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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 06/05/2025, n. 487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 487 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
R.G 2568 /2024
Il giorno 06/05/2025 sono presenti:
Per il ricorrente l'avv. DITTO MARIA TERESA, la quale , in merito all'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte resistente aderisce alla stessa;
Per l' parte resistente, l'avv. Marco Gagliostro, per delega dell'avv. Dario CP_1
Cosimo Adornato, la quale insiste nell'eccezione di incompetenza territoriale
Per , parte resistente, alle ore 10.33 nessuno è presente. CP_2
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio
Ritenuta la causa matura per la decisione e invitate le parti alla discussione, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Giudice del lavoro, in persona del GOP, Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo, nella causa iscritta al N. 2568 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2024, vertente TRA
C.F.: rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1
dall'avv. Maria Teresa DITTO (C.F.: giusta procura in C.F._1
atti ricorrente
E
in Controparte_3
persona del suo Presidente pro-tempore, che agisce in proprio e quale mandatario della , Controparte_4
con sede in Roma, ai sensi dell'art 13 della Legge n. 448/98 nonché della procura a rogito del notaio dott. Notaio in Tivoli, del 3 luglio Persona_1
2014, Rep. 37521, Racc. 5762, rappresentato e difeso dagli avv.ti Dario Cosimo
Adornato ( ), Ettore Triolo, Valeria Grandizio, in virtù CodiceFiscale_2
di procura generale alle liti a rogito del dott. Notaio in Persona_2
Fiumicino, Rep. 37875/7313 del 22.3.2024,in atti resistente
E
Controparte_5
GI LA (C.F. e P.IVA: , rappresentata e
[...] P.IVA_2
difesa, giusta procura ad litem del 02.08.2024 in calce al presente atto, dall'Avv.
Emanuele Cennamo (C.F. , in atti C.F._3
resistente All'udienza del 6 maggio 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dando lettura dei motivi alle ore 16,40, assenti i procuratori delle parti, la seguente
SENTENZA
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.09.2024, la Parte_1
odierna ricorrente, adiva il Tribunale di Palmi, in funzione di Giudice del
Lavoro, alfine di ottenere l'annullamento dell'intimazione di pagamento N°
09420249007916623000, con riferimento alle sottese cartelle di pagamento:-
09420030006831645000 IVS anno 2000; - 09420070037344061000 IVS anno 2001;-
09420120003384811000 IVS anno 1999; con la quale Controparte_6
, le aveva ingiunto il pagamento della somma di € 40.083,56. A
[...]
sostegno della propria pretesa adduceva vari vizi formali e la prescrizione dei crediti.
Si costituivano in giudizio e per resistere al ricorso. CP_1 Controparte_5
In via preliminare, occorre analizzare la questione d'incompetenza territoriale ai sensi dell'art. 444, comma 3, c.p.c. sollevata tempestivamente dall' nella CP_1
memoria difensiva di costituzione e ribadita nei verbali di causa, anche in sede di discussione.
La norma citata prevede, che “per le controversie riguardanti gli obblighi dei datori di lavoro e all'applicazione delle sanzioni civili per l'inadempimento di tali obblighi ”la competenza spetta al giudice “del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente”. La giurisprudenza ha chiarito che per ufficio dell'ente si deve intendere quello investito del potere di gestione esterna (perciò legittimato a ricevere i contributi o a pretenderne il pagamento).
Nell'ipotesi che ci occupa, dall'esame degli estratti di ruolo in atti, si ricava che crediti portati dalle cartelle e avvisi di addebito sopra descritti sono tutti relativi ad omesso versamento dei contributi VS , gestione datori di lavoro e, dunque, l'omesso versamento della relativa contribuzione previdenziale per i lavoratori assunti alle proprie dipendenze dovuti alla sede di GI CP_1
LA e, pertanto, riferiti a debiti contributivi del datore di lavoro.
Ne consegue che la competenza a decidere si radica in capo al Tribunale del luogo incui ha sede l'ufficio dell' legittimato a richiedere i contributi che, CP_1
come si evince anche dai documenti in atti, è quello di GI LA.
Va, quindi, dichiarato il difetto di competenza del giudice adito, in favore del
Tribunale di GI LA in funzione di Giudice del lavoro, dinanzi al quale la causa dovrà essere riassunta nel termine di gg. 30 (art. 428 c.p.c.).
Le spese di lite, attesa la definizione in rito, sono compensate tra le parti.
P.Q.M.
1) dichiara il proprio difetto di competenza in favore del Tribunale di GI
LA in funzione di Giudice del Lavoro e assegna alle parti il termine di gg.
