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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IX, sentenza 20/01/2026, n. 553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 553 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 553/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 9, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
LOPES SANTO, Giudice monocratico in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7494/2024 depositato il 17/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Via Monsignor D. O. 1 95100 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239014053379000 IRPEF-ALTRO 2008
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320120046177715000 IRPEF-ALTRO 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 48/2026 depositato il 12/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 17/09/2024 la signora Ricorrente_1 con il proprio difensore proponeva ricorso contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione e contro l'Agenzia delle Entrate, avverso l'intimazione di pagamento n. 29320239014053379/000 notificata il 21/05/2024 di euro 1.903,92 relativa ad omesso pagamento
IRPEF anno 2008, riconducibile alla cartella di pagamento n. 29320120046177715000 presuntivamente notificata il 10/11/2022.
Eccepiva:
Nullità dell'atto impugnato per omessa notifica dell'atto presupposto;
Nullità dell'atto impugnato per intervenuta prescrizione;
Nullità dell'atto impugnato in relazione alle sanzioni per intervenuta prescrizione
Concludeva chiedendo: dichiarare non dovuta la pretesa iscritta a ruolo per tutto quanto sopra esposto, e, per l'effetto annullare l'intimazione di pagamento n. 29320239014053379/000, compresi interessi e sanzioni per tutti i motivi spiegati in narrativa;
-in subordine, dichiarare non dovuti interessi e sanzioni riportati negli atti impugnati per l'importo di € 434,98, e per l'effetto, annullare l'intimazione e la sottostante cartella. In ogni caso, condannare Agenzia delle Entrate Riscossione per la Provincia di Catania e l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Catania, Ufficio Territoriale di Caltagirone , al pagamento delle spese del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario .
Faceva riserva di presentare motivi aggiunti a norma dell'art. 24 d.lgs 546/92.
Chiedeva, altresì, ex art.33 D.Lgs. 546/92, la discussione in pubblica udienza del ricorso.
In data 23/12/2025 si costituiva l'Agenzia delle Entrate, la quale controdeduceva chiedendo in via preliminare la verifica della proposizione del ricorso di parte nei termini di legge. In via preliminare, la inammissibilità delle eccezioni avverso la cartella di pagamento e l'iscrizione a ruolo, stante che, l'Agente della Riscossione ha correttamente notificato la cartella di pagamento propedeutica all' atto impugnato
(cfr. infra), mettendo la contribuente a legittima conoscenza delle proprie obbligazioni tributarie. Tale cartella, tuttavia, non è stata impugnata entro il termine di decadenza di sessanta giorni successivi a quello della sua notificazione. Quindi, la ricorrente dev'essere ritenuto decaduta dal potere di sollevare censure che, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. 546/92, avrebbero dovuto essere proposte, a pena di preclusione, entro il menzionato termine di decadenza;
con la conseguenza che il relativo credito deve essere considerato divenuto definitivo e, quindi, non più contestabile. Peraltro, se si considera che, ai sensi dell'art. 19, comma 3, D.Lgs. 546/92, soltanto “la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo”, si perviene agevolmente alla conclusione che la Contribuente oggi può legittimamente sollevare eccezioni afferenti esclusivamente “vizi propri” dell'atto impugnato. Per quanto sopra evidenziato, ogni eccezione proposta avverso un atto propedeutico a quello impugnato, deve essere ritenuta tardivamente proposta e, quindi, inammissibile, ai sensi del combinato disposto dell'art. 19, comma 3, e 21 del D.Lgs. 546/92.
Eccepiva:
che l'intimazione di pagamento, emessa in seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integra un nuovo e autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all'art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992, esso resta sindacabile in giudizio solo per “vizi propri” e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito (Cass. Ord. n. 3005/2020). Pertanto, si eccepisce l'inammissibilità del ricorso proposto dalla Contribuente contro l'intimazione di pagamento, in quanto preceduta da altro atto prodromico (la cartella di pagamento) regolarmente e tempestivamente notificato e non autonomamente impugnato, in violazione dell'art.19, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992;
che l'avviso di intimazione é un atto di natura vincolata, in quanto ai sensi dell'art. 50 del D.P.R. n. 602 del
1973, “è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze”. Tale modello non prevede che all'avviso sia allegata copia della cartella. Ed è logico, poiché l'avviso fa seguito e richiama la cartella precedentemente notificata e contiene tutti gli elementi idonei ad individuare ammontare, natura e causali della pretesa tributaria, nonché l'Ente cui tale pretesa si riferisce, rendendo, di fatto, del tutto superflua l'allegazione della cartella in parola. In tale contesto, l'intimazione di pagamento, lungi dall'avere natura provvedimentale, è atto prodromico e strumentale all'avvio del processo esecutivo. È di tutta evidenza, pertanto, che qualsiasi ricostruzione che individui negli artt. 7 della legge n. 212 del 2000 e 3 della legge n. 241 del 1990 (relativi per l'appunto agli atti squisitamente 4 amministrativi) il fondamento di un asserito obbligo di allegazione delle cartelle agli avvisi di intimazione, non potrà che essere respinta;
che la cartella di pagamento di cui la Ricorrente chiede l'allegazione, risulta essere già correttamente notificata alla Parte e quindi, essendo già in possesso del destinatario, risulta essere soddisfatto il requisito della conoscenza dell'atto. Alla luce di tutto quanto sopra argomentato l'eccezione di controparte appare infondata e, pertanto, se ne chiede il rigetto;
che la cartella di pagamento è stata correttamente notificata ai sensi dell'art. 139 c.p.c a persona di famiglia (nello specifico, il coniuge) giusta firma apposta sulla notifica. Dell'avvenuta notifica è stata data notizia mediante la comunicazione di avvenuta notifica (cd. CAN) di cui è presente la distinta di postalizzazione. Pertanto, l'eccezione è infondata e pretestuosa;
che un'eventuale eccezione di decadenza, avrebbe dovuto essere sollevata in sede di impugnazione delle cartelle di pagamento che risultano essere regolarmente notificate e non impugnate nei termini di
Legge, con la conseguenza che il credito da esse portato deve ritenersi cristallizzato in ogni suo aspetto.
Pertanto, la Contribuente deve ritenersi decaduta dal potere di sollevare censure che avrebbero dovuto essere presentate in sede di impugnazione delle cartelle di pagamento e che, in questa sede, sono inammissibili;
che i crediti erariali in contestazione, si prescrivono nel termine di dieci anni, ex art. 2946 c.c., a decorrere dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo rivolto al contribuente.
Citava giurisprudenza di legittimità;
che il decorso dei termini pregiudizievoli alla riscossione è stato interrotto in virtù a dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, infatti, lo Stato ha emanato diversi D.L. (D.L. 18/2020 “Cura Italia”, D.L.
34/2020 “Rilancio”, D.L. n. 104/2020 “Agosto”, D.L. n. 125/2020, D.L. 137/2020 “Ristori”, D.L. n. 3/2021,
D.L. n. 7/2021 e D.L. n.41/2021 “Sostegno”), per effetto dei quali è stata disposta la Sospensione delle attività di riscossione (notifica e procedurali), a partire da marzo 2020, come comunicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, fino al 31 Agosto 2021. In particolare, l'art. 68 del DL n. 18/2020, ha sancito che “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché' dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”. L'art. 12 D. Lgs. n. 159/2015, espressamente richiamato dal predetto art. 68, testualmente dispone, al primo comma, che: “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento … comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione …”. Il secondo comma dell'art. 12 D.
Lgs. n. 159/2015, prevede poi che “i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori … e degli agenti della riscossione … per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati … fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”. In ordine al tema delle proroghe si segnala la recente sentenza n.
6690/2024, emessa da questa Nominativo_1, che così si è espressa: “il termine decennale di prescrizione è stato interrotto con la notifica della cartella in data 7.5.2012 a cui non ha fatto seguito alcuna impugnazione, quindi sospeso per mesi 5 e gg. 15 dall'art. 1, comma 623, L. 147/2013 (secondo cui: “per consentire il versamento delle somme dovute entro il 28 febbraio 2014 e la registrazione delle operazioni relative, la riscossione dei carichi di cui al comma 618 – ossia dei “carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni, affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013” – resta sospesa fino al 15 giugno 2014. Per il corrispondente periodo sono sospesi i 7 termini di prescrizione”) e poi nuovamente sospeso dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 (ex l'art. 68 del DL n. 18/2020: “. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché' dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”, mentre secondo l'art. 12, comma 1 del
D.Lgs. 159/2015: “1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento … comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione….”) e quindi, complessivamente, per oltre due anni, con la conseguenza che la notifica dell'intimazione di pagamento oggi impugnata (avuta luogo in data 19.3.2024) è senz'altro avvenuta prima del decorso del decennio dalla notifica della cartella”. Con riguardo al termine di prescrizione relativo al credito erariale a titolo di sanzioni, il dato normativo di riferimento è rappresentato dall'art. 20 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, ai sensi del quale , l'atto di contestazione di cui all'articolo 16, ovvero l'atto di irrogazione, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione o nel diverso termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi. Entro gli stessi termini devono essere resi esecutivi i ruoli nei quali sono iscritte le sanzioni irrogate ai sensi dell'articolo 17, comma 3. 2. Se la notificazione è stata eseguita nei termini previsti dal comma 1 ad almeno uno degli autori dell'infrazione o dei soggetti obbligati in solido, il termine è prorogato di un anno. Il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni. L'impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione, che non corre fino alla definizione del procedimento. Ciò posto, in assenza di contenzioso, fermo restando il termine di decadenza ove previsto ai fini della notifica della cartella di pagamento, si è del parere che l'applicabilità del termine prescrizionale previsto dall'art. 20 del D. Lgs. n. 472 del 1997 vada valutata diversamente a seconda che le sanzioni siano irrogate, o meno, in modo autonomo rispetto all'imposta. In particolare, ferma restando l'applicabilità del termine di prescrizione quinquennale ex art. 20 del D. Lgs. n. 472 del 1997 nell'ipotesi in cui le sanzioni siano irrogate separatamente dall'imposta, ove le stesse siano irrogate contestualmente è applicabile il medesimo termine di prescrizione previsto per l'imposta. 8 In questo senso, si sono espresse le ordinanze nn. 10547/2019 e 10549/2019 della Corte di Cassazione che, dopo aver ribadito che il credito IRPEF è soggetto alla prescrizione decennale, hanno affermato come “la sentenza impugnata non risulta peraltro conforme a diritto neppure con riguardo all'affermata applicazione del termine quinquennale relativamente alle sanzioni, parimenti oggetto della cartella impugnata, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario (cfr Cass. S.U. n. 25790/2009, Cass.
n. 8814/2008)”, da individuarsi, quindi, nel termine di prescrizione decennale previsto per i crediti di imposta. Citava ulteriore giurisprudenza di legittimità.
Concludeva chiedendo: in via preliminare: di dichiarare l'inammissibilità del Ricorso per violazione degli artt. 19 e 21 del D.Lgs. 546/92; § nel merito: § di rigettare il ricorso proposto per l'infondatezza dei motivi in esso esposti e condannare la ricorrente al pagamento delle spese processuali in misura equitativa e comunque non inferiore ai minimi di legge, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 546/1992.
Allegava: controdeduzioni;
notifica cartella di pagamento sottesa;
attestazione di conformità.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione non si costituiva.
All'udienza del 08/01/2026 il ricorso è posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in composizione monocratica rileva ed osserva:
che l'Agenzia delle Entrate si è costituita in data 23/12/2025, per cui la documentazione prodotta appare inammissibile, in quanto tardiva in violazione dell'art. 32 del D. Lgs. 546/92, conseguentemente, non può dirsi raggiunta la prova della notifica della cartella di pagamento sottostante;
che la pretesa di pagamento di cui all'atto impugnato appare in ogni caso prescritta, anche a volere considerare valida la notifica presuntivamente avvenuta il 10/11/2012 della cartella di pagamento sottostante, poiché, nel caso in esame il termine di riscossione decennale, scadeva il 31/12/2022, prorogato, in virtù della normativa disposta in occasione dell'emergenza covid al 31/01/2023. Invero, ai sensi dal combinato disposto dell'art.12 comma 1 del D.lgs. n.159/2015 e dell'art.68 comma 1 del D.L.
17/03/2020 n. 18 (cd. Decreto Cura Italia), il termine di prescrizione per la riscossione delle imposte deve intendersi sospeso dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021. Inoltre, ai sensi dell'art. 68 comma 4 bis del D.L.
17/03/2020 n. 18, i termini di prescrizione e di decadenza sono prorogati di ventiquattro mesi con riferimento ai carichi relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'Agente della Riscossione durante il periodo di sospensione e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021. Nel caso di specie, tuttavia, il carico tributario non risulta affidato durante il periodo di emergenza sanitaria, atteso che si tratta di cartella esattoriale risalente all'anno 2012; ne consegue che non è applicabile la proroga del termine di prescrizione di cui all'art.68 comma 4 bis suindicato pari a 24 mesi, rimanendo, invece, applicabile la disciplina di cui all'art. 12 comma 1 del D.lgs. n.159/2015 e dell'art.68 comma 1 del D.L.
17/03/2020 n. 18, con la conseguenza che il termine di prescrizione risulta sospeso dall'08/03/2020 al
31/08/2021, riprendendo a decorrere a far data dall'01/09/2021 per spirare nel gennaio del 2023, pertanto, visto che l'intimazione di pagamento è stata notificata il 21/05/2024, la pretesa appare pacificamente estinta per intervenuta prescrizione;
che ogni altra eccezione in ricorso e controdeduzione è superata ed assorbita dalla motivazione che precede.
Per l'effetto, la Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato e compensa le spese, stante che l'accoglimento delle ragioni della ricorrente, è stato determinato solo sulla valutazioni processuali e sull'analisi della valenza controversa dei termini di proroga riconducibili alla normativa emanata in occasione della pandemia covid 19.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica, accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Compensa le spese. Così deciso in Catania IL 08/01/2026 IL GIUDICE MONOCRATICO SANTO LOPES
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 9, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
LOPES SANTO, Giudice monocratico in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7494/2024 depositato il 17/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Via Monsignor D. O. 1 95100 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239014053379000 IRPEF-ALTRO 2008
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320120046177715000 IRPEF-ALTRO 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 48/2026 depositato il 12/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 17/09/2024 la signora Ricorrente_1 con il proprio difensore proponeva ricorso contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione e contro l'Agenzia delle Entrate, avverso l'intimazione di pagamento n. 29320239014053379/000 notificata il 21/05/2024 di euro 1.903,92 relativa ad omesso pagamento
IRPEF anno 2008, riconducibile alla cartella di pagamento n. 29320120046177715000 presuntivamente notificata il 10/11/2022.
Eccepiva:
Nullità dell'atto impugnato per omessa notifica dell'atto presupposto;
Nullità dell'atto impugnato per intervenuta prescrizione;
Nullità dell'atto impugnato in relazione alle sanzioni per intervenuta prescrizione
Concludeva chiedendo: dichiarare non dovuta la pretesa iscritta a ruolo per tutto quanto sopra esposto, e, per l'effetto annullare l'intimazione di pagamento n. 29320239014053379/000, compresi interessi e sanzioni per tutti i motivi spiegati in narrativa;
-in subordine, dichiarare non dovuti interessi e sanzioni riportati negli atti impugnati per l'importo di € 434,98, e per l'effetto, annullare l'intimazione e la sottostante cartella. In ogni caso, condannare Agenzia delle Entrate Riscossione per la Provincia di Catania e l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Catania, Ufficio Territoriale di Caltagirone , al pagamento delle spese del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario .
Faceva riserva di presentare motivi aggiunti a norma dell'art. 24 d.lgs 546/92.
Chiedeva, altresì, ex art.33 D.Lgs. 546/92, la discussione in pubblica udienza del ricorso.
