Sentenza 6 novembre 2024
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. I Centrale di Appello, sentenza 25/02/2026, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 45/2026
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DEI CONTI
SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO composta dai magistrati:
IC TORRI - Presidente Fabio AE GALEFFI - Consigliere relatore Natale LONGO - Consigliere Stefania PETRUCCI - Consigliere Beatrice MENICONI - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al n. 62178 del ruolo generale, proposto da OMISSIS, nato a [...] il omissis, c.f. OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco L. de Cesare, c.f. [...], pec decesare.francescoluigi@avvocatibari.legalmail.it e con lo stesso elettivamente domiciliato a Bari, via Dalmazia 179 scala b, come da delega in atti;
contro MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, c.f.
80054330586, in persona del suo Ministro - legale rapp.te pro tempore, con sede in Roma, via XX Settembre 97; non costituito;
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE – Comando
Generale della Guardia di Finanza, c.f. 80194230589, rappresentato dal Capo Ufficio contenzioso del Centro informativi amministrativo nazionale della Guardia di Finanza, con sede in Roma, Via Rodolfo Lanciani 11, pec rm0450000p@pec.gdf.it;
avverso la sentenza nr. 214/2024 del 6 novembre 2024 della Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale regionale per la Puglia.
VISTI l’appello, gli atti e documenti di causa;
UDITI, alla pubblica udienza del 15 gennaio 2026, con l’assistenza del Segretario dr.ssa Rita Maria Dina Cerroni, il relatore cons. Fabio AE LE, l’avv. Francesco L. de Cesare per il ricorrente e la dr.ssa Teresa Grieco per la Guardia di Finanza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in segreteria il 17 aprile 2025, Omissis ha impugnato la sentenza n. 214/2024 della Sezione Puglia, con cui è stato dichiarato inammissibile il ricorso tendente a:
1. accertare e dichiarare che le patologie “segni di spondiloartrosi sclerotica la limitante somatica superiore di L3 con sofferenza discale L4-L5 e discopatia L5-S1”, diagnosticate al ricorrente sono dipendenti da causa di servizio e, come tali, ascrivili, procedendo a cumulo, alla 8^ categoria tabella A L n. 313/68 e DPR 834/81, ovvero ad altra maggiore o minore ritenuta di Giustizia, ovvero ancora alla tabella B, e, per l’effetto, 2. condannare il MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE – Comando Generale della Guardia di Finanza (C.F.
80194230589), in persona del suo Ministro – legale rapp.te pro tempore, con sede in Roma, al viale XXI Aprile n°51 al pagamento dell’equo indennizzo, pari ad € 4.019,02, ovvero quell’altra, maggiore o minore, ritenuta di Giustizia, nella misura massima prevista dalle vigenti leggi, oltre al risarcimento del danno per il ritardato pagamento e agli interessi legali sul capitale rivalutato;
3. condannare la resistente medesima al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.
La sentenza impugnata ha declinato la giurisdizione contabile per la richiesta dell’equo indennizzo, dichiarando inammissibile il ricorso.
Parte appellante ha lamentato violazione a falsa applicazione dell’art. 103 della Costituzione della Repubblica Italiana coordinato con l’art. 18 comma 1 lettera c) del c.g.c.. L’appellante ha lamentato, in particolare, che il Giudice di primo grado abbia reso la propria decisione soltanto sull’equo indennizzo (secondo capo della domanda), mentre nel ricorso è stato chiesto anche l’accertamento della causa di servizio (capo 1). Nella prospettazione difensiva dell’appellante, è stato evidenziato che la domanda giudiziale si articolava su due capi: 1. l’accertamento della dipendenza da causa di servizio delle patologie esposte; 2. il pagamento dell’equo indennizzo a carico dell’Amministrazione resistente, laddove, nel decidere la causa, la Corte di primo grado affermando la propria incompetenza, ha incentrato il proprio dictum solo sul secondo capo della domanda.
L’appellante ha, quindi, richiamato l’orientamento favorevole all’affermazione in via giudiziale della dipendenza di causa di servizio, anche per il personale non ancora posto in quiescenza.
La Guardia di finanza, Centro informatico ammnistrativo nazionale, si è costituita il 28 ottobre 2025, ed ha dedotto che la causa, vertendo sull’equo indennizzo, esula dalla giurisdizione contabile, per cui la pronuncia sarebbe corretta; ha chiesto quindi il rigetto dell’appello con condanna alle spese.
All’udienza del 15 gennaio 2026, le parti presenti hanno insistito per l’accoglimento delle rispettive conclusioni, come rassegnate in atti.
La causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va dichiarata la contumacia del Ministero dell’economia e delle finanze, il quale, benché evocato in giudizio mediante notifica dell’atto di appello e del decreto di fissazione udienza, non si è costituito in giudizio.
Va, inoltre, verificata preliminarmente l’ammissibilità dell’appello alla luce dei limiti posti dall'art. 170 c.g.c., secondo cui “nei giudizi in materia di pensioni, l’appello è consentito per soli motivi di diritto; costituiscono questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all’aggravamento di infermità o lesioni”. Il richiamato art. 170 c.g.c. ha limitato l’appello avverso le decisioni del giudice contabile in materia pensionistica ai soli motivi di diritto riguardanti la portata dispositiva di una norma giuridica e/o il suo ambito applicativo a fattispecie astratte alle quali consegue in via immediata la regola di diritto applicabile alle fattispecie concrete. L’appello è, invece, escluso per le questioni di fatto, salvo il caso in cui sia dedotto in appello un vizio di motivazione – sub specie di omessa o apparente motivazione –
concernente le predette questioni di fatto (SS.RR. 10/2000/QM e vigente art. 170, comma 4, c.g.c.). Nei termini sopra enunciati, il gravame è ammissibile per i profili di errore di diritto, addotti dall’appellante.
Nel merito, il ricorso è infondato.
L’istanza dell’interessato datata 12 giugno 2020 (all. 12 al ricorso),
indirizzata al Comando regionale Puglia della Guardia di Finanza, contiene una specifica richiesta di equo indennizzo, e non di un trattamento pensionistico.
Ciò posto, dal contesto documentale emerge che l’attività amministrativa posta in essere dall’attuale ricorrente attiene all’equo indennizzo e non vi è evidenza di domanda amministrativa per la concessione di pensione privilegiata, di talché se ne deduce che il previo accertamento medico legale è finalizzato esclusivamente, in questa sede, al conseguimento del trattamento di equo indennizzo.
L’equo indennizzo rappresenta un ristoro strettamente attinente al rapporto di pubblico impiego e le questioni di natura giudiziale che lo riguardano sono attribuite alla competenza esclusiva del giudice amministrativo territorialmente competente. Infatti, l’art. 68 del d.P.R. n. 3/1957 riconosce al pubblico dipendente il diritto ad ottenere dall’amministrazione la corresponsione di una somma di danaro una tantum, quale indennizzo per infermità fisica contratta per causa di servizio, ovvero il cosiddetto equo indennizzo.
Ne consegue che, concernendo un diritto patrimoniale sorto in costanza di attività lavorativa, le controversie relative all’equo indennizzo ricadono nella cognizione esclusiva del giudice amministrativo, in quanto giudice del rapporto di pubblico impiego per il personale appartenente alle forze dell’ordine, come nel caso di specie; del pari, non può negarsi la sussistenza di analogia con l’istituto della pensione ordinaria privilegiata rientrante nella cognizione di questo giudice perché in entrambi i casi la legge richiede l’esistenza di un nesso eziologico tra l’evento invalidante e il servizio prestato. Esistono, tuttavia, talune differenze che giustificano il riparto di giurisdizione. Infatti, mentre la pensione ordinaria privilegiata assume lo scopo di garantire al pubblico dipendente la retribuzione a questi spettante se l’attività lavorativa non si fosse interrotta a causa della sopravvenuta infermità, l’equo indennizzo si pone, al contrario, quale mero ristoro del pregiudizio fisico subito in conseguenza dell’attività di servizio; inoltre, la concessione dell’equo indennizzo non produce la cessazione dal servizio per infermità fisica.
Nei termini sopra esposti, risolvendosi la domanda giudiziale in una richiesta di equo indennizzo, ritiene questo giudicante di dover condividere le conclusioni cui è giunto il Giudice di primo grado, e di dover, conseguentemente, restando assorbita ogni altra questione, confermare la sentenza impugnata che ha declinato la giurisdizione in favore del giudice amministrativo.
Ai sensi dell’art. 31 c.g.c. le spese di lite seguono l’esito del giudizio e vengono liquidate come in dispositivo. Nulla per le spese di giudizio, trattandosi di vertenza in materia previdenziale.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione prima giurisdizionale centrale d’appello, respinge l’appello proposto da OMISSIS ed iscritto al n. 62178 del registro generale, conferma l’impugnata sentenza e liquida le spese di difesa in favore della Guardia di finanza, Centro informatico ammnistrativo nazionale, in euro 500,00 (cinquecento/00). Nulla per le spese di giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 gennaio 2026.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
F.to Fabio AE LE
IL PRESIDENTE
F.to IC RI Depositata in Segreteria il 25/02/2026
IL DIRIGENTE
F.to Massimo Biagi