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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 29/09/2025, n. 1238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1238 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 915/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Dott. Giovanni Dipietro Presidente
Dott.ssa Maria Stella Arena Consigliere rel. ed est.
Dott. Massimo Lo Truglio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 915/2024 R.G. avente ad oggetto:
“Immissioni”
TRA
Parte_1
(P.I. ), in persona del
[...] P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Luciano
Strazzeri, giusta procura in atti;
- APPELLANTE –
CONTRO
(c.f. ), nato a [...] il CP_1 C.F._1
7 settembre 1947, e (c.f. ), nata CP_2 C.F._2
a Lentini il 13 luglio 1951, rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Di
Mari;
- APPELLATI -
1 All'esito dell'udienza di discussione del 9 settembre 2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva posta in decisione.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e CP_1 CP_2
convenivano in giudizio la ditta
[...] Controparte_3
e, premettendo di essere proprietari dell'immobile sito
[...]
in c.da Falconello di Carlentini (SR), via Molise n. 6, deducevano che da circa un anno, nella medesima via, era stata intrapresa dalla ditta convenuta l'attività di lavorazioni metalliche e costruzioni di infissi, con notevoli immissioni rumorose eccedenti la normale tollerabilità e la diffusione di polveri derivanti dai materiali lavorati.
Pertanto, gli attori chiedevano ordinarsi la cessazione delle immissioni ovvero disporsi le necessarie misure per ricondurle entro la normale tollerabilità, con condanna della convenuta a risarcire i danni subiti, con vittoria di spese e compensi.
Costituitisi in giudizio, e contestavano CP_1 CP_2
la fondatezza delle domande attoree, poiché infondate in fatto e in diritto.
Con sentenza n. 1136/2024, pubblicata il 13 maggio 2024, il
Tribunale di Siracusa così statuiva:
“- dichiara superiori al limite di tollerabilità le immissioni acustiche promananti dalla proprietà DCM Costruzioni Metalliche di Parte_1
in quella di parte attrice;
[...]
- condanna la Controparte_4
alla esecuzione degli interventi funzionali all'abbattimento delle immissioni acustiche descritti nella CTU (vedi par. 3.4);
- inibisce alla ditta D.C.M. Costruzioni Metalliche Parte_1
l'esercizio di qualsiasi attività all'esterno dei locali;
[...]
-rigetta ogni altra domanda;
2 - condanna la ditta D.C.M. Costruzioni Metalliche di Parte_1
al pagamento in favore di e della
[...] CP_1 CP_2
complessiva somma di €. 3.500,00 oltre interessi legali dalla data della domanda, da rivalutarsi anno per anno sino al soddisfo, previa devalutazione.
- condanna la ditta D.C.M. Costruzioni Metalliche di Parte_1
al pagamento in favore di e delle
[...] CP_1 CP_2
spese di lite che si liquidano in €. 3.317,60 oltre spese generali (15%), iva
e c.p.a. come per legge.
- pone definitivamente in capo alla ditta D.C.M. Costruzioni
Metalliche di le spese di CTU già liquidate in via Parte_1
provvisoria separato decreto..”.
Avverso tale sentenza ha proposto appello Controparte_3
chiedendone la riforma sulla base di tre
[...] Parte_1
motivi.
All'udienza del 9 settembre 2025, in seguito al deposito telematico delle note in sostituzione dell'udienza di discussione, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva posta in decisione.
***
Con il primo, pluriarticolato, motivo di gravame, l'appellante deduce che ha errato il primo giudice ad accogliere le domande di parte avversa nonostante l'assenza del certificato di agibilità dell'immobile di proprietà dei coniugi configurerebbe una situazione illecita, ai sensi Parte_2
dell'art. 221 del T.U. leggi sanitarie, che escluderebbe qualsiasi forma di tutela dei predetti coniugi rispetto al fenomeno immissorio lamentato.
Altresì, la mancanza del certificato di agibilità legittimerebbe l'inapplicabilità della disciplina in materia di immissioni di cui al combinato disposto dell'art. 6 ter, comma 1 bis, del D.L. n. 208/2008 e dell'art. 2 della L. 26 ottobre 1995, n. 447, nonché renderebbe inattendibili
3 le rilevazioni tecniche compiute dal c.t.u. atteso che non vi è prova che l'immobile dei rispetti le caratteristiche minime di fono- Parte_3
assorbenza.
