Articolo 3 della Legge 26 gennaio 1942, n. 57
Articolo 2Articolo 4
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23 febbraio 1942
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9 maggio 2025
Art. 3. ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56))
Entrata in vigore il 9 maggio 2025