il diniego in quanto non prende in considerazione i motivi legittimanti la costituzione della classe collaterale, nella specie l’iscrizione di studenti ultra-maggiorenni, in contrasto con la facoltà prevista dal punto 4.8. D.M. n. 83/08; è altresì censurato il presupposto art. 4.8 del DM 83/2008, ove illegittimamente, possa consentire l’interpretazione fornita dall’Amministrazione al fine di negare l’istituzione della prima classe collaterale, che invece sarebbe dovuta per legge in presenza di studenti lavoratori; si censura infine il provvedimento impugnato, nella parte in cui dispone l’invalidità degli esami di idoneità, in quanto fondato su una norma non applicabile al caso di specie, ossia l’art. 5, comma 3, d.l. n. 45/2025, che trova applicazione a decorrere dall’anno scolastico 2025/2026.
1.3. L’Amministrazione si è costituita ed ha presentato documentazione a supporto del proprio operato.
1.4. Alla camera di consiglio del 21.10.2025, la Sezione accoglieva l’istanza cautelare con ordinanza n. 5781/2025, non appellata.
1.5. Con documentazione depositata il 31.10.2025, l’Amministrazione resistente depositava una relazione dell’USR con cui, in via pregiudiziale, è stata eccepita l’incompetenza territoriale del TAR Lazio in favore del TAR Basilicata. Ha poi rilevato che “ Solo con nota prot. 42781del 22.09.2025, il Ministero dell’istruzione e del merito ha chiarito che la novella legislativa sopra indicata non debba applicarsi per il corrente anno scolastico. Conseguentemente lo Scrivente non ha emanato alcun decreto di annullamento degli esami di idoneità sostenuti per più di due anni successivi a quello per cui si è ottenuto un positivo scrutinio finale. È, pertanto, in re ipsa la validità di tali esami ”. Infine, sostiene che sarebbe inconferente la doglianza relativa alle questioni procedimentali, in quanto l’istituto ben conosceva la posizione dell’ufficio e avrebbe in ogni caso potuto documentare le proprie ragioni; in ogni caso, non è legittima la richiesta di sdoppiamento ai soli fini delle esigenze di studenti ultra-maggiorenni.
1.6. In vista della udienza di merito, parte ricorrente rappresentava di aver ricevuto una nota dell’USR con cui dichiarava di non procedere all’annullamento degli esami di idoneità; in parte qua, il ricorrente riteneva cessata la materia del contendere.
2. – Alla udienza pubblica del 22.4.2026, la causa veniva trattenuta per la decisione.
3. – Il ricorso è meritevole di accoglimento, per le motivazioni e nei limiti nel seguito indicati.
3.1. Preliminarmente, va respinto il rilievo – pur contenuto in una relazione amministrativa e non in una memoria difensiva dell’avvocatura erariale – di incompetenza territoriale.
Occorre notare che sono impugnati nel presente giudizio, in maniera non generica o emulativa, atti amministrativi generali emanati dal Ministero dell'Istruzione e del Merito e, nella specie, il DM n. 83/08, posto peraltro a fondamento del provvedimento 8183/2025 dell’USR, qui gravato.
3.2. Nel merito, il ricorso è fondato sotto il profilo, da esaminare logicamente in via preliminare e che si rivela assorbente, della violazione del disposto dell’art. 10 bis, l. 241/1990.
Infatti, l’Amministrazione ha concluso il procedimento senza previamente provvedere alla comunicazione dei motivi ostativi e cioè senza permettere alla ricorrente di rappresentare le proprie ragioni.
A tale proposito è stato affermato che: “ La previsione di cui all’art.10 bis della legge n.241/90, introdotta dalla legge numero 15 del 2005, risponde all’ esigenza di rendere noto prima dell’adozione del provvedimento sfavorevole, nel caso di procedimenti a istanza di parte, l’avviso dell’amministrazione, onde consentire al soggetto che ha presentato istanza e che per tale ragione ha già effettuato una valutazione di proponibilità e di fondatezza della propria domanda, una volta a conoscenza delle ragioni ostative addotte dall’amministrazione stessa, di confutarle nell’ambito del procedimento amministrativo, se del caso modificando la domanda originaria o proponendo la stipula di accordi sostitutivi ex art.11 L.n 241/90, non riservando così l’unico momento di confronto alla sede giurisdizionale o giustiziale, come avveniva prima della novella, posto che avverso il provvedimento esplicito di diniego non esisteva alcun tipo di reazione se non quella che si traduceva nella proposizione di un ricorso ” (Tar Veneto, sez. III, 23 maggio 2013, n. 747).