Orbene, a prescindere dalla questione dell'ammissibilità della eccezione relativa alla mancanza del certificato di agibilità dell'immobile attoreo, in effetti sollevata da C.D.M. solo in questo grado di appello, nel merito il motivo è infondato.
Al fine della decisione, è utile premettere in linea generale che l'inquinamento acustico è oggetto di disciplina giuridica sia in ambito pubblico che in ambito civilistico.
In ambito pubblicistico, fondamento normativo dell'inquinamento acustico è la legge quadro n. 447/1995, e con essa il decreto attuativo
D.P.C.M. del 14.11.1997, che, all'art. 4, fissa i criteri (distinguendo tra ambiente esterno e ambiente abitativo) attinenti al superamento dei valori limite differenziali di immissioni di rumore nell'esercizio o nell'impiego di sorgenti di emissioni sonore.
Tali criteri sono volti a proteggere la salute pubblica prevedendo, in caso di violazione, un illecito amministrativo.
Nei rapporti tra privati, invece, vige la disciplina di cui all'art. 844
c.c. che, nel fissare i criteri a cui il giudice di merito deve attenersi, rimette al suo prudente apprezzamento il giudizio sulla tollerabilità delle stesse. Il limite di tollerabilità delle immissioni rumorose non è mai assoluto ma relativo alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona, sicché la valutazione di cui all'art. 844 c.c. deve essere riferita, da un lato, alla sensibilità dell'uomo medio e, dall'altro lato, alla situazione in loco (cfr. Cass. Civ., Sez. II, 20.1.2017, n. 1606)
Premessa tale superiore differenziazione tra tutela civilistica e tutela amministrativa, la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che tale differenziazione mantiene la sua attualità anche a seguito
4 dell'entrata in vigore dell'art. 6-ter del D.L. 208/2008, convertito con modificazioni dalla L. n. 13/2009 - il quale espressamente prevede che, ai fini dell'attuazione del comma 1 (che recita “Nell'accertare la normale tollerabilità delle immissioni e delle emissioni acustiche, ai sensi dell'articolo 844 del codice civile, sono fatte salve in ogni caso le disposizioni di legge e di regolamento vigenti che disciplinano specifiche sorgenti e la priorità di un determinato uso”), si applicano i criteri di accettabilità del livello di rumore di cui alla L. n. 447/1995 e alle relative norme di attuazione – in quanto non può aprioristicamente attribuirsi una portata derogatoria e limitativa dell'art. 844 c.c., con l'effetto di escludere l'accertamento in concreto del superamento del limite della normale tollerabilità, dovendo comunque “ritenersi prevalente, alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata, il soddisfacimento dell'interesse del singolo ad una normale qualità della vita rispetto alle esigenze della produzione” (Cass. Civ., Sez. II, 31.7.2024, n. 21479).
Da quanto sopra consegue che l'accertamento dell'esposizione ad immissioni sonore nel rapporto tra privati va effettuato in concreto, non rilevando per quanto sopra detto l'eventuale superamento dei limiti previsti dal D.P.C.M. n. del 14.11.1997, nell'ambito della legge quadro n.
447/1995.
Ora, tornando al caso di specie, parte appellante sostiene che la mancanza della certificazione di agibilità del bene interessato dalle propagazioni rumorose, oltre a escludere l'ingiustizia del danno sotto il profilo del “danno prodotto contra ius”, non consentirebbe di applicare la disciplina di cui D.L. n. 208/2008 in quanto mancherebbe la prova dell'“abitabilità” del bene.
Alla luce di quanto esposto, osserva la Corte che, ai fini per cui vi è causa, non rileva la mancanza di siffatta certificazione.
5 Prescindendo dai risvolti prettamente amministrativi, che fuoriescono dal thema decidendum, osserva la Corte che la mancanza della certificazione di agibilità non fa venir meno la tutela di cui all'art. 844 c.c.
Infatti, benché la mancanza del certificato di agibilità non abbia permesso al consulente tecnico nominato in primo grado, dott.ssa Per_1
di addivenire all'accertamento circa il rispetto o meno dei limiti
[...]
differenziali di cui all'art. 4 del D.P.C.M. del 14.11.1997 (in quanto l'assenza del titolo de quo non consente di definire l'immobile dei coniugi e “ambiente abitativo”), ciò non esclude la piena CP_1 CP_2
attendibilità e utilizzabilità dei risultati di misura a cui è comunque pervenuta la c.t.u., fondati sul criterio comparativo di cui alla
Raccomandazione ISO/R 1996 del 1971 “Acoustics - Assestament of noise with respect to community response.”, che, mettendo a confronto il livello di rumore con sorgente attiva con il livello di rumore di fondo a sorgente disattivata, prescinde da ogni riferimento alla natura abitativa dell'immobile che patisce le immissioni.
Pertanto, il primo motivo di appello va disatteso.
Con il secondo motivo di gravame, connesso al precedente,
l'appellante deduce il travisamento, da parte del giudice di prime cure, delle risultanze della c.t.u in quanto si è giunti ad un giudizio di “illiceità civilistica” delle immissioni sonore sulla scorta di una presunta e inesistente illegittimità amministrativa delle stesse.
Il motivo è infondato.
Il Tribunale ha accolto la domanda risarcitoria, seppur limitatamente alle immissioni sonore, come sopra detto, sulla scorta delle conclusioni a cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio che ha utilizzato il criterio comparativo, proprio e tipico della tutela civilistica.
Segnatamente, in seguito ai rilievi fonometrici eseguiti il 14.6.2019 e il 24.6.2019 presso una camera da letto al piano terra dell'immobile di
6 proprietà degli attori, la dott.ssa ha osservato che dall'analisi Persona_1
dei risultati - ottenuti utilizzando il criterio comparativo che mette a confronto il livello di rumore con sorgente attiva con il livello di rumore di fonde a sorgente disattivata – il limite della tollerabilità fissato in 3dB oltre il rumore di fondo (ricondotto all'applicazione della Raccomandazione
ISO/R 1996 del 1971 Acoustic – Assestamente of noise with respect to community response) è stato più volte superato.
In particolare:
- i livelli di rumore emessi dalle sorgenti S1 (troncatrice Mida), S2
(intestatrice Comall), S3 (troncatrice Pedrazzoli), S4 (pantografo
Tracer), S5 (segatrice Femi) e S8 (incudine e martello) hanno superato il limite della normale tollerabilità, sia a fine aperte che a finestre chiuse;
- il livello di rumore prodotto dalla sorgente S6 (aspiratore fumi
Mobilter) è rientrato nel limite della normale tollerabilità;
- il livello di rumore prodotto dalla sorgente S7 (smerigliatrice Aeg) ha superato il limite della normale tollerabilità, a finestre aperte.
Pertanto, è proprio in ragione di siffatti rilievi che il primo Giudice ha condivisibilmente ritenuto provata l'illiceità delle immissioni rumorose,
e non già (come inesattamente assunto dall'appellante) sulla scorta di un preteso superamento del limite pubblicistico.
Quanto alla validità dell'uso del criterio comparativo, va richiamata la giurisprudenza costante della Suprema Corte per cui “il limite di tollerabilità delle immissioni rumorose non è mai assoluto, ma relativo alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti, e non può prescindere dalla rumorosità di fondo, ossia dalla fascia rumorosa costante, sulla quale vengono ad innestarsi i rumori denunciati come immissioni abnormi (cd. criterio comparativo), sicché la valutazione
7 diretta a stabilire se i rumori restino compresi o meno nei limiti della norma deve essere riferita, da un lato, alla sensibilità dell'uomo medio e, dall'altro, alla situazione locale, appropriatamente e globalmente considerata” (Cass. Civ., Sez. III, 6.9.2023, n. 25976).
Pertanto, anche il secondo motivo di appello va disatteso.
Con il terzo e ultimo motivo di gravame, l'appellante deduce la violazione dell'art. 92 c.p.c. con riferimento alla condanna della
[...]
al pagamento delle spese di Parte_1 Parte_1
lite.
Lamenta l'appellante che il giudice ha errato a condannare la convenuta alle spese nonostante la soccombenza parziale reciproca delle parti e l'accoglimento della proposta conciliativa.
Chiede, dunque, la compensazione parziale delle spese in proporzione al valore delle domande.
Il motivo è fondato.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in tema di spese processuali, hanno precisato che la reciproca soccombenza, che può giustificare la compensazione totale o parziale delle spese, è configurabile in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le parti ovvero anche nel caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi (v. Cass. Civ.,
S.U., 31.10.2022, n. 32061).
Nel caso che ci occupa, i coniugi e CP_1 CP_2
sostenevano che dall'attività di lavorazioni metalliche e costruzioni di infissi svolta dalla ditta individuale di Controparte_3
si propagassero immissioni sia di rumori sia di polveri, Parte_1
tali da giustificare la richiesta degli attori di ordinare la cessazione ovvero la disposizione delle misure necessarie a ricondurre tali immissioni entro la
8 normale tollerabilità nonché la condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti.
Quanto al lamentato inquinamento atmosferico prodotto dalle polverizzazioni dei materiali, il primo giudice ne ha escluso l'esistenza e, pertanto, ha rigettato la domanda di risarcimento del danno biologico correlato ad esso;
ha accolto invece, con pronuncia che si conferma in questo grado, la domanda risarcitoria relativa all'inquinamento acustico.
Possono allora ravvisarsi i presupposti di legge per una parziale compensazione delle spese, tenuto conto della parziale reciproca soccombenza, stante che l'originaria domanda articolata in più capi è stata accolta solo limitatamente ad uno di esso, che non può dirsi di valenza prevalente rispetto all'altro.
Tanto giustifica la parziale compensazione delle spese di lite – che si confermano nell'importo liquidato dal primo giudice, non oggetto di censura- in ragione di metà; la Parte_1 Parte_1
va quindi condannata al pagamento della restante parte, con
[...]
conseguente riforma sul punto della sentenza in esame.
Analogo criterio va applicato per le spese di C.T.U., che vanno poste nella misura di metà a carico di Parte_1
e la restante metà a carico di e .
[...] CP_1 CP_2
In definitiva, il proposto appello è parzialmente fondato e va accolto nei termini che seguono.
Tenuto conto dell'esito complessivo della lite, anche le spese del presente giudizio di appello vanno compensate in parte, nella misura di metà, con condanna di di Controparte_3 Parte_1
al pagamento della restante metà di dette spese.
[...]
Dette spese vanno liquidate come in dispositivo in base ai parametri delle nuove tabelle allegate al regolamento di cui al D.M. Giustizia n.
55/2014, come modificato dal D.M. Giustizia n. 147/2022 (scaglione di
9 valore indeterminabile a complessità bassa), che vanno applicati in misura media (ad eccezione della fase di istruttoria/trattazione a cui viene applicato il valore minimo stante l'esiguità dell'attività svolta).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello proposto da
[...]
, e in riforma parziale della Controparte_3
sentenza n. 116/2024 del Tribunale di Siracusa, così statuisce:
-compensa tra le parti le spese processuali di primo grado in misura di metà e condanna Controparte_3
alla rifusione in favore di e della restante CP_1 CP_2
metà di dette spese processuali, liquidate per l'intero in complessivi euro
3.317,60, oltre iva e c.p.a. e spese generali nella misura del 15%;
-pone le spese di C.T.U., liquidate come in atti, a carico di entrambe le parti in solido e da ripartirsi nei rapporti interni in misura di metà ciascuno;
-compensa tra le parti le spese processuali del presente grado in misura di metà e condanna Controparte_3
alla rifusione in favore di e della
[...] CP_1 CP_2
restante metà di dette spese processuali, che liquida per l'intero in complessivi 8.469,00 per compensi (di cui euro 2.058,00 per fase di studio, euro 1.418,00 per fase introduttiva, euro 1.523,00 per fase istruttoria, euro
3.470,00 per fase decisoria), oltre iva e c.p.a. e spese generali nella misura del 15%;
-conferma per il resto.