30 per la riassunzione della causa innanzi al Tribunale competente;
2) compensa integralmente le spese di lite tra il ricorrente, l'ente impositore e
. Controparte_5
Palmi, lì 6 maggio 2025
Il G.O.P. Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
R.G 2568 /2024
Il giorno 06/05/2025 sono presenti:
Per il ricorrente l'avv. DITTO MARIA TERESA, la quale , in merito all'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte resistente aderisce alla stessa;
Per l' parte resistente, l'avv. Marco Gagliostro, per delega dell'avv. Dario CP_1
Cosimo Adornato, la quale insiste nell'eccezione di incompetenza territoriale
Per , parte resistente, alle ore 10.33 nessuno è presente. CP_2
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio
Ritenuta la causa matura per la decisione e invitate le parti alla discussione, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Giudice del lavoro, in persona del GOP, Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo, nella causa iscritta al N. 2568 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2024, vertente TRA
C.F.: rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1
dall'avv. Maria Teresa DITTO (C.F.: giusta procura in C.F._1
atti ricorrente
E
in Controparte_3
persona del suo Presidente pro-tempore, che agisce in proprio e quale mandatario della , Controparte_4
con sede in Roma, ai sensi dell'art 13 della Legge n. 448/98 nonché della procura a rogito del notaio dott. Notaio in Tivoli, del 3 luglio Persona_1
2014, Rep. 37521, Racc. 5762, rappresentato e difeso dagli avv.ti Dario Cosimo
Adornato ( ), Ettore Triolo, Valeria Grandizio, in virtù CodiceFiscale_2
di procura generale alle liti a rogito del dott. Notaio in Persona_2
Fiumicino, Rep. 37875/7313 del 22.3.2024,in atti resistente
E
Controparte_5
GI LA (C.F. e P.IVA: , rappresentata e
[...] P.IVA_2
difesa, giusta procura ad litem del 02.08.2024 in calce al presente atto, dall'Avv.
Emanuele Cennamo (C.F. , in atti C.F._3
resistente All'udienza del 6 maggio 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dando lettura dei motivi alle ore 16,40, assenti i procuratori delle parti, la seguente
SENTENZA
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.09.2024, la Parte_1
odierna ricorrente, adiva il Tribunale di Palmi, in funzione di Giudice del
Lavoro, alfine di ottenere l'annullamento dell'intimazione di pagamento N°
09420249007916623000, con riferimento alle sottese cartelle di pagamento:-
09420030006831645000 IVS anno 2000; - 09420070037344061000 IVS anno 2001;-
09420120003384811000 IVS anno 1999; con la quale Controparte_6
, le aveva ingiunto il pagamento della somma di € 40.083,56. A
[...]
sostegno della propria pretesa adduceva vari vizi formali e la prescrizione dei crediti.
Si costituivano in giudizio e per resistere al ricorso. CP_1 Controparte_5
In via preliminare, occorre analizzare la questione d'incompetenza territoriale ai sensi dell'art. 444, comma 3, c.p.c. sollevata tempestivamente dall' nella CP_1
memoria difensiva di costituzione e ribadita nei verbali di causa, anche in sede di discussione.
La norma citata prevede, che “per le controversie riguardanti gli obblighi dei datori di lavoro e all'applicazione delle sanzioni civili per l'inadempimento di tali obblighi ”la competenza spetta al giudice “del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente”. La giurisprudenza ha chiarito che per ufficio dell'ente si deve intendere quello investito del potere di gestione esterna (perciò legittimato a ricevere i contributi o a pretenderne il pagamento).
Nell'ipotesi che ci occupa, dall'esame degli estratti di ruolo in atti, si ricava che crediti portati dalle cartelle e avvisi di addebito sopra descritti sono tutti relativi ad omesso versamento dei contributi VS , gestione datori di lavoro e, dunque, l'omesso versamento della relativa contribuzione previdenziale per i lavoratori assunti alle proprie dipendenze dovuti alla sede di GI CP_1
LA e, pertanto, riferiti a debiti contributivi del datore di lavoro.
Ne consegue che la competenza a decidere si radica in capo al Tribunale del luogo incui ha sede l'ufficio dell' legittimato a richiedere i contributi che, CP_1
come si evince anche dai documenti in atti, è quello di GI LA.
Va, quindi, dichiarato il difetto di competenza del giudice adito, in favore del
Tribunale di GI LA in funzione di Giudice del lavoro, dinanzi al quale la causa dovrà essere riassunta nel termine di gg. 30 (art. 428 c.p.c.).
Le spese di lite, attesa la definizione in rito, sono compensate tra le parti.
P.Q.M.
1) dichiara il proprio difetto di competenza in favore del Tribunale di GI
LA in funzione di Giudice del Lavoro e assegna alle parti il termine di gg.
30 per la riassunzione della causa innanzi al Tribunale competente;
2) compensa integralmente le spese di lite tra il ricorrente, l'ente impositore e
. Controparte_5
Palmi, lì 6 maggio 2025
Il G.O.P. Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo