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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 24/07/2025, n. 1984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1984 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3402/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3402/2023 promossa da:
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]2, Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Susanni ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bologna, Via Galliera n.34,
RICORRENTE contro nato a [...], il [...], CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI PER PARTE RICORRENTE
Parte ricorrente ha concluso come da verbale d'udienza del 13/05/2025; il P.M è intervenuto pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 27/02/2023, chiedeva all'intestato Tribunale di Parte_1
pronunciare la separazione personale dal coniuge sposato con rito civile a BOLOGNA in CP_1
Per_ data 18/04/1998, unione dalla quale nascevano due figlie: in data 02.12.1999, maggiorenne e in Per_2
data 06.06.2007; parte ricorrente, che dava atto della disgregazione del rapporto coniugale e della intollerabilità della convivenza, chiedeva l'addebito della separazione alla moglie;
formulava, altresì, ulteriori domande accessorie inerenti la gestione della figlia minore e la regolamentazione degli aspetti economici tra le parti
All'udienza del 25/05/2023, parte convenuta si presentava personalmente, seppur non costituita ed il
Presidente, dato l'esito negativo del tentativo di conciliazione, si riservava. Alla successiva udienza del
22/06/2023, il Presidente, dando atto che non fossero stati richiesti provvedimenti provvisori e urgenti, nominava il Giudice istruttore per la prosecuzione della causa. Il 24/01/2024 veniva pronunciata sentenza di separazione non definitiva sul vincolo, così come richiesto dal procuratore di parte ricorrente.
A seguito dell'ordinanza di rimessione in istruttoria del 16/02/2024, parte ricorrente depositava le due memorie ex art. 183, con le quali peraltro, chiedeva l'ammissione di prove testimoniali per avvalorare la domanda di addebito nei confronti della moglie;
Per_ alle successive udienze venivano escussi i testimoni, tra cui la figlia maggiore della coppia, ; parte ricorrente dichiarava di concludere come da ricorso introduttivo, rinunciando ai termini;
la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Preliminarmente, occorre dare atto del fatto che i coniugi e sono Parte_1 CP_1
già separati per effetto della sentenza parziale n.516/2024 resa da questo Tribunale in data 24/01/2024.
La domanda di addebito formulata dal ricorrente è fondata e pertanto va accolta.
Come noto, secondo la costante giurisprudenza la pronuncia di addebito presuppone non solo l'intervenuta violazione dei doveri posti dall'art. 143 c.c. a carico dei coniugi, ma anche l'accertamento che tale violazione abbia assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale.
Grava sulla parte che richiede l'addebito l'onere di provare il comportamento contrario agli obblighi matrimoniali e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda dimostrare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata violazione (ex multis,
Cass. 3923/2018, par. 2).
pagina 2 di 4 Sulla base dell'ampia documentazione allegata dal ricorrente, nonché dalle risultanze processuali ottenute in questa sede, deve ritenersi dimostrato che la Sig.ra -tenendo le condotte violente per le quali CP_1
fu incardinato un procedimento penale avanti al Tribunale penale di Bologna- ha violato il dovere di assistenza conseguente al matrimonio. Non si può inoltre non considerare che, a causa delle condotte
Per_ violente perpetrate dalla sig.ra la figlia , a seguito dell'ultimo episodio violento del settembre CP_1
2016, veniva allontanata da casa e collocata in un luogo protetto ed, a seguito di ricorso ex artt.333, 336 c.c. promosso dal PM, interveniva il Tribunale per i Minorenni dell'Emilia Romagna, il quale disponeva Per_ l'affidamento sia di (per le violenze subite dalla madre) che di (che aveva assistito ai Per_2
Per_ maltrattamenti subiti da da parte della madre ed alla sofferenza della prima) ai Servizi Sociali,
Per_ confermando la prosecuzione del collocamento protetto di , incaricando i Sevizi Sociali di regolare i rapporti tra le sorelle e coi genitori anche in forma protetta. La madre si è mostrata del tutto indifferente alle esigenze, sia morali che materiali, delle figlie;
mostrandosi latitante sia materialmente che moralmente e disinteressandosi della crescita, dell'educazione e dei bisogni sia morali che materiali delle figlie.
Le circostanze di cui sopra venivano confermate dalle dichiarazioni dei testi escussi nel procedimento in oggetto.
Assume una valenza non secondaria anche la relazione dei Servizi Sociali, incaricati di seguire il nucleo familiare, che in data 06//05/2025 cos' concludevano: “Entrambi i genitori hanno riferito che la figlia si sta attivando per reperire un'attività lavorativa, in attesa del compimento dei diciotto anni (nel prossimo mese di giugno), nell'area della ristorazione o delle cure estetiche. Alla luce di quanto qui riportato in merito a situazione familiare e scolastica, anche in considerazione dell'ormai prossimo raggiungimento della maggiore età da parte di , non si ritiene allo stato vi siano le condizione per proporre un nuovo Per_2 progetto socioeducativo in assenza di una reale adesione della minore.” Dalle parole dell'assistente sociale si evince a chiare lettere un disinteresse della minore rispetto alle proposte formulate dal Servizio.
Quanto alla casa coniugale, appare opportuno assegnarla al Sig. , in quanto genitore collocatario Parte_1
della figlia che sebbene nelle more del procedimento abbia raggiunto la maggiore età, non risulta economicamente autosufficiente. A tal proposito, quanto al mantenimento della figlia, appare equo accogliere la proposta di mantenimento diretto formulata dal ricorrente, nonché genitore collocatario della figlia, e al tempo stesso, prevedere l'obbligo in capo ad entrambi i genitori di sostenere il 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse di . Per_2
Nulla in merito al collocamento affido e visite di , avendo raggiunto la maggiore età nelle more del Per_2
procedimento.
pagina 3 di 4 Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza prevalente. In particolare, nella liquidazione si deve tenere conto che si tratta di procedimento di separazione giudiziale in cui il convenuto non si è costituito
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara l'addebito della separazione a carico della Sig.ra CP_1
2) assegna la casa familiare, sita a Bologna in Via Giuseppe Pacchionin.14/2 al
Sig. , il quale continuerà ad abitarvi e vivervi con la figlia;
Parte_1 Per_2
3) Dispone che il Sig. provved erà al pagamento delle spese Parte_1
ordinarie per il mantenimento della figlia, mentre quanto alle spese straordinarie per il mantenimento di , così come individuate dal Per_2
protocollo di intesa di Questo Tribunale vigente - che dovranno essere previamente conc ordate tra i due genitori e poi debitamente documentate dal genitore che le sostiene -, verranno sostenute da ciascun genitore nella misura del 50% cadauno, nulla essendo invece dovuto a titolo di mantenimento della figlia , maggiorenne ed economicame nte autonoma;
Per_1
4) Dispone che, a lla luce del richiesto addebito della separazione alla moglie della situazione reddituale dei coniugi e dell'assunzione del CP_1
mantenimento di da parte del padre , nulla è Per_2 Parte_1
reciprocamente dovuto dai coniugi a titolo di mantenimento dell'altro coniuge;
5) Pone le spese a carico della sig.ra che liquida in euro 2.630,5 o ltre al CP_1
rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e di i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio, il 16.7.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Carmen Giraldi dott. Bruno Perla
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3402/2023 promossa da:
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]2, Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Susanni ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bologna, Via Galliera n.34,
RICORRENTE contro nato a [...], il [...], CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI PER PARTE RICORRENTE
Parte ricorrente ha concluso come da verbale d'udienza del 13/05/2025; il P.M è intervenuto pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 27/02/2023, chiedeva all'intestato Tribunale di Parte_1
pronunciare la separazione personale dal coniuge sposato con rito civile a BOLOGNA in CP_1
Per_ data 18/04/1998, unione dalla quale nascevano due figlie: in data 02.12.1999, maggiorenne e in Per_2
data 06.06.2007; parte ricorrente, che dava atto della disgregazione del rapporto coniugale e della intollerabilità della convivenza, chiedeva l'addebito della separazione alla moglie;
formulava, altresì, ulteriori domande accessorie inerenti la gestione della figlia minore e la regolamentazione degli aspetti economici tra le parti
All'udienza del 25/05/2023, parte convenuta si presentava personalmente, seppur non costituita ed il
Presidente, dato l'esito negativo del tentativo di conciliazione, si riservava. Alla successiva udienza del
22/06/2023, il Presidente, dando atto che non fossero stati richiesti provvedimenti provvisori e urgenti, nominava il Giudice istruttore per la prosecuzione della causa. Il 24/01/2024 veniva pronunciata sentenza di separazione non definitiva sul vincolo, così come richiesto dal procuratore di parte ricorrente.
A seguito dell'ordinanza di rimessione in istruttoria del 16/02/2024, parte ricorrente depositava le due memorie ex art. 183, con le quali peraltro, chiedeva l'ammissione di prove testimoniali per avvalorare la domanda di addebito nei confronti della moglie;
Per_ alle successive udienze venivano escussi i testimoni, tra cui la figlia maggiore della coppia, ; parte ricorrente dichiarava di concludere come da ricorso introduttivo, rinunciando ai termini;
la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Preliminarmente, occorre dare atto del fatto che i coniugi e sono Parte_1 CP_1
già separati per effetto della sentenza parziale n.516/2024 resa da questo Tribunale in data 24/01/2024.
La domanda di addebito formulata dal ricorrente è fondata e pertanto va accolta.
Come noto, secondo la costante giurisprudenza la pronuncia di addebito presuppone non solo l'intervenuta violazione dei doveri posti dall'art. 143 c.c. a carico dei coniugi, ma anche l'accertamento che tale violazione abbia assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale.