Così deciso in Catania il 25.09.2025, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte d'Appello.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
10 (dott.ssa Maria Stella Arena) (dott. Giovanni Dipietro)
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Dott. Giovanni Dipietro Presidente
Dott.ssa Maria Stella Arena Consigliere rel. ed est.
Dott. Massimo Lo Truglio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 915/2024 R.G. avente ad oggetto:
“Immissioni”
TRA
Parte_1
(P.I. ), in persona del
[...] P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Luciano
Strazzeri, giusta procura in atti;
- APPELLANTE –
CONTRO
(c.f. ), nato a [...] il CP_1 C.F._1
7 settembre 1947, e (c.f. ), nata CP_2 C.F._2
a Lentini il 13 luglio 1951, rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Di
Mari;
- APPELLATI -
1 All'esito dell'udienza di discussione del 9 settembre 2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva posta in decisione.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e CP_1 CP_2
convenivano in giudizio la ditta
[...] Controparte_3
e, premettendo di essere proprietari dell'immobile sito
[...]
in c.da Falconello di Carlentini (SR), via Molise n. 6, deducevano che da circa un anno, nella medesima via, era stata intrapresa dalla ditta convenuta l'attività di lavorazioni metalliche e costruzioni di infissi, con notevoli immissioni rumorose eccedenti la normale tollerabilità e la diffusione di polveri derivanti dai materiali lavorati.
Pertanto, gli attori chiedevano ordinarsi la cessazione delle immissioni ovvero disporsi le necessarie misure per ricondurle entro la normale tollerabilità, con condanna della convenuta a risarcire i danni subiti, con vittoria di spese e compensi.
Costituitisi in giudizio, e contestavano CP_1 CP_2
la fondatezza delle domande attoree, poiché infondate in fatto e in diritto.
Con sentenza n. 1136/2024, pubblicata il 13 maggio 2024, il
Tribunale di Siracusa così statuiva:
“- dichiara superiori al limite di tollerabilità le immissioni acustiche promananti dalla proprietà DCM Costruzioni Metalliche di Parte_1
in quella di parte attrice;
[...]
- condanna la Controparte_4
alla esecuzione degli interventi funzionali all'abbattimento delle immissioni acustiche descritti nella CTU (vedi par. 3.4);
- inibisce alla ditta D.C.M. Costruzioni Metalliche Parte_1
l'esercizio di qualsiasi attività all'esterno dei locali;
[...]
-rigetta ogni altra domanda;
2 - condanna la ditta D.C.M. Costruzioni Metalliche di Parte_1
al pagamento in favore di e della
[...] CP_1 CP_2
complessiva somma di €. 3.500,00 oltre interessi legali dalla data della domanda, da rivalutarsi anno per anno sino al soddisfo, previa devalutazione.
- condanna la ditta D.C.M. Costruzioni Metalliche di Parte_1
al pagamento in favore di e delle
[...] CP_1 CP_2
spese di lite che si liquidano in €. 3.317,60 oltre spese generali (15%), iva
e c.p.a. come per legge.
- pone definitivamente in capo alla ditta D.C.M. Costruzioni
Metalliche di le spese di CTU già liquidate in via Parte_1
provvisoria separato decreto..”.
Avverso tale sentenza ha proposto appello Controparte_3
chiedendone la riforma sulla base di tre
[...] Parte_1
motivi.
All'udienza del 9 settembre 2025, in seguito al deposito telematico delle note in sostituzione dell'udienza di discussione, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva posta in decisione.
***
Con il primo, pluriarticolato, motivo di gravame, l'appellante deduce che ha errato il primo giudice ad accogliere le domande di parte avversa nonostante l'assenza del certificato di agibilità dell'immobile di proprietà dei coniugi configurerebbe una situazione illecita, ai sensi Parte_2
dell'art. 221 del T.U. leggi sanitarie, che escluderebbe qualsiasi forma di tutela dei predetti coniugi rispetto al fenomeno immissorio lamentato.
Altresì, la mancanza del certificato di agibilità legittimerebbe l'inapplicabilità della disciplina in materia di immissioni di cui al combinato disposto dell'art. 6 ter, comma 1 bis, del D.L. n. 208/2008 e dell'art. 2 della L. 26 ottobre 1995, n. 447, nonché renderebbe inattendibili
3 le rilevazioni tecniche compiute dal c.t.u. atteso che non vi è prova che l'immobile dei rispetti le caratteristiche minime di fono- Parte_3
assorbenza.
