Decreto cautelare 16 aprile 2025
Ordinanza cautelare 9 maggio 2025
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 02/02/2026, n. 707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 707 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00707/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01481/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1481 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da Clinica Vesuvio S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Nicola Zammiello e Luca Rubinacci, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
contro
SL 106 - NA 1, in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Domenica Coppola e Massimiliano De Masi, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
Regione Campania, in persona del Presidente della Giunta regionale in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Calabrese, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
nei confronti
Lab in Progress S.C.A.R.L., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
I. Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
A) della delibera di giunta regionale della Campania del 27 dicembre 2024, n. 757, pubblicata sul B.U.R.C. n. 3 del 13 gennaio 2025, con oggetto: “Assegnazione dei volumi massimi di prestazioni e dei correlati limiti di spesa delle strutture sanitarie private accreditate per l’assistenza specialistica ambulatoriale. Determinazioni”; B) della DGRC 24 febbraio 2025, n. 80, pubblicata sul B.U.R.C. n. 13 del 3 marzo 2025, con oggetto: “Nomenclatore tariffario regionale e relativo catalogo dell’assistenza specialistica ambulatoriale ai sensi del dpcm 12 gennaio 2017. Ulteriori determinazioni”; C) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, laddove lesivi dei diritti e interessi della ricorrente, ivi inclusa, se e in quanto occorra, la nota della Regione Campania - Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale prot. n. 0614135 del 23dicembre 2024, non nota nel suo effettivo contenuto, richiamata nell’Allegato A - Relazione Tecnica alla DGRC 27 dicembre 2024, n. 757;
II. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da CLINICA VESUVIO S.r.l.. il 16 aprile 2025:
per l’annullamento previa adozione di adeguate misure cautelari anche monocratiche della delibera di giunta regionale della Campania del 2 aprile 2025, n. 175, con oggetto: “Attuazione delle delibere della Giunta Regionale n. 757 del 27 dicembre 2024 e n. 80 del 24 febbraio 2025: approvazione degli schemi dei contratti con le strutture private accreditate per l’assistenza specialistica ambulatoriale e integrazioni al relativo nomenclatore e catalogo regionale - Determinazioni”, pubblicata sul B.U.R.C. n. 21 del 7 aprile 2025;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’SL 106 - NA 1 e della Regione Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa SA MA nell'udienza pubblica del giorno 4 novembre 2025 e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che con il ricorso introduttivo, come integrato da motivi aggiunti, la Clinica Vesuvio, deducendo plurimi profili di violazione di legge ed eccesso di potere, agisce per l’annullamento della deliberazione di G.R.C n. 757 del 27 dicembre 2025, avente ad oggetto “ Assegnazione dei volumi massimi di prestazioni e dei correlati limiti di spesa delle strutture sanitarie private accreditate per l’assistenza specialistica ambulatoriale. Determinazioni ” in uno al relativo Nomenclatore tariffario regionale approvato con delibera di G.R.C n. 80/2025 ed alla delibera di G.R.C. n. 175 del 2 aprile 2025 di approvazione degli schemi di contratto con le strutture private accreditate per l’assistenza specialistica ambulatoriale;
Rilevato che si sono costituite in resistenza la SL NA 1 e la Regione Campania;
-che con ordinanza n. 1024 del 9 maggio 2025, non gravata in appello, è stata respinta la domanda cautelare;
-che nell’approssimarsi della trattazione del merito, la SL NA 1 ha depositato i contratti stipulati con la ricorrente per regolare i volumi massimi e i correlati limiti di spesa per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale - branca di radiodiagnostica e di Laboratorio di Analisi (Patologia clinica) da erogarsi in via provvisoria per l’anno 2025 e per confermare il limite di spesa 2024;
Considerato che alla udienza pubblica del 4 novembre 2025 la parte ricorrente, a mezzo del suo difensore, ha dichiarato a verbale di non avere più interesse alla coltivazione del ricorso;
-che le controparti presenti non si sono opposte;
Ritenuto che a fronte della specifica ed univoca dichiarazione concernente il venir meno dell’interesse all’impugnativa non resta al Collegio che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse;
-che, invero, in ossequio al principio dispositivo, che trova applicazione anche nel processo amministrativo, il giudizio resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato, senza che il giudice adito abbia alcuna possibilità di deciderlo nel merito ove la parte attrice, prima della spedizione della causa in decisione, abbia dichiarato di non avere più alcun interesse al ricorso (in termini, Consiglio di Stato sez. II, 9 agosto 2021, n.5813).
-che va pertanto dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto d'interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.;
-che sussistono le condizioni, anche in considerazione dell’esito in rito della controversia e della mancata opposizione delle amministrazioni resistenti, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando dichiara l’improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in NA nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EL LL Di NA, Presidente
SA MA, Primo Referendario, Estensore
Alessandra Vallefuoco, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SA MA | EL LL Di NA |
IL SEGRETARIO