Grava sulla parte che richiede l'addebito l'onere di provare il comportamento contrario agli obblighi matrimoniali e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda dimostrare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata violazione (ex multis,
Cass. 3923/2018, par. 2).
pagina 2 di 4 Sulla base dell'ampia documentazione allegata dal ricorrente, nonché dalle risultanze processuali ottenute in questa sede, deve ritenersi dimostrato che la Sig.ra -tenendo le condotte violente per le quali CP_1
fu incardinato un procedimento penale avanti al Tribunale penale di Bologna- ha violato il dovere di assistenza conseguente al matrimonio. Non si può inoltre non considerare che, a causa delle condotte
Per_ violente perpetrate dalla sig.ra la figlia , a seguito dell'ultimo episodio violento del settembre CP_1
2016, veniva allontanata da casa e collocata in un luogo protetto ed, a seguito di ricorso ex artt.333, 336 c.c. promosso dal PM, interveniva il Tribunale per i Minorenni dell'Emilia Romagna, il quale disponeva Per_ l'affidamento sia di (per le violenze subite dalla madre) che di (che aveva assistito ai Per_2
Per_ maltrattamenti subiti da da parte della madre ed alla sofferenza della prima) ai Servizi Sociali,
Per_ confermando la prosecuzione del collocamento protetto di , incaricando i Sevizi Sociali di regolare i rapporti tra le sorelle e coi genitori anche in forma protetta. La madre si è mostrata del tutto indifferente alle esigenze, sia morali che materiali, delle figlie;
mostrandosi latitante sia materialmente che moralmente e disinteressandosi della crescita, dell'educazione e dei bisogni sia morali che materiali delle figlie.
Le circostanze di cui sopra venivano confermate dalle dichiarazioni dei testi escussi nel procedimento in oggetto.
Assume una valenza non secondaria anche la relazione dei Servizi Sociali, incaricati di seguire il nucleo familiare, che in data 06//05/2025 cos' concludevano: “Entrambi i genitori hanno riferito che la figlia si sta attivando per reperire un'attività lavorativa, in attesa del compimento dei diciotto anni (nel prossimo mese di giugno), nell'area della ristorazione o delle cure estetiche. Alla luce di quanto qui riportato in merito a situazione familiare e scolastica, anche in considerazione dell'ormai prossimo raggiungimento della maggiore età da parte di , non si ritiene allo stato vi siano le condizione per proporre un nuovo Per_2 progetto socioeducativo in assenza di una reale adesione della minore.” Dalle parole dell'assistente sociale si evince a chiare lettere un disinteresse della minore rispetto alle proposte formulate dal Servizio.
Quanto alla casa coniugale, appare opportuno assegnarla al Sig. , in quanto genitore collocatario Parte_1
della figlia che sebbene nelle more del procedimento abbia raggiunto la maggiore età, non risulta economicamente autosufficiente. A tal proposito, quanto al mantenimento della figlia, appare equo accogliere la proposta di mantenimento diretto formulata dal ricorrente, nonché genitore collocatario della figlia, e al tempo stesso, prevedere l'obbligo in capo ad entrambi i genitori di sostenere il 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse di . Per_2
Nulla in merito al collocamento affido e visite di , avendo raggiunto la maggiore età nelle more del Per_2
procedimento.
pagina 3 di 4 Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza prevalente. In particolare, nella liquidazione si deve tenere conto che si tratta di procedimento di separazione giudiziale in cui il convenuto non si è costituito
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara l'addebito della separazione a carico della Sig.ra CP_1
2) assegna la casa familiare, sita a Bologna in Via Giuseppe Pacchionin.14/2 al
Sig. , il quale continuerà ad abitarvi e vivervi con la figlia;
Parte_1 Per_2
3) Dispone che il Sig. provved erà al pagamento delle spese Parte_1
ordinarie per il mantenimento della figlia, mentre quanto alle spese straordinarie per il mantenimento di , così come individuate dal Per_2
protocollo di intesa di Questo Tribunale vigente - che dovranno essere previamente conc ordate tra i due genitori e poi debitamente documentate dal genitore che le sostiene -, verranno sostenute da ciascun genitore nella misura del 50% cadauno, nulla essendo invece dovuto a titolo di mantenimento della figlia , maggiorenne ed economicame nte autonoma;
Per_1
4) Dispone che, a lla luce del richiesto addebito della separazione alla moglie della situazione reddituale dei coniugi e dell'assunzione del CP_1
mantenimento di da parte del padre , nulla è Per_2 Parte_1
reciprocamente dovuto dai coniugi a titolo di mantenimento dell'altro coniuge;
5) Pone le spese a carico della sig.ra che liquida in euro 2.630,5 o ltre al CP_1
rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e di i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio, il 16.7.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Carmen Giraldi dott. Bruno Perla
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