Ordinanza cautelare 22 giugno 2022
Ordinanza cautelare 5 agosto 2022
Sentenza 24 febbraio 2023
Ordinanza collegiale 8 gennaio 2024
Ordinanza collegiale 20 febbraio 2024
Ordinanza collegiale 28 giugno 2024
Ordinanza collegiale 18 dicembre 2024
Accoglimento
Sentenza 22 settembre 2025
Decreto presidenziale 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 22/09/2025, n. 7421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7421 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07421/2025REG.PROV.COLL.
N. 04857/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello numero di registro generale 4857 del 2023, proposto da
Environmental Solutions Provider S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG 9095086E63, rappresentata e difesa dall'avvocato Anna Fraioli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Acea S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Botto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via di San Nicola Da Tolentino 67;
nei confronti
A.T.P. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Pierluigi Piselli e Alessandro Bonanni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Alessandro Bonanni in Roma, via G. Mercalli 13;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione seconda- ter , 24 febbraio 2023, n. 3201, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Acea S.p.A. e di A.T.P. S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 giugno 2025 il Cons. Giorgio Manca e uditi per le parti gli avvocati Anna Fraioli e Alessandro Botto; si dà atto che gli avvocati Piselli e Bonanni hanno depositato istanza di passaggio in decisione senza discussione;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con l’appello in trattazione, Environmental Solutions Provider S.r.l. chiede la riforma della sentenza 24 febbraio 2023, n. 3201, con la quale il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha respinto il ricorso proposto dall’odierna appellante per l’annullamento del provvedimento di aggiudicazione in favore di A.T.P. S.p.a. del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria di microfiltri a dischi rotanti installati negli impianti di depurazione gestiti da Acea ATO 2 S.p.a.
1.1. - Le domande giudiziali in primo grado sono state affidate ai seguenti motivi:
- illegittimità del criterio di aggiudicazione del minor prezzo, per la carente motivazione della scelta;
- violazione dell’art. 80, comma 5, del codice contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 50 del 2016, perché a carico della aggiudicataria risultavano due segnalazioni presso l’ANAC, che avrebbero dovuto determinare la stazione appaltante a motivare sulla affidabilità dell’impresa;
- violazione dell’art. 83 e dell’art. 86 del codice dei contratti pubblici, nonché eccesso di potere sotto vari profili, con riguardo al possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria previsti al punto 13 del Disciplinare («aver portato a termine con esito positivo, nei 36 mesi antecedenti la data di scadenza per la presentazione delle offerte, servizi di manutenzione microfiltri a dischi rotanti per un importo complessivo al netto dell’IVA non inferiore ad Euro 600.000,00»), di cui l’aggiudicataria sarebbe sprovvista, in specie con riferimento alla “veridicità” della documentazione relativa alla certificazione dell’esecuzione dei lavori presentata ai fini della comprova del possesso del requisito; sul punto deduceva, altresì, che la società aggiudicataria era presumibilmente mancante dei requisiti almeno nell’anno 2020, posto che nel mese di ottobre aveva richiesto ed ottenuto dalla ricorrente l’avvalimento per la partecipazione ad un’altra gara di appalto per la rigenerazione di pannelli filtranti su filtri a disco;
- non congruità del prezzo del servizio certificato dall’aggiudicataria al fine di provare il predetto requisito di capacità economico-finanziaria, ove comparato col prezzo del servizio oggetto della gara di ACEA.
1.2. - Il primo giudice, pur rilevando la improcedibilità e inammissibilità di alcune delle censure dedotte dalla ricorrente, ha complessivamente rigettato il ricorso.
1.3. - In particolare, la sentenza ha ritenuto la infondatezza della doglianza con cui la società ricorrente ha lamentato l’illegittimità della scelta del criterio di aggiudicazione del minor prezzo, per contrasto con l’art. 95 del d.lgs. n. 50 del 2016, rilevando come dall’esame del disciplinare tecnico allegato al bando si poteva agevolmente ricavare che le prestazioni oggetto della gara erano standardizzate e predeterminate dalla stazione appaltante sulla base delle sue specifiche esigenze, il che giustificava l’impiego del criterio.
