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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 11/12/2025, n. 1194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1194 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, composto dai Magistrati
dott. AR MP Presidente
dott.ssa EL CC Giudice rel.
dott.ssa Rosalia Russo Femminella Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1162/2020 R.G.
TRA
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
15/A, c.f.: elettivamente domiciliato in Messina, Via CodiceFiscale_1
Ghibellina n. 46, presso lo studio dell'avv. Maurizio Cucinotta che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
-Ricorrente
E
nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
15/A, C.F. elettivamente domiciliata in Brolo, via C. C.F._2
Colombo, n. 5, presso lo studio dell'avv. Carmela Bonina che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
-Resistente
E CON L'INTERVENTO DEL P.M. presso il Tribunale di Patti
OGGETTO: separazione coniugi.
1 FATTO E DIRITTO
, premettendo di avere contratto matrimonio concordatario con Parte_1
in data 2.6.2005 - trascritto all'Ufficio dello Stato Civile del Controparte_1
Comune di Patti, anno 2005, n. 19, parte II, serie A - che dalla unione erano nati i figli
, in data 18.3.2006, e , in data 9.3.2016, che la convivenza si era Per_1 Per_2 successivamente interrotta a causa di una relazione extraconiugale intrattenuta dalla moglie, ha chiesto la separazione giudiziale con addebito alla controparte,
l'affidamento condiviso della prole con collocamento presso di sè del figlio e Per_1 presso la madre della figlia , la regolamentazione dell'esercizio del diritto di Per_2
visita secondo le modalità indicate in ricorso, dichiarandosi disponibile a corrispondere un assegno di mantenimento in favore della figlia . Per_2
Il ricorrente ha, altresì, chiesto il versamento a carico della moglie di un assegno di mantenimento in favore del figlio , oltre la divisione delle spese straordinarie Per_1
per la prole nella misura del 50% ciascuno.
costituitasi in giudizio, ha contestato quanto asserito dalla Controparte_1 controparte e deducendo la violazione da parte del marito del dovere di assistenza morale e materiale ha chiesto la separazione con addebito, l'affidamento congiunto dei figli con domiciliazione prevalente presso di sé, l'assegnazione della casa coniugale, la regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita del padre nei confronti della prole, il versamento a carico del ricorrente di un assegno per il mantenimento dei figli nella misura di € 1.000,00 al mese, il pagamento sempre a carico del ricorrente del 100% delle spese straordinarie, oltre al versamento di un assegno di mantenimento in suo favore nella misura di € 400,00 al mese.
La resistente ha chiesto altresì la restituzione da parte del ricorrente della metà delle somme dallo stesso prelevate dal conto corrente cointestato.
All'udienza presidenziale le parti hanno insistito nei loro rispettivi atti.
Il Presidente del Tribunale, esperito invano il tentativo di conciliazione, ha adottato i provvedimenti temporanei ed urgenti di sua competenza;
in particolare, ha disposto l'affido condiviso dei figli con domiciliazione prevalente presso la madre, ha regolamentato il diritto di visita del padre nei loro confronti, ha assegnato la casa coniugale alla resistente ed ha ordinato al ricorrente di versare in favore della
2 resistente un assegno di € 900,00 al mese per il mantenimento della moglie e della prole;
infine, ha rimesso le parti innanzi al Giudice istruttore previa integrazione degli scritti difensivi.
Con sentenza n. 929/21, allegata in atti, è stata disposta la separazione personale dei coniugi e con successiva ordinanza la causa è stata rimessa sul ruolo per l'esame delle ulteriori domande.
Nelle more del giudizio, le parti hanno dichiarato di avere raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, manifestando la volontà di trasformare il rito da giudiziale in consensuale.
Il Collegio, osservato che condizioni della separazione concordate tra le parti - per come indicate nel verbale sottoscritto l'1.12.2025 e depositato il 2.12.2025 - non si pongono in contrasto né con le norme imperative né con gli interessi della prole, dispone che le stesse vengano recepite ai fini della decisione.
Nessuna statuizione deve essere adottata con riferimento alle domande di addebito reciprocamente avanzate dalle parti avendo le stesse implicitamente rinunciato stante l'accordo raggiunto.
Le spese del giudizio – incluse quelle del reclamo avverso l'ordinanza presidenziale – sono interamente compensate tra le parti, avendo queste ultime raggiunto un accordo nelle more del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in composizione collegiale definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1162/2020 R.G. così provvede:
1) dispone che le condizioni della separazione siano regolamentate secondo quanto concordato tra le parti e indicato nel verbale sottoscritto l'1.12.2025
e depositato il 2.12.2025;
2) compensa le spese di lite tra le parti, ivi incluse quelle del reclamo.
Così deciso in Patti, nella camera di consiglio del 9.12.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
EL CC AR MP
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