In data 23/12/2025 si costituiva l'Agenzia delle Entrate, la quale controdeduceva chiedendo in via preliminare la verifica della proposizione del ricorso di parte nei termini di legge. In via preliminare, la inammissibilità delle eccezioni avverso la cartella di pagamento e l'iscrizione a ruolo, stante che, l'Agente della Riscossione ha correttamente notificato la cartella di pagamento propedeutica all' atto impugnato
(cfr. infra), mettendo la contribuente a legittima conoscenza delle proprie obbligazioni tributarie. Tale cartella, tuttavia, non è stata impugnata entro il termine di decadenza di sessanta giorni successivi a quello della sua notificazione. Quindi, la ricorrente dev'essere ritenuto decaduta dal potere di sollevare censure che, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. 546/92, avrebbero dovuto essere proposte, a pena di preclusione, entro il menzionato termine di decadenza;
con la conseguenza che il relativo credito deve essere considerato divenuto definitivo e, quindi, non più contestabile. Peraltro, se si considera che, ai sensi dell'art. 19, comma 3, D.Lgs. 546/92, soltanto “la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo”, si perviene agevolmente alla conclusione che la Contribuente oggi può legittimamente sollevare eccezioni afferenti esclusivamente “vizi propri” dell'atto impugnato. Per quanto sopra evidenziato, ogni eccezione proposta avverso un atto propedeutico a quello impugnato, deve essere ritenuta tardivamente proposta e, quindi, inammissibile, ai sensi del combinato disposto dell'art. 19, comma 3, e 21 del D.Lgs. 546/92.
Eccepiva:
che l'intimazione di pagamento, emessa in seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integra un nuovo e autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all'art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992, esso resta sindacabile in giudizio solo per “vizi propri” e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito (Cass. Ord. n. 3005/2020). Pertanto, si eccepisce l'inammissibilità del ricorso proposto dalla Contribuente contro l'intimazione di pagamento, in quanto preceduta da altro atto prodromico (la cartella di pagamento) regolarmente e tempestivamente notificato e non autonomamente impugnato, in violazione dell'art.19, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992;
che l'avviso di intimazione é un atto di natura vincolata, in quanto ai sensi dell'art. 50 del D.P.R. n. 602 del
1973, “è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze”. Tale modello non prevede che all'avviso sia allegata copia della cartella. Ed è logico, poiché l'avviso fa seguito e richiama la cartella precedentemente notificata e contiene tutti gli elementi idonei ad individuare ammontare, natura e causali della pretesa tributaria, nonché l'Ente cui tale pretesa si riferisce, rendendo, di fatto, del tutto superflua l'allegazione della cartella in parola. In tale contesto, l'intimazione di pagamento, lungi dall'avere natura provvedimentale, è atto prodromico e strumentale all'avvio del processo esecutivo. È di tutta evidenza, pertanto, che qualsiasi ricostruzione che individui negli artt. 7 della legge n. 212 del 2000 e 3 della legge n. 241 del 1990 (relativi per l'appunto agli atti squisitamente 4 amministrativi) il fondamento di un asserito obbligo di allegazione delle cartelle agli avvisi di intimazione, non potrà che essere respinta;
che la cartella di pagamento di cui la Ricorrente chiede l'allegazione, risulta essere già correttamente notificata alla Parte e quindi, essendo già in possesso del destinatario, risulta essere soddisfatto il requisito della conoscenza dell'atto. Alla luce di tutto quanto sopra argomentato l'eccezione di controparte appare infondata e, pertanto, se ne chiede il rigetto;
che la cartella di pagamento è stata correttamente notificata ai sensi dell'art. 139 c.p.c a persona di famiglia (nello specifico, il coniuge) giusta firma apposta sulla notifica. Dell'avvenuta notifica è stata data notizia mediante la comunicazione di avvenuta notifica (cd. CAN) di cui è presente la distinta di postalizzazione. Pertanto, l'eccezione è infondata e pretestuosa;
che un'eventuale eccezione di decadenza, avrebbe dovuto essere sollevata in sede di impugnazione delle cartelle di pagamento che risultano essere regolarmente notificate e non impugnate nei termini di
Legge, con la conseguenza che il credito da esse portato deve ritenersi cristallizzato in ogni suo aspetto.
