Art. 110.
In riferimento alle ripartizioni effettuate dal CIPE delle somme recate dalla legge 1 giugno 1977, n. 285 , concernente provvidenze per l'occupazione giovanile e dal decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351 , convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479 , il Ministro del tesoro ha facolta' di integrare, con propri decreti, le dotazioni di cassa dei capitoli di spesa relativi all'attuazione delle suindicate disposizioni legislative limitatamente ai maggiori residui risultanti alla chiusura dell'esercizio 1979, rispetto a quelli presuntivamente iscritti nel bilancio 1980.
In riferimento alle ripartizioni effettuate dal CIPE delle somme recate dalla legge 1 giugno 1977, n. 285 , concernente provvidenze per l'occupazione giovanile e dal decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351 , convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479 , il Ministro del tesoro ha facolta' di integrare, con propri decreti, le dotazioni di cassa dei capitoli di spesa relativi all'attuazione delle suindicate disposizioni legislative limitatamente ai maggiori residui risultanti alla chiusura dell'esercizio 1979, rispetto a quelli presuntivamente iscritti nel bilancio 1980.