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Sentenza 27 agosto 2025
Sentenza 27 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 27/08/2025, n. 3088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3088 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2536/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Gianluca
Tarantino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2536/2024 di R.G. avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana e vertente
TRA
, nato il [...] a [...] – Brasile;
Parte_1 Controparte_1
nata il [...] a [...] - Brasile;
, nato
[...] Parte_2
l'27/01/1976 a San Paolo – Brasile;
, nata il Controparte_2
29/03/1978 a San Paolo – Brasile, in proprio ed in qualità di esercente la responsabilità genitoriale – unitamente a – sul minore Controparte_3 Persona_1
, nato il [...] a [...] - Brasile;
nato il [...]
[...] Parte_3
a San Paolo – Brasile, in proprio ed in qualità di esercente la responsabilità genitoriale – unitamente a - sul minore , nato Controparte_4 Persona_2 il 08/03/2008 a San Paolo – Brasile (con l'avv Luigi COLOMBINO)
- parte ricorrente -
E
, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ope legis Controparte_5 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari
- parte resistente -
e con l'intervento del
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 – Con ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c., depositato il 28 febbraio 2024 e ritualmente notificato, i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, esponendo di essere discendenti di (in atti anche noto ), nato il Persona_3 Persona_4
10/07/1890 a Conversano (BA) – Italia dai cittadini italiani e . Parte_4 Parte_5
Dall'unione tra e nascevano a San Paolo - Persona_3 Persona_5
Brasile TO LF (28/02/1925) ed (25/06/1929). Parte_1
1 Dal matrimonio tra e nasceva il 27/06/1948 Parte_6 CP_6 [...]
, che contraeva matrimonio il 13/03/1975 a San Paolo – Brasile con Persona_6 [...]
; dalla loro unione nascevano Controparte_7 Parte_2
(27/01/1976) e (29/03/1978). CP_2
contraeva matrimonio il 14/12/2007 a San Paolo– Brasile con Parte_2 [...]
. Per_7
contraeva matrimonio il 18/05/2002 a San Paolo - Brasile con CP_2 [...]
; dalla loro unione nascevano Controparte_3 Controparte_1
(11/08/2005) e (25/10/2008).
[...] Persona_8
contraeva matrimonio il 04/12/1952 a San Paolo – Brasile con Parte_1 [...]
e dalla loro unione nascevano (17/09/1953) e Controparte_8 Persona_9 [...]
(02/10/1959). Parte_1
contraeva matrimonio con dal loro Persona_9 Persona_10 matrimonio nasceva l'8/03/1973 che contraeva matrimonio il Parte_3
17/09/2005 a San Paolo – Brasile con , unione dalla Controparte_4 quale nasceva il giorno 8/03/2008 . Persona_2
Parte resistente, costituitasi in giudizio con memoria depositata il giorno 13 settembre 2024, non si è opposta nel merito alla domanda né ha contestato i documenti versati nel fascicolo telematico da parte ricorrente, invocando la situazione di cronica insostenibilità del flusso di domande di cittadinanza formulate ai sensi dell'art.1 della L. 91/1992, tale da rivestire carattere di eccezionalità atto a costituire giusto motivo per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
All'esito della trattazione scritta, la causa è stata decisa.
2 – Il ricorso è fondato e, pertanto, dev'essere accolto.
La linea di discendenza rappresentata nel libello introduttivo trova riscontro nella documentazione depositata telematicamente, debitamente tradotta ed apostillata.
È, dunque, provata la discendenza diretta per linea paterna dei ricorrenti dal cittadino italiano, , il quale -mai naturalizzatosi brasiliano- ha, indi, trasmesso il proprio Persona_3 status civitatis a tutti i propri discendenti, ex art. 1 della L. n. 91/1992.
Per completezza di disamina si rileva che i ricorrenti hanno presentato richiesta di convocazione al competente , seguendo le istruzioni reperibili sul sito Controparte_9 web istituzionale, al fine di vedersi riconoscere il proprio status civitatis italiano iure sanguins, ai sensi della Legge n. 91/1992, quali discendenti - in linea diretta - di cittadino italiano, senza, tuttavia, ricevere alcuna comunicazione circa l'avvio del procedimento.
2 E' fatto, oramai, notorio che i in Brasile versano in una condizione di Parte_7 gravissimo ritardo, con la conseguente impossibilità d'evadere in tempi certi e brevi il rilevantissimo numero di richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis presentate e, indi, con la conseguente assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte dell'Autorità consolare, della richiesta confezionata dagli odierni ricorrenti, laddove, ai sensi dell'art.2 della Legge n. 241/1990, i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo: si giustifica, in tal fatta, l'interesse ad adire la tutela giurisdizionale.
3 – In mancanza di opposizione e alla luce delle circostanze testé evidenziate, le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , nato il Parte_1
02/10/1959 a San Paolo – Brasile;
, nata l'[...] a [...] Controparte_1
Paolo - Brasile;
, nato il [...] a [...] – Brasile;
Parte_2 [...]
, nata il [...] a [...] – Brasile, in proprio ed in Controparte_2 qualità di esercente la responsabilità genitoriale – unitamente a Controparte_3
– sul minore , nato il [...] a [...] -
[...] Persona_1
Brasile; nato il [...] a [...] – Brasile, in proprio ed in Parte_3 qualità di esercente la responsabilità genitoriale – unitamente a Controparte_4
- sul minore , nato il [...] a [...] – Brasile,
[...] Persona_2 così provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_5 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Bari il 25 agosto 2025
Il Giudice
Gianluca Tarantino
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Gianluca
Tarantino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2536/2024 di R.G. avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana e vertente
TRA
, nato il [...] a [...] – Brasile;
Parte_1 Controparte_1
nata il [...] a [...] - Brasile;
, nato
[...] Parte_2
l'27/01/1976 a San Paolo – Brasile;
, nata il Controparte_2
29/03/1978 a San Paolo – Brasile, in proprio ed in qualità di esercente la responsabilità genitoriale – unitamente a – sul minore Controparte_3 Persona_1
, nato il [...] a [...] - Brasile;
nato il [...]
[...] Parte_3
a San Paolo – Brasile, in proprio ed in qualità di esercente la responsabilità genitoriale – unitamente a - sul minore , nato Controparte_4 Persona_2 il 08/03/2008 a San Paolo – Brasile (con l'avv Luigi COLOMBINO)
- parte ricorrente -
E
, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ope legis Controparte_5 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari
- parte resistente -
e con l'intervento del
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 – Con ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c., depositato il 28 febbraio 2024 e ritualmente notificato, i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, esponendo di essere discendenti di (in atti anche noto ), nato il Persona_3 Persona_4
10/07/1890 a Conversano (BA) – Italia dai cittadini italiani e . Parte_4 Parte_5
Dall'unione tra e nascevano a San Paolo - Persona_3 Persona_5
Brasile TO LF (28/02/1925) ed (25/06/1929). Parte_1
1 Dal matrimonio tra e nasceva il 27/06/1948 Parte_6 CP_6 [...]
, che contraeva matrimonio il 13/03/1975 a San Paolo – Brasile con Persona_6 [...]
; dalla loro unione nascevano Controparte_7 Parte_2
(27/01/1976) e (29/03/1978). CP_2
contraeva matrimonio il 14/12/2007 a San Paolo– Brasile con Parte_2 [...]
. Per_7
contraeva matrimonio il 18/05/2002 a San Paolo - Brasile con CP_2 [...]
; dalla loro unione nascevano Controparte_3 Controparte_1
(11/08/2005) e (25/10/2008).
[...] Persona_8
contraeva matrimonio il 04/12/1952 a San Paolo – Brasile con Parte_1 [...]
e dalla loro unione nascevano (17/09/1953) e Controparte_8 Persona_9 [...]
(02/10/1959). Parte_1
contraeva matrimonio con dal loro Persona_9 Persona_10 matrimonio nasceva l'8/03/1973 che contraeva matrimonio il Parte_3
17/09/2005 a San Paolo – Brasile con , unione dalla Controparte_4 quale nasceva il giorno 8/03/2008 . Persona_2
Parte resistente, costituitasi in giudizio con memoria depositata il giorno 13 settembre 2024, non si è opposta nel merito alla domanda né ha contestato i documenti versati nel fascicolo telematico da parte ricorrente, invocando la situazione di cronica insostenibilità del flusso di domande di cittadinanza formulate ai sensi dell'art.1 della L. 91/1992, tale da rivestire carattere di eccezionalità atto a costituire giusto motivo per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
All'esito della trattazione scritta, la causa è stata decisa.
2 – Il ricorso è fondato e, pertanto, dev'essere accolto.
La linea di discendenza rappresentata nel libello introduttivo trova riscontro nella documentazione depositata telematicamente, debitamente tradotta ed apostillata.
È, dunque, provata la discendenza diretta per linea paterna dei ricorrenti dal cittadino italiano, , il quale -mai naturalizzatosi brasiliano- ha, indi, trasmesso il proprio Persona_3 status civitatis a tutti i propri discendenti, ex art. 1 della L. n. 91/1992.
Per completezza di disamina si rileva che i ricorrenti hanno presentato richiesta di convocazione al competente , seguendo le istruzioni reperibili sul sito Controparte_9 web istituzionale, al fine di vedersi riconoscere il proprio status civitatis italiano iure sanguins, ai sensi della Legge n. 91/1992, quali discendenti - in linea diretta - di cittadino italiano, senza, tuttavia, ricevere alcuna comunicazione circa l'avvio del procedimento.
2 E' fatto, oramai, notorio che i in Brasile versano in una condizione di Parte_7 gravissimo ritardo, con la conseguente impossibilità d'evadere in tempi certi e brevi il rilevantissimo numero di richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis presentate e, indi, con la conseguente assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte dell'Autorità consolare, della richiesta confezionata dagli odierni ricorrenti, laddove, ai sensi dell'art.2 della Legge n. 241/1990, i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo: si giustifica, in tal fatta, l'interesse ad adire la tutela giurisdizionale.
3 – In mancanza di opposizione e alla luce delle circostanze testé evidenziate, le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , nato il Parte_1
02/10/1959 a San Paolo – Brasile;
, nata l'[...] a [...] Controparte_1
Paolo - Brasile;
, nato il [...] a [...] – Brasile;
Parte_2 [...]
, nata il [...] a [...] – Brasile, in proprio ed in Controparte_2 qualità di esercente la responsabilità genitoriale – unitamente a Controparte_3
– sul minore , nato il [...] a [...] -
[...] Persona_1
Brasile; nato il [...] a [...] – Brasile, in proprio ed in Parte_3 qualità di esercente la responsabilità genitoriale – unitamente a Controparte_4
- sul minore , nato il [...] a [...] – Brasile,
[...] Persona_2 così provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_5 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Bari il 25 agosto 2025
Il Giudice
Gianluca Tarantino
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