Art. 27.
Il presente decreto ha vigore dal 20 luglio 1935-XIII, data di entrata in vigore della legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1116, e sara' presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente e' autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a Chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addi' 3 settembre 1936 - Anno XIV
VITTORIO EMANUELE
Mussolini - Lessona - Solmi - Di Revel
Visto, il Guardasigilli: Solmi.
Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 ottobre 1936 - Anno XIV.
Atti del Governo, registro 378, foglio 112. - Mancini.
Il presente decreto ha vigore dal 20 luglio 1935-XIII, data di entrata in vigore della legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1116, e sara' presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente e' autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a Chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addi' 3 settembre 1936 - Anno XIV
VITTORIO EMANUELE
Mussolini - Lessona - Solmi - Di Revel
Visto, il Guardasigilli: Solmi.
Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 ottobre 1936 - Anno XIV.
Atti del Governo, registro 378, foglio 112. - Mancini.