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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 12/11/2025, n. 3950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3950 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1803/2021 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO I TALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, II sezione civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., Dott. Maria Grazia Savastano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1803/2021 R.G.A.C., assegnata in decisione all'esito della scadenza delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. fissata per il 19.06.2025 con assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
(C.F. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
NO (Na) alla Via Sepe Liguori n. 58 presso lo studio dell'Avv. Antonio
Cozzolino dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura allegata all'atto di citazione
ATTORE
E
C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv.to Carlo Gagliardi, con il quale è elettivamente domiciliata in Afragola, Via Pavia n. 74 presso lo studio dell'Avv. Carla Balsamo
CONVENUTA
E
e CP_2 CP_3
CONVENUTI CONTUMACI
Oggetto: risarcimento danni da lesioni
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Conclusioni: Come da atti introduttivi, memorie e note depositate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
, e la società di assicurazioni innanzi al CP_2 CP_3 Controparte_1
Tribunale di Napoli Nord al fine di ottenere il risarcimento dei danni per le lesioni subite in occasione del sinistro stradale verificatosi in data 18.11.2018 alle ore 07.50 circa in Sant'Antimo (Na) alla Via Aldo Moro.
L'attore deduceva che, mentre attraversava sulle strisce pedonali ivi presenti, il conducente dell'autovettura Fiat 500 X Tg. FE 869 FV di proprietà dei convenuti
[...]
e , proveniente da tergo, non avvedendosi della sua presenza lo CP_2 CP_3 investiva scaraventandolo al suolo.
L'attore a causa e per effetto dell'investimento, riportava lesioni per le quali si rendeva necessario il trasporto al Pronto Soccorso del San Giuseppe Moscati di Aversa.
Chiedeva, pertanto: “A. Affermare la responsabilità esclusiva dei convenuti nella produzione del sinistro stradale dedotto e per l'effetto condannare la società di assicurazioni “ ” e/o essi convenuti in solido o in via alternativa al Controparte_1 pagamento in favore del Sig. della somma di €. 51.925,00 a titolo di Parte_1 risarcimento dei danni subiti e subendi, patrimoniali e non, a seguito delle lesioni personali riportate dallo stesso, quantificate - giusta relazione medico -legale in atti - in un DB pari al 14%, una ITT di gg. 90; una ITP di gg. 30 al 75; una ITP di gg. 30 al
50%; IT P di gg. 30 al 25% oltre danno morale, spese mediche documentate e non, interessi e rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo e/o quella somma maggiore o minore che il Tribunale riterrà in giustizia, per i titoli e le causali di cui innanzi, anche
a seguito di Ctu medico legale di cui sin d'ora si formula richiesta , contenendo la domanda nei limiti della somma di €. 52.000,00; B. interessi e rivalutazione monetaria dal fatto all'effettivo soddisfo;
C. vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 7 maggio 2021, si costituiva in giudizio la la quale contestava la ricostruzione dell'evento, Controparte_1 così come descritta nel libello introduttivo, in quanto sprovvista del necessario supporto probatorio, e deduceva la sussistenza della responsabilità della stessa parte attrice per violazione dell'art. 190 C.d.S., perché in qualità di pedone attraversava repentinamente
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la strada. Infine eccepiva altresì la prescrizione biennale ai sensi dell'art. 2947 II comma c.c. e contestava il quantum del risarcimento richiesto.
Concludeva: “In via preliminare, accertare e dichiarare che la domanda avversaria dovrà essere rigettata per intervenuta prescrizione del diritto. Sempre in via preliminare, rigettare la domanda avversaria, in quanto inammissibile e/o improcedibile. In via definitiva e nel merito, rigettare la domanda avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, nonché eccessiva e non adeguatamente comprovata. In via subordinata, sempre nel merito, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda avversaria, accertare che sussistono i requisiti per
l'applicabilità degli artt. 2054 e 1227 c.c. e conseguentemente ridurre la somma dovuta
a titolo di risarcimento dei danni, nonché graduare e ridurre le domande ex adverso formulate sulla base di quanto rigorosamente provato in corso di causa. In ogni caso con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre rimborso spese generali, C.P.A. ed
I.V.A. nelle misure di legge”.
e , sebbene ritualmente citati in giudizio, non si costituivano CP_2 CP_3 in giudizio onde ne viene dichiarata la contumacia.
Nel corso del giudizio veniva espletata l'istruttoria attraverso l'audizione dei testi di parte attrice, e disposta ctu medico legale.
La causa veniva assegnata in decisione all'esito della scadenza delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. fissata per il 19.06.2025 con concessione dei termini previsti dall'art. 190
c.p.c..
