Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IX, sentenza 20/01/2026, n. 553
CGT1
Sentenza 20 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Nullità dell'atto impugnato per omessa notifica dell'atto presupposto

    La Corte rileva che la documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate è inammissibile perché tardiva, non potendo quindi essere raggiunta la prova della notifica della cartella di pagamento sottostante.

  • Accolto
    Nullità dell'atto impugnato per intervenuta prescrizione

    La Corte ritiene che la pretesa di pagamento sia prescritta anche considerando la notifica presuntiva della cartella di pagamento nel 2012. Il termine decennale di riscossione sarebbe scaduto il 31/12/2022, prorogato al 31/01/2023 a causa della normativa Covid-19. La sospensione dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, con ripresa della decorrenza dal 1 settembre 2021, avrebbe portato alla scadenza nel gennaio 2023. L'intimazione di pagamento notificata il 21/05/2024 risulta quindi tardiva.

  • Accolto
    Domanda subordinata di dichiarazione di non debenza di interessi e sanzioni

    L'accoglimento della domanda principale per prescrizione assorbe anche la domanda subordinata relativa a interessi e sanzioni.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IX, sentenza 20/01/2026, n. 553
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 553
    Data del deposito : 20 gennaio 2026

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