Pertanto, la Contribuente deve ritenersi decaduta dal potere di sollevare censure che avrebbero dovuto essere presentate in sede di impugnazione delle cartelle di pagamento e che, in questa sede, sono inammissibili;
che i crediti erariali in contestazione, si prescrivono nel termine di dieci anni, ex art. 2946 c.c., a decorrere dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo rivolto al contribuente.
Citava giurisprudenza di legittimità;
che il decorso dei termini pregiudizievoli alla riscossione è stato interrotto in virtù a dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, infatti, lo Stato ha emanato diversi D.L. (D.L. 18/2020 “Cura Italia”, D.L.
34/2020 “Rilancio”, D.L. n. 104/2020 “Agosto”, D.L. n. 125/2020, D.L. 137/2020 “Ristori”, D.L. n. 3/2021,
D.L. n. 7/2021 e D.L. n.41/2021 “Sostegno”), per effetto dei quali è stata disposta la Sospensione delle attività di riscossione (notifica e procedurali), a partire da marzo 2020, come comunicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, fino al 31 Agosto 2021. In particolare, l'art. 68 del DL n. 18/2020, ha sancito che “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché' dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”. L'art. 12 D. Lgs. n. 159/2015, espressamente richiamato dal predetto art. 68, testualmente dispone, al primo comma, che: “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento … comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione …”. Il secondo comma dell'art. 12 D.
Lgs. n. 159/2015, prevede poi che “i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori … e degli agenti della riscossione … per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati … fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”. In ordine al tema delle proroghe si segnala la recente sentenza n.
6690/2024, emessa da questa Nominativo_1, che così si è espressa: “il termine decennale di prescrizione è stato interrotto con la notifica della cartella in data 7.5.2012 a cui non ha fatto seguito alcuna impugnazione, quindi sospeso per mesi 5 e gg. 15 dall'art. 1, comma 623, L. 147/2013 (secondo cui: “per consentire il versamento delle somme dovute entro il 28 febbraio 2014 e la registrazione delle operazioni relative, la riscossione dei carichi di cui al comma 618 – ossia dei “carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni, affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013” – resta sospesa fino al 15 giugno 2014. Per il corrispondente periodo sono sospesi i 7 termini di prescrizione”) e poi nuovamente sospeso dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 (ex l'art. 68 del DL n. 18/2020: “. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché' dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”, mentre secondo l'art. 12, comma 1 del
D.Lgs. 159/2015: “1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento … comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione….”) e quindi, complessivamente, per oltre due anni, con la conseguenza che la notifica dell'intimazione di pagamento oggi impugnata (avuta luogo in data 19.3.2024) è senz'altro avvenuta prima del decorso del decennio dalla notifica della cartella”. Con riguardo al termine di prescrizione relativo al credito erariale a titolo di sanzioni, il dato normativo di riferimento è rappresentato dall'art. 20 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, ai sensi del quale , l'atto di contestazione di cui all'articolo 16, ovvero l'atto di irrogazione, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione o nel diverso termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi. Entro gli stessi termini devono essere resi esecutivi i ruoli nei quali sono iscritte le sanzioni irrogate ai sensi dell'articolo 17, comma 3. 2. Se la notificazione è stata eseguita nei termini previsti dal comma 1 ad almeno uno degli autori dell'infrazione o dei soggetti obbligati in solido, il termine è prorogato di un anno. Il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni. L'impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione, che non corre fino alla definizione del procedimento. Ciò posto, in assenza di contenzioso, fermo restando il termine di decadenza ove previsto ai fini della notifica della cartella di pagamento, si è del parere che l'applicabilità del termine prescrizionale previsto dall'art. 20 del D. Lgs. n. 472 del 1997 vada valutata diversamente a seconda che le sanzioni siano irrogate, o meno, in modo autonomo rispetto all'imposta. In particolare, ferma restando l'applicabilità del termine di prescrizione quinquennale ex art. 20 del D. Lgs. n. 472 del 1997 nell'ipotesi in cui le sanzioni siano irrogate separatamente dall'imposta, ove le stesse siano irrogate contestualmente è applicabile il medesimo termine di prescrizione previsto per l'imposta. 8 In questo senso, si sono espresse le ordinanze nn. 10547/2019 e 10549/2019 della Corte di Cassazione che, dopo aver ribadito che il credito IRPEF è soggetto alla prescrizione decennale, hanno affermato come “la sentenza impugnata non risulta peraltro conforme a diritto neppure con riguardo all'affermata applicazione del termine quinquennale relativamente alle sanzioni, parimenti oggetto della cartella impugnata, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario (cfr Cass. S.U. n. 25790/2009, Cass.
n. 8814/2008)”, da individuarsi, quindi, nel termine di prescrizione decennale previsto per i crediti di imposta. Citava ulteriore giurisprudenza di legittimità.
Concludeva chiedendo: in via preliminare: di dichiarare l'inammissibilità del Ricorso per violazione degli artt. 19 e 21 del D.Lgs. 546/92; § nel merito: § di rigettare il ricorso proposto per l'infondatezza dei motivi in esso esposti e condannare la ricorrente al pagamento delle spese processuali in misura equitativa e comunque non inferiore ai minimi di legge, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 546/1992.
Allegava: controdeduzioni;
notifica cartella di pagamento sottesa;
attestazione di conformità.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione non si costituiva.
All'udienza del 08/01/2026 il ricorso è posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in composizione monocratica rileva ed osserva:
che l'Agenzia delle Entrate si è costituita in data 23/12/2025, per cui la documentazione prodotta appare inammissibile, in quanto tardiva in violazione dell'art. 32 del D. Lgs. 546/92, conseguentemente, non può dirsi raggiunta la prova della notifica della cartella di pagamento sottostante;
che la pretesa di pagamento di cui all'atto impugnato appare in ogni caso prescritta, anche a volere considerare valida la notifica presuntivamente avvenuta il 10/11/2012 della cartella di pagamento sottostante, poiché, nel caso in esame il termine di riscossione decennale, scadeva il 31/12/2022, prorogato, in virtù della normativa disposta in occasione dell'emergenza covid al 31/01/2023. Invero, ai sensi dal combinato disposto dell'art.12 comma 1 del D.lgs. n.159/2015 e dell'art.68 comma 1 del D.L.
17/03/2020 n. 18 (cd. Decreto Cura Italia), il termine di prescrizione per la riscossione delle imposte deve intendersi sospeso dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021. Inoltre, ai sensi dell'art. 68 comma 4 bis del D.L.
17/03/2020 n. 18, i termini di prescrizione e di decadenza sono prorogati di ventiquattro mesi con riferimento ai carichi relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'Agente della Riscossione durante il periodo di sospensione e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021. Nel caso di specie, tuttavia, il carico tributario non risulta affidato durante il periodo di emergenza sanitaria, atteso che si tratta di cartella esattoriale risalente all'anno 2012; ne consegue che non è applicabile la proroga del termine di prescrizione di cui all'art.68 comma 4 bis suindicato pari a 24 mesi, rimanendo, invece, applicabile la disciplina di cui all'art. 12 comma 1 del D.lgs. n.159/2015 e dell'art.68 comma 1 del D.L.
17/03/2020 n. 18, con la conseguenza che il termine di prescrizione risulta sospeso dall'08/03/2020 al
31/08/2021, riprendendo a decorrere a far data dall'01/09/2021 per spirare nel gennaio del 2023, pertanto, visto che l'intimazione di pagamento è stata notificata il 21/05/2024, la pretesa appare pacificamente estinta per intervenuta prescrizione;
che ogni altra eccezione in ricorso e controdeduzione è superata ed assorbita dalla motivazione che precede.
Per l'effetto, la Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato e compensa le spese, stante che l'accoglimento delle ragioni della ricorrente, è stato determinato solo sulla valutazioni processuali e sull'analisi della valenza controversa dei termini di proroga riconducibili alla normativa emanata in occasione della pandemia covid 19.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica, accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Compensa le spese. Così deciso in Catania IL 08/01/2026 IL GIUDICE MONOCRATICO SANTO LOPES