Va preliminarmente esaminata l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno sollevata dalla compagnia convenuta, secondo la quale dovrebbe applicarsi nel caso in esame l'art. 2947, co. 2, c.c., che prevede che il diritto al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli si prescrive in due anni;
poiché “il sinistro è avvenuto il 18.11.2018 e l'atto di citazione del presente giudizio è stato notificato a mezzo PEC nel 2021”.
L'eccezione della convenuta è infondata.
Come è noto, l'art. 2947 c.c. prevede: - una prescrizione quinquennale per il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito (art. 2947 c. 1 c.c.); - una prescrizione biennale per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli (art. 2947
c. 2 c.c.); - una prescrizione più lunga, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione ultrabiennale.
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La prescrizione più favorevole si applica indipendentemente dalla promozione dell'azione penale, giacché il maggior termine prescrizionale è correlato all'astratta previsione dell'illecito come reato, e non solo alla condanna penale (Cass. 3865/2004).
Nel caso di specie è evidente la ipotizzabilità del reato di lesioni colpose, atteso che il soggetto che ha cagionato (o concorso a cagionare) il sinistro è da ritenersi responsabile delle lesioni personali sofferte dall'odierno attore, ipotesi che configura il corrispondente reato, previsto dall'art. 590 c.p. (e questo a prescindere che sia stato o meno in concreto individuato l'autore delle lesioni).
Né può affermarsi che la sussistenza del reato debba ritenersi esclusa per il fatto che sia stato emesso decreto di archiviazione da parte del GIP competente: la Suprema Corte ha di recente precisato (Cass. 19188 del 15.9.2020) che, se riguardo ad un fatto illecito, che sia astrattamente configurabile come reato, sia pronunciato decreto di archiviazione, il giudice civile non può “sovrapporre alla veste formale di tale provvedimento una valutazione sostanziale ed equipararlo alla sentenza di proscioglimento”, poiché l'art. 2947 comma 3 c.c. non prevede l'archiviazione tra le cause di applicazione della prescrizione “ordinaria”. La decisione che consente di escludere l'applicazione del più lungo termine di prescrizione previsto per il reato ipotizzato, infatti, è solo la sentenza irrevocabile la quale, contenendo un accertamento negativo del reato, ha riflessi sull'azione civile impedendo i benefici che si è accertato insussistenti. Diversamente, il decreto di archiviazione non impedisce al giudice civile di compiere una sua valutazione circa la sussistenza del reato al fine di individuare il termine di prescrizione applicabile.
Poiché si è in presenza di un fatto previsto dalla legge come reato, la prescrizione è quella di sei anni, corrispondente a quella della fattispecie penale.
Le richieste e diffide in atti, nonché la notifica dell'atto di citazione, sono poi idonee ad interromperne il decorso.
Ciò premesso, nel merito, la domanda attorea è fondata e va accolta.
Invero, gli elementi probatori raccolti sono sufficienti a sancire la responsabilità esclusiva dei convenuti proprietari del veicolo investitore.
L'istruttoria espletata, attraverso l'acquisizione di documentazione e l'escussione di testi, ha, infatti, offerto motivi di convincimento idonei ad integrare la prova della responsabilità esclusiva del conducente del veicolo investitore.
Il caso di specie attiene alla tematica dell'investimento del pedone e della disciplina ad essa applicabile. È vero che, in caso di scontro tra veicoli, l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità è nel senso di ritenere che l'accertamento della colpa di uno
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dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di responsabilità dell'altro, occorrendo, a tal fine, che costui fornisca prova liberatoria dimostrando di essersi uniformato alle norme sulla circolazione ed a quelle di comune prudenza (Cass.
1198/97). Ed è altresì vero che, analogamente, nelle ipotesi in cui l'incidente avvenga tra un veicolo ed un pedone, la Cassazione ritiene che il fatto che il conducente del veicolo non abbia fornito la prova idonea a vincere la suddetta presunzione, non preclude al giudice l'indagine sull'eventuale concorso di colpa del pedone (Cassazione civile sentenza 2216/87).
Si applica, alla fattispecie concreta, il primo comma dell'art. 2054 c.c., in quanto vige in materia di investimento di pedone una vera e propria inversione dell'onere della prova, che impone al veicolo investitore di provare, superando la presunzione di cui al primo comma della norma citata, di aver fatto tutto il possibile per evitare lo scontro;
detta presunzione può essere superata dalla prova concreta dell'esclusiva responsabilità del pedone che escluda ogni apporto causale al comportamento del conducente, o ancora può essere limitata quantitativamente dalla dimostrazione del concorso casuale del pedone (per tutte: Cassazione civile, sez. 3, n. 5982 del 16/06/1998).
