Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 02/12/2025, n. 21707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21707 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21707/2025 REG.PROV.COLL.
N. 08553/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8553 del 2025, proposto da Corilab s.r.l.u., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Pallottino ed Emanuele Pallottino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Grottaferrata, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Daysa Giacani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la declaratoria e l’annullamento
del silenzio inadempimento formatosi sull’istanza di rilascio di permesso di costruire in deroga ex art. 14, comma 1- bis del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, prot. 22385 del 25/05/2023, dopo l’ottenimento della delibera di Consiglio Comunale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Grottaferrata;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2025 la dott.ssa IR IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
PREMESSO che:
- la società Corilab s.r.l.u. ha presentato al Comune di Grottaferrata un’istanza di rilascio di permesso di costruire in deroga ex art. 14 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, acquisita al protocollo comunale n. 22385 del 25 maggio 2023, avente ad oggetto interventi di ristrutturazione edilizia presso l’immobile sito in via Giovanni Dusmet n. 25 (distinto in catasto al foglio n. 3, particelle n. 67, 270 e 316);
- in ordine a tale istanza sono intervenuti i seguenti atti: (i) delibera consiliare n. 44 del 19 dicembre 2023, con cui il Comune di Grottaferrata ha ritenuto sussistente l’interesse pubblico necessario, ai sensi del comma 1- bis del citato art. 14 del d.P.R. n. 380 del 2001, per legittimare la deroga agli strumenti urbanistici; (ii) determinazione n. 2384 del 13 novembre 2024, conclusiva della conferenza di servizi decisoria in forma semplificata e con modalità asincrona indetta per l’intervento in questione ex art. 14, comma 2, e 14- bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, il cui esito è stato positivo subordinatamente alla “completa esecuzione ed osservanza delle prescrizioni, indicazioni, raccomandazioni di cui ai pareri, assensi, concerti e nulla osta comunque denominati ” allegati alla stessa determinazione;
PREMESSO altresì che con l’odierno ricorso, notificato il 21 luglio 2025 e depositato il 24 luglio 2025, la società Corilab s.r.l.u., anche a seguito del mancato riscontro alla diffida alla conclusione del procedimento dalla stessa trasmessa il 19 giugno 2025, ha agito, ex artt. 31 e 117 c.p.a., per l’accertamento del silenzio inadempimento formatosi sull’istanza di permesso di costruire in deroga e la conseguente condanna del Comune di Grottaferrata al rilascio dello stesso, con richiesta di fissazione di un termine per provvedere e di nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza;
RILEVATO che:
- in data 22 ottobre 2025 il Comune di Grottaferrata – già costituitosi in giudizio con atto di mero stile l’8 ottobre 2025 – ha depositato la nota n. 44081 del 17 ottobre 2025 con la quale il responsabile del Settore Tecnico-Ambiente, in riscontro alla menzionata diffida del 19 giugno 2025, dopo aver ricostruito il quadro normativo di riferimento e svolto un’analitica ricognizione in ordine allo stato attuazione del procedimento de quo , ha concluso nei seguenti termini: “ la determinazione adottata in sede di conferenza di servizi (determinazione n. 2384 del 13 novembre 2024) costituisce a tutti gli effetti titolo abilitativo edilizio ai sensi dell’art. 5, comma 1, del DPR 160/2010 e dell’art. 14-ter, comma 7, della legge n. 241/1990, assorbendo e sostituendo integralmente il permesso di costruire e rendendo pertanto priva di fondamento giuridico la pretesa di rilascio di un ulteriore «atto definitivo» come richiesto nella diffida ”, precisando altresì “ che l’efficacia del suddetto titolo è condizionata all’integrale adempimento delle prescrizioni imposte dagli enti competenti, prescrizioni la cui inosservanza pregiudica la legittimità e l’efficacia dell’intervento edilizio, così come ribadito dalla consolidata giurisprudenza amministrativa ”;
- con memoria di replica depositata contestualmente a tale nota, il Comune resistente ha evidenziato che “ il ricorso è processualmente inammissibile per carenza di interesse ” in quanto “ la ricorrente ha chiesto il rilascio del permesso di costruire in deroga ” e “ tale permesso le è già stato rilasciato mediante la determinazione n. 2384/2024, che costituisce titolo abilitativo unico ed equivalente ”, la cui efficacia “ dipende esclusivamente dalla ricorrente, che deve adempiere agli obblighi imposti ”;
CONSIDERATO che, con atto depositato il 23 ottobre 2025, la società ricorrente ha chiesto la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse con condanna del Comune resistente al pagamento delle spese di lite in forza del principio della soccombenza virtuale, evidenziando, al riguardo, che solo in forza dell’atto comunale sopravvenuto – avente, a suo avviso, natura di atto di “ interpretazione autentica ” della determina di conclusione della conferenza di servizi - si è formato il permesso di costruire esplicito e le è ora consentito accedere ai finanziamenti bancari;
RITENUTO che, alla luce della dichiarazione resa della parte ricorrente e in ossequio al principio dispositivo che informa il processo amministrativo (cfr., ex plurimis , Cons. St., Sez. II, 31 gennaio 2025, n. 790), il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) , c.p.a.;
RITENUTO, inoltre, che la domanda di condanna al pagamento delle spese di lite per soccombenza virtuale formulata dalla società ricorrente non possa trovare accoglimento, avuto riguardo, per un verso, all’efficacia sostitutiva di tutti gli atti di assenso di competenza delle amministrazioni interessate che l’art. 14- quater , comma 1, della legge n. 241 del 1990 attribuisce alla determinazione conclusiva della conferenza di servizi e, per altro verso, all’ammissibilità di un provvedimento amministrativo condizionato (anche al positivo perfezionamento di altra procedura presupposta, cfr. Cons. St., Sez. VI, 27 febbraio 2023, n. 1952);
RITENUTO, pertanto, anche in ragione della definizione in rito della controversia, di disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2025 con l’intervento dei magistrati:
LA AN, Presidente
Francesca Santoro Cayro, Primo Referendario
IR IN, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IR IN | LA AN |
IL SEGRETARIO