È poi principio generale quello per cui un’applicazione adeguata dell’art. 10 bis cit. esige non solo che l’Amministrazione enunci compiutamente nel preavviso di provvedimento negativo le ragioni che intende assumere a fondamento del diniego, ma anche che le integri, nella determinazione conclusiva (ovviamente, se ancora negativa), con le argomentazioni finalizzate a confutare la fondatezza delle osservazioni formulate dall'interessato nell'ambito del contraddittorio pre-decisorio attivato dall'adempimento procedurale in questione. “ Infatti, solo il modus procedendi appena descritto permette che la disposizione di riferimento assolva la sua funzione di consentire un effettivo ed utile confronto dialettico con l’interessato prima della formalizzazione dell’atto negativo, evitando che si traduca in un inutile e sterile adempimento formale ” (Cons. St., sez. III, 5 giugno 2018, n. 3306).
Tali principi sono già stati oggetto di applicazione in un’analoga fattispecie relativa all’impugnazione di un diniego di attivazione di classe collaterale (cfr. TAR Lazio, III-bis, n. 20178/2024) e meritano conferma anche nel caso di specie.
Nel caso in esame, la mancata comunicazione ex art. 10 bis l. n. 241/1990 ha infatti comportato l’impossibilità per la ricorrente di evidenziare le proprie ragioni quali quelle oggetto delle censure del presente ricorso.
In particolare il profilo della sussistenza o meno di studenti lavoratori e della loro precedente scolarità e della impossibilità di frequentare la classe in orario mattutino avrebbero meritato un ulteriore approfondimento istruttorio, non potendosi in alcun modo ritenere che l’esito del provvedimento sarebbe stato comunque il medesimo.
Invero, molteplici precedenti di questo T.A.R. resi su questioni analoghe (cfr. ex plurimis T.A.R. Lazio, sent. nn. 4693/2021; 1756 e 1827/2020; 12801/2019) hanno chiarito l’ambito applicativo di tale disposizione, precisando che la prescrizione contenuta al punto 4.8 D.M. n. 83/2008 per le classi terminali, riduttiva ad una sola classe collaterale nei confronti degli studenti neo iscritti che non possano essere inseriti nelle classi esistenti, non può ritenersi operante nei confronti degli studenti lavoratori stante l’assenza di specifica previsione normativa e pertanto esplicante efficacia esclusivamente nelle ipotesi ordinarie di studenti non lavoratori (cfr. ex plurimis T.A.R. Lazio, sent. nn. 4693/2021; 1756 e 1827/2020; 12801/2019).
Anche il Consiglio di Stato, inoltre, con la sentenza n. 3627/2018, ha esaustivamente chiarito che “ l'art. l, comma 4, lett. f), della legge n. 62/2000 – fonte di legge – in conformità all’indirizzo giurisprudenziale qui condiviso, va interpretato nel senso di non precludere l'istituzione di classi terminali allorché ricorrano determinate condizioni giustificative indicate negli atti anzidetti con particolare riferimento agli studenti lavoratori. Previa verifica delle condizioni richiamate, la disciplina normativa non preclude la possibilità di istituire eccezionalmente ulteriori classi singole in presenza delle pressanti esigenze degli studenti lavoratori (cfr. anche Cons. St., sez, VI, ordinanze n. 6364/07, n. 924, n. 925 e n. 939 del 19/02/2008).
4. – In conclusione, il ricorso deve essere accolto nei sensi di cui in motivazione, fatte salve le ulteriori determinazioni dell’amministrazione, con il conseguente annullamento del provvedimento impugnato nella parte in cui rigetta la richiesta di attivazione della classe collaterale VB per l’a.s. 2025/2026.
Va invece dichiarata la cessazione della materia del contendere – come anche ribadito in udienza dal difensore di parte ricorrente – in relazione alla ulteriore determinazione gravata relativa alla invalidità degli esami di idoneità, giusto il contenuto della relazione depositata dall’Amministrazione in data 31.10.2025 e della nota prot. 10022 del 21.10.2025 (depositata da parte ricorrente il 17.3.2026).
5. – Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- lo accoglie nei sensi e limiti di cui in motivazione, con riferimento al diniego di attivazione della classe collaterale VB, prot. n. 103/C29, per l’a.s. 2025/2026;
- dichiara cessata la materia del contendere, in relazione alla determinazione di invalidità degli esami di idoneità svolti dall’istituto ricorrente per l’anno 2024/2025.
Condanna l’amministrazione alla rifusione delle spese di lite che liquida in euro 2.000 (duemila) oltre accessori di legge, con distrazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN MA, Presidente
Giovanni Caputi, Referendario
IR NI PI, Referendario, Estensore
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| IR NI PI | AN MA |
IL SEGRETARIO