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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 03/11/2025, n. 2092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2092 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Lorenza Recano, alla pubblica udienza del 7.10.2025 ha pronunciato, nei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella controversia individuale di lavoro iscritta al R.G. n. 2507/2022, avente ad oggetto: accertamento subordinazione e differenze retributive;
TRA
rapp.ta e difesa, congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Natascia Parte_1
Passero e dall'Avv. Giuseppe Rubino, del Foro di Nola c ed elett.te dom.ta presso lo studio del secondo sito in Nola (NA), alla Via Mario De Sena, 250
ricorrente CONTRO
e entrambi nella loro qualità di Controparte_1 Controparte_2 eredi della sig.ra nata a [...] il [...] e deceduta il 07.03.2018, SO rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Ambrosino, presso il cui studio sito in Nola, alla Via
Saccaccio 101, domiciliano
Resistenti
E
e Controparte_3 Controparte_4
Contumaci
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: “
1. accertare e riconoscere l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, tra la sig.ra alle dirette dipendenze della sig.ra , al tempo dei Parte_1 SO fatti rappresentata dal tutore giudiziale, per il periodo che va dal 02.01.2009 sino al 07.03.2018, con inquadramento nel livello C Super CCNL CO e Badanti vigente per il periodo di cui è causa;
2. per
l'effetto condannare i resistenti in solido tra loro o chi per essi al pagamento del complessivo importo di euro 245.803,11, di cui euro 225.375,31 a titolo di differenze di retribuzione ed euro 20.427,80 a titolo di TFR maturato e non riscosso, ovvero a quella somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa o che l'On.Le Giudicante riterrà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
3. condannare i resistenti in solido tra loro o chi per essi al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali non versati, anche sulle maggiori somme che verranno accertate con il presente giudizio;
4. con vittoria di spese e onorari del presente giudizio”.
PER PARTE RESISTENTE: “1. Affinché sia rigettata la domanda così come promossa dalla sig.ra
;
2. In via gradata, sia accertato che l'obbligazione al pagamento del risarcimento Parte_1 richiesto dalla in ragione del rapporto di lavoro svolto alle dipendenze della sig.ra Parte_1
è parziaria e non già solidale tra gli eredi, e per l'effetto si chiede che SO
l'On.Le Giudicante limiti la condanna al pagamento, ovviamente pro quota, di quanto risulterà dovuto in ragione di 1/4 (un quarto) per ciascuno degli eredi;
3. con vittoria di spese e onorari del presente giudizio”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12.5.2022, la ricorrente in epigrafe esponeva:
- di aver prestato attività di lavoro subordinato con mansioni di badante in favore della sig.ra persona affetta da handicap presso l'abitazione della predetta ubicata in SO
Nola (NA), alla via Saviano, 136;
- di aver svolto tale attività lavorativa a nero, ovverosia senza regolare assunzione e copertura assicurativa e previdenziale;
- di aver svolto attività di badante come lavoratrice subordinata non formalmente inquadrata, in favore di , persona affetta da oligofrenia, sulla base delle direttive di lavoro SO che le venivano impartite dal sig. che ha rivestito, a far data dell'anno 2009 e Controparte_1 sino al 07.03.2018 (data dell'avvenuto decesso di ), il ruolo di tutore della SO sig.ra , giusta tutela aperta presso il Tribunale di Nola al n. 401/1989; Parte_1
- che è coniuge della ricorrente, nonché fratello della interdetta Controparte_1 SO
[...]
- che, sulla base delle disposizioni che le venivano impartite da , ella era Controparte_1 chiamata a svolgere le seguenti attività: pulizia dell'intera abitazione di proprietà della SO
in particolare pulizia ed igienizzazione delle superfici ove la stessa era solita pranzare e
[...] cenare;
cucina e accudimento della persona di ancora, assistenza alla SO interdetta nel corso dell'intera giornata, anche allorquando la doveva espletare le SO proprie funzioni corporali;
- che, nel corso del rapporto di lavoro, ha svolto la sua attività lavorativa, sulla base delle disposizioni datoriali, rispettando i seguenti orari lavorativi: dal lunedì alla domenica dalle ore
08.00 alle ore 20.00 circa, con una pausa giornaliera di due ore dalle 14.00 alle 16.00, osservando dunque un orario di circa 70 ore settimanali;
- che, in caso di urgenza, era chiamata ad intervenire nel corso della notte per aiutare la sig.ra ad andare in bagno, a cambiarsi oppure per portarle l'acqua; SO
- che ha svolto attività lavorativa nell'esclusivo interesse della interdetta;
SO - che nel caso di specie trova applicazione la tutela prevista per il CCNL lavoro domestico, anche perché le parti nel corso del rapporto di lavoro hanno fatto esplicito riferimento allo stesso sia per quanto concerne la determinazione della retribuzione sia per gli altri istituti normativi e retributivi;
- che, nel corso del rapporto di lavoro svolto, era soggetta al potere organizzativo e disciplinare esercitato dal sig. , tutore per il periodo di cui è causa, il quale oltre ad Controparte_1 impartire le direttive di lavoro e a esercitare le funzioni datoriali, corrispondeva alla stessa la retribuzione mensile pari ad euro 450,00 mensili;
- che tale somma le veniva corrisposta dal marito e tutore della interdetta, , il Controparte_1 quale provvedeva al relativo pagamento previa anticipazione e successivo prelievo dal libretto di pensione della sig.ra ; SO
- che la stessa, nel corso dell'intera attività lavorativa che va dal 01.01.2009 sino al 07.03.2018 è stata comandata a svolgere la sua attività lavorativa altresì nelle giornate festive del 1° gennaio, del
6 gennaio, del lunedì di Pasqua, del 25 aprile, del 1° maggio, del 2 giugno, del 15 agosto, del 1° novembre, del 8 dicembre, del 25 dicembre, del 26 dicembre, e del 25 Luglio, corrispondente alla
Festa di San Giacomo, Santo Patrono del Comune di Saviano.
- che la ricorrente non ha goduto di alcun periodo di ferie nel corso degli anni lavorati.
Lamentava di non aver percepito, ai sensi degli artt. 2099 c.c. e 36 Cost., una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato;
in particolare, deduceva che le mansioni disimpegnate erano riconducibili alla qualifica di “Assistente familiare che assiste persone non autosufficienti (non formato), ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti” con inquadramento nel livello C Super
CCNL CO e Badanti, sicché era creditrice del complessivo importo di euro 245.803,11, di cui euro
225.375,31 a titolo di differenze di retribuzione ed euro 20.427,80 a titolo di TFR maturato e non riscosso.
Deduceva, quindi, che il rapporto di lavoro instaurato tra la stessa e la resistente doveva sicuramente essere inquadrato nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato.
Tanto premesso, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro, , e , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_4 Controparte_3 affinché, quali eredi della defunta , le corrispondessero euro 245.803,11, di SO cui euro 225.375,31 a titolo di differenze di retribuzione ed euro 20.427,80 a titolo di TFR maturato e non riscosso, assumendo, implicitamente, dunque, che avesse rivestito la Controparte_1 qualità di datore di lavoro della stessa, in nome e per conto della interdetta sorella Per_1
Si costituivano in giudizio esclusivamente e i quali, pur Controparte_1 Controparte_2 non contestando la narrazione dei fatti indicata dalla ricorrente, eccepivano tuttavia la parzialità della loro obbligazione rispetto a quanto richiesto dalla ricorrente.
Ed invero, i resistenti deducevano la parzialità della loro obbligazione rispetto alla domanda così come proposta da , in quanto avente a oggetto un debito ereditario e, pertanto, Parte_1 nell'ipotesi di accoglimento della domanda chiedevano che la stessa fosse ridotta nella misura pari ad 1/4 per ciascuno degli eredi.
Gli eredi erano, infatti, convenuti in giudizio non già come datori di lavoro SO della sig.ra , bensì nella loro intrinseca qualità di eredi e pertanto gli stessi venivano Parte_1 chiamati a rispondere dei debiti ereditari in ragione di un'obbligazione parziaria e nei limiti della loro quota. Invero, nella ricostruzione di parte resistente, il rapporto di lavoro si era costituito tra la
, per il tramite del suo tutore nominato dal Giudice ( ) e SO Controparte_1 la sig.ra . Parte_1
Concludevano, poi, per il rigetto della domanda e, in subordine, previo accertamento che l'obbligazione al pagamento del risarcimento richiesto dalla ha natura parziaria, la Parte_1 limitazione della condanna al pagamento, ovviamente pro quota, di quanto risulterà dovuto in ragione di 1/4 (un quarto) per ciascuno degli eredi.
Esaurita la fase istruttoria – ammessa dal Giudice che precedeva il decidente –, acquisita la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dalle parti, all'odierna udienza – celebratasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata telematicamente nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.
Parte ricorrente agisce in giudizio per l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato svoltosi alle dipendenze di , e dal Controparte_1 CP_2 CP_4 CP_3
01.01.2009 sino al 07.03.2018; tale accertamento è prodromico al riconoscimento dell'eventuale diritto dell'istante al pagamento delle differenze economiche sulla retribuzione ordinaria e differita, del TFR e delle altre voci ut supra specificate.
Così definito il thema decidendum, deve premettersi, con riferimento alla prova della subordinazione, che è ormai principio consolidato in giurisprudenza – alla luce della definizione normativa contenuta nell'art. 2094 c.c. “è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore” – che i caratteri distintivi del rapporto di lavoro subordinato sono costituiti dall'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale e dal suo assoggettamento ai poteri direttivi, organizzativi e disciplinari del datore di lavoro.
Tale potere deve manifestarsi sia pure con differente graduazione in dipendenza della peculiarità concreta della tipologia mansionistica nell'emanazione di ordini specifici (potendo le direttive generali connotare anche la collaborazione autonoma nell'impresa altrui), oltre che nell'esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative, anche al fine dell'eventuale esercizio del potere disciplinare (cfr. ex multis Cass.
10/09/2019 n. 22634, ma anche Cass., sez. lav., n. 2728/2010, Cass., sez. lav., n. 4171/2006).
Con riguardo al tema degli indici di identificazione della fattispecie di lavoro subordinato, la giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, individua le caratteristiche della subordinazione nel concetto di etero-direzione da intendersi come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta in direttive - anche di carattere programmatico - inerenti alle modalità di svolgimento delle mansioni e che si traduce in una limitazione della libertà (o autonomia) del lavoratore.
La subordinazione si sostanzia, pertanto, in un vincolo di assoggettamento gerarchico consistente nella sottoposizione a direttive impartite dal datore di lavoro, in conformità alle esigenze aziendali tali da inerire all'intrinseco svolgimento della prestazione.
Tuttavia, l'elemento dell'etero-direzione non è sempre agevolmente apprezzabile, come nel caso in cui la prestazione dedotta in contratto sia estremamente elementare, ripetitiva e predeterminata nelle sue modalità di esecuzione, oppure, all'opposto, nel caso di prestazioni lavorative dotate di notevole elevatezza e di contenuto intellettuale e creativo.
In tale ultimo caso, può farsi ricorso ad elementi dal carattere sussidiario e funzione indiziaria
(cfr. ex multis, Cass. lav. 27/02/2007, n.4500) quali: eterodirezione delle modalità, anche di tempo e di luogo, della prestazione;
inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione produttiva dell'impresa; utilizzo di locali, mezzi e strutture fornite dal datore di lavoro;
assenza di rischio imprenditoriale;
obbligo di osservanza di un orario di lavoro e di frequenza giornaliera, con annessi obblighi di giustificazione dei ritardi e delle assenze;
continuità della collaborazione, quale obbligo ideale tendenzialmente stabile di messa a disposizione da parte del dipendente delle energie lavorative;
retribuzione predeterminata a cadenza fissa;
pagamento dello straordinario, godimento delle ferie, versamento di contributi assicurativi;
esclusività della prestazione;
infungibilità soggettiva della prestazione;
esercizio di mansioni meramente esecutive (da ultimo
Cass. civ., sez. lav., 21/07/2022, n. 22846 che richiama, tra le tante, Cass. n. 24561/2013, Cass. n.
22289/2014, Cass. n. 23846/2017; nonché Cass. civ., sez. lav., 22/04/2022, n.12919 che richiama
Cass. n. 18414/2013, Cass. n. 7517/2012, Cass. n. 3594/2011).
Ciò che deve negarsi è l'autonoma idoneità di ciascuno di questi, considerato singolarmente, a fondare l'accertamento della natura del rapporto, ma non anche la possibilità che in una valutazione globale essi vengano assunti come indizi gravi, precisi e concordanti, quindi rivelatori della sussistenza della subordinazione (Cass., Sez. un., 30/6/1999, n. 379).
Dalle suesposte coordinate ermeneutiche si desumono precisi oneri di allegazione e di prova incombenti sul lavoratore che rivendica l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, il quale, in omaggio alla regola probatoria di cui all'art. 2697 c.c., deve dedurre e dimostrare a) l'etero-organizzazione, ossia che la prestazione sia retta dalle regole dell'organizzazione del "committente" nel cui contesto produttivo il prestatore sia pienamente inserito, ovvero che il prestatore non abbia apprezzabili margini di autonomia organizzativa;
b) etero-direzione, ma nel mero senso di stabile disponibilità nel tempo alle mutevoli esigenze dell'impresa, che implica di per sé una condizione di assoggettamento al potere direttivo riferibile alla previsione dell'art. 2094 c.c., che non muta natura per il fatto che tale potere sia nei fatti esercitato con direttive generali o ordini specifici, di frequente o occasionalmente, cose che dipendono dalla natura delle mansioni, dal margine di autonomia dei quali anche i lavoratori subordinati solitamente dispongono, almeno nell'esecuzione della prestazione, sia che svolgano compiti creativi (Cass. n. 22785/2013, n. 14573/2012) sia che svolgano lavori ripetitivi (Cass. n. 22289/2014); e dalla natura dei processi produttivi, che tanto più rigorosamente sono predefiniti dal committente, tanto più rendono solo occasionale la necessità del suo intervento conformativo.
La prova dell'esistenza del rapporto di lavoro e della sua natura subordinata, tuttavia, non esaurisce l'onere probatorio gravante sul lavoratore, essendo altresì necessario che nel processo emerga la prova della durata del rapporto, della sua articolazione oraria, delle mansioni svolte, del
CCNL applicato e del relativo inquadramento professionale, nonché del diritto alla corresponsione di ogni singola voce richiesta.
Fatta tale generale premessa, si osserva che parte resistente non nega che la ricorrente abbia effettivamente prestato attività lavorativa come badante, ma eccepisce la parziarietà dell'obbligazione, in quanto traente origine in un debito ereditario, assumendo che datore di lavoro della fosse la de cuis , attraverso il tutore . Parte_1 SO Controparte_1
Ebbene, dalle risultanze della prova orale (interrogatorio formale dei convenuti anche non costituitisi e prova testimoniale) è emerso un quadro probatorio insufficiente a dimostrare i fatti costitutivi della domanda, segnatamente l'assoggettamento della ricorrente al vincolo di subordinazione del datore di lavoro.
In particolare, e , in sede di interrogatorio formale, Controparte_2 Controparte_1 dichiaravano entrambi: che la sorella a causa delle sue condizioni di salute, anche Per_1 fisiche, in quanto ella non deambulava, non poteva rimanere sola e necessitava di assistenza costante e quotidiana;
che, stante tale condizione, a casa della interdetta vi era la costante presenza o di o del fratello o della sig. , la quale, talvolta, di notte, Controparte_1 CP_2 Parte_1 veniva chiamata o dal fratello o dal cognato a intervenire se vi era la necessità di provvedere ad attività, quali il cambio di che richiedevano l'intervento di una donna SO
(cfr. dal verbale di interrogatorio formale di : “Preciso che mia moglie si Controparte_1 occupava di tutto;
che noi a rotazione dormivamo presso l'abitazione di , SO precisamente o io o mio fratello. Poiché io e mia moglie abitavamo a fianco l'abitazione di mia sorella, quando capitava che di notte mia sorella comunque aveva bisogno di essere cambiata io, in ogni caso, chiamavo mia moglie. Si trattava di attività che richiedevano l'aiuto anche di una donna”); che, su autorizzazione del giudice tutelare, prelevava dal libretto Controparte_1 postale della sorella la somma mensile di € 1.000,00 dei quali € 400,00/450,00 venivano utilizzati per retribuire la . Parte_1
A domanda del giudicante, in ordine al tipo di direttive che impartiva lo Controparte_1 stesso rispondeva: “non davo delle vere e proprie direttive a mia moglie;
in realtà, vista la situazione creatasi e le condizioni di mia sorella, decidemmo di comune accordo di affrontare la situazione”.
Il teste vicino di casa di e , dichiarava Testimone_1 Parte_1 Controparte_1 di conoscere dalla nascita e di essere a conoscenza che della stessa “si SO prendeva cura” la cognata . Precisava, inoltre, che la sig. si era occupata Parte_1 Parte_1 della cognata a partire dall'anno 2009 e fino al decesso della stessa. Dichiarava che anche l'altro fratello della interdetta, era presente quasi ogni giorno a casa della sorella Controparte_2
e di non aver, mai invece, visto e . Per_1 Controparte_4 Controparte_3 La teste , amica della ricorrente, riferiva che la sig.ra aveva svolto Testimone_2 Parte_1 la mansione di badante della cognata invalida, che la stessa percepiva un compenso Per_1 dal marito, tutore della sorella, pari a € 400,00 mensili e di essere a conoscenza di queste circostanze, in quanto ella si recava con una frequenza di tre/quattro volte al mese a casa della per prendere un caffè con la stessa. La teste rappresentava di presumere soltanto Parte_1 Tes_2
“che la ricorrente abbia sempre lavorato, anche nei giorni festivi, perché, come ho detto, solo quando aveva necessità di qualcosa veniva sostituita dal figlio o dalla figlia nell'attività di accudimento della SI.ra . Per le stesse ragioni, credo che non abbia mai SO goduto di ferie in questi anni in cui ha assistito la SI.ra ”. SO
, invece, in sede di interrogatorio formale, affermava che si Controparte_4 CP_5 occupava della sorella per non più di due ore al giorno;
che la sig.ra aveva Per_1 SO problemi di natura mentale, ma godeva di deambulazione autonoma ed era in grado di provvedere alla sua igiene personale;
che era il fratello a portare il cibo cucinato alla sorella;
CP_1 precisava, inoltre, che non provava affetto nei confronti di Parte_1 SO
e pertanto se ne occupava come ci si occupa di un cane. […] In caso di urgenza la
[...] notte interveniva per aiutare la sig.ra ad andare in bagno, a Controparte_2 SO cambiarsi oppure per portarle l'acqua allorquando aveva sete e/o per tranquillizzarla […] Sia
che schifavano e tenevano mia Parte_1 Controparte_1 SO sorella in vita solo come fonte di reddito”.
affermava, inoltre, di recarsi a casa della sorella quando non era Controparte_4 Per_1 impegnato con il lavoro e di trattenersi presso l'abitazione della stessa circa 1/1ora e mezzo per farle compagnia.
Da ultimo, veniva assunta la testimonianza di , amico del figlio della sig, Testimone_3
sin dall'età di tredici anni, il quale dichiarava di sempre frequentato l'abitazione della Parte_1 sig. e di aver visto che la stessa “accudiva” la sig.ra , “affetta da malattia Parte_1 SO mentale” e da “problemi di deambulazione peggiorata nel tempo”.
Il sig. riferiva che “la accudiva la h 24; poteva capitare che Tes_3 Parte_1 SO uscisse per fare la spesa, ma comunque, la macelleria e la salumeria erano vicino casa. In ogni caso, quando usciva la c'era sempre il marito o il figlio che si occupavano di Parte_1
. Tanto posso riferire perché è capitato che io chiamassi SO Parte_2
, il quale, diceva che non poteva muoversi da casa per fare compagnia alla zia. Preciso
[...] che d'estate, veniva al mare con la mia famiglia perché la sua non poteva muoversi in Parte_2 quanto doveva accudire . mi ha riferito che il padre faceva il SO Parte_2 tutore e che prelevava mensilmente, in ragione della sua qualità, euro 1.000,00 di cui euro 400,00 veniva impiegata per il pagamento di , mentre la restante somma veniva impiegata per Parte_1 prestare assistenza a ”. SO
Orbene, è opinione del giudicante che le deposizioni dei testi di parte ricorrente non sono sufficienti a dimostrare la natura subordinata del rapporto di lavoro. Invero, si osserva che gli elementi di diretta percezione dei testi escussi si rivelano del tutto insufficienti ad asseverare l'esistenza di un rapporto di lavoro di carattere subordinato tra le parti del giudizio, in quanto la mera asserzione dello svolgimento di attività di accudimento della interdetta sig.ra assume connotazione neutra rispetto alla natura autonoma o SO subordinata della prestazione posta in essere dalla ricorrente.
I testi nulla hanno riferito in ordine al soggetto che impartiva le direttive, che svolgeva il controllo dell'attività lavorativa svolta dalla ricorrente, all'obbligo della sig.ra di giustificare Parte_1 eventuali assenze o ritardi. Né è risultata provata l'infungibilità soggettiva della prestazione della sig.ra , avendo sia la teste che il teste Parte_1 Testimone_2 Testimone_3 riconosciuto che in caso di indisponibilità temporanea della stessa all'accudimento della sig.ra provvedevano i figli della ricorrente o il marito SO CP_1
In altri termini, nelle risultanze istruttorie non si rinvengono quegli elementi di fatto, come enucleati dalla Suprema Corte, sintomatici dell'assoggettamento della ricorrente all'etero- direzione e all'etero-organizzazione, nonché alla vigilanza e al potere disciplinare del soggetto che lo stesso indica come datore di lavoro.
Né tali elementi si rinvengono nell'interrogatorio formale dei convenuti – cui si rinvia per esigenze di sinteticità – in quanto, in disparte le dichiarazioni rese da che Controparte_4 appaiono in più punti inattendibili (si pensi alla circostanza che egli riferisce della autonoma capacità di deambulazione e di cura della propria persona della sorella circostanza che Per_1 risulta smentita dalle dichiarazioni rese dagli altri convenuti, nonché dai testi esaminati), dalle propalazioni di e più che emergere un rapporto di lavoro Controparte_1 CP_2 subordinato della alle dipendenze del tutore della sig.ra , appare, Parte_1 SO piuttosto, che la ricorrente si fosse offerta di accudire la cognata invalida a fronte di una gratificazione economica prelevata direttamente dal libretto postale della interdetta e autorizzata dal giudice tutelare.
Al riguardo, si osserva che la Suprema Corte ha statuito che “Ove la presunzione di gratuità delle prestazioni lavorative fra persone legate da vincoli di parentela o affinità debba essere esclusa per l'accertato difetto della convivenza degli interessati, non opera ipso iure una presunzione di contrario contenuto, indicativa cioè dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, cosicché, in caso di contestazione, la parte che faccia valere diritti derivanti da tale rapporto ha comunque l'obbligo di dimostrarne, con prova precisa e rigorosa, tutti gli elementi costitutivi e, in particolare, i requisiti indefettibili della onerosità e della subordinazione (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 8132/1999; 10923/2000; 7845/2003). Costituisce del pari consolidato principio, a cui parimenti la Corte territoriale si è attenuta, che, ai fini della distinzione tra rapporto di lavoro subordinato e rapporto di lavoro autonomo, il fondamentale requisito della subordinazione si configura come vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale deve estrinsecarsi nell'emanazione di ordini specifici (e non in semplici direttive, compatibili anche con il lavoro autonomo), oltre che nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative, e deve essere concretamente apprezzato con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione”. (Sentenza n. 17992 del 2010).
Prova della subordinazione che, nel caso di specie, è, per i motivi sopra esposti, mancata.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, soccorre la regola formale di giudizio dettata dall'art. 2967 c.c., per cui la domanda si rivela infondata e come tale va rigettata, con assorbimento di ogni ulteriore questione o considerazione.
In ragione della situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso, come palesata dall'istruttoria espletata, sussistono gravi motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
La dr.ssa Lorenza Recano, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1. Rigetta il ricorso;
2. Compensa integralmente le spese di giudizio.
Così deciso in Nola, lì 31.10.2025
Il Giudice del lavoro dr.ssa Lorenza Recano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Lorenza Recano, alla pubblica udienza del 7.10.2025 ha pronunciato, nei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella controversia individuale di lavoro iscritta al R.G. n. 2507/2022, avente ad oggetto: accertamento subordinazione e differenze retributive;
TRA
rapp.ta e difesa, congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Natascia Parte_1
Passero e dall'Avv. Giuseppe Rubino, del Foro di Nola c ed elett.te dom.ta presso lo studio del secondo sito in Nola (NA), alla Via Mario De Sena, 250
ricorrente CONTRO
e entrambi nella loro qualità di Controparte_1 Controparte_2 eredi della sig.ra nata a [...] il [...] e deceduta il 07.03.2018, SO rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Ambrosino, presso il cui studio sito in Nola, alla Via
Saccaccio 101, domiciliano
Resistenti
E
e Controparte_3 Controparte_4
Contumaci
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: “
1. accertare e riconoscere l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, tra la sig.ra alle dirette dipendenze della sig.ra , al tempo dei Parte_1 SO fatti rappresentata dal tutore giudiziale, per il periodo che va dal 02.01.2009 sino al 07.03.2018, con inquadramento nel livello C Super CCNL CO e Badanti vigente per il periodo di cui è causa;
2. per
l'effetto condannare i resistenti in solido tra loro o chi per essi al pagamento del complessivo importo di euro 245.803,11, di cui euro 225.375,31 a titolo di differenze di retribuzione ed euro 20.427,80 a titolo di TFR maturato e non riscosso, ovvero a quella somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa o che l'On.Le Giudicante riterrà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
3. condannare i resistenti in solido tra loro o chi per essi al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali non versati, anche sulle maggiori somme che verranno accertate con il presente giudizio;
4. con vittoria di spese e onorari del presente giudizio”.
PER PARTE RESISTENTE: “1. Affinché sia rigettata la domanda così come promossa dalla sig.ra
;
2. In via gradata, sia accertato che l'obbligazione al pagamento del risarcimento Parte_1 richiesto dalla in ragione del rapporto di lavoro svolto alle dipendenze della sig.ra Parte_1
è parziaria e non già solidale tra gli eredi, e per l'effetto si chiede che SO
l'On.Le Giudicante limiti la condanna al pagamento, ovviamente pro quota, di quanto risulterà dovuto in ragione di 1/4 (un quarto) per ciascuno degli eredi;
3. con vittoria di spese e onorari del presente giudizio”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12.5.2022, la ricorrente in epigrafe esponeva:
- di aver prestato attività di lavoro subordinato con mansioni di badante in favore della sig.ra persona affetta da handicap presso l'abitazione della predetta ubicata in SO
Nola (NA), alla via Saviano, 136;
- di aver svolto tale attività lavorativa a nero, ovverosia senza regolare assunzione e copertura assicurativa e previdenziale;
- di aver svolto attività di badante come lavoratrice subordinata non formalmente inquadrata, in favore di , persona affetta da oligofrenia, sulla base delle direttive di lavoro SO che le venivano impartite dal sig. che ha rivestito, a far data dell'anno 2009 e Controparte_1 sino al 07.03.2018 (data dell'avvenuto decesso di ), il ruolo di tutore della SO sig.ra , giusta tutela aperta presso il Tribunale di Nola al n. 401/1989; Parte_1
- che è coniuge della ricorrente, nonché fratello della interdetta Controparte_1 SO
[...]
- che, sulla base delle disposizioni che le venivano impartite da , ella era Controparte_1 chiamata a svolgere le seguenti attività: pulizia dell'intera abitazione di proprietà della SO
in particolare pulizia ed igienizzazione delle superfici ove la stessa era solita pranzare e
[...] cenare;
cucina e accudimento della persona di ancora, assistenza alla SO interdetta nel corso dell'intera giornata, anche allorquando la doveva espletare le SO proprie funzioni corporali;
- che, nel corso del rapporto di lavoro, ha svolto la sua attività lavorativa, sulla base delle disposizioni datoriali, rispettando i seguenti orari lavorativi: dal lunedì alla domenica dalle ore
08.00 alle ore 20.00 circa, con una pausa giornaliera di due ore dalle 14.00 alle 16.00, osservando dunque un orario di circa 70 ore settimanali;
- che, in caso di urgenza, era chiamata ad intervenire nel corso della notte per aiutare la sig.ra ad andare in bagno, a cambiarsi oppure per portarle l'acqua; SO
- che ha svolto attività lavorativa nell'esclusivo interesse della interdetta;
SO - che nel caso di specie trova applicazione la tutela prevista per il CCNL lavoro domestico, anche perché le parti nel corso del rapporto di lavoro hanno fatto esplicito riferimento allo stesso sia per quanto concerne la determinazione della retribuzione sia per gli altri istituti normativi e retributivi;
- che, nel corso del rapporto di lavoro svolto, era soggetta al potere organizzativo e disciplinare esercitato dal sig. , tutore per il periodo di cui è causa, il quale oltre ad Controparte_1 impartire le direttive di lavoro e a esercitare le funzioni datoriali, corrispondeva alla stessa la retribuzione mensile pari ad euro 450,00 mensili;
- che tale somma le veniva corrisposta dal marito e tutore della interdetta, , il Controparte_1 quale provvedeva al relativo pagamento previa anticipazione e successivo prelievo dal libretto di pensione della sig.ra ; SO
- che la stessa, nel corso dell'intera attività lavorativa che va dal 01.01.2009 sino al 07.03.2018 è stata comandata a svolgere la sua attività lavorativa altresì nelle giornate festive del 1° gennaio, del
6 gennaio, del lunedì di Pasqua, del 25 aprile, del 1° maggio, del 2 giugno, del 15 agosto, del 1° novembre, del 8 dicembre, del 25 dicembre, del 26 dicembre, e del 25 Luglio, corrispondente alla
Festa di San Giacomo, Santo Patrono del Comune di Saviano.
- che la ricorrente non ha goduto di alcun periodo di ferie nel corso degli anni lavorati.
Lamentava di non aver percepito, ai sensi degli artt. 2099 c.c. e 36 Cost., una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato;
in particolare, deduceva che le mansioni disimpegnate erano riconducibili alla qualifica di “Assistente familiare che assiste persone non autosufficienti (non formato), ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti” con inquadramento nel livello C Super
CCNL CO e Badanti, sicché era creditrice del complessivo importo di euro 245.803,11, di cui euro
225.375,31 a titolo di differenze di retribuzione ed euro 20.427,80 a titolo di TFR maturato e non riscosso.
Deduceva, quindi, che il rapporto di lavoro instaurato tra la stessa e la resistente doveva sicuramente essere inquadrato nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato.
Tanto premesso, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro, , e , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_4 Controparte_3 affinché, quali eredi della defunta , le corrispondessero euro 245.803,11, di SO cui euro 225.375,31 a titolo di differenze di retribuzione ed euro 20.427,80 a titolo di TFR maturato e non riscosso, assumendo, implicitamente, dunque, che avesse rivestito la Controparte_1 qualità di datore di lavoro della stessa, in nome e per conto della interdetta sorella Per_1
Si costituivano in giudizio esclusivamente e i quali, pur Controparte_1 Controparte_2 non contestando la narrazione dei fatti indicata dalla ricorrente, eccepivano tuttavia la parzialità della loro obbligazione rispetto a quanto richiesto dalla ricorrente.
Ed invero, i resistenti deducevano la parzialità della loro obbligazione rispetto alla domanda così come proposta da , in quanto avente a oggetto un debito ereditario e, pertanto, Parte_1 nell'ipotesi di accoglimento della domanda chiedevano che la stessa fosse ridotta nella misura pari ad 1/4 per ciascuno degli eredi.
Gli eredi erano, infatti, convenuti in giudizio non già come datori di lavoro SO della sig.ra , bensì nella loro intrinseca qualità di eredi e pertanto gli stessi venivano Parte_1 chiamati a rispondere dei debiti ereditari in ragione di un'obbligazione parziaria e nei limiti della loro quota. Invero, nella ricostruzione di parte resistente, il rapporto di lavoro si era costituito tra la
, per il tramite del suo tutore nominato dal Giudice ( ) e SO Controparte_1 la sig.ra . Parte_1
Concludevano, poi, per il rigetto della domanda e, in subordine, previo accertamento che l'obbligazione al pagamento del risarcimento richiesto dalla ha natura parziaria, la Parte_1 limitazione della condanna al pagamento, ovviamente pro quota, di quanto risulterà dovuto in ragione di 1/4 (un quarto) per ciascuno degli eredi.
Esaurita la fase istruttoria – ammessa dal Giudice che precedeva il decidente –, acquisita la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dalle parti, all'odierna udienza – celebratasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata telematicamente nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.
Parte ricorrente agisce in giudizio per l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato svoltosi alle dipendenze di , e dal Controparte_1 CP_2 CP_4 CP_3
01.01.2009 sino al 07.03.2018; tale accertamento è prodromico al riconoscimento dell'eventuale diritto dell'istante al pagamento delle differenze economiche sulla retribuzione ordinaria e differita, del TFR e delle altre voci ut supra specificate.
Così definito il thema decidendum, deve premettersi, con riferimento alla prova della subordinazione, che è ormai principio consolidato in giurisprudenza – alla luce della definizione normativa contenuta nell'art. 2094 c.c. “è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore” – che i caratteri distintivi del rapporto di lavoro subordinato sono costituiti dall'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale e dal suo assoggettamento ai poteri direttivi, organizzativi e disciplinari del datore di lavoro.
Tale potere deve manifestarsi sia pure con differente graduazione in dipendenza della peculiarità concreta della tipologia mansionistica nell'emanazione di ordini specifici (potendo le direttive generali connotare anche la collaborazione autonoma nell'impresa altrui), oltre che nell'esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative, anche al fine dell'eventuale esercizio del potere disciplinare (cfr. ex multis Cass.
10/09/2019 n. 22634, ma anche Cass., sez. lav., n. 2728/2010, Cass., sez. lav., n. 4171/2006).
Con riguardo al tema degli indici di identificazione della fattispecie di lavoro subordinato, la giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, individua le caratteristiche della subordinazione nel concetto di etero-direzione da intendersi come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta in direttive - anche di carattere programmatico - inerenti alle modalità di svolgimento delle mansioni e che si traduce in una limitazione della libertà (o autonomia) del lavoratore.
La subordinazione si sostanzia, pertanto, in un vincolo di assoggettamento gerarchico consistente nella sottoposizione a direttive impartite dal datore di lavoro, in conformità alle esigenze aziendali tali da inerire all'intrinseco svolgimento della prestazione.
Tuttavia, l'elemento dell'etero-direzione non è sempre agevolmente apprezzabile, come nel caso in cui la prestazione dedotta in contratto sia estremamente elementare, ripetitiva e predeterminata nelle sue modalità di esecuzione, oppure, all'opposto, nel caso di prestazioni lavorative dotate di notevole elevatezza e di contenuto intellettuale e creativo.
In tale ultimo caso, può farsi ricorso ad elementi dal carattere sussidiario e funzione indiziaria
(cfr. ex multis, Cass. lav. 27/02/2007, n.4500) quali: eterodirezione delle modalità, anche di tempo e di luogo, della prestazione;
inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione produttiva dell'impresa; utilizzo di locali, mezzi e strutture fornite dal datore di lavoro;
assenza di rischio imprenditoriale;
obbligo di osservanza di un orario di lavoro e di frequenza giornaliera, con annessi obblighi di giustificazione dei ritardi e delle assenze;
continuità della collaborazione, quale obbligo ideale tendenzialmente stabile di messa a disposizione da parte del dipendente delle energie lavorative;
retribuzione predeterminata a cadenza fissa;
pagamento dello straordinario, godimento delle ferie, versamento di contributi assicurativi;
esclusività della prestazione;
infungibilità soggettiva della prestazione;
esercizio di mansioni meramente esecutive (da ultimo
Cass. civ., sez. lav., 21/07/2022, n. 22846 che richiama, tra le tante, Cass. n. 24561/2013, Cass. n.
22289/2014, Cass. n. 23846/2017; nonché Cass. civ., sez. lav., 22/04/2022, n.12919 che richiama
Cass. n. 18414/2013, Cass. n. 7517/2012, Cass. n. 3594/2011).
Ciò che deve negarsi è l'autonoma idoneità di ciascuno di questi, considerato singolarmente, a fondare l'accertamento della natura del rapporto, ma non anche la possibilità che in una valutazione globale essi vengano assunti come indizi gravi, precisi e concordanti, quindi rivelatori della sussistenza della subordinazione (Cass., Sez. un., 30/6/1999, n. 379).
Dalle suesposte coordinate ermeneutiche si desumono precisi oneri di allegazione e di prova incombenti sul lavoratore che rivendica l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, il quale, in omaggio alla regola probatoria di cui all'art. 2697 c.c., deve dedurre e dimostrare a) l'etero-organizzazione, ossia che la prestazione sia retta dalle regole dell'organizzazione del "committente" nel cui contesto produttivo il prestatore sia pienamente inserito, ovvero che il prestatore non abbia apprezzabili margini di autonomia organizzativa;
b) etero-direzione, ma nel mero senso di stabile disponibilità nel tempo alle mutevoli esigenze dell'impresa, che implica di per sé una condizione di assoggettamento al potere direttivo riferibile alla previsione dell'art. 2094 c.c., che non muta natura per il fatto che tale potere sia nei fatti esercitato con direttive generali o ordini specifici, di frequente o occasionalmente, cose che dipendono dalla natura delle mansioni, dal margine di autonomia dei quali anche i lavoratori subordinati solitamente dispongono, almeno nell'esecuzione della prestazione, sia che svolgano compiti creativi (Cass. n. 22785/2013, n. 14573/2012) sia che svolgano lavori ripetitivi (Cass. n. 22289/2014); e dalla natura dei processi produttivi, che tanto più rigorosamente sono predefiniti dal committente, tanto più rendono solo occasionale la necessità del suo intervento conformativo.
La prova dell'esistenza del rapporto di lavoro e della sua natura subordinata, tuttavia, non esaurisce l'onere probatorio gravante sul lavoratore, essendo altresì necessario che nel processo emerga la prova della durata del rapporto, della sua articolazione oraria, delle mansioni svolte, del
CCNL applicato e del relativo inquadramento professionale, nonché del diritto alla corresponsione di ogni singola voce richiesta.
Fatta tale generale premessa, si osserva che parte resistente non nega che la ricorrente abbia effettivamente prestato attività lavorativa come badante, ma eccepisce la parziarietà dell'obbligazione, in quanto traente origine in un debito ereditario, assumendo che datore di lavoro della fosse la de cuis , attraverso il tutore . Parte_1 SO Controparte_1
Ebbene, dalle risultanze della prova orale (interrogatorio formale dei convenuti anche non costituitisi e prova testimoniale) è emerso un quadro probatorio insufficiente a dimostrare i fatti costitutivi della domanda, segnatamente l'assoggettamento della ricorrente al vincolo di subordinazione del datore di lavoro.
In particolare, e , in sede di interrogatorio formale, Controparte_2 Controparte_1 dichiaravano entrambi: che la sorella a causa delle sue condizioni di salute, anche Per_1 fisiche, in quanto ella non deambulava, non poteva rimanere sola e necessitava di assistenza costante e quotidiana;
che, stante tale condizione, a casa della interdetta vi era la costante presenza o di o del fratello o della sig. , la quale, talvolta, di notte, Controparte_1 CP_2 Parte_1 veniva chiamata o dal fratello o dal cognato a intervenire se vi era la necessità di provvedere ad attività, quali il cambio di che richiedevano l'intervento di una donna SO
(cfr. dal verbale di interrogatorio formale di : “Preciso che mia moglie si Controparte_1 occupava di tutto;
che noi a rotazione dormivamo presso l'abitazione di , SO precisamente o io o mio fratello. Poiché io e mia moglie abitavamo a fianco l'abitazione di mia sorella, quando capitava che di notte mia sorella comunque aveva bisogno di essere cambiata io, in ogni caso, chiamavo mia moglie. Si trattava di attività che richiedevano l'aiuto anche di una donna”); che, su autorizzazione del giudice tutelare, prelevava dal libretto Controparte_1 postale della sorella la somma mensile di € 1.000,00 dei quali € 400,00/450,00 venivano utilizzati per retribuire la . Parte_1
A domanda del giudicante, in ordine al tipo di direttive che impartiva lo Controparte_1 stesso rispondeva: “non davo delle vere e proprie direttive a mia moglie;
in realtà, vista la situazione creatasi e le condizioni di mia sorella, decidemmo di comune accordo di affrontare la situazione”.
Il teste vicino di casa di e , dichiarava Testimone_1 Parte_1 Controparte_1 di conoscere dalla nascita e di essere a conoscenza che della stessa “si SO prendeva cura” la cognata . Precisava, inoltre, che la sig. si era occupata Parte_1 Parte_1 della cognata a partire dall'anno 2009 e fino al decesso della stessa. Dichiarava che anche l'altro fratello della interdetta, era presente quasi ogni giorno a casa della sorella Controparte_2
e di non aver, mai invece, visto e . Per_1 Controparte_4 Controparte_3 La teste , amica della ricorrente, riferiva che la sig.ra aveva svolto Testimone_2 Parte_1 la mansione di badante della cognata invalida, che la stessa percepiva un compenso Per_1 dal marito, tutore della sorella, pari a € 400,00 mensili e di essere a conoscenza di queste circostanze, in quanto ella si recava con una frequenza di tre/quattro volte al mese a casa della per prendere un caffè con la stessa. La teste rappresentava di presumere soltanto Parte_1 Tes_2
“che la ricorrente abbia sempre lavorato, anche nei giorni festivi, perché, come ho detto, solo quando aveva necessità di qualcosa veniva sostituita dal figlio o dalla figlia nell'attività di accudimento della SI.ra . Per le stesse ragioni, credo che non abbia mai SO goduto di ferie in questi anni in cui ha assistito la SI.ra ”. SO
, invece, in sede di interrogatorio formale, affermava che si Controparte_4 CP_5 occupava della sorella per non più di due ore al giorno;
che la sig.ra aveva Per_1 SO problemi di natura mentale, ma godeva di deambulazione autonoma ed era in grado di provvedere alla sua igiene personale;
che era il fratello a portare il cibo cucinato alla sorella;
CP_1 precisava, inoltre, che non provava affetto nei confronti di Parte_1 SO
e pertanto se ne occupava come ci si occupa di un cane. […] In caso di urgenza la
[...] notte interveniva per aiutare la sig.ra ad andare in bagno, a Controparte_2 SO cambiarsi oppure per portarle l'acqua allorquando aveva sete e/o per tranquillizzarla […] Sia
che schifavano e tenevano mia Parte_1 Controparte_1 SO sorella in vita solo come fonte di reddito”.
affermava, inoltre, di recarsi a casa della sorella quando non era Controparte_4 Per_1 impegnato con il lavoro e di trattenersi presso l'abitazione della stessa circa 1/1ora e mezzo per farle compagnia.
Da ultimo, veniva assunta la testimonianza di , amico del figlio della sig, Testimone_3
sin dall'età di tredici anni, il quale dichiarava di sempre frequentato l'abitazione della Parte_1 sig. e di aver visto che la stessa “accudiva” la sig.ra , “affetta da malattia Parte_1 SO mentale” e da “problemi di deambulazione peggiorata nel tempo”.
Il sig. riferiva che “la accudiva la h 24; poteva capitare che Tes_3 Parte_1 SO uscisse per fare la spesa, ma comunque, la macelleria e la salumeria erano vicino casa. In ogni caso, quando usciva la c'era sempre il marito o il figlio che si occupavano di Parte_1
. Tanto posso riferire perché è capitato che io chiamassi SO Parte_2
, il quale, diceva che non poteva muoversi da casa per fare compagnia alla zia. Preciso
[...] che d'estate, veniva al mare con la mia famiglia perché la sua non poteva muoversi in Parte_2 quanto doveva accudire . mi ha riferito che il padre faceva il SO Parte_2 tutore e che prelevava mensilmente, in ragione della sua qualità, euro 1.000,00 di cui euro 400,00 veniva impiegata per il pagamento di , mentre la restante somma veniva impiegata per Parte_1 prestare assistenza a ”. SO
Orbene, è opinione del giudicante che le deposizioni dei testi di parte ricorrente non sono sufficienti a dimostrare la natura subordinata del rapporto di lavoro. Invero, si osserva che gli elementi di diretta percezione dei testi escussi si rivelano del tutto insufficienti ad asseverare l'esistenza di un rapporto di lavoro di carattere subordinato tra le parti del giudizio, in quanto la mera asserzione dello svolgimento di attività di accudimento della interdetta sig.ra assume connotazione neutra rispetto alla natura autonoma o SO subordinata della prestazione posta in essere dalla ricorrente.
I testi nulla hanno riferito in ordine al soggetto che impartiva le direttive, che svolgeva il controllo dell'attività lavorativa svolta dalla ricorrente, all'obbligo della sig.ra di giustificare Parte_1 eventuali assenze o ritardi. Né è risultata provata l'infungibilità soggettiva della prestazione della sig.ra , avendo sia la teste che il teste Parte_1 Testimone_2 Testimone_3 riconosciuto che in caso di indisponibilità temporanea della stessa all'accudimento della sig.ra provvedevano i figli della ricorrente o il marito SO CP_1
In altri termini, nelle risultanze istruttorie non si rinvengono quegli elementi di fatto, come enucleati dalla Suprema Corte, sintomatici dell'assoggettamento della ricorrente all'etero- direzione e all'etero-organizzazione, nonché alla vigilanza e al potere disciplinare del soggetto che lo stesso indica come datore di lavoro.
Né tali elementi si rinvengono nell'interrogatorio formale dei convenuti – cui si rinvia per esigenze di sinteticità – in quanto, in disparte le dichiarazioni rese da che Controparte_4 appaiono in più punti inattendibili (si pensi alla circostanza che egli riferisce della autonoma capacità di deambulazione e di cura della propria persona della sorella circostanza che Per_1 risulta smentita dalle dichiarazioni rese dagli altri convenuti, nonché dai testi esaminati), dalle propalazioni di e più che emergere un rapporto di lavoro Controparte_1 CP_2 subordinato della alle dipendenze del tutore della sig.ra , appare, Parte_1 SO piuttosto, che la ricorrente si fosse offerta di accudire la cognata invalida a fronte di una gratificazione economica prelevata direttamente dal libretto postale della interdetta e autorizzata dal giudice tutelare.
Al riguardo, si osserva che la Suprema Corte ha statuito che “Ove la presunzione di gratuità delle prestazioni lavorative fra persone legate da vincoli di parentela o affinità debba essere esclusa per l'accertato difetto della convivenza degli interessati, non opera ipso iure una presunzione di contrario contenuto, indicativa cioè dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, cosicché, in caso di contestazione, la parte che faccia valere diritti derivanti da tale rapporto ha comunque l'obbligo di dimostrarne, con prova precisa e rigorosa, tutti gli elementi costitutivi e, in particolare, i requisiti indefettibili della onerosità e della subordinazione (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 8132/1999; 10923/2000; 7845/2003). Costituisce del pari consolidato principio, a cui parimenti la Corte territoriale si è attenuta, che, ai fini della distinzione tra rapporto di lavoro subordinato e rapporto di lavoro autonomo, il fondamentale requisito della subordinazione si configura come vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale deve estrinsecarsi nell'emanazione di ordini specifici (e non in semplici direttive, compatibili anche con il lavoro autonomo), oltre che nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative, e deve essere concretamente apprezzato con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione”. (Sentenza n. 17992 del 2010).
Prova della subordinazione che, nel caso di specie, è, per i motivi sopra esposti, mancata.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, soccorre la regola formale di giudizio dettata dall'art. 2967 c.c., per cui la domanda si rivela infondata e come tale va rigettata, con assorbimento di ogni ulteriore questione o considerazione.
In ragione della situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso, come palesata dall'istruttoria espletata, sussistono gravi motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
La dr.ssa Lorenza Recano, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1. Rigetta il ricorso;
2. Compensa integralmente le spese di giudizio.
Così deciso in Nola, lì 31.10.2025
Il Giudice del lavoro dr.ssa Lorenza Recano