Art. 19.
Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato riferisce annualmente al Parlamento, entro il 30 giugno di ogni anno, sullo stato di applicazione della presente legge e sull'attuazione dei programmi in essa previsti.
Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato riferisce annualmente al Parlamento, entro il 30 giugno di ogni anno, sullo stato di applicazione della presente legge e sull'attuazione dei programmi in essa previsti.