Articolo 415 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 414Articolo 407
Versione
6 maggio 1952
Art. 415.
(Trascrizione di atti riguardanti piu' navi)


Se la trascrizione riguarda due o piu' navi iscritte nel medesimo ufficio, e' sufficiente produrre una sola copia dei documenti prescritti.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente