Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 09/01/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 7966 /2024 RG
Tribunale di Padova
SEZIONE PRIMA CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori Magistrati:
dott. Cinzia Balletti Presidente rel.
dott. Chiara Ilaria Bitozzi Giudice
dott. Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 7966 /2024 R.G promosso con ricorso congiunto depositato da
, con l'avv. CARRARO MONICA , come da mandato Parte_1
in atti;
e
, con l'avv. CARRARO MONICA , come da Controparte_1
mandato in atti;
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
in punto: divorzio congiunto conclusioni rese congiuntamente dalle parti:
Voglia pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio civile contratto da Parte_1
e presso Comune di Padova il giorno 20/10/2007 con atto trascritto
[...] Controparte_1
nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Padova dell'anno 2007 al n. 275, parte I, vol. 02, in regime di separazione dei beni, ordinando ogni conseguente annotazione dell'emananda sentenza al passaggio in giudicato della medesima alle condizioni che di seguito si vanno ad esporre:
del sig. il quale vi risiede stabilmente, nulla disporsi, vivendo Parte_1
stabilmente la figlia con la madre sig.ra nel Persona_1 Controparte_1
Regno Unito dal 2019;
2. Nessun mantenimento in favore della sig.ra essendo la Controparte_1
stessa economicamente indipendente.
3. In relazione alla responsabilità genitoriale sulla minore figlia Persona_1
entrambi i genitori dichiarano di accettare la competenza giurisdizionale italiana in
conformità a quanto previsto nell'art. 10 (Scelta del Foro) Regolamento n.
2019/1111/UE;
4. I genitori convengono l'affido condiviso della figlia minore con Persona_1
collocazione e residenza della minore presso l'abitazione della madre attualmente sita nel
Regno Unito, 28 Hillcrest Drive Queensbury Bradford BD13 2QT.
5. Quanto alla facoltà di visita del padre, il sig. potrà vedere e tenerla Per_1 Persona_1
con sé, sia all'estero che in Italia, per le vacanze estive, Natale e Pasqua, anche in via
alternata con la madre, per 60 (sessanta) giorni anche non consecutivi ogni anno,
compatibilmente con gli impegni scolastici e personali della figlia. Entrambi i genitori si
impegnano a non effettuare viaggi con la minore figlia in paesi extra UE, escluso il Regno
Unito, senza il preventivo consenso dell'altro genitore.
6. Il sig. si impegna, a versare a titolo di esclusivo mantenimento della Parte_1
figlia entro il giorno quindici di ogni mese alla sig.ra alla sig.ra Persona_1 [...]
un contributo mensile di Euro 500,00, da rivalutare secondo gli Controparte_1
indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie che si rendessero necessarie per la
figlia e precisamente: spese mediche e terapeutiche non coperte dal S.S.N. (ticket, farmaci
e prestazioni specialistiche prescritte, cure odontoiatriche, lenti a contatto e/o occhiali);
scolastiche o connesse con la scuola (tasse scolastiche della scuola pubblica, libri di testo
e spese di cancelleria di inizio anno scolastico, gite di istruzione e attività previste dalla
scuola per attività culturali o di studio;
eventuali centri estivi ed eventuali soggiorni
estivi/invernali; extra-scolastiche per attività sportive, ludiche e corsi d'istruzione. 7. In ogni caso le spese straordinarie verranno regolamentate in conformità a quanto
previsto dal Protocollo del Tribunale di Padova.
8. Nulla per le spese di giudizio.
FATTO E DIRITTO
I sigg. e Parte_1 Controparte_1
hanno contratto matrimonio civile il 20/10/2007 in Comune di Padova con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Padova dell'anno
2007 al n. 275, parte I, vol. 02; dal matrimonio è nata una figlia il Persona_1
17/03/2009 a Camposampiero (PD);
Il sig. ha proposto domanda di separazione giudiziale con ricorso Per_1
promosso avanti il Tribunale di Padova R.G. n. 446/2021, mentre la sig.ra
[...]
è rimasta contumace durante il procedimento che si è concluso Controparte_1
con sentenza del 12.07.2023, con accoglimento della sola domanda di separazione del sig. la sentenza è passata in giudicato. Per_1
Dall'udienza di comparizione avanti al Presidente tenutasi in data 18.11.2021
sono decorsi i termini per poter proporre domanda di scioglimento del matrimonio civile.
Dopo la pronuncia della separazione i coniugi hanno raggiunto un accordo per lo scioglimento congiunto del matrimonio e per la scelta della competenza giurisdizionale del foro italiano ai sensi del Regolamento n. 2019/1111/UE, art. 10
paragrafo 1. Lett. a) e b) punto i) per la competenza in materia di responsabilità
genitoriale.
Ciò premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2,
lett. b) l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale. Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e conformi all'interesse della figlia minore, in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c. e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, va preso atto delle stesse e va statuito in conformità.
Attesa la concorde volontà delle parti, spese di lite compensate tra le parti
P.Q.M.
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 [...] contratto il 20/10/2007 in Comune di Padova con Controparte_1 atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Padova dell'anno 2007 al n. 275, parte I, vol. 02;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. provvede in conformità con le rassegnate conclusioni;
4. spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 26/11/2024
Il Presidente dr.ssa. Cinzia Balletti