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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 27/11/2025, n. 1205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1205 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8411 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Riccardo Floris, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Riccardo Floris, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
LB NA,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 09/08/2014, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Cagliari, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando atto Parte_1 CP_1 degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) Il figlio verrà affidato con il criterio dell'affidamento condiviso ad Per_1 entrambi i genitori.
I signori e continueranno ad esercitare congiuntamente la CP_1 Pt_1 responsabilità genitoriale ed adotteranno sempre consensualmente le decisioni di maggiore interesse per il figlio, concorderanno le scelte educative, scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extrascolastiche, viaggi di istruzione e svago, scelta di attività sportive e ricreative.
2) Il figlio continuerà a vivere con la madre nell'abitazione familiare sita Per_1 in Cagliari nella via Doberdò n. 17 e ivi manterrà la residenza anagrafica.
3) Il signor potrà vedere e tenere con sé il figlio minore per almeno CP_1 due volte a settimana, oltre ai weekend alternati, nei giorni che verranno di volta
Pag. 2 di 3 in volta concordati con la signora , tenendo conto degli impegni Parte_1 lavorativi di entrambi i genitori e delle esigenze del minore.
4) Ciascun coniuge provvederà autonomamente e direttamente al proprio mantenimento.
5) Il signor verserà alla signora la somma di € 100,00 mensili a titolo CP_1 Pt_1 di mantenimento del figlio minore, oltre al 50% delle spese straordinarie.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 27/11/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8411 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Riccardo Floris, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Riccardo Floris, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
LB NA,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 09/08/2014, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Cagliari, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando atto Parte_1 CP_1 degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) Il figlio verrà affidato con il criterio dell'affidamento condiviso ad Per_1 entrambi i genitori.
I signori e continueranno ad esercitare congiuntamente la CP_1 Pt_1 responsabilità genitoriale ed adotteranno sempre consensualmente le decisioni di maggiore interesse per il figlio, concorderanno le scelte educative, scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extrascolastiche, viaggi di istruzione e svago, scelta di attività sportive e ricreative.
2) Il figlio continuerà a vivere con la madre nell'abitazione familiare sita Per_1 in Cagliari nella via Doberdò n. 17 e ivi manterrà la residenza anagrafica.
3) Il signor potrà vedere e tenere con sé il figlio minore per almeno CP_1 due volte a settimana, oltre ai weekend alternati, nei giorni che verranno di volta
Pag. 2 di 3 in volta concordati con la signora , tenendo conto degli impegni Parte_1 lavorativi di entrambi i genitori e delle esigenze del minore.
4) Ciascun coniuge provvederà autonomamente e direttamente al proprio mantenimento.
5) Il signor verserà alla signora la somma di € 100,00 mensili a titolo CP_1 Pt_1 di mantenimento del figlio minore, oltre al 50% delle spese straordinarie.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 27/11/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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