Orbene, a prescindere dalla questione dell'ammissibilità della eccezione relativa alla mancanza del certificato di agibilità dell'immobile attoreo, in effetti sollevata da C.D.M. solo in questo grado di appello, nel merito il motivo è infondato.
Al fine della decisione, è utile premettere in linea generale che l'inquinamento acustico è oggetto di disciplina giuridica sia in ambito pubblico che in ambito civilistico.
In ambito pubblicistico, fondamento normativo dell'inquinamento acustico è la legge quadro n. 447/1995, e con essa il decreto attuativo
D.P.C.M. del 14.11.1997, che, all'art. 4, fissa i criteri (distinguendo tra ambiente esterno e ambiente abitativo) attinenti al superamento dei valori limite differenziali di immissioni di rumore nell'esercizio o nell'impiego di sorgenti di emissioni sonore.
Tali criteri sono volti a proteggere la salute pubblica prevedendo, in caso di violazione, un illecito amministrativo.
Nei rapporti tra privati, invece, vige la disciplina di cui all'art. 844
c.c. che, nel fissare i criteri a cui il giudice di merito deve attenersi, rimette al suo prudente apprezzamento il giudizio sulla tollerabilità delle stesse. Il limite di tollerabilità delle immissioni rumorose non è mai assoluto ma relativo alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona, sicché la valutazione di cui all'art. 844 c.c. deve essere riferita, da un lato, alla sensibilità dell'uomo medio e, dall'altro lato, alla situazione in loco (cfr. Cass. Civ., Sez. II, 20.1.2017, n. 1606)
Premessa tale superiore differenziazione tra tutela civilistica e tutela amministrativa, la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che tale differenziazione mantiene la sua attualità anche a seguito
4 dell'entrata in vigore dell'art. 6-ter del D.L. 208/2008, convertito con modificazioni dalla L. n. 13/2009 - il quale espressamente prevede che, ai fini dell'attuazione del comma 1 (che recita “Nell'accertare la normale tollerabilità delle immissioni e delle emissioni acustiche, ai sensi dell'articolo 844 del codice civile, sono fatte salve in ogni caso le disposizioni di legge e di regolamento vigenti che disciplinano specifiche sorgenti e la priorità di un determinato uso”), si applicano i criteri di accettabilità del livello di rumore di cui alla L. n. 447/1995 e alle relative norme di attuazione – in quanto non può aprioristicamente attribuirsi una portata derogatoria e limitativa dell'art. 844 c.c., con l'effetto di escludere l'accertamento in concreto del superamento del limite della normale tollerabilità, dovendo comunque “ritenersi prevalente, alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata, il soddisfacimento dell'interesse del singolo ad una normale qualità della vita rispetto alle esigenze della produzione” (Cass. Civ., Sez. II, 31.7.2024, n. 21479).
Da quanto sopra consegue che l'accertamento dell'esposizione ad immissioni sonore nel rapporto tra privati va effettuato in concreto, non rilevando per quanto sopra detto l'eventuale superamento dei limiti previsti dal D.P.C.M. n. del 14.11.1997, nell'ambito della legge quadro n.
447/1995.
Ora, tornando al caso di specie, parte appellante sostiene che la mancanza della certificazione di agibilità del bene interessato dalle propagazioni rumorose, oltre a escludere l'ingiustizia del danno sotto il profilo del “danno prodotto contra ius”, non consentirebbe di applicare la disciplina di cui D.L. n. 208/2008 in quanto mancherebbe la prova dell'“abitabilità” del bene.
Alla luce di quanto esposto, osserva la Corte che, ai fini per cui vi è causa, non rileva la mancanza di siffatta certificazione.
5 Prescindendo dai risvolti prettamente amministrativi, che fuoriescono dal thema decidendum, osserva la Corte che la mancanza della certificazione di agibilità non fa venir meno la tutela di cui all'art. 844 c.c.
Infatti, benché la mancanza del certificato di agibilità non abbia permesso al consulente tecnico nominato in primo grado, dott.ssa Per_1
di addivenire all'accertamento circa il rispetto o meno dei limiti
[...]
differenziali di cui all'art. 4 del D.P.C.M. del 14.11.1997 (in quanto l'assenza del titolo de quo non consente di definire l'immobile dei coniugi e “ambiente abitativo”), ciò non esclude la piena CP_1 CP_2
attendibilità e utilizzabilità dei risultati di misura a cui è comunque pervenuta la c.t.u., fondati sul criterio comparativo di cui alla
Raccomandazione ISO/R 1996 del 1971 “Acoustics - Assestament of noise with respect to community response.”, che, mettendo a confronto il livello di rumore con sorgente attiva con il livello di rumore di fondo a sorgente disattivata, prescinde da ogni riferimento alla natura abitativa dell'immobile che patisce le immissioni.
Pertanto, il primo motivo di appello va disatteso.
Con il secondo motivo di gravame, connesso al precedente,
l'appellante deduce il travisamento, da parte del giudice di prime cure, delle risultanze della c.t.u in quanto si è giunti ad un giudizio di “illiceità civilistica” delle immissioni sonore sulla scorta di una presunta e inesistente illegittimità amministrativa delle stesse.
Il motivo è infondato.
Il Tribunale ha accolto la domanda risarcitoria, seppur limitatamente alle immissioni sonore, come sopra detto, sulla scorta delle conclusioni a cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio che ha utilizzato il criterio comparativo, proprio e tipico della tutela civilistica.
Segnatamente, in seguito ai rilievi fonometrici eseguiti il 14.6.2019 e il 24.6.2019 presso una camera da letto al piano terra dell'immobile di
6 proprietà degli attori, la dott.ssa ha osservato che dall'analisi Persona_1
dei risultati - ottenuti utilizzando il criterio comparativo che mette a confronto il livello di rumore con sorgente attiva con il livello di rumore di fonde a sorgente disattivata – il limite della tollerabilità fissato in 3dB oltre il rumore di fondo (ricondotto all'applicazione della Raccomandazione
ISO/R 1996 del 1971 Acoustic – Assestamente of noise with respect to community response) è stato più volte superato.
In particolare:
- i livelli di rumore emessi dalle sorgenti S1 (troncatrice Mida), S2
(intestatrice Comall), S3 (troncatrice Pedrazzoli), S4 (pantografo
Tracer), S5 (segatrice Femi) e S8 (incudine e martello) hanno superato il limite della normale tollerabilità, sia a fine aperte che a finestre chiuse;
- il livello di rumore prodotto dalla sorgente S6 (aspiratore fumi
Mobilter) è rientrato nel limite della normale tollerabilità;
- il livello di rumore prodotto dalla sorgente S7 (smerigliatrice Aeg) ha superato il limite della normale tollerabilità, a finestre aperte.
Pertanto, è proprio in ragione di siffatti rilievi che il primo Giudice ha condivisibilmente ritenuto provata l'illiceità delle immissioni rumorose,
e non già (come inesattamente assunto dall'appellante) sulla scorta di un preteso superamento del limite pubblicistico.
Quanto alla validità dell'uso del criterio comparativo, va richiamata la giurisprudenza costante della Suprema Corte per cui “il limite di tollerabilità delle immissioni rumorose non è mai assoluto, ma relativo alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti, e non può prescindere dalla rumorosità di fondo, ossia dalla fascia rumorosa costante, sulla quale vengono ad innestarsi i rumori denunciati come immissioni abnormi (cd. criterio comparativo), sicché la valutazione
7 diretta a stabilire se i rumori restino compresi o meno nei limiti della norma deve essere riferita, da un lato, alla sensibilità dell'uomo medio e, dall'altro, alla situazione locale, appropriatamente e globalmente considerata” (Cass. Civ., Sez. III, 6.9.2023, n. 25976).
Pertanto, anche il secondo motivo di appello va disatteso.
Con il terzo e ultimo motivo di gravame, l'appellante deduce la violazione dell'art. 92 c.p.c. con riferimento alla condanna della
[...]
al pagamento delle spese di Parte_1 Parte_1
lite.
Lamenta l'appellante che il giudice ha errato a condannare la convenuta alle spese nonostante la soccombenza parziale reciproca delle parti e l'accoglimento della proposta conciliativa.
Chiede, dunque, la compensazione parziale delle spese in proporzione al valore delle domande.
Il motivo è fondato.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in tema di spese processuali, hanno precisato che la reciproca soccombenza, che può giustificare la compensazione totale o parziale delle spese, è configurabile in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le parti ovvero anche nel caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi (v. Cass. Civ.,
S.U., 31.10.2022, n. 32061).
Nel caso che ci occupa, i coniugi e CP_1 CP_2
sostenevano che dall'attività di lavorazioni metalliche e costruzioni di infissi svolta dalla ditta individuale di Controparte_3
si propagassero immissioni sia di rumori sia di polveri, Parte_1
tali da giustificare la richiesta degli attori di ordinare la cessazione ovvero la disposizione delle misure necessarie a ricondurre tali immissioni entro la
8 normale tollerabilità nonché la condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti.
Quanto al lamentato inquinamento atmosferico prodotto dalle polverizzazioni dei materiali, il primo giudice ne ha escluso l'esistenza e, pertanto, ha rigettato la domanda di risarcimento del danno biologico correlato ad esso;
ha accolto invece, con pronuncia che si conferma in questo grado, la domanda risarcitoria relativa all'inquinamento acustico.
Possono allora ravvisarsi i presupposti di legge per una parziale compensazione delle spese, tenuto conto della parziale reciproca soccombenza, stante che l'originaria domanda articolata in più capi è stata accolta solo limitatamente ad uno di esso, che non può dirsi di valenza prevalente rispetto all'altro.
Tanto giustifica la parziale compensazione delle spese di lite – che si confermano nell'importo liquidato dal primo giudice, non oggetto di censura- in ragione di metà; la Parte_1 Parte_1
va quindi condannata al pagamento della restante parte, con
[...]
conseguente riforma sul punto della sentenza in esame.
Analogo criterio va applicato per le spese di C.T.U., che vanno poste nella misura di metà a carico di Parte_1
e la restante metà a carico di e .
[...] CP_1 CP_2
In definitiva, il proposto appello è parzialmente fondato e va accolto nei termini che seguono.
Tenuto conto dell'esito complessivo della lite, anche le spese del presente giudizio di appello vanno compensate in parte, nella misura di metà, con condanna di di Controparte_3 Parte_1
al pagamento della restante metà di dette spese.
[...]
Dette spese vanno liquidate come in dispositivo in base ai parametri delle nuove tabelle allegate al regolamento di cui al D.M. Giustizia n.
55/2014, come modificato dal D.M. Giustizia n. 147/2022 (scaglione di
9 valore indeterminabile a complessità bassa), che vanno applicati in misura media (ad eccezione della fase di istruttoria/trattazione a cui viene applicato il valore minimo stante l'esiguità dell'attività svolta).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello proposto da
[...]
, e in riforma parziale della Controparte_3
sentenza n. 116/2024 del Tribunale di Siracusa, così statuisce:
-compensa tra le parti le spese processuali di primo grado in misura di metà e condanna Controparte_3
alla rifusione in favore di e della restante CP_1 CP_2
metà di dette spese processuali, liquidate per l'intero in complessivi euro
3.317,60, oltre iva e c.p.a. e spese generali nella misura del 15%;
-pone le spese di C.T.U., liquidate come in atti, a carico di entrambe le parti in solido e da ripartirsi nei rapporti interni in misura di metà ciascuno;
-compensa tra le parti le spese processuali del presente grado in misura di metà e condanna Controparte_3
alla rifusione in favore di e della
[...] CP_1 CP_2
restante metà di dette spese processuali, che liquida per l'intero in complessivi 8.469,00 per compensi (di cui euro 2.058,00 per fase di studio, euro 1.418,00 per fase introduttiva, euro 1.523,00 per fase istruttoria, euro
3.470,00 per fase decisoria), oltre iva e c.p.a. e spese generali nella misura del 15%;
-conferma per il resto.
Così deciso in Catania il 25.09.2025, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte d'Appello.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
10 (dott.ssa Maria Stella Arena) (dott. Giovanni Dipietro)
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