Ed infatti, in materia di responsabilità civile da sinistri stradali, stante la presunzione del
100% di colpa in capo al conducente del veicolo di cui all'art. 2054, comma 1, c.c., ai fini della valutazione e quantificazione di un concorso del pedone investito occorre accertare, in concreto, la sua percentuale di colpa e ridurre progressivamente quella presunta a carico del conducente (Cassazione Ordinanza 20137/2023).
Applicando i principi richiamati al caso di specie, si ritiene che alcuna colpa possa essere attribuita al pedone in ordine all'investimento di cui è rimasto vittima.
Invero, i testi, della cui attendibilità non vi è motivo alcuno di dubitare, con deposizioni lineari, logiche e concordanti hanno riferito che, mentre attraversava Parte_1 la strada sulle strisce pedonali in Sant'Antimo (Na) alla Via Aldo Moro, nei pressi del bar gelateria “Lecca Lecca”, veniva investito da una auto Fiat 500 X Tg. FE 869 FV e riportava lesioni.
I testi hanno ricostruito l'esatta dinamica del sinistro affermando che il veicolo percorreva la predetta via Aldo Moro, in direzione Sant'Antimo centro, allorquando impattava con la propria parte anteriore il lato sinistro dell'attore che attraversava la strada sulle strisce pedonali, il quale, pertanto, riportava lesioni al lato destro del corpo, in particolare alla spalla;
i testi precisavano altresì che la visuale per il veicolo era libera e lo stesso non riuscì ad evitare l'impatto.
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Pertanto, la dinamica è chiara ed alcun elemento colposo può essere ravvisato nel comportamento del pedone.
Per il disposto dell'art. 141 codice della strada, il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo del mezzo, evitando ogni pericolo per la sicurezza delle persone con la conseguenza che, potendosi – in ogni caso - applicare la presunzione di colpa di cui all'art. 2054, comma 1, c.c., egli resta gravato dall'onere di dare la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto dell'automezzo e le conseguenti lesioni sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili (Cassazione civile sez. III, 12 novembre 1998, n. 11444 ).
Recita l'art. 141 C.d.S., secondo comma: “..Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizioni di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo….dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile…”.
La Corte di Cassazione, di recente, è tornata a pronunciarsi in materia di circolazione stradale in particolare in relazione al comportamento colposo del pedone ed alla presunzione di colpa del conducente statuendo, in forza del soprarichiamato principio giurisprudenziale, che in caso di investimento di pedone, la responsabilità del conducente è esclusa, quando risulti provato che non vi era da parte di quest'ultimo alcuna possibilità di prevenire l'evento (Cassazione ordinanza n. 20140/2023).
Nella specie il pedone attraversava la strada sulle strisce pedonali.
L'art. 191 del codice della strada prevede che quando il traffico non è regolato da agenti o da semafori, i conducenti devono dare la precedenza, rallentando gradualmente e fermandosi, ai pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali o si trovano nelle loro immediate prossimità, prescrivendo, in particolare, che “i conducenti che svoltano per inoltrarsi in un'altra strada al cui ingresso si trova un attraversamento pedonale, come nel caso in esame, devono dare la precedenza, rallentando gradualmente e fermandosi, ai pedoni che transitano sull'attraversamento medesimo o si trovano nelle sue immediate prossimità, quando a essi non sia vietato il passaggio”.
“In tema di circolazione stradale, il conducente di un veicolo è tenuto ad osservare in prossimità degli attraversamenti pedonali la massima prudenza e a mantenere una velocità particolarmente moderata, tale da consentire l'esercizio del diritto di precedenza, spettante in ogni caso al pedone che attraversi la carreggiata nella zona delle strisce zebrate, essendo al riguardo ininfluente che l'attraversamento avvenga sulle dette strisce o nelle vicinanze, tenendo conto inoltre che non è possibile determinare
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aprioristicamente la distanza dalle strisce entro la quale la detta precedenza opera, dovendosi avere riguardo al complessivo quadro nel quale avviene l'attraversamento pedonale” (Cass. n. 4738/2021).
Invero, per la Suprema Corte il pedone che si accinga ad attraversare la strada sulle strisce pedonali non è tenuto, alla stregua dell'ordinaria diligenza, a verificare se i conducenti in transito mostrino o meno l'intenzione di rallentare e lasciarlo attraversare, potendo egli fare ragionevole affidamento sugli obblighi di cautela gravanti sui conducenti (Cass. Civ., 30 settembre 2009, n. 20949).
Anche laddove un pedone attraversi la carreggiata fuori dalle apposite strisce, il conducente del veicolo è sempre tenuto a rallentare la velocità e addirittura ad interrompere la marcia al fine di evitare incidenti che potrebbero derivare proprio da mancata cessione della precedenza a suo favore, in quanto l'esercizio del diritto di precedenza non può considerarsi illimitato, dovendo essere sempre subordinato al principio del neminem laedere.
Da tali principi discende che l'utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui, purché questo rientri nel limite della prevedibilità; pertanto, il conducente che noti sul proprio percorso la presenza di pedoni che tardano ad effettuare l'attraversamento, deve rallentare la velocità, e occorrendo, anche fermarsi, allo scopo di prevenire inavvertenze e indecisioni pericolose dei pedoni stessi, che si presentino ragionevolmente prevedibili e probabili.
In sostanza, il danno non è imputabile (del tutto o in parte) al conducente non semplicemente quando abbia concorso a cagionarlo (in tutto o in parte) il pedone, ma quando la condotta di quest'ultimo, pur se colpevole, non era prevedibile al punto da impedire al conducente di evitare l'investimento (così Cassazione civile sez. III
28.2.2020 n. 5627, che pure evidenzia che “il rapporto tra l'art. 2054 c.c. e l'art. 1227
c.c. è nel senso che la prevenzione è affidata, prevalentemente, al conducente, il quale è esente solo davanti a comportamenti imprevedibili del pedone, non solo colposi, ma, per l'appunto, imprevedibili ed inevitabili”).
Nel caso di specie, né la Compagnia Assicurativa, né i proprietari del veicolo rimasti contumaci hanno offerto elementi specifici e circostanziati tali da revocare in dubbio l'esistenza del fatto storico o da ingenerare il convincimento che le lesioni personali patite dall'attore si siano verificate con modalità o conseguenze diverse da quelle descritte e documentate.
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Per quanto concerne il “quantum debeatur”, dalla documentazione in atti e dalla
Consulenza Tecnica d'Ufficio medico - legale espletata in corso di causa, logicamente argomentata e pienamente condivisa da questo giudice, risulta che, a seguito dell'evento dannoso dedotto in lite, riportò “un trauma cranico e un trauma a Parte_1 carico della spalla destra con frattura dell'omero destro, trattata con intervento chirurgico di riduzione cruenta e posizionamento di chiodo endomidollare”.
L'ausiliario del giudice ha, poi, correttamente descritto i postumi permanenti, residuati a carico dell'infortunato, quantificandoli nella misura del 6%, con ITT di 7 giorni, ITP al 50 % di 20 giorni, una I.T.P. ITP al 25% di 15 giorni, connessi alle predette lesioni.
Ciò posto, trattandosi di lesioni suscettibili di rientrare nelle cosiddette lesioni
“micropermanenti”, per le quali risultano applicabili i parametri normativi di cui art. 139, D.Lgs. 209/2005, stabiliti per le lesioni rientranti tra 1 e 9 punti percentuali di invalidità, va riconosciuta il seguente risarcimento:
Tabella di riferimento 2025-2026
Età del danneggiato alla data del sinistro 49 anni
Percentuale di invalidità permanente 6%
Punto base danno permanente € 963,40
Giorni di invalidità temporanea totale 7
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 20
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 15
Indennità giornaliera € 56,18
CALCOLO del RISARCIMENTO:
Danno biologico permanente € 7.910,48
Invalidità temporanea totale € 393,26
Invalidità temporanea parziale al 50% € 561,80
Invalidità temporanea parziale al 25% € 210,68
Totale danno biologico temporaneo € 1.165,74
TOTALE GENERALE: € 9.076,22
Null'altro va liquidato sub specie di danno non patrimoniale, non essendo documentata né altrimenti emersa dagli atti di causa una specifica e particolare sofferenza soggettiva o una rilevante e perdurante incidenza dei postumi su specifici aspetti dinamico- relazionali personali (art. 139, comma 3, d.lgs. 209/2005 cit.). È affermazione consolidata in giurisprudenza che, in tema di danno non patrimoniale da lesione della
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salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari sempre che tempestivamente allegate e provate dal danneggiato, mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento (cfr. tra le tante Cass., Sez. 6 – 3 ordinanza n. 5865 del 04/03/2021 e Sez. 3, sentenza n.
21532 del 27/07/2021 e n. 28988 del 11/11/2019).
Nella specie, parte attrice non ha né specificamente allegato né offerto prova alcuna sul punto.
Neppure può essere riconosciuto il danno morale, trattandosi di voce di danno non dovuta in automatico ma da accertare caso per caso e laddove il danneggiato alleghi tutte "le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e la prova degli stessi, anche mediante lo strumento delle presunzioni" (in termini simili Cass. n.5820/2019).
Nel caso di specie tale voce di danno non può essere riconosciuta in mancanza di allegazione oltre che di prova.
All'attore pertanto non spetta il danno morale da intendersi quale compenso delle sofferenze e del patema d'animo inferti dalla ingiusta lesione, pregiudizio nettamente distinto da tutto quanto attiene alla sfera più strettamente biologica, quella entro cui si inscrive la tutela del diritto alla salute.
Di fatti in ragione della differente natura del danno c.d. morale si rinviene la necessità di sottrarsi dall'automatico riconoscimento di tale danno in corrispondenza al contestuale riscontro di un danno biologico, attesa l'esigenza di evitare duplicazioni risarcitorie destinate a tradursi in un'ingiusta locupletazione del danneggiato laddove quest'ultimo si sia sottratto a una rigorosa allegazione e dimostrazione dei fatti idonei a supportare, sul piano rappresentativo, la sofferenza di conseguenze dell'illecito rilevabili sul piano del proprio equilibrio affettivo-emotivo.
Sull'importo totale riconosciuto a titolo di risarcimento del danno vanno poi computati gli interessi compensativi, calcolati sulla sorta capitale prima devalutata, secondo l'indice ISTAT alla data del sinistro e quindi rivalutata annualmente, secondo il medesimo indice, fino alla data della presente decisione.
Dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a
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titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 cod. civ., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta (pubblicazione della sentenza: cfr., in tal senso,
Cass. 3 dicembre 1999, n. 13470; Cass. 21 aprile 1998, n. 4030).
Al danno non patrimoniale innanzi liquidato, andrà aggiunta, a titolo di danno patrimoniale, la somma di euro 415,75, per le spese mediche sopportate dall'attore in diretto rapporto causale col sinistro oggetto di causa, oltre interessi legali dagli esborsi al saldo.
Conseguentemente i convenuti vanno condannati in solido al pagamento in favore dell'attore dell'importo già rivalutato di € 9.076,22, a titolo di Parte_1 risarcimento per il danno non patrimoniale per le lesioni subite, oltre interessi legali da calcolarsi sulla sorta capitale devalutata al momento del sinistro ( 18.11.2018) e di anno in anno rivalutata dal sinistro alla presente decisione, oltre agli interessi dalla presente decisione al saldo nonché al pagamento della somma di euro 415,75 per le spese mediche, oltre interessi dall'esborso al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/14, assumendo a riferimento non la somma oggetto della domanda formulata dalla parte (criterio del "disputatum"), bensì quella ad essa concretamente attribuita (criterio del "decisum") e tenuto conto della natura dell'affare, delle questioni trattate e dell'opera prestata.
Le spese di CTU, come separatamente liquidate, vanno poste definitivamente a carico dei convenuti in solido tra loro.
P Q M
Il Giudice monocratico del Tribunale di Napoli Nord, II sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1803/2021 R.G., ogni contraria istanza disattesa e domanda e questione assorbita, così provvede :
- dichiara la contumacia di e;
CP_2 CP_3
- accoglie la domanda e per l'effetto condanna, in solido, , in Controparte_1 persona del legale rapp.te p.t., e al pagamento in favore CP_2 CP_3 dell'attore dell'importo già rivalutato di € 9.076,22, a titolo di Parte_1 risarcimento per il danno non patrimoniale per le lesioni subite, oltre agli interessi
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legali da calcolarsi sulla sorta capitale devalutata al momento del sinistro ( 18.11.2018)
e di anno in anno rivalutata dal sinistro alla presente decisione , oltre agli interessi dalla presente decisione al saldo, nonché al pagamento della somma di euro 415,75 per le spese mediche, oltre interessi dall'esborso al saldo;
- condanna in solido, , in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 [...]
e al pagamento in favore dell'attore delle CP_2 CP_3 Parte_1 spese di lite, che si liquidano in €. 555,45 per spese e €. 3.540,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con attribuzione all'Avv. Antonio Cozzolino dichiaratosi antistatario;
- pone le spese di CTU, come separatamente liquidate, definitivamente a carico dei convenuti.
Così deciso in Aversa 12.11.2025
Il Giudice
Dott. Maria Grazia Savastano
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