1.4. - Il Tribunale amministrativo ha respinto, inoltre, le censure con cui la ricorrente ha denunciato la violazione dell’art. 80, comma 5, del d.lgs. n. 50 del 2016, in relazione a due segnalazioni presso l’ANAC nei confronti dell’aggiudicataria A.T.P. S.p.a., risultando agli atti che quest’ultima ha dichiarato le due segnalazioni al momento della partecipazione alla gara e che i fatti sono stati valutati dalla stazione appaltante.
1.5. - Con riferimento alla dedotta violazione dell’art. 83 e dell’art. 86 del d.lgs. n. 50 del 2016, per la carenza dei requisiti di capacità economica e finanziaria in capo alla società A.T.P., il giudice di primo grado ha rilevato, in particolare, che la idoneità probatoria del certificato di esecuzione rilasciato all’aggiudicataria dalla società IF non è stata inficiata dalle produzioni della ricorrente; né avrebbe efficacia probante l’argomentazione secondo cui il prezzo del servizio certificato da A.T.P. s.p.a. (ove comparato al prezzo del servizio oggetto di gara) e dei microfiltri dalla medesima utilizzati sarebbero incongrui e avrebbero dovuto indurre la stazione appaltante a effettuare un’ulteriore istruttoria.
2. - La società Environmental Solutions Provider s.r.l. (in prosieguo anche solo: E.S.P.), rimasta soccombente, ha proposto appello reiterando, in parte, i motivi del ricorso di primo grado, in chiave critica della sentenza di cui chiede la riforma.
3. - Resistono in giudizio Acea s.p.a. e A.T.P. s.p.a., le quali reiterano le eccezioni di irricevibilità del ricorso introduttivo (il quale risulterebbe notificato da E.S.P. il 3 giugno 2022, mentre il termine di 30 giorni decorrente dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione, intervenuta il 20 aprile 2022, sarebbe scaduto il 20 maggio 2022); né sarebbe applicabile la dilazione temporale per la richiesta di accesso alla documentazione della procedura di gara perché le censure iniziali prescindevano totalmente dal contenuto dell’accesso agli atti effettuato da E.S.P. il 3 maggio 2022, i cui esiti avrebbero potuto giustificare la possibilità di impugnare gli atti conosciuti a seguito dell’accesso mediante lo strumento dei motivi aggiunti.
4. – All’udienza del 5 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. – Passando all’esame dei motivi d’appello, con il primo motivo l’appellante riafferma la rilevanza delle annotazioni nel casellario informatico dell’Anac quali cause di esclusione dell’aggiudicataria, per precedenti risoluzioni per inadempimento, osservando come, per quanto concerne la risoluzione del 2014 (relativa a precedente appalto con la stessa Acea), non sarebbe decorso il triennio di cui all’art. 80, comma 10- bis , secondo periodo, del d.lgs. n. 50 del 2016, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, considerato che la risoluzione è stata contestata in giudizio e sarebbe ancora pendente. Inoltre, con riferimento alla seconda annotazione (che sicuramente, ad avviso dell’appellante, ricadrebbe nel triennio di rilevanza), ribadisce la carenza della motivazione e la contraddittorietà della condotta di Acea che – da un lato – ha resistito nel giudizio proposto da ATP avverso la risoluzione del contratto e dall’altro ha ammesso l’impresa alla procedura di gara di cui trattasi, ritenendola quindi affidabile.
6. - Con il secondo motivo, l’appellante censura la sentenza per aver erroneamente respinto le censure volte a far rilevare l’illegittimità della mancata esclusione dell’aggiudicataria A.T.P. S.r.l., per non aver dimostrato il possesso del requisito di capacità economica e finanziaria prescritto al punto 13 del disciplinare di gara, posto che – ad avviso dell’appellante – non sarebbe provato che l’impianto cui si riferisce il certificato di esecuzione presentato in gara da A.T.P. fosse dotato di microfiltri a dischi rotanti (come richiesto dalla norma di gara). La società avrebbe allegato un certificato di esecuzione del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria di n. 4 microfiltri per conto della società IF (che si occupa della gestione e bonifica delle acque di falda del complesso industriale Syndial nell’area industriale di Narni); tuttavia - stando all’analisi svolta dal consulente tecnico di parte appellante – in tali processi di trattamento non sarebbero utilizzati microfiltri a dischi rotanti (quali quelli richiesti nella gara in esame), ma altri con diverse caratteristiche tecniche; per cui il certificato sarebbe inidoneo a dimostrare il possesso del requisito. Incongruo sarebbe anche l’importo contrattuale indicato nel certificato (700.000 euro), sproporzionato se si tiene conto che l’offerta di A.T.P. nella gara Acea è di molto inferiore. Conferma pertanto che l’istruttoria procedimentale svolta dalla stazione appaltante presenterebbe diverse lacune sui punti segnalati, per la cui verifica reitera, pertanto, anche la richiesta di istruttoria (consulenza tecnica o verificazione, ordine esibizione documentazione alla s.a. e alla ATP), disattesa dal giudice di primo grado.
Infine, ribadisce che il certificato in questione sarebbe stato emesso l’11 maggio 2022, quando l’aggiudicazione della gara era già avvenuta (22 aprile 2022). Richiama sul punto la giurisprudenza secondo cui il certificato di esecuzione non avrebbe valenza meramente probatoria ma valore costitutivo del requisito di partecipazione e, pertanto, deve essere conseguito dal concorrente prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda.
7. - Con ordinanza collegiale 8 gennaio 2024, n. 261, la Sezione ha ritenuto necessario disporre una verificazione ai sensi dell’art. 66 del codice del processo amministrativo, sul presupposto che per la soluzione della controversia sia centrale la questione relativa alla comprova del possesso, da parte dell’aggiudicataria A.T.P. S.r.l., del requisito di capacità economica e finanziaria, volta ad accertare la compatibilità del servizio certificato da A.T.P. rispetto a quello oggetto della gara e, in specie, se l’impianto di cui al certificato fosse dotato di microfiltri a dischi rotanti.
7.1. - Il disciplinare di gara richiedeva, infatti, di «aver portato a termine con esito positivo, nei 36 mesi antecedenti la data di scadenza per la presentazione delle offerte, servizi di manutenzione microfiltri a dischi rotanti per un importo complessivo al netto dell’IVA non inferiore ad Euro 600.000,00» , ma sia il certificato presentato (che si riferisce alla «manutenzione ordinaria e straordinaria n. 4 microfiltri» , senza specificare se si trattava di impianti a dischi rotanti), sia le fatture versate in atti da A.T.P. (che attestano la fornitura alla IF s.r.l. [che gestiva il servizio di manutenzione dei microfiltri degli impianti all’interno dell’area industriale in territorio di Narni] di «impianti ricondizionati di filtrazione terziaria» e di «sezioni di filtraggio» , senza specificare l’utilizzo, nell’impianto in questione, di microfiltri a dischi rotanti), non provano che l’impianto avesse la caratteristica tecnica richiesta dalla norma del disciplinare della gara sopra richiamata.
7.2. - La verificazione è stata affidata al Dipartimento di Ingegneria civile e ambientale del Politecnico di Milano, nella persona del direttore pro tempore , con facoltà di delega ad altro docente o ricercatore ritenuto idoneo.
7.3. - Con successiva ordinanza del 18 dicembre 2024, n. 10168, la Sezione - esaminata la relazione finale depositata dal verificatore - ha ritenuto di dover disporre ulteriori approfondimenti e chiarimenti al fine di consentire al verificatore di portare a termine compiutamente l’incarico, ordinando a IF s.r.l. – ai sensi dell’art. 210 del codice di procedura civile, applicabile nel processo amministrativo per effetto del rinvio esterno disposto dall’art. 39 del codice del processo amministrativo – di esibire, mediante deposito presso la segreteria di questa Sezione, tutta la documentazione fotografica, planimetrica o di altra natura dalla quale si possa risalire alla struttura e alle caratteristiche degli impianti in questione, posto che l’incarico era incentrato proprio sull’accertamento che, all’epoca in cui è stato svolto il servizio di manutenzione degli impianti all’interno dell’area industriale in territorio di Narni fatto valere dall’aggiudicataria A.T.P. s.r.l., detti impianti utilizzavano il sistema a microfiltri a dischi rotanti.
8. - Prima di passare al vaglio di tali complesse questioni, occorre vagliare l’eccezione di irricevibilità del ricorso di primo grado qui riproposta dalle appellate.
Essa va respinta, tenuto conto che l’istanza di accesso agli atti è stata presentata da E.S.P. entro i 15 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione. Come accennato, l’aggiudicazione è stata disposta con provvedimento del 20 aprile 2022; l’istanza di accesso è stata presentata da E.S.P. il 2 maggio 2022, mentre la risposta di Acea è intervenuta il 24 maggio 2022 e il ricorso è stato notificato il 3 giugno 2022.
Inoltre, l’accesso agli atti di gara, e in specie alla documentazione dell’offerta dell’aggiudicataria, è stato necessario quantomeno ai fini della dedotta censura sulla mancanza del requisito di capacità economica e finanziaria. In ogni caso, quanto al motivo con il quale si contesta il difetto del requisito di capacità tecnica e professionale richiesto dal disciplinare di gara, di cui si tratterà ampiamente più avanti, si osservi che il certificato di esecuzione prodotto dall’aggiudicataria A.T.P. è datato 11 maggio 2022, quindi successivo all’istanza di accesso del 2 maggio 2022 di E.S.P. (che pertanto non poteva nemmeno indicarlo fra gli atti di cui chiedeva l’accesso).
9. - Passando al merito, è fondato e assorbente il motivo, cui si è già fatto ampio riferimento, con il quale l’appellante ha censurato la sentenza per aver ritenuto comprovato il possesso del requisito di capacità tecnica e professionale richiesto dal punto 13 del disciplinare di gara.
10. - Riprendendo il discorso dagli esiti della disposta verificazione, risulta dalla relazione finale depositata il 28 maggio 2024 (cfr. pp. 11-12) che per tre degli impianti oggetto del certificato prodotto in gara dall’aggiudicataria A.T.P. s.r.l. non è stato possibile risalire alla prova che fossero dotati, all’epoca, di filtri a dischi rotanti. Il verificatore sottolinea che non gli è stata fornita una planimetria dello stabilimento che indicasse la presenza dei filtri alla data del certificato; mentre la documentazione fotografica satellitare prodotta dal consulente tecnico di E.S.P. non sarebbe idonea, data la scarsa definizione delle immagini. Tuttavia, la documentazione fotografica di agosto 2020 e febbraio 2021, confrontate con quelle scattate durante il sopralluogo del 19 aprile 2024, secondo il verificatore sembrerebbe dimostrare l’assenza (all’epoca) del filtro BIO Nuove Energie Ultrascreen UL 1602 nella posizione riscontrata durante il sopralluogo. Il verificatore rileva, però, che questo si potrebbe spiegare col fatto che tale area di impianto abbia subito modifiche al layout che potrebbero aver richiesto il momentaneo spostamento del filtro, anche se questa eventualità non è suffragata da alcun documento.
Con riferimento al quarto impianto (TAS), il verificatore concorda sul fatto che dalla documentazione fotografica prodotta dal consulente di E.S.P. (estratta da Google EE IE ) risulta che l’impianto in questione non era presente nell’agosto 2020 e nel febbraio 2021, ossia che «il filtro TAS ATP MCF 2.22 fosse localizzato non già presso la IF S.r.l. ma presso il suddetto impianto ACEA ATO2» (si osservi che il certificato di esecuzione del servizio prodotto in gara da A.T.P. ha per oggetto il periodo contrattuale 1.1.2020/31.12.2021 e attesta che il contratto aveva per oggetto il «Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria di n. 4 microfiltri a servizio degli impianti (BIO, BIO1, TAS e TRL) siti all’interno dell’area industriale sita in Nera Montoro, Narni (TR)» , svolto per conto di IF s.r.l. che all’epoca gestiva il servizio di manutenzione dei microfiltri degli impianti all’interno dell’area industriale).
10.1. - In particolare, il verificatore afferma che dai documenti forniti dalla A.T.P. e dalla IF «non è univocamente identificabile la natura dei filtri di cui è causa. Analogamente, il contenuto della Relazione Tecnico Descrittiva di accompagnamento alla documentazione inviata in data 26.03.2024 (Allegato 2) redatta da IF S.r.l. non permette di esprimere alcun giudizio sulla natura dei microfiltri. Considerato che agli atti non risultano documenti chiarificatori in merito, lo Scrivente ha reputato necessario eseguire un sopralluogo in sito in data 19.04.2024. In tale occasione e in accordo con le parti intervenute, lo Scrivente ha richiesto all’ing. Baruchello, consulente di parte A.T.P. S.r.l., la relazione tecnica già richiamata al precedente paragrafo “Elenco documentale” e trasmessa allo Scrivente in data 06.05.2024 (“Riscontro al verbale di sopralluogo del 19/042024”). Rimandando al verbale di sopralluogo riportato integralmente in Allegato 3 e al contenuto della relazione dell’ing. Baruchello per eventuali approfondimenti, è possibile affermare quanto segue. Alla data del sopralluogo, è stato possibile visionare i soli impianti n. 1 “TRL”, n. 2 “BIO” e n. 3 “TAS” poiché l’impianto n. 4 “TRL BIOLOGICO (BIO1)” risultava dismesso perché reso superfluo dall’installazione di un impianto biologico a membrana (MBR) seguito da una filtrazione finale a sabbia e carboni e da una filtrazione ad osmosi inversa. Di tale dismissione non è stata fornita alcuna documentazione di cessione a terzi o di demolizione. […] Lo Scrivente precisa che, nonostante abbia esplicitamente richiesto all’ing. Baruchello, in sede di sopralluogo, copia della planimetria di stabilimento, conforme allo stato di fatto di strutture e impianti al momento dell’indizione della procedura di gara promossa da ACEA S.p.A. (marzo 2022) e copia della medesima planimetria alla data del sopralluogo, il CTP di parte A.T.P. S.r.l. ha unicamente fornito le immagini riportate in Figura 1a. Considerata la bassa definizione delle immagini, si può solo affermare che le posizioni dei filtri indicate corrispondono a quelle visionate durante il sopralluogo» .
10.2. - Come anticipato, con ordinanza collegiale del 18 dicembre 2024, n. 10168, è stato richiesto al verificatore di procedere a ulteriori approfondimenti su alcuni punti sulla base della documentazione la cui esibizione è stata sollecitata a IF s.r.l. ai sensi dell’art. 210 del codice di procedura civile, necessaria per risalire alla struttura e alle caratteristiche degli impianti in questione, in relazione alle specifiche questioni per le quali è stato conferito l’incarico di verificazione (con avvertenza che, ove l’ordine di esibizione non fosse adempiuto, o non fosse dimostrata l’impossibilità o estrema difficoltà ad adempierlo, tale comportamento costituirebbe oggetto di valutazione ai sensi dell’art. 116 e 118 c.p.c. e dell’art. 2697 del codice civile).
10.3. - Con l’integrazione depositata il 7 aprile 2025, il verificatore ha quindi comunicato «che, alla data del 06.04.2025, il CTP di A.T.P. S.r.l., prof. Baruchello, non ha provveduto a depositare alcuna documentazione integrativa in risposta all’Ordinanza 10168/2024 REG.PROV.COLL., all’interno della quale il Consiglio di Stato richiedeva “tutta la documentazione fotografica, planimetrica o di altra natura dalla quale si possa risalire alla struttura e alle caratteristiche degli impianti in questione, in relazione alle specifiche questioni per le quali è stato conferito l’incarico di verificazione”» .
Pertanto, il verificatore ha confermato le conclusioni rese nella relazione depositata il 28 maggio 2024.
11. - Sulla scorta di quanto riferito in ordine alle conclusioni cui è pervenuto il verificatore, e sulla base del complessivo comportamento processuale delle parti appellate, emerge che non vi è prova (o comunque non vi è prova per tutti gli impianti) della veridicità del contenuto del certificato di esecuzione dei servizi prodotto in gara dall’aggiudicataria A.T.P. al fine di dimostrare il possesso del requisito di capacità tecnica e professionale richiesto dal punto 13 del disciplinare di gara.
Considerato che, nel caso di specie, l’onere della prova (regola residuale di giudizio scolpita nell’art. 2697 c.c., in conseguenza della quale la mancanza, in seno alle risultanze istruttorie, di elementi idonei all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi o estintivi della pretesa fatta valere in giudizio determina la soccombenza della parte onerata dalla dimostrazione dei relativi fatti) circa la veridicità del certificato è posto a carico dell’operatore economico che lo produce, e che tale prova non è stata raggiunta anche per le omissioni e gli inadempimenti di chi (secondo il principio di vicinanza alla prova: per la pacifica affermazione del principio si veda, ex multis , Cass. civ., sez. V, ord. 9 marzo 2025, n. 6251) dovrebbe essere in possesso della relativa documentazione (ovvero l’aggiudicataria A.T.P. oppure la società IF s.r.l., per conto della quale asseritamente sarebbe stato svolto il servizio certificato), la conclusione cui si deve necessariamente pervenire, alla luce degli argomenti di prova che si devono trarre dal segnalato comportamento delle parti onerate e dal già richiamato principio di vicinanza alla prova, ai sensi degli articoli 116, secondo comma e 118, secondo comma, del codice di procedura civile, è che il requisito non è stato comprovato.
12. - Ne deriva come conseguenza, stante anche la natura assorbente del motivo fin qui esaminato, che il ricorso di primo grado va accolto, in riforma della sentenza appellata.
13. - Peraltro, al fine di delimitare la portata di tale accoglimento, va osservato che, secondo quanto concordemente dichiarato dalle parti, il contratto d’appalto è stato interamente eseguito.
L’appellante, pertanto, anche nella memoria di replica, insiste nella domanda di risarcimento del danno, sul presupposto della illegittimità dell’aggiudicazione in favore di A.T.P.
Trova applicazione, conseguentemente, l’art. 34, comma 3, del codice del processo amministrativo (secondo cui se, nel corso del giudizio, «l’annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l’illegittimità dell’atto se sussiste l’interesse ai fini risarcitori» ).
14. - Precisato che, in assenza dell’illegittimo provvedimento adottato dalla stazione appaltante, la società E.S.P. – per la sua posizione di seconda classificata nella graduatoria di gara – avrebbe avuto diritto all’aggiudicazione dell’appalto, occorre esaminare la domanda di risarcimento dei danni per equivalente proposta dall’appellante.
14.1. - Va riconosciuta, anzitutto, la spettanza del danno da lucro cessante per la mancata aggiudicazione in favore dell’appellante Environmental Solutions Provider S.r.l. e la conseguente mancata esecuzione del contratto oggetto della procedura di gara in esame.
14.2. - Tuttavia, quanto alla liquidazione e quantificazione dei danni risarcibili, occorre fare ricorso alla tecnica, estendibile a qualsiasi caso di condanna pecuniaria, della c.d. condanna sui criteri prevista dall’art. 34, comma 4, del codice del processo amministrativo.
14.3. - Per l'effetto, considerato che il danno da lucro cessante va commisurato agli utili che l’impresa avrebbe conseguito ove avesse eseguito il contratto, va ordinato ad Acea ATO 2 S.p.a. di proporre all'appellante il pagamento di una somma, a titolo di risarcimento del danno, da quantificare in base all’utile di impresa che la società avrebbe conseguito, in base alla sua offerta presentata in gara.
14.4. - Dal detto importo va detratto - in difetto di prova contraria fornita dalla società appellante - il c.d. aliunde perceptum (eventualmente calcolato in via forfettaria) non risultando ragionevolmente predicabile la condotta dell'impresa che immobilizzi le proprie risorse in attesa dell'aggiudicazione di una commessa, o nell'attesa dell'esito del ricorso giurisdizionale volto ad ottenere l’aggiudicazione. Pertanto, la società E.S.P. dovrà dimostrare di non aver utilizzato risorse e mezzi nell’esecuzione di altri appalti. A tali fini, la società è tenuta a fornire all’amministrazione i dati relativi ai lavori assunti nel periodo di durata del contratto non eseguito.
14.5. - Infine, sulla somma individuata in base ai criteri indicati, rivalutata e attualizzata al momento della sua liquidazione monetaria, secondo l'indice medio dei prezzi al consumo elaborato dall'Istat, sono riconosciuti anche gli interessi dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo, nella misura del tasso legale.
15. - In conclusione, l’appello va accolto nei limiti sopra precisati e, previa riforma della sentenza appellata, negli stessi limiti va accolto il ricorso di primo grado, con la conseguente condanna di Acea ATO 2 S.p.a., ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a., a proporre all’appellante il pagamento della somma determinata secondo i criteri esposti ai punti precedenti. A questo scopo all’amministrazione soccombente è assegnato il termine di 90 giorni dalla comunicazione in via amministrativa, o se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza per formulare la proposta.
16. - La disciplina delle spese giudiziali per il doppio grado segue la regola della soccombenza, nei termini di cui al dispositivo.
17. - Quanto al compenso dovuto per la verificazione, esso va posto a carico di Acea e A.T.P., in solido, e liquidato in euro 13.972,44 (oltre a euro 308,10 per il rimborso delle spese documentate ed euro 676,95 per il rimborso chilometrico), per l’importo complessivo di euro 14.777,49 (di cui euro 2.500,00 vanno restituiti alla società appellante, che li ha anticipati secondo quanto disposto con l’ordinanza collegiale 8 gennaio 2024, n. 261).
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso di primo grado e dichiara l’illegittimità del provvedimento di aggiudicazione n. 8800004I06/LCA del 20 aprile 2022.
Condanna Acea ATO 2 S.p.a. a proporre all’appellante, entro 90 giorni dalla comunicazione in via amministrativa, o se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza, il pagamento della somma determinata secondo i criteri esposti in sentenza.
Condanna in solido Acea ATO 2 S.p.a. e A.T.P. s.r.l. al pagamento del compenso in favore del verificatore, liquidato in euro 13.972,44, oltre euro 308,10 per il rimborso delle spese documentate ed euro 676,95 per rimborso chilometrico, per l’importo complessivo di euro 14.777,49, oltre accessori di legge.
Condanna Acea ATO 2 S.p.a. e A.T.P. s.r.l. al pagamento delle spese giudiziali in favore di Environmental Solutions Provider S.r.l., liquidate, per il doppio grado di giudizio, in euro 4.000,00 (quattromila/00) a carico di ciascuna appellata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Valerio Perotti, Presidente FF
Stefano Fantini, Consigliere
Alberto Urso, Consigliere
Giorgio Manca, Consigliere, Estensore
Massimo Santini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giorgio Manca | Valerio Perotti |
IL